Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 11 luglio 2025, n. 6096
Presidente: Corradino - Estensore: D'Angelo
FATTO E DIRITTO
1. Il signor [omissis] appella la sentenza del T.A.R. di Venezia n. 914 del 2022 che ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento con cui lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Venezia ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, presentata in proprio favore dal sig. [omissis].
1.1. In particolare, il diniego è stato motivato dalla circostanza che il ricorrente "rientra nella fattispecie di cui all'art. 103 comma 10 lettera B D.L. 34/2020 in quanto risulta segnalato Schengen con ID FR132281000000000001" (l'Amministrazione, anche in sede di riscontro di una istanza di accesso dell'interessato, evidenziava l'esistenza di due inserimenti operati l'uno dalle Autorità francesi e l'altro dalla Questura di Udine).
1.2. Nel ricorso contro il diniego il ricorrente ha comunque sostenuto l'illegittimità del mero automatismo tra segnalazione SIS e il provvedimento di rigetto in assenza di qualunque valutazione sulle ragioni a fondamento della stessa (non indicate nel provvedimento medesimo) e che la segnalazione non sarebbe stata preclusiva in via assoluta del rilascio del titolo, soprattutto con riferimento alle norme sull'emersione dal lavoro irregolare.
2. Il T.A.R. di Venezia ha respinto il ricorso rilevando come, in presenza di una segnalazione Schengen, non sussistesse l'obbligo per l'Amministrazione di verificare i presupposti e la natura dell'iscrizione, in costanza della certezza dell'identità del soggetto (peraltro a suo tempo già espulso).
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor [omissis] sulla base di profili di censura nella sostanza incentrati sul tema della non preclusività al rilascio del premesso di soggiorno della segnalazione al Sistema informativo Schengen.
4. Il Ministero dell'interno e l'Ufficio territoriale del Governo di Venezia si sono costituiti solo formalmente in giudizio il 13 gennaio 2023.
5. Con decreto n. 5 del 27 gennaio 2023 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato, pur ricorrendo le condizioni reddituali, non ha ammesso il ricorrente al beneficio richiesto in quanto le prospettazioni difensive dello stesso sarebbero apparse manifestamente infondate.
6. Con ordinanza cautelare n. 446 del 2 febbraio 2023 questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso con la seguente motivazione "Considerato che l'appello non presenta sufficienti elementi di fondatezza in relazione alla sussistenza delle due segnalazioni Schengen impeditive dell'accoglimento dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare (cfr. art. 103, comma 10, lett. b), del DL n. 34 del 2020)".
7. Con ordinanza istruttoria n. 7998 del 4 ottobre 2024 (reiterata con ordinanza n. 1290 del 17 febbraio 2025) è stata disposta l'acquisizione dall'Amministrazione dell'interno delle due segnalazioni Schengen che hanno giustificato il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente.
8. L'Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta il 27 marzo e il 4 aprile 2025.
9. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 6 maggio 2025.
10. L'appello è con evidenza infondato.
11. Il comma 10 dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, tra l'altro, dispone che "Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
(...)
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (...)".
11.1. La suddetta disposizione, pertanto, stabilisce, fra le cause ostative all'ammissione alle procedure di emersione, la segnalazione dei cittadini stranieri "ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato", anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
11.2. In particolare, la segnalazione fatta pervenire ai sensi dell'Accordo di Schengen da parte del Paese inseritore, ai fini della non ammissione dello straniero nel territorio dello Stato, vincola l'Amministrazione all'adozione del diniego del permesso di soggiorno (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, n. 6901 del 2021).
11.3. Si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica dell'esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia. Non sussiste, quindi, l'obbligo per l'Amministrazione di verificare i presupposti e la natura dell'iscrizione, quando vi è certezza dell'identità del soggetto.
11.4. Non grava dunque sull'Amministrazione un onere istruttorio e motivazionale eccedente rispetto alla mera indicazione relativa all'esistenza della ragione ostativa, all'indicazione del Paese che aveva operato la segnalazione e al titolo relativamente al quale la segnalazione al Sistema informativo era stata effettuata, ossia delle uniche informazioni a disposizione dell'Amministrazione, anche in considerazione dei limitati oneri informativi gravanti sui Paesi firmatari dell'Accordo di Schengen ai sensi del par. 3 dell'art. 94 del medesimo accordo.
11.5. Nel caso di specie, parte appellata, a seguito dell'incombente istruttorio disposto dalla Sezione, ha depositato la documentazione relativa alla segnalazione francese a carico del ricorrente (inserita il 17 aprile 2017) ed altra segnalazione (inserita il 7 aprile 2017) in cui si menzionano reati relativi agli stupefacenti.
12. Quanto alla richiesta del ricorrente di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, va ricordato che con decreto n. 5 del 27 gennaio 2023 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato, pur ricorrendo le condizioni reddituali, non lo ha ammesso in quanto le prospettazioni difensive dello stesso sarebbero apparse manifestamente infondate.
12.1. Tale indicazione va, in via definitiva, confermata, stante la palese infondatezza del gravame. Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce infatti presupposto per l'ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. Pertanto, allorché il giudizio sia definito con sentenza di rigetto e sia stata accertata la manifesta infondatezza dell'impugnazione, deve pacificamente ritenersi ricorrere la fattispecie che tipicamente legittima il diniego del gratuito patrocinio.
13. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
14. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della costituzione solo formale dell'Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Veneto, sez. III, sent. n. 914/2022.