Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 1º agosto 2025
Presidente: Lenaerts - Relatore: Passer
«Rinvio pregiudiziale - Articolo 19, paragrafo 1, TUE - Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Possibilità di ricorrere all'arbitrato - Arbitrato tra privati - Arbitrato imposto - Decisione di un organo di una federazione sportiva internazionale che infligge una sanzione - Lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo - Rimedio giurisdizionale contro il lodo arbitrale - Normativa nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale autorità di cosa giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dei terzi - Poteri e obblighi dei giudici nazionali dinanzi ai quali viene invocato il suddetto lodo arbitrale - Controllo effettivo della conformità di tale lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni di ordine pubblico dell'Unione».
Nella causa C‑600/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), con decisione dell'8 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre 2023, nel procedimento Royal Football Club Seraing SA contro Fédération internationale de football association (FIFA), Union des associations européennes de football (UEFA), Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA), con l'intervento di: Doyen Sports Investment Ltd.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, il Royal Football Club Seraing SA (in prosieguo: il «RFC Seraing») e, dall'altro, la Fédération internationale de football association (FIFA), l'Union des associations européennes de football (UEFA) e l'Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) in merito a una domanda di dichiarazione di nullità, di adozione di ingiunzioni e di risarcimento dei danni che il RFC Seraing ritiene di aver subito a causa dell'applicazione, da parte di tali tre associazioni, di norme che dovrebbero essere considerate nulle in quanto violano il diritto dell'Unione.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dispone quanto segue:
«Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione».
4. L'articolo 267 TFUE recita:
«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione [europea].
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
(...)».
5. L'articolo 47 della Carta, dal titolo «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», stabilisce quanto segue:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
(...)».
Diritto belga
Codice di procedura civile
6. Il codice di procedura civile, come modificato dalla legge recante varie disposizioni in materia di giustizia, del 21 dicembre 2018 (Moniteur belge del 31 dicembre 2018, pag. 106560) (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), contiene una prima parte, intitolata «Principi generali». Tale prima parte contiene un capo III, intitolato «Decisioni e sentenze», nel quale figura l'articolo 19, primo comma, di tale codice, il quale recita:
«La decisione è definitiva nei limiti in cui esaurisce la giurisdizione del giudice su una questione controversa, salvo i ricorsi previsti dalla legge».
7. Detta prima parte comprende un capo IV, intitolato «Della cosa giudicata». Tale capo IV riunisce gli articoli da 23 a 28 di detto codice, che prevedono quanto segue:
«Art[icolo] 23
L'autorità di cosa giudicata si dispiega solo nei confronti di ciò che è stato oggetto della decisione. La cosa richiesta deve essere la stessa; la domanda si deve fondare sulla stessa causa, indipendentemente dalla base giuridica fatta valere; la domanda deve riguardare le stesse parti e deve essere proposta dalle stesse e contro di esse nella stessa qualità. L'autorità di cosa giudicata non si estende tuttavia alla domanda fondata sulla stessa causa ma di cui il giudice non poteva conoscere tenuto conto della sua base giuridica.
Art[icolo] 24
Ogni decisione definitiva ha autorità di cosa giudicata a decorrere dalla sua pronuncia.
Art[icolo] 25
L'autorità di cosa giudicata osta alla reiterazione della domanda.
Art[icolo] 26
L'autorità di cosa giudicata sussiste fino a che la decisione non sia stata annullata.
Art[icolo] 27
L'eccezione di cosa giudicata può essere fatta valere in ogni caso dinanzi al giudice del merito investito della domanda.
Essa non può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Art[icolo] 28
Ogni decisione acquisisce forza di giudicato quando non può più essere oggetto di opposizione o di appello, ferme restando le eccezioni previste dalla legge e fatti salvi gli effetti dei ricorsi straordinari».
8. Il codice di procedura civile contiene anche una sesta parte, intitolata «L'arbitrato». All'interno del capo VI di tale sesta parte, intitolato «Lodo arbitrale e chiusura del procedimento», figura l'articolo 1713 di tale codice, che contiene in particolare le seguenti disposizioni:
«§ 1. Il tribunale arbitrale statuisce definitivamente o prima di pronunciarsi con una o più sentenze.
(...)
§ 9. Il lodo ha, nei rapporti tra le parti, i medesimi effetti di una decisione di un tribunale».
9. Il capo VIII di detta sesta parte, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali», contiene in particolare gli articoli da 1719 a 1721 del codice di procedura civile, che così recitano:
«Art[icolo] 1719
§ 1. Il lodo arbitrale, emesso in Belgio o all'estero, può essere oggetto di esecuzione forzata solo dopo essere stato munito della formula esecutiva, in tutto o in parte, dal tribunale di primo grado conformemente alla procedura di cui all'articolo 1720.
§ 2. Il tribunale di primo grado può munire il lodo della formula esecutiva solo se il lodo non può più essere impugnato dinanzi agli arbitri o se gli arbitri ne hanno disposto l'esecuzione provvisoria nonostante l'appello.
Art[icolo] 1720
§ 1. Il tribunale di primo grado è competente a conoscere di una domanda relativa al riconoscimento e all'esecuzione di un lodo arbitrale emesso in Belgio o all'estero.
(...)
§ 2. Qualora il lodo sia stato pronunciato all'estero, il giudice territorialmente competente è il giudice di primo grado della sede della corte d'appello nel cui distretto la persona contro la quale viene chiesta la dichiarazione esecutiva ha il proprio domicilio e, in mancanza di domicilio, la sua residenza abituale o, se del caso, la sua sede sociale, o, in mancanza, il suo stabilimento o la sua succursale. (...)
(...)
§ 5. La sentenza può essere riconosciuta o dichiarata esecutiva solo se non viola le condizioni di cui all'articolo 1721.
Art[icolo] 1721
§ 1. Il tribunale di primo grado rifiuta il riconoscimento e la dichiarazione esecutiva di un lodo arbitrale, indipendentemente dal paese in cui esso è stato emesso, soltanto nelle seguenti circostanze:
(...)
b) qualora il tribunale di primo grado constati:
(...)
ii) che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo porterebbe a un risultato contrario all'ordine pubblico.
(...)».
Legge recante il Codice di diritto internazionale privato
10. L'articolo 22 della legge recante il Codice di diritto internazionale privato, del 16 luglio 2004 (Moniteur belge del 27 luglio 2004, pag. 57344), intitolato «Riconoscimento e dichiarazione di esecutività delle decisioni giudiziarie straniere», così recita:
«1. Una decisione giurisdizionale straniera esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata è dichiarata esecutiva, in tutto o in parte, in Belgio conformemente alla procedura di cui all'articolo 23.
Una decisione giudiziaria straniera è riconosciuta in Belgio, in tutto o in parte, senza che si debba ricorrere alla procedura di cui all'articolo 23.
Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale belga, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.
La decisione può essere riconosciuta o dichiarata esecutiva solo se non viola le condizioni di cui all'articolo 25.
2. Chiunque vi abbia interesse (...) può far dichiarare, secondo la procedura di cui all'articolo 23, che la decisione deve essere riconosciuta o dichiarata esecutiva, in tutto o in parte, o non può esserlo.
3. Ai fini della presente legge:
1° il termine "decisione giudiziaria" si riferisce a qualsiasi decisione emessa da un'autorità che esercita un potere giurisdizionale;
2° il riconoscimento stabilisce per legge ciò che è stato deciso all'estero».
Normativa adottata dalla FIFA
Statuto della FIFA
11. La FIFA è un'associazione di diritto privato con sede in Zurigo (Svizzera).
12. In base all'articolo 2 dello statuto della FIFA, nella versione del maggio 2024, che sostanzialmente corrisponde, salvo la numerazione, alle edizioni annuali precedenti di tale statuto, la suddetta associazione si propone, segnatamente, di «redigere regole e provvedimenti disciplinanti il giuoco del calcio e le questioni ad esso afferenti facendo in modo che vengano rispettate» e di «controllare il giuoco del calcio in tutte le sue forme, adottando tutte le misure necessarie o opportune per impedire la violazione dello statuto, dei regolamenti, delle decisioni della FIFA o dei regolamenti del giuoco» a livello mondiale.
13. Conformemente agli articoli 11 e 14 di tale statuto, ogni «associazione responsabile dell'organizzazione e del controllo del calcio» in un determinato paese può diventare membro della FIFA a condizione, in particolare, di impegnarsi preventivamente a conformarsi, tra l'altro, allo statuto, ai regolamenti e alle direttive della FIFA nonché alle decisioni dei suoi organi. In qualità di membro della FIFA, una siffatta associazione, in forza degli articoli 14 e 15 di detto statuto, ha l'obbligo, in particolare, di indurre i propri membri a rispettare lo statuto, i regolamenti, le direttive della FIFA e le decisioni dei suoi organi, nonché di far osservare questi ultimi da tutti gli operatori del calcio, in particolare le leghe e i club ad essa subordinati, conformemente all'articolo 20 dello stesso statuto, nonché i giocatori. Inoltre, una siffatta associazione deve assoggettarsi alla giurisdizione e alle decisioni del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) e prevedere, nel proprio statuto, disposizioni secondo le quali tutti i suddetti operatori devono anch'essi riconoscere esplicitamente tale giurisdizione e tali decisioni. In pratica, più di 200 federazioni calcistiche nazionali sono attualmente membri della FIFA. Tra di esse figura l'URBSFA, che ha la propria sede in Belgio e il cui oggetto sociale consiste nel provvedere all'organizzazione e alla promozione del calcio in tale Stato membro.
14. L'articolo 44 dello statuto della FIFA, intitolato «Organi giurisdizionali», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Gli organi giurisdizionali della FIFA sono:
a) la [c]ommissione [d]isciplinare;
(...)
c) la [c]ommissione di [r]icorso».
15. L'articolo 47 di tale statuto, intitolato «[c]ommissione di [r]icorso», enuncia quanto segue:
«1. Il funzionamento della [c]ommissione di [r]icorso è disciplinato dal codice disciplinare e dal codice etico della FIFA.
2. La [c]ommissione di [r]icorso tratta i ricorsi proposti avverso le decisioni della [c]ommissione [d]isciplinare che il presente [s]tatuto e i regolamenti della FIFA non dichiarano definitivi.
3. Le decisioni della [c]ommissione di [r]icorso sono definitive e vincolanti per tutte le parti interessate, fatto salvo un ricorso dinanzi al Tribunale [a]rbitrale dello [s]port (TAS)».
16. La sezione IX di detto statuto, intitolata «Arbitrato», contiene i seguenti articoli:
«Articolo 49. Tribunale [a]rbitrale dello [s]port (TAS)
1. La FIFA riconosce il ricorso al Tribunale [a]rbitrale dello [s]port (TAS), tribunale arbitrale indipendente con sede a Losanna (Svizzera), in caso di controversia tra la FIFA, le federazioni membri, le confederazioni, le leghe, le società, i giocatori, gli ufficiali, gli agenti e gli agenti organizzatori di incontri.
2. La procedura arbitrale è disciplinata dalle disposizioni del codice dell'arbitrato in materia di sport del TAS. Il TAS applica in primo luogo i vari regolamenti della FIFA nonché il diritto svizzero in via suppletiva.
(...)
Articolo 50. Competenza del TAS
1. Qualsiasi ricorso contro decisioni adottate in ultima istanza dalla FIFA e dai suoi organi deve essere depositato presso il TAS (...)
(...)
4. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'organo decisionale competente della FIFA, o eventualmente il TAS, può dare effetto sospensivo al ricorso.
(...)
Articolo 51. Obblighi relativi alla risoluzione delle controversie
1. Le confederazioni, le associazioni membri e le leghe si impegnano a riconoscere il TAS come organo giurisdizionale indipendente. Esse si impegnano ad adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i loro membri e i loro giocatori e ufficiali si sottopongano all'arbitrato del TAS. (...)
2. Il ricorso agli organi giurisdizionali ordinari è vietato, salvo ove previsto espressamente dal regolamento della FIFA. È altresì vietato il ricorso agli organi giurisdizionali ordinari per tutti i tipi di provvedimenti provvisori.
3. Le associazioni inseriscono nei loro statuti o regolamenti una clausola ai sensi della quale è vietato sottoporre agli organi giurisdizionali ordinari controversie all'interno dell'associazione o controversie relative alle leghe, ai membri delle leghe, alle società, ai membri delle società, ai calciatori, ai funzionari e agli altri funzionari dell'associazione, salvo che il regolamento della FIFA o disposizioni di legge vincolanti prevedano espressamente il ricorso agli organi giurisdizionali ordinari. In luogo del ricorso agli organi giurisdizionali ordinari, è previsto l'arbitrato. Tali controversie sono sottoposte a un tribunale arbitrale indipendente e regolarmente costituito, riconosciuto ai sensi delle norme dell'associazione o della confederazione, oppure al TAS.
Le associazioni garantiscono inoltre che tale clausola sia attuata nell'ambito dell'associazione, se necessario mediante l'imposizione di un obbligo in capo ai loro membri. Le associazioni impongono sanzioni a chiunque non adempia a tale obbligo e provvedono affinché qualsiasi ricorso avverso dette sanzioni sia parimenti deciso, in via tassativa, nel contesto di un arbitrato, e non dagli organi giurisdizionali ordinari».
Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei giocatori
17. Il 22 marzo 2014 la FIFA ha adottato il «Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei giocatori», entrato in vigore il 1º agosto 2014. Tale regolamento abroga e sostituisce un regolamento precedente recante lo stesso titolo, promulgato il 5 luglio 2001.
18. L'articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce norme universali e vincolanti riguardanti lo status dei giocatori e i requisiti che devono presentare per poter partecipare al calcio organizzato, nonché il loro trasferimento tra club appartenenti ad associazioni diverse».
19. Nel corso del mese di dicembre 2014, lo stesso regolamento è stato modificato (in prosieguo: il «RSTG»). Le disposizioni derivanti da tale modifica comprendono in particolare l'articolo 18 bis del RSTG, intitolato «Influenza di terzi nei club», il quale prevede quanto segue:
«1. Nessuna società può sottoscrivere contratti che consentano alla(e) società concorrente(i) e viceversa, o a qualsiasi altra parte, o a terzi, di acquistare, nel quadro dell'attività o dei trasferimenti, la capacità di influire sull'indipendenza o sulla politica delle società o, ancora, sulle performance delle sue squadre.
2. La [c]ommissione [d]isciplinare della FIFA può comminare sanzioni alle società che non rispettano gli obblighi previsti nel presente articolo».
20. Tali disposizioni comprendono altresì l'articolo 18 ter del RSTG, intitolato «Proprietà dei diritti economici dei giocatori da parte di terzi», che è così formulato:
«1. Nessuna società o giocatore può sottoscrivere accordi con un terzo che consentano a quest'ultimo di pretendere, in tutto o in parte, un'indennità dovuta in relazione al futuro trasferimento di un giocatore da una società verso un'altra o di vedersi riconoscere l'attribuzione di diritti in relazione a un trasferimento o a una futura indennità di trasferimento.
2. Il divieto sancito nel comma 1 entra in vigore il 1º maggio 2015.
3. Gli accordi rientranti nel comma 1 anteriori al 1º maggio 2015 possono mantenere validità sino alla loro scadenza contrattuale. Tuttavia, la loro durata non può essere prorogata.
4. La durata di tutti gli accordi rientranti nel comma 1 sottoscritti tra il 1º gennaio 2015 e il 30 aprile 2015 non può essere superiore a un anno a decorrere dalla data di efficacia.
5. Entro la fine del mese di aprile 2015, tutti gli accordi esistenti rientranti nel comma 1 devono essere registrati sul [Transfer Matching System]. Tutte le società che hanno sottoscritto accordi di questa natura li devono inserire - nella loro interezza e completi di tutte le modifiche o allegati - all'interno del [Transfer Matching System], specificando le informazioni relative al terzo interessato, il nome completo del giocatore e la durata dell'accordo.
6. La commissione disciplinare della FIFA può comminare sanzioni disciplinari alle società o ai giocatori che non rispettano gli obblighi contenuti nel presente [articolo]».
Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali
Antefatti della causa principale
Contratti stipulati tra il RFC Seraing e la Doyen
21. Il RFC Seraing è una società calcistica, organizzata in forma di società per azioni, stabilita in Belgio e affiliata all'URBSFA.
22. Il 30 gennaio 2015 il RFC Seraing ha concluso un primo contratto con la Doyen Sports Investment Ltd (in prosieguo: la «Doyen»), una società con sede a Malta, la quale ha come principale attività economica l'assistenza finanziaria alle società calcistiche in Europa. Tale primo contratto aveva lo scopo, da un lato, di disciplinare la futura conclusione di convenzioni di finanziamento per giocatori e, dall'altro, di cedere alla Doyen una parte dei «diritti economici» del RFC Seraing su tre giocatori determinati. Tali diritti economici mirano a riflettere il valore economico dei giocatori. Essi sono collegati ai «diritti federativi» che una società ottiene assumendo un determinato giocatore, quali il diritto di registrare tale giocatore o il diritto di farlo giocare. Il loro esercizio consente alla società che li detiene di percepire le somme dovute, ad esempio, in caso di prestito o di trasferimento del detto giocatore, a titolo della gestione o della cessione dei suoi diritti d'immagine o, ancora, a causa della risoluzione del contratto di quest'ultimo.
23. Secondo tale primo contratto, la cui scadenza era fissata al 1° luglio 2018, la Doyen diveniva proprietaria del 30% dei diritti economici detenuti dal RFC Seraing sui tre giocatori di cui trattasi e, in cambio, gli versava la somma di EUR 300 000. Dal canto suo, il RFC Seraing accettava il divieto di cedere «in modo indipendente e autonomo» a terzi la parte restante dei suoi diritti economici su tali giocatori.
24. Il 7 luglio 2015 il RFC Seraing e la Doyen hanno concluso un secondo contratto (in prosieguo, congiuntamente al primo contratto: i «contratti di cui trattasi nel procedimento principale»). Quest'ultimo prevedeva la cessione alla Doyen del 25% dei diritti economici detenuti dal RFC Seraing su un quarto giocatore, in cambio del versamento, da parte della Doyen, della somma di EUR 50 000.
Procedimenti disciplinare e arbitrale in Svizzera
25. A seguito di un'indagine, la FIFA, agendo con l'URBSFA, ha avviato, il 2 luglio 2015, un procedimento disciplinare nei confronti del RFC Seraing, avente ad oggetto una possibile violazione degli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG a causa della conclusione da parte di quest'ultima dei contratti di cui trattasi nel procedimento principale.
26. Il 4 settembre 2015, la commissione disciplinare della FIFA ha adottato una decisione (in prosieguo: la «decisione della commissione disciplinare della FIFA») ai sensi della quale essa ha, anzitutto, dichiarato che il RFC Seraing aveva violato gli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG concludendo i contratti di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, tale commissione ha vietato a tale società di registrare giocatori per quattro periodi consecutivi di registrazione, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale. Infine, detta commissione le ha inflitto un'ammenda di CHF 150 000 (ossia circa EUR 138 000 in applicazione del tasso di cambio allora applicabile), pagabile entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica della sua decisione.
27. Il 30 novembre 2015 il RFC Seraing ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso della FIFA. Il 3 dicembre 2015 tale club ha inoltre chiesto a tale commissione, tenuto conto dell'assenza di effetto sospensivo di un siffatto appello, che fosse sospesa l'esecuzione di detta decisione. Il 4 dicembre 2015 il presidente di detta commissione ha accolto tale richiesta.
28. Il 7 gennaio 2016 la commissione di ricorso della FIFA ha respinto l'appello interposto dal RFC Seraing avverso la decisione della commissione disciplinare della FIFA (in prosieguo: la «decisione della commissione di ricorso della FIFA»).
29. Il 9 marzo 2016 il RFC Seraing ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione della commissione di ricorso della FIFA dinanzi al TAS. Il 17 marzo 2016, tale club ha inoltre chiesto a tale organo, tenuto conto dell'assenza di effetto sospensivo di un siffatto ricorso, che a quest'ultimo fosse attribuito un effetto sospensivo, in applicazione dell'articolo 50 dello statuto della FIFA. Il 12 aprile 2016 detto organo ha accolto tale domanda.
30. Nell'ambito di tale ricorso, il RFC Seraing ha fatto sostanzialmente valere, in particolare, che la decisione della commissione di ricorso della FIFA e le sanzioni disciplinari che tale decisione gli impone sono illegittime in quanto le disposizioni sulle quali detta decisione si fonda sono esse stesse illegittime. A tal riguardo, tale club ha sostenuto, tra l'altro, che gli articoli 18 bis e 18 ter del regolamento, in quanto sanciscono un divieto totale delle pratiche dette di «third-party influence» e di «third-party ownership», accompagnato da sanzioni disciplinari, violano il diritto dell'Unione e, più in particolare, la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei capitali garantite rispettivamente dagli articoli 45, 56 e 63 TFUE nonché le regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE. Esso ha altresì fatto valere la violazione delle regole di concorrenza svizzere.
31. Il 9 marzo 2017 il TAS ha emesso un lodo arbitrale (in prosieguo: il «lodo del TAS») nel quale ha segnatamente ritenuto, per quanto riguarda, in primo luogo, il diritto applicabile alla controversia, che quest'ultimo fosse costituita dai regolamenti della FIFA, dal diritto svizzero e dal diritto dell'Unione. Quanto al diritto dell'Unione, tale organo ha considerato, anzitutto, che erano soddisfatte, ai sensi del diritto svizzero, le condizioni cumulative che gli imponevano di prendere in considerazione le libertà di circolazione e le regole di concorrenza nell'ambito del suo esame, in quanto «norme imperative di un diritto diverso [dal diritto svizzero]». Infatti, le disposizioni che enunciano tali libertà e tali norme sarebbero considerate dalla Corte come facenti parte dell'ordine pubblico dell'Unione. Inoltre, esisterebbe uno stretto collegamento tra l'oggetto della controversia e tali disposizioni tenuto conto, da un lato, dell'impatto manifesto del RSTG sul territorio dell'Unione nonché, più specificamente, sull'attività delle società calcistiche stabilite negli Stati membri e, dall'altro, dell'incidenza della decisione della commissione di ricorso della FIFA sulla possibilità, per il RFC Seraing, di partecipare a competizioni calcistiche tra club organizzate su tale territorio. Infine, l'ordinamento giuridico svizzero condividerebbe gli interessi e i valori tutelati da dette disposizioni.
32. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il merito della controversia, il TAS ha ritenuto, in particolare, che il RFC Seraing non avesse dimostrato che gli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG violano le regole di concorrenza svizzere. Tale organo ha altresì escluso l'esistenza di una violazione del diritto dell'Unione e, più in particolare, degli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE.
33. Per quanto riguarda, in primis, le libertà di circolazione, il TAS ha, in sostanza, ritenuto, anzitutto, che gli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG ostacolassero la libera circolazione dei capitali. Tale organo ha poi ritenuto che l'asserita incidenza negativa di tali articoli sulle libertà di circolazione dei lavoratori e di prestazione di servizi fosse, per contro, insufficientemente dimostrata e, in ogni caso, limitata. Infine, detto organo ha osservato che, indipendentemente dalla libertà considerata, l'esistenza di detti articoli era, in ogni caso, giustificata dal perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale di ordine sportivo, attinenti in particolare alla preservazione dell'integrità delle competizioni, e che dall'esame del loro contenuto risultava non solo che essi erano idonei a conseguire tali obiettivi, ma anche che essi non andavano oltre quanto necessario e proporzionato a tal fine.
34. Per quanto riguarda, in secundis, le regole di concorrenza dell'Unione, il TAS ha ritenuto, da un lato, che gli articoli 18 bis e 18 ter del regolamento avessero per oggetto non già di restringere la concorrenza, bensì di perseguire gli obiettivi legittimi di interesse generale di ordine sportivo menzionati al punto precedente. Dall'altro, esso ha ritenuto che il RFC Seraing non avesse dimostrato che tali articoli avevano l'effetto attuale o potenziale di restringere la concorrenza.
35. In terzo luogo, il TAS ha confermato l'ammenda inflitta al RFC Seraing nonché il divieto di registrare giocatori che era stato imposto a quest'ultimo, pur riducendo la durata di tale divieto a tre periodi consecutivi di registrazione.
36. In quarto e ultimo luogo, il TAS ha deciso che, tenuto conto delle misure di sospensione adottate in successione dalla commissione di ricorso della FIFA e da esso stesso, tali sanzioni disciplinari sarebbero state applicabili a decorrere dalla notifica del suo lodo al RFC Seraing, cosicché l'ammenda doveva essere pagata entro un termine di 30 giorni a decorrere da tale notifica e il divieto di registrazione doveva, dal canto suo, coprire i periodi di registrazione che si sarebbero svolti durante l'estate 2017, l'inverno 2017/2018 e l'estate 2018.
37. Il 15 maggio 2017 il RFC Seraing ha impugnato il lodo del TAS dinanzi al Tribunal fédéral (Svizzera). Inoltre, esso ha chiesto a tale giudice di concedere un effetto sospensivo a tale ricorso.
38. Il presidente del Tribunal fédéral ha respinto tale domanda di effetto sospensivo con ordinanza del 7 agosto 2017.
39. A sostegno del suo ricorso, il RFC Seraing ha dedotto, in particolare, un motivo vertente sull'incompatibilità del lodo del TAS con l'«ordine pubblico materiale», ai sensi del diritto svizzero. A tal riguardo, tale club ha nuovamente sostenuto, in particolare, che tale lodo violava la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei capitali garantite rispettivamente dagli articoli 45, 56 e 63 TFUE, dalle regole di concorrenza enunciate agli articoli 101 e 102 TFUE nonché dalle regole di concorrenza svizzere.
40. Nelle loro rispettive memorie o osservazioni, la FIFA e il TAS hanno chiesto il rigetto del ricorso del RFC Seraing.
41. Con sentenza del 20 febbraio 2018, il Tribunal fédéral ha respinto detto ricorso. Per quanto riguarda il motivo del RFC Seraing vertente sull'incompatibilità del lodo del TAS con l'ordine pubblico materiale e, più in particolare, con le regole di concorrenza nonché con le libertà di circolazione, tale giudice ha, in primo luogo, ricordato la propria giurisprudenza consolidata al riguardo. Da quest'ultima risulta, in primis, che un lodo arbitrale può essere considerato incompatibile con l'ordine pubblico materiale solo se viola, per il suo risultato e non solo per i suoi motivi, i valori essenziali e ampiamente riconosciuti che, secondo le concezioni prevalenti in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di qualsiasi ordinamento giuridico. In secundis, una siffatta violazione presuppone che tale lodo violi principi fondamentali del diritto materiale al punto da non essere più conciliabile con l'ordinamento giuridico e con il sistema di valori determinanti. In tertiis, le regole di concorrenza non fanno parte dell'ordine pubblico materiale.
42. In secondo luogo, detto giudice ha sostanzialmente aggiunto che, in ogni caso, il motivo vertente sull'incompatibilità del lodo del TAS con l'ordine pubblico materiale doveva essere respinto in quanto irricevibile nel caso di specie, nella parte in cui verte sul diritto dell'Unione e sulle regole di concorrenza svizzere, in quanto non rispettava il requisito della motivazione applicabile ai ricorsi avverso un lodo arbitrale.
Procedimento giudiziario in Belgio
43. Il 3 aprile 2015, ossia prima dell'avvio di un procedimento disciplinare da parte della FIFA, la Doyen e l'associazione senza scopo di lucro di diritto belga RFC sérésien, che dirige il RFC Seraing, hanno citato la FIFA, la UEFA e l'URBSFA dinanzi al tribunal de commerce francophone de Bruxelles (Tribunale commerciale di Bruxelles di lingua francese, Belgio).
44. L'8 luglio 2015, ossia dopo l'avvio di tale procedimento disciplinare, ma prima dell'adozione della decisione della commissione disciplinare della FIFA, il RFC Seraing è intervenuto volontariamente nel procedimento, chiedendo a tale giudice di constatare la non conformità al diritto dell'Unione, e più in particolare agli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE, del divieto totale delle pratiche cosiddette di «third-party influence» e di «third-party ownership» sancito dagli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG. Inoltre, tale club ha chiesto a detto giudice di dichiarare nulla qualsiasi disposizione che sancisca un siffatto divieto totale, di pronunciare diverse ingiunzioni nei confronti della FIFA, della UEFA e dell'URBSFA, nonché di concederle la somma provvisoria di EUR 500 000 a titolo di risarcimento dei diversi danni che ritiene di aver subito a causa dell'applicazione degli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG.
45. Il 17 novembre 2016, il tribunal de commerce francophone de Bruxelles (Tribunale commerciale di Bruxelles di lingua francese) ha emesso una sentenza in cui ha dichiarato, in particolare, il proprio difetto di giurisdizione a conoscere delle diverse domande del RFC Seraing.
46. Il 19 dicembre 2016, ossia dopo l'adozione della decisione della commissione disciplinare della FIFA e di quella della commissione di ricorso della FIFA, ma prima della pronuncia del lodo del TAS, il RFC Seraing ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio).
47. Nell'ambito di tale appello, tale club ha in particolare sostenuto di aver subito diversi danni causati da un illecito commesso dalla FIFA con il concorso dell'URBSFA, consistente in sostanza, per tali associazioni, nell'aver applicato nei suoi confronti gli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG, dapprima avviando un procedimento disciplinare, poi contestandogli di aver violato i divieti sanciti da tali articoli e, infine, infliggendogli sanzioni disciplinari. Infatti, tale procedimento disciplinare, tali constatazioni di infrazione e tali sanzioni disciplinari sarebbero viziati dalla circostanza che gli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG, sui quali essi si fondano, violano essi stessi il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE.
48. Il 12 dicembre 2019, ossia dopo le pronunce del lodo del TAS e della sentenza del Tribunal fédéral menzionato al punto 41 della presente sentenza, la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha pronunciato una sentenza (in prosieguo: la «sentenza della cour d'appel de Bruxelles») nella quale ha respinto tutte le domande del RFC Seraing.
49. In tale sentenza, la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha segnatamente dichiarato, in primo luogo, che i motivi del RFC Seraing secondo i quali gli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG violano il diritto dell'Unione erano già stati sollevati da tale club dinanzi al TAS, nell'ambito della controversia che la opponeva alla FIFA, e respinti nel lodo del TAS. Orbene, secondo la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles), il lodo del TAS, tenuto conto degli articoli 24 e 28 e dell'articolo 1713, paragrafo 9, del codice di procedura civile, deve essere considerato come avente gli stessi effetti di una decisione di un tribunale nei rapporti tra le parti, e deve, pertanto, vedersi riconoscere autorità di cosa giudicata a decorrere dalla sua pronuncia e come passata in giudicato a partire dal rigetto, da parte del Tribunal fédéral, del ricorso proposto contro di essa. La Cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha pertanto concluso che i motivi in questione erano irricevibili nella parte in cui erano diretti contro la FIFA.
50. In secondo luogo, la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha sostanzialmente rilevato che, a partire dal momento in cui a una decisione giurisdizionale o a un lodo arbitrale viene riconosciuta autorità di cosa giudicata nei rapporti tra le parti della controversia, ad essa deve essere attribuito, di conseguenza, nei confronti dei terzi a tale controversia, ai quali essa è opponibile, il valore probatorio proprio di una siffatta autorità. Nel caso di specie, secondo tale giudice, il lodo del TAS ha quindi valore probatorio nei confronti dell'URBSFA, che non era parte della controversia tra il RFC Seraing e la FIFA dinanzi al TAS. Tenuto conto di un siffatto valore probatorio, sarebbe spettato al RFC Seraing, in quanto tale club imputa anche un illecito all'URBSFA, rovesciare la presunzione, fondata sul lodo del TAS, secondo la quale gli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG sono conformi al diritto dell'Unione. Orbene, detto club non avrebbe adempiuto tale obbligo. Detto giudice ha, pertanto, respinto i motivi di cui al punto precedente in quanto infondati per la parte in cui erano diretti contro l'URBSFA.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
51. Il RFC Seraing ha proposto, dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), giudice del rinvio, un ricorso per cassazione avverso la sentenza della cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles).
52. Nella decisione di rinvio, la Cour de cassation (Corte di cassazione) indica che i motivi di cassazione dedotti dal RFC Seraing sollevano due questioni di interpretazione del diritto dell'Unione di cui ritiene necessario investire la Corte.
53. In primo luogo, il RFC Seraing fa valere, con il suo primo motivo di impugnazione, che la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha violato, in particolare, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 267 TFUE e l'articolo 47 della Carta respingendo in quanto irricevibili i suoi motivi d'appello nella parte in cui erano diretti contro la FIFA. Infatti, tale giudice avrebbe erroneamente ritenuto che al lodo del TAS dovesse essere riconosciuta autorità di cosa giudicata, nei confronti della FIFA, in quanto tale lodo ha concluso per la conformità degli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG al diritto dell'Unione.
54. A tal riguardo, è vero che dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 23 marzo 1982, Nordsee (102/81, EU:C:1982:107), e del 6 marzo 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158), risulterebbe che sebbene i singoli abbiano la possibilità di concludere un accordo che sottopone le controversie che possono opporle a un organo arbitrale, ciò non deve pregiudicare il rispetto integrale, l'interpretazione coerente e l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione nel territorio di quest'ultima. Inoltre, ne deriverebbe che un siffatto requisito implica esso stesso che i giudici nazionali competenti possono pronunciarsi sulle questioni di diritto dell'Unione controverse, sottoponendo, se necessario, alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai singoli.
55. Inoltre, risulterebbe, in sostanza, dalla sentenza del 7 aprile 2022, Avio Lucos (C‑116/20, EU:C:2022:273), che, anche se il diritto dell'Unione non impone in ogni circostanza ai giudici nazionali competenti di disapplicare le norme di diritto interno che conferiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia di carattere giurisdizionale, qualora ciò consenta di porre rimedio a una situazione incompatibile con il diritto dell'Unione, siffatte norme devono tuttavia soddisfare, in ogni caso, i requisiti di equivalenza e di effettività.
56. Tuttavia, tali acquis giurisprudenziali non consentirebbero di rispondere alla questione, sollevata nel caso di specie, se sia conforme all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE riconoscere l'autorità di cosa giudicata, tra le parti di una controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, a un lodo arbitrale che non ha potuto essere oggetto, prima di tale riconoscimento, di un controllo di conformità al diritto dell'Unione da parte di un giudice legittimato ad adire la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sebbene tale lodo arbitrale si pronunci su questioni relative al diritto dell'Unione.
57. In secondo luogo, il RFC Seraing sostiene, con il suo terzo motivo di impugnazione, che la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha violato, in particolare, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 267 TFUE e l'articolo 47 della Carta respingendo in quanto infondati i suoi motivi d'appello nella parte in cui erano diretti contro l'URBSFA. Infatti, tale giudice avrebbe erroneamente ritenuto che al lodo del TAS dovesse essere riconosciuto il valore probatorio connesso all'autorità di cosa giudicata nei confronti dell'URBSFA, nella parte in cui tale lodo ha concluso per la conformità degli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG al diritto dell'Unione.
58. A tal riguardo, dopo aver rilevato che la violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un motivo di ordine pubblico idoneo a comportare di per sé l'annullamento della sentenza della cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles), la Cour de cassation (Corte di cassazione) osserva che l'esame di tale motivo implica di pronunciarsi sulla questione se sia conforme a tale disposizione conferire valore probatorio, nei confronti di terzi in una controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, a un lodo arbitrale che non ha potuto essere previamente oggetto di un controllo di conformità al diritto dell'Unione da parte di un giudice legittimato ad adire la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sebbene tale lodo arbitrale si pronunci su questioni relative al diritto dell'Unione.
59. Di conseguenza, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e l'articolo 47 della Carta, osti all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale come quelle di cui agli articoli 24 e 171[3], § 9, del [codice di procedura civile], che sanciscono il principio dell'autorità di cosa giudicata di un lodo arbitrale il cui controllo di conformità al diritto dell'Unione è stato compiuto da un giudice di uno Stato che non è membro dell'Unione e che non può sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale.
2) Se l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e l'articolo 47 della Carta, osti all'applicazione di una norma di diritto nazionale che riconosce valore probatorio nei confronti dei terzi, fatta salva la prova contraria da fornire a cura di questi ultimi, a un lodo arbitrale il cui controllo di conformità al diritto dell'Unione è stato compiuto da un giudice di uno Stato che non è membro dell'Unione e che non può sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale».
Sulle questioni pregiudiziali
Considerazioni preliminari
60. Come risulta dalla formulazione delle questioni pregiudiziali e dalla motivazione ad esse sottesa, il giudice del rinvio interroga la Corte sull'interpretazione dell'articolo 19 TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e con l'articolo 47 della Carta, al fine di potersi pronunciare sulla questione se tali disposizioni ostino all'applicazione, a un lodo arbitrale emesso dal TAS e confermato dal Tribunal fédéral, da un lato, di disposizioni nazionali che riconoscono ai lodi arbitrali definitivi autorità di cosa giudicata nei rapporti tra le parti della controversia e, dall'altro, di una norma nazionale che attribuisce loro, per il fatto di tale autorità, valore probatorio nei confronti dei terzi.
61. Tuttavia, alcune parti del procedimento invitano la Corte, in sostanza, a prendere in considerazione, nell'ambito del suo esame, anche disposizioni o norme di diritto nazionale diverse da quelle specificamente menzionate dal giudice del rinvio nelle sue questioni.
62. In particolare, il governo belga ha esposto, nelle sue osservazioni scritte, che, sebbene l'articolo 1713, paragrafo 9, del codice di procedura civile disponga che un lodo arbitrale ha, tra le parti, gli stessi effetti di una decisione giudiziaria, compresa l'autorità di cosa giudicata di cui all'articolo 24 di tale codice, occorre altresì che tale lodo arbitrale venga integrato nell'ordinamento giuridico belga, conformemente agli articoli 1720 e 1721 di detto codice, che prevedono il procedimento relativo al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi arbitrali in Belgio.
63. In udienza, tale governo ha precisato che esistono, in tale contesto, tre modalità di contestazione di un lodo arbitrale dinanzi ai giudici belgi. Anzitutto, qualora una parte presenti al tribunale di primo grado competente, sulla base degli articoli 1720 e 1721 del codice di procedura civile, una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di un lodo arbitrale in Belgio, tale tribunale potrebbe, su istanza dell'altra parte o d'ufficio, rifiutare di accogliere la prima domanda in caso di contrarietà di tale lodo all'ordine pubblico. Inoltre, una parte che intenda evitare il riconoscimento di un lodo arbitrale potrebbe, sulla base delle stesse disposizioni, proporre un'istanza di non riconoscimento di tale lodo dinanzi a detto tribunale. Infine, sebbene ciò non sia previsto esplicitamente dall'articolo 1721 del codice di procedura civile, il mancato riconoscimento di un lodo arbitrale potrebbe essere richiesto o anche deciso d'ufficio, in via incidentale, ogniqualvolta un siffatto lodo sia invocato nell'ambito di un procedimento dinanzi a un giudice nazionale, al pari di quanto previsto all'articolo 22 della legge recante il Codice di diritto internazionale privato per le decisioni giudiziarie straniere.
64. Al pari del governo belga, la FIFA e, in sostanza, l'UEFA, chiedono alla Corte di tener conto delle disposizioni nazionali relative al procedimento di riconoscimento e di esecuzione dei lodi arbitrali stranieri in Belgio.
65. Dal canto loro, la Commissione europea e il governo tedesco si interrogano, in sostanza, sulla completezza della presentazione fatta, nella decisione di rinvio, delle disposizioni nazionali applicabili nel caso di specie, ricordando al contempo che la Corte è, in linea di principio, vincolata dall'interpretazione del diritto interno adottata dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
66. A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente, in particolare, ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale (sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 36, e del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 76). Dal canto suo, la Corte deve pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell'Unione in merito alle quali è stata adita, prendendo in considerazione il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni che le sono sottoposte, come definito dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri, C‑341/05, EU:C:2007:809, punto 47, e del 24 febbraio 2022, Namur-Est Environnement, C‑463/20, EU:C:2022:121, punto 40).
67. Di conseguenza, spetta unicamente al giudice del rinvio determinare le disposizioni nazionali applicabili alla controversia principale e tenerne conto nella misura in cui ritiene che occorra farlo.
68. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e con l'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta, da un lato, a che l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del TAS sul territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della controversia nell'ambito del quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui la conformità di detto lodo al diritto dell'Unione non sia stata previamente controllata da un giudice nazionale legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale, e, dall'altro, a che, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, a un siffatto lodo sia conferito valore probatorio nel territorio del medesimo Stato membro, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi.
Sulla tutela giurisdizionale effettiva dei singoli all'interno dell'Unione, anche in caso di ricorso all'arbitrato
69. L'Unione è un'Unione di diritto, in cui il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva riveste importanza cardinale, in quanto garanzia della tutela dell'insieme dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione [v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 58, nonché del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 51].
70. Pertanto, tale diritto, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è garantito anche ai singoli, a livello dell'Unione, alle condizioni previste all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all'articolo 47 della Carta, disposizione che deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell'interpretazione della prima [v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 66; del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 35, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema - Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 143].
71. Il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta, in un determinato caso di specie, presuppone in particolare che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell'Unione [sentenze del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 34, e del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 71]. Ciò si verifica nel procedimento principale poiché, come sottolineato dal giudice del rinvio, il RFC Seraing si avvale dei diritti e delle libertà che gli derivano dagli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE.
72. A tale diritto a un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta corrisponde l'obbligo imposto agli Stati membri, all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione [sentenze del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 47, nonché del 1º agosto 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rifiuto di presa in carico di un minore egiziano non accompagnato), C‑19/21, EU:C:2022:605, punto 36].
73. Laddove l'articolo 47 della Carta contribuisce al rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di ogni singolo che si avvalga, in un determinato caso, di un diritto o di un libertà che gli derivano dall'ordinamento dell'Unione, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE mira a garantire che il sistema di rimedi giurisdizionali istituito da ogni Stato membro garantisca la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 52).
74. Per quanto riguarda, in primis, l'obbligo enunciato all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, esso comporta che tutti gli organi rientranti nel sistema giurisdizionale degli Stati membri che possono essere chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell'Unione, a interpretare o ad applicare tale diritto soddisfino i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 40, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 40].
75. Per quanto riguarda, in secundis, il diritto a un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta, esso richiede, in particolare, che tali giudici possano procedere a un controllo giurisdizionale effettivo degli atti, delle misure o dei comportamenti di cui si sostiene, nell'ambito di una determinata controversia, che hanno leso i diritti o le libertà che il diritto dell'Unione conferisce a un singolo. Tale requisito comporta, in linea di principio, che detti giudici siano competenti ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione di tale controversia [sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso avverso una richiesta di informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 66 e giurisprudenza citata].
76. Tuttavia, nessuna di queste due disposizioni comporta che i singoli dispongano di un rimedio giurisdizionale diretto volto, in via principale, a mettere in discussione una determinata misura, purché esistano altresì, nel sistema giurisdizionale nazionale interessato, uno o più rimedi giurisdizionali che consentano loro di ottenere, in via incidentale, un controllo giurisdizionale effettivo di tale misura e che garantisca così il rispetto dei diritti e delle libertà loro garantiti dal diritto dell'Unione [v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punti 47 e 49; del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 79, nonché dell'8 aprile 2025, Procura europea (Sindacato giurisdizionale sugli atti processuali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punto 79].
77. Peraltro, i rimedi giurisdizionali esistenti nel sistema giurisdizionale nazionale di cui trattasi devono consentire al giudice nazionale competente di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su qualsiasi questione vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità di un atto di diritto dell'Unione, alle condizioni previste dall'articolo 267 TFUE. A tal riguardo, occorre sottolineare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mirante ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati [parere 2/13 (Adesione dell'Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176, nonché sentenze del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 37, e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 73]. A tale titolo, tale procedimento di rinvio pregiudiziale costituisce una componente essenziale del sistema istituito dai Trattati al fine di consentire ai giudici nazionali di garantire la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione [v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell'ordinanza di rinvio), C‑564/19, EU:C:2021:949, punto 76].
78. Ciò premesso, l'ordinamento giuridico istituito dai Trattati non osta, in linea di principio, a che i singoli che rientrano in tale ordinamento giuridico per l'esercizio di un'attività economica, nel territorio dell'Unione, sottopongano le controversie che possono opporle nell'ambito di tale esercizio a un meccanismo di arbitrato.
79. Al contrario, a differenza della conclusione, da un lato, di accordi tra Stati membri che istituiscono meccanismi arbitrali obbligatori che sottraggono alla competenza dei loro giudici controversie che possono vertere sull'interpretazione o sull'applicazione del diritto dell'Unione e, dall'altro, di convenzioni arbitrali ad hoc che rendono possibile il perseguimento di arbitrati avviati sulla base di tali accordi, la quale è rigorosamente vietata (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punti 54 e 55; del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova, C‑741/19, EU:C:2021:655, punto 59, nonché del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C‑109/20, EU:C:2021:875, punti 44 e 45), il ricorso da parte di privati a un arbitrato è in linea di principio possibile.
80. A tal riguardo, come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, alla luce della quale occorre interpretare l'articolo 47 della Carta (sentenza del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 37), occorre operare una distinzione tra l'arbitrato forzato e l'arbitrato volontario. Per quanto riguarda quest'ultimo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che le parti di un contratto sono libere di rinunciare volontariamente a taluni diritti garantiti da tale convenzione, ivi compreso il diritto di sottoporre ai giudici statali talune controversie che possono sorgere dall'esecuzione di tale contratto, purché una siffatta rinuncia sia libera, lecita e inequivocabile (Corte EDU, 2 ottobre 2018, Mutu e Pechstein c. Svizzera, CE:ECHR:2018:1002JUD004057510, § 96).
81. Allo stesso modo, la Corte ha rilevato che i singoli hanno la possibilità di concludere un accordo che assoggetta, in termini chiari e precisi, in tutto o in parte, le controversie ad essa connesse ad un organo arbitrale, al posto del giudice che sarebbe stato competente a pronunciarsi su tali controversie in forza delle disposizioni applicabili in mancanza di un siffatto accordo (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punto 193).
82. Tuttavia, a partire dal momento in cui il meccanismo di arbitrato istituito o designato da un siffatto accordo deve essere attuato in tutto il territorio dell'Unione o in parte di esso, nell'ambito di controversie connesse all'esercizio di un'attività economica in tale territorio, tale meccanismo deve essere concepito e attuato in modo da garantire, da un lato, la sua compatibilità con i principi che strutturano l'architettura giurisdizionale dell'Unione e, dall'altro, il rispetto effettivo dell'ordine pubblico dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punti 188 e 189).
83. A tal fine, occorre sottolineare che, indipendentemente dalle norme che possono essere applicate all'organo arbitrale competente in forza di un siffatto meccanismo arbitrale, i lodi emessi da tale organo devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale idoneo a garantire la tutela giurisdizionale effettiva alla quale i singoli interessati hanno diritto, in forza dell'articolo 47 della Carta, e che gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
84. Tale requisito non comporta che debbano necessariamente esistere, nell'Unione, uno o più giudici legittimati ad esaminare tutte le questioni di diritto e di fatto pertinenti per risolvere le controversie nell'ambito delle quali tali lodi sono stati pronunciati, come dovrebbe avvenire in assenza di ricorso all'arbitrato, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza. Infatti, alla luce della facoltà concessa ai singoli di ricorrere all'arbitrato, alle condizioni ricordate al punto 82 di tale sentenza, e dei requisiti relativi all'efficacia del procedimento arbitrale, il controllo giurisdizionale di detti lodi può validamente rivestire un carattere limitato (v., in tal senso, sentenze del 1º giugno 1999, Eco Swiss, C‑126/97, EU:C:1999:269, punto 35; del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 34, e del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punto 193).
85. Tuttavia, deve in ogni caso restare possibile, per i singoli interessati da siffatti lodi, ottenere un controllo, da parte di un giudice che soddisfi tutti i requisiti derivanti dall'articolo 267 TFUE, della questione se siffatti lodi siano compatibili con i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione e che sono rilevanti nell'ambito della controversia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 1º giugno 1999, Eco Swiss, C‑126/97, EU:C:1999:269, punto 37, e del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punto 193).
86. Per essere effettivo, tale controllo deve essere idoneo ad assicurare il rispetto di tali principi e di tali disposizioni, il che implica che esso deve vertere sull'interpretazione di detti principi e di dette disposizioni, sulle conseguenze giuridiche che occorre ricollegarvi per quanto riguarda la loro applicazione in un determinato caso nonché, eventualmente, sulla qualificazione giuridica, alla luce di questi ultimi, dei fatti quali accertati e valutati dall'organo arbitrale.
87. Infatti, non si può ammettere che, ricorrendo all'arbitrato, i singoli possano sottrarsi ai principi e alle disposizioni del diritto primario o derivato dell'Unione che rivestono un carattere essenziale per l'ordinamento giuridico istituito dai Trattati o un'importanza fondamentale per l'adempimento dei compiti affidati all'Unione (v., in tal senso, sentenze del 1º giugno 1999, Eco Swiss, C‑126/97, EU:C:1999:269, punto 36, e del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 37). Al contrario, il rispetto di tali principi e di tali disposizioni, che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione, si impone ai singoli purché le loro condizioni di applicazione siano soddisfatte in un determinato caso di specie. In tali limiti, il rispetto di tale ordine pubblico costituisce un complemento essenziale della rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici reciprocamente interdipendenti che vincolano l'Unione e gli Stati membri nonché questi ultimi tra di essi (v., a quest'ultimo riguardo, sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 33 e giurisprudenza citata).
88. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione includono, in particolare, gli articoli 101 e 102 TFUE, che hanno effetto diretto e che attribuiscono ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v., in tal senso, sentenze del 1º giugno 1999, Eco Swiss, C‑126/97, EU:C:1999:269, punti da 36 a 39, nonché del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punti 192 e 193).
89. Anche la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali, garantite rispettivamente dagli articoli 45, 56 e 63 TFUE, fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione. Anche tali tre articoli, che sono gli unici in discussione nel procedimento principale, hanno effetto diretto (v., per quanto riguarda l'articolo 45 TFUE, sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 136 nonché giurisprudenza citata e, per quanto riguarda l'articolo 63 TFUE, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 44 e giurisprudenza citata). Essi fanno parte dei fondamenti del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne di cui all'articolo 26 TFUE.
Sul controllo giurisdizionale dei lodi emessi dal TAS nell'ambito di controversie connesse all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione
90. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, i meccanismi arbitrali ai quali le associazioni sportive internazionali come la FIFA sottopongono la soluzione delle controversie che possono opporle o opporre le federazioni nazionali che ne sono membri ai singoli rientranti nella loro rispettiva competenza, che si tratti di imprese o di sportivi, sono caratterizzati, in ragione dello statuto e delle prerogative di tali associazioni sportive, da un insieme di elementi loro propri.
91. Per tale ragione, la Corte ha rilevato che, nel caso in cui tali controversie siano connesse all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione, la possibilità, per i singoli interessati, di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo della questione se i lodi emessi nell'ambito di dette controversie siano compatibili con i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione riveste un'importanza del tutto particolare (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punti 193 e 195).
92. Infatti, tenuto conto dello statuto e delle prerogative delle associazioni sportive quali la FIFA, si deve ritenere che il ricorso a siffatti meccanismi arbitrali sia imposto unilateralmente da tali associazioni a detti singoli (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punti 193, 195 e 225; Corte EDU, 2 ottobre 2018, Mutu e Pechstein c. Svizzera, CE:ECHR:2018:1002JUD004057510, §§ da 109 a 115). Anche se, da un punto di vista formale, l'applicazione di un meccanismo di tal genere a un singolo può richiedere la conclusione di un accordo con quest'ultimo, la conclusione di tale accordo e l'inserimento, in quest'ultimo, di una clausola che prevede il ricorso all'arbitrato sono, in realtà, previamente imposte da una normativa adottata dall'associazione interessata e applicabile ai suoi membri e alle persone affiliate a tali membri, o addirittura ad altre categorie di persone
93. Tale carattere obbligatorio dei meccanismi arbitrali di questo tipo è strettamente legato al fatto che essi sono destinati ad applicarsi a controversie tra, da un lato, un'associazione sportiva che dispone di poteri di regolamentazione, di controllo e di sanzione sui generis e particolarmente estesi e, dall'altro, un insieme generale e indeterminato di persone giuridiche o fisiche soggette all'esercizio di tali poteri nell'ambito dell'esercizio della loro attività professionale, come rilevato, in sostanza, dall'avvocata generale ai paragrafi 74 e 75 delle sue conclusioni.
94. È vero che tale ricorso all'arbitrato può essere giustificato in linea di principio, tenuto conto dell'autonomia giuridica di cui dispongono le associazioni sportive internazionali e tenuto conto delle responsabilità che sono loro proprie (v., a tal riguardo, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 75 e 142 nonché giurisprudenza citata), mediante il perseguimento di obiettivi legittimi come quelli consistenti nel garantire il trattamento uniforme delle controversie connesse alla disciplina sportiva che rientra nella loro competenza o nel consentire l'interpretazione e l'applicazione coerenti delle norme applicabili a tale disciplina.
95. Tuttavia, la Corte ha più volte ricordato che tale autonomia giuridica non può giustificare il fatto che l'esercizio dei poteri detenuti da tali associazioni conduca a limitare la possibilità per i singoli di avvalersi dei diritti e delle libertà loro conferiti dal diritto dell'Unione e che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 75, e del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punto 196 nonché giurisprudenza citata). Orbene, tale requisito comporta esso stesso che il rispetto di tali diritti e libertà possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, a maggior ragione quando il ricorso all'arbitrato è imposto ai singoli interessati (v., per analogia, sentenze del 1º giugno 1999, Eco Swiss, C‑126/97, EU:C:1999:269, punti da 36 a 39, nonché del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punti 192 e 193).
96. Nel caso di specie, è in applicazione di un meccanismo di arbitrato che deve essere considerato, in pratica, imposto unilateralmente ai singoli interessati che è stato emesso il lodo del TAS, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio e dal fascicolo di cui dispone la Corte.
97. Infatti, conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 1, dello statuto della FIFA, qualsiasi ricorso contro una decisione della commissione di ricorso della FIFA e, più in generale, contro una decisione adottata in ultima istanza dalla FIFA e dai suoi organi deve essere proposto dinanzi al TAS. Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, di tale statuto, tale ricorso è privo di effetto sospensivo, anche se tale effetto può essergli conferito dal TAS. Inoltre, conformemente agli articoli 11, 14 e 15 nonché all'articolo 51 di detto statuto, le federazioni calcistiche nazionali che sono membri della FIFA devono, da un lato, assoggettarsi alla competenza e alle decisioni del TAS e, dall'altro, indurre i propri membri o affiliati, quali le leghe, i club e i giocatori, ad assoggettarsi, a seconda dei casi, a tale competenza e a tali decisioni o alla competenza e alle decisioni di organi arbitrali istituiti a livello nazionale. Infine, conformemente all'articolo 51 del medesimo statuto, qualsiasi ricorso e qualsiasi domanda di provvedimenti provvisori dinanzi a un giudice ordinario sono vietati a meno che non siano specificamente previsti dai regolamenti della FIFA. Con tale riserva, la rispettiva competenza del TAS e degli organi arbitrali istituiti a livello nazionale riveste quindi un carattere non solo generale e obbligatorio, ma anche esclusivo per tutte le categorie di persone considerate in tali disposizioni.
98. Pertanto, occorre precisare i requisiti ai quali deve rispondere il controllo giurisdizionale dei lodi emessi in applicazione di un siffatto meccanismo, per consentire ai giudici nazionali competenti di garantire ai singoli la tutela giurisdizionale effettiva alla quale essi hanno diritto, in forza dell'articolo 47 della Carta, e che gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
99. In primo luogo, come rilevato al punto 76 della presente sentenza, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non comporta necessariamente che debba esistere, nel territorio dell'Unione, un rimedio giurisdizionale diretto volto a consentire ai singoli interessati di mettere in discussione siffatti lodi, come un ricorso di annullamento, un'opposizione o un appello, e, in tal modo, di ottenere, da parte del giudice competente, un controllo giurisdizionale effettivo di tali lodi. È tuttavia possibile, per l'associazione sportiva interessata, istituire un meccanismo di arbitrato soggetto, tenuto conto della sua sede, a un siffatto rimedio giurisdizionale diretto all'interno dell'Unione.
100. Per contro, in tutti i casi in cui un lodo sia stato emesso nell'ambito di una controversia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione e non sia stato previsto un rimedio giurisdizionale diretto contro tale lodo dinanzi a un giudice di uno Stato membro, deve esistere, come ricordato al punto 76 della presente sentenza, una possibilità per i singoli interessati di ottenere in via incidentale, su loro domanda o d'ufficio, da qualsiasi giudice di uno Stato membro che possa conoscere di un siffatto lodo in qualsiasi modo, un controllo giurisdizionale effettivo vertente sulla questione se detto lodo sia compatibile con i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione, come risulta dai punti 85 e 95 della presente sentenza. In assenza di un siffatto controllo incidentale o se quest'ultimo non presentasse un carattere effettivo, tenuto conto degli elementi rilevati ai punti 92 e 93 di tale sentenza, non esisterebbero rimedi giurisdizionali che consentano di garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai singoli interessati, cosicché l'istituzione di un siffatto rimedio giurisdizionale si imporrebbe allo Stato membro interessato.
101. In secondo luogo, i giudici degli Stati membri chiamati ad effettuare un siffatto controllo devono poter controllare, nel caso in cui un siffatto lodo comporti, come nel caso di specie, un'interpretazione o un'applicazione dei principi o delle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione e che conferiscono diritti o libertà ai singoli, l'interpretazione svolta di tali principi o di tali disposizioni, le conseguenze giuridiche che sono state ricollegate a tale interpretazione per quanto riguarda la loro applicazione al caso di specie e la qualificazione giuridica che è stata data, alla luce di detta interpretazione, ai fatti quali accertati e valutati dall'organo arbitrale, come risulta dai punti 86 e 95 della presente sentenza.
102. In terzo luogo, tali giudici non possono limitarsi a constatare, se del caso, che un siffatto lodo è incompatibile, in tutto o in parte, con principi o disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione.
103. Al contrario, detti giudici devono altresì poter trarre, nell'ambito delle loro rispettive competenze e conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, tutte le conseguenze giuridiche che si impongono in caso di constatazione di una siffatta incompatibilità. In caso contrario, il controllo giurisdizionale operato non sarebbe, infatti, effettivo, in quanto potrebbe lasciare perdurare tale incompatibilità.
104. In particolare, nel caso in cui si tratti di una violazione delle regole di concorrenza, i singoli interessati devono poter chiedere agli stessi giudici non solo di accertare tale violazione e di ordinare il risarcimento del danno che essa ha causato loro, ma anche di far cessare il comportamento che costituisce detta violazione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punti 200 e 201). Lo stesso vale per quanto riguarda le libertà di circolazione, in quanto il rispetto di tali libertà si impone alle associazioni sportive quando esse emanano o applicano normative che incidono direttamente su tali libertà (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 85 e 86 e giurisprudenza citata).
105. In quarto e ultimo luogo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che ogni giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto dell'Unione deve disporre del potere di concedere i provvedimenti provvisori che consentano di garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, anche nel caso in cui tale giudice sottoponga una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e sospenda il procedimento in attesa della risposta di quest'ultima. Inoltre, tale giudice deve disapplicare le norme di diritto nazionale che ostano a tale potere (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 1990, Factortame e a., C‑213/89, EU:C:1990:257, punti da 21 a 23; ordinanza del presidente della Corte del 25 febbraio 2021, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2021:149, punto 32).
106. Ne consegue, da un lato, che i singoli interessati devono avere la possibilità di chiedere a qualsiasi giudice nazionale validamente investito della questione se un lodo arbitrale sia compatibile con i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione di concedere loro provvedimenti provvisori in attesa dell'emananda decisione nel merito (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punto 201). Più in generale, siffatti provvedimenti provvisori devono poter essere richiesti a qualsiasi giudice nazionale competente a pronunciarsi, nell'ambito di una domanda di dichiarazione di nullità, di adozione di ingiunzione e di risarcimento come quella all'origine della controversia principale o in quello di qualsiasi altro procedimento giudiziario nazionale, sulla questione se un atto, un provvedimento o un comportamento promananti da un'associazione sportiva internazionale o nazionale, o da un organo arbitrale la cui competenza è, in pratica, imposta unilateralmente ai singoli da una siffatta associazione, sia compatibile con tali principi e tali disposizioni, senza che sia necessario attendere l'adozione di una decisione nel merito su tale questione. Infatti, in mancanza di una siffatta possibilità, la piena efficacia di una siffatta decisione non potrebbe essere garantita.
107. Dall'altro, qualsiasi giudice nazionale competente a pronunciarsi su una questione del genere deve disapplicare qualsiasi norma promanante da uno Stato membro o, a maggior ragione, da un'associazione sportiva, che vieti ai singoli interessati di chiedergli di concedere loro siffatti provvedimenti provvisori o che osti in altro modo a che esso possa concedere loro siffatti provvedimenti.
108. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il lodo del TAS riguarda una controversia vertente su sanzioni disciplinari imposte dalla FIFA in forza di contratti conclusi tra una società calcistica stabilita in Belgio e un'impresa con sede a Malta avente come attività economica l'assistenza finanziaria alle società calcistiche in Europa. Tale lodo è stato emesso in forza di un meccanismo arbitrale istituito dalla normativa emanata dalla FIFA, la quale prevede che un siffatto lodo possa essere oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi ad un giudice di uno Stato terzo. Si tratta quindi di un lodo nei confronti del quale i singoli interessati devono avere la possibilità, in assenza di un rimedio giurisdizionale diretto dinanzi a un giudice di uno Stato membro, di ottenere in via incidentale, da parte di qualsiasi giudice di uno Stato membro che possa conoscere di un siffatto lodo, assistito, se necessario, dalla Corte sulla base dell'articolo 267 TFUE, un controllo effettivo del rispetto dei principi e delle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione.
109. Peraltro, come risulta dalle affermazioni contenute nella decisione di rinvio, le disposizioni e le norme nazionali oggetto dei quesiti del giudice del rinvio conferiscono ai lodi arbitrali definitivi, in termini generali e indeterminati, l'autorità di cosa giudicata nei rapporti tra le parti e un valore probatorio nei confronti dei terzi, su tutto il territorio dello Stato membro interessato. In quanto tali, esse sono state applicate al lodo del TAS nella sentenza oggetto del ricorso per cassazione pendente dinanzi al giudice del rinvio.
110. Pertanto, tale applicazione ha l'effetto, da un lato, di conferire autorità di cosa giudicata a un siffatto lodo arbitrale, nei rapporti tra le parti della controversia in cui tale lodo arbitrale è stato emesso.
111. Orbene, detta applicazione priva la parte alla quale il lodo arbitrale di cui trattasi è successivamente opposto dall'altra parte, in una controversia portata dinanzi a un giudice dello Stato membro interessato, della possibilità di ottenere da parte di tale giudice, su sua domanda o d'ufficio, un controllo effettivo della questione se tale lodo arbitrale sia compatibile con i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione.
112. Dall'altro lato, la stessa applicazione ha l'effetto di attribuire un valore probatorio a un siffatto lodo arbitrale nei rapporti tra le parti della controversia in cui tale lodo arbitrale è stato pronunciato e i terzi rispetto a tale controversia.
113. È vero che, come rilevato sia dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio sia dall'avvocata generale al paragrafo 134 delle sue conclusioni, tale valore probatorio costituisce una presunzione che può essere rovesciata dalla parte alla quale il lodo arbitrale di cui trattasi è successivamente opposto da un terzo a detta controversia, in una controversia portata dinanzi a un giudice dello Stato membro interessato.
114. Tuttavia, da tale decisione risulta altresì che l'attribuzione di un siffatto valore probatorio al lodo arbitrale di cui trattasi è una delle conseguenze che il diritto nazionale attribuisce all'autorità di cosa giudicata, al fine di rendere tale lodo arbitrale opponibile ai terzi. Tale valore probatorio è quindi conferito a detto lodo arbitrale, al pari dell'autorità di cosa giudicata di cui esso costituisce il corollario e alla quale è direttamente e intrinsecamente connesso, in assenza di qualsiasi controllo, da parte di un giudice di uno Stato membro, della sua conformità all'ordine pubblico dell'Unione.
115. Orbene, il requisito del controllo del rispetto dell'ordine pubblico dell'Unione si impone per consentire al singolo interessato di esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo e di beneficiare della tutela giurisdizionale effettiva che deve essergli garantita, eventualmente d'ufficio, conformemente all'articolo 47 della Carta e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e ciò indipendentemente dalla persona che intenda avvalersi nei suoi confronti di un lodo arbitrale come quello di cui trattasi nel procedimento principale.
116. Del resto, occorre osservare che la convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, firmata a New York il 10 giugno 1958 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 330, pag. 3), che non vincola l'Unione, ma di cui sono parti tutti gli Stati membri e, peraltro, la Confederazione elvetica, prevede anch'essa un controllo giurisdizionale dei lodi arbitrali vertente sul rispetto dell'ordine pubblico.
117. Infatti, come hanno ricordato, in sostanza, segnatamente, i governi belga, francese, lituano e dei Paesi Bassi nonché la Commissione, da tale convenzione discende che, se è vero che ciascuno Stato parte di quest'ultima è tenuto a riconoscere l'esistenza e l'autorità dei lodi arbitrali stranieri emessi in applicazione di un accordo con il quale persone fisiche o giuridiche si sono obbligate a sottoporre ad arbitrato, in tutto o in parte, controversie che possono sorgere tra loro in merito ad un determinato rapporto giuridico, tale obbligo va di pari passo con quello consistente, per un tale Stato, nel garantire agli interessati la possibilità di ottenere dai giudici nazionali competenti, su loro richiesta o d'ufficio, un controllo della conformità di tali lodi al suo ordine pubblico. Per quanto riguarda gli Stati membri, quest'ultimo obbligo va di pari passo con quello consistente nel garantire a tali persone la possibilità di ottenere un controllo della conformità di detti lodi all'ordine pubblico dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 1º giugno 1999, Eco Swiss, C‑126/97, EU:C:1999:269, punto 37).
118. Occorre infine ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 47 della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale (sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 78; del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 56, e del 28 gennaio 2025, ASG 2, C‑253/23, EU:C:2025:40, punto 89).
119. Risulta altresì dalla giurisprudenza costante della Corte che, poiché l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è formulato in termini chiari e precisi, da un lato, e non è soggetto ad alcuna condizione, dall'altro, esso ha effetto diretto [sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 250; del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 58, nonché del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell'assegnazione di cause a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 90].
120. Ne consegue che, nel caso in cui le disposizioni nazionali applicabili a una determinata controversia ostino eventualmente alla piena efficacia dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il giudice nazionale competente deve, qualora non possa procedere a un'interpretazione conforme di tali disposizioni nazionali, disapplicarle di propria iniziativa. Infatti, il potere di fare, all'atto stesso dell'applicazione del diritto dell'Unione, tutto quanto è necessario per disapplicare una disposizione o una prassi nazionale che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme di effetto diretto di tale diritto costituisce parte integrante della funzione di giudice dell'Unione che spetta al giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della sua competenza, tali norme [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 59 e 62 nonché giurisprudenza citata].
121. Tale obbligo si impone quindi, in particolare, nel caso in cui le disposizioni nazionali applicabili impediscano al giudice nazionale competente di procedere, in via incidentale, a un controllo effettivo della questione se un lodo arbitrale emesso dal TAS, nell'ambito di una controversia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione, sia compatibile con i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione.
122. Pertanto, detto obbligo si impone, in particolare, in presenza di disposizioni e di norme nazionali che conferiscono autorità di cosa giudicata a un siffatto lodo arbitrale nei rapporti tra le parti, da un lato, e valore probatorio a quest'ultimo nei rapporti tra le parti e i terzi, dall'altro, senza che tale lodo arbitrale sia stato oggetto, in via preliminare, di un controllo che abbia consentito a un giudice appartenente allo Stato membro interessato di verificare, in modo effettivo, se esso fosse compatibile con i principi e con le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione. Occorre sottolineare, a tal riguardo, che è l'attribuzione stessa di una siffatta autorità e, di conseguenza, di un siffatto valore a detto lodo arbitrale che, in un siffatto contesto, interviene in violazione del requisito della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all'articolo 47 della Carta.
123. Infatti, una situazione del genere differisce fondamentalmente da quella considerata nella giurisprudenza della Corte citata al punto 55 della presente sentenza, in cui l'attribuzione dell'autorità di cosa giudicata a una decisione giurisdizionale o a un lodo arbitrale che ha potuto essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, conformemente a tali disposizioni, è messa in discussione per il motivo che essa osta a che sia constatata e sanzionata una violazione di un'altra disposizione o di un altro principio del diritto dell'Unione e che essa viola così un limite imposto dal principio di effettività del diritto dell'Unione all'autorità di cosa giudicata in quanto espressione del principio di autonomia procedurale degli Stati membri.
124. Nel caso di specie, ne consegue che le disposizioni e le norme nazionali alla luce delle quali sono formulate le questioni del giudice del rinvio dovrebbero essere disapplicate, a meno che tali disposizioni e tali norme, eventualmente considerate congiuntamente ad altre disposizioni del diritto nazionale, possano essere interpretate nel senso che esse non trovano applicazione in presenza di un lodo arbitrale come quello di cui trattasi nel procedimento principale, circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare.
125. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE, e con l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che:
- l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del TAS nel territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della controversia nell'ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale Stato membro, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale;
- a un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso Stato membro, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi.
Sulle spese
126. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che:
- l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) nel territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della controversia nell'ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione europea e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale Stato membro, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale;
- a un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso Stato membro, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi.