Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione IV-ter
Sentenza 11 luglio 2025, n. 13676

Presidente: Tricarico - Estensore: Gallo

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

- con il gravame all'esame del Collegio la parte ricorrente si duole degli atti in epigrafe indicati, tutti inerenti la gara a procedura aperta n. 38946, indetta da Trenitalia s.p.a. per l'affidamento del "Servizio di pellicolatura e ripristino decoro sui rotabili della Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale - lotto nord, lotto centro e lotto sud e isole" mediante stipula di tre accordi quadro, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento;

- si sono costituite in giudizio la società resistente e la società controinteressata, quest'ultima in proprio ed in qualità di mandataria del raggruppamento aggiudicatario, entrambe eccependo, preliminarmente, l'irricevibilità per tardività del ricorso, l'inammissibilità dello stesso per genericità delle doglianze ed omessa prova di resistenza nonché, nel merito, contestandone la fondatezza;

- in vista della camera di consiglio dell'8 luglio 2025 le parti hanno depositato reciproche memorie difensive;

- alla predetta camera di consiglio, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione;

- nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, stante la sussistenza dei presupposti di cui al citato articolo, come richiamato dall'art. 120, comma 5, c.p.a. e l'espletamento delle formalità ivi previste.

Ritenuto, preliminarmente, che le memorie depositate dalle parti costituite in giudizio, in vista della camera di consiglio dell'8 luglio 2025, siano tutte tempestive, a cagione della circostanza che il termine di due giorni prescritto dall'art. 55, comma 5, c.p.a, per il deposito delle difese in sede cautelare, ai sensi dell'art. 119, comma 2, come richiamato dall'art. 120 c.p.a., è dimidiato e si sostanzia in un solo giorno libero prima della camera di consiglio cadente, nella fattispecie, nel giorno 5 giugno.

Rilevato che:

- la comunicazione dell'aggiudicazione è avvenuta in data 2 maggio 2025;

- la ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti il 7 maggio 2025;

- la documentazione richiesta è stata ostesa in parte in data 9 maggio 2025 ed in parte in data 16 maggio 2025;

- il ricorso è stato notificato in data 17 giugno 2025.

Ritenuto che:

- dalla sequenza di tali date emerga in modo evidente l'irricevibilità del ricorso in quanto il termine di decadenza per la proposizione del ricorso coincideva con il giorno 16 giugno 2025. E tanto sia applicando la dilazione temporale facendo decorrere il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. dal giorno in cui la ricorrente ha avuto pieno accesso a tutta la documentazione di gara richiesta (16 maggio 2025), sia incrementando il termine di decadenza di 30 giorni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (2 maggio 2025), di ulteriori 15 giorni, in adesione alla giurisprudenza formatasi, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 12/2020 e nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, così considerando, in presenza di tempestiva istanza di accesso, il termine di decadenza come esteso a complessivi 45 giorni [cfr. C.d.S., Sez. V, 27 marzo 2024, n. 2882, secondo cui "A fronte di una tempestiva istanza d'accesso, formulata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il termine per proporre ricorso (il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione del provvedimento d'aggiudicazione ex art. 120, comma 5, c.p.a.), viene incrementato nella misura di 15 giorni, così pervenendo a un'estensione complessiva pari a 45 giorni"];

- la tesi di parte ricorrente secondo la quale "la comunicazione dell'aggiudicazione in favore del costituendo RTI è pacificamente avvenuta in data 2 maggio 2025. Ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., il termine ordinario di 30 giorni per proporre ricorso avrebbe dovuto scadere il 1° giugno 2025, ma tale giorno cadeva di domenica mentre il giorno successivo, 2 giugno, è festivo per la Festa della Repubblica. Pertanto, il termine per la proposizione del ricorso si prorogava ex lege al 3 giugno 2025, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., che consente lo slittamento al primo giorno seguente non festivo. È a tale data di scadenza prorogata, ossia al 3 giugno 2025, che vanno addizionati i 15 giorni di dilazione temporale riconosciuti dalla giurisprudenza amministrativa", non colga nel segno. E ciò in quanto, ai sensi dell'art. 52, comma 3, c.p.a. "Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo". La norma riproduce quanto già prescritto, sul punto, all'art. 155, commi 2 e 3, c.p.c., secondo cui "I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

Sicché lo spostamento in avanti di un termine, allorquando coincida con un giorno festivo, è previsto dal legislatore con esclusivo riguardo al dies ad quem dello stesso termine e pertanto al "giorno di scadenza" e non al dies a quo, essendo espressamente sancito il computo dei giorni festivi nel decorso dello stesso termine. Pertanto, pur applicando alla fattispecie il termine dilatato di decadenza di 45 giorni, come voluto dalla ricorrente, in alcun modo i giorni festivi presenti nel suo corso potrebbero rilevare al fine della sua ulteriore estensione;

- in conclusione il ricorso sia tardivo e, pertanto, debba essere dichiarato irricevibile;

- le spese possano essere compensate, attesa la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per quanto in motivazione lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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