Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione I
Sentenza 21 luglio 2025, n. 608
Presidente: Anastasi - Estensore: Morri
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino cinese con patente di guida conseguita in Italia, allega che in data 23 aprile 2023, mentre percorreva un tratto autostradale a bordo della propria autovettura, si è dovuto fermare in una piazzola di sosta per problemi al motore.
Sopraggiunta una pattuglia della Polizia stradale, per informarsi sull'accaduto, gli agenti riscontravano che il ricorrente non comprendeva e non parlava la lingua italiana e l'interlocuzione poteva avvenire solo grazie alla presenza della moglie, anch'essa cinese ma che comprendeva e parlava l'italiano.
Tali circostanze venivano annotate nella relazione di servizio poi trasmessa all'ufficio della Motorizzazione civile di Ascoli Piceno che adottava l'impugnato provvedimento di revisione ex art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 sul rilievo che la mancata conoscenza della lingua italiana facesse sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida.
L'atto veniva impugnato con ricorso gerarchico poi respinto. In tale sede l'amministrazione aveva considerato irrilevante l'avvenuto superamento dei quiz in lingua cinese poiché la prova pratica presupponeva comunque la conoscenza della lingua italiana per comprendere le indicazioni del funzionario esaminatore necessarie per valutare la padronanza nella conduzione e nel controllo del veicolo.
Il ricorrente proponeva originaria impugnazione davanti al Giudice di pace di Ascoli Piceno che, tuttavia, declinava la propria giurisdizione.
La causa è stata quindi riassunta davanti a questo Tribunale.
L'amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Con un'unica ed articolata censura viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare e in sintesi viene dedotto quanto segue:
- il ricorrente ha conseguito regolarmente la patente di guida in Italia nell'anno 2010 presso il Comune dove allora risiedeva, superando un esame con quiz in lingua cinese, superando poi anche la prova pratica;
- al ricorrente non può quindi essere opposta la disciplina successiva che non contempla più l'esame in lingua cinese anche perché la conoscenza della lingua italiana non è comunque condizione necessaria per acquisire la patente;
- l'esame può infatti essere sostenuto in lingua inglese, francese o tedesca poiché la segnaletica stradale è rappresentata essenzialmente da simboli e codici di carattere internazionale;
- nella vicenda in esame il ricorrente non ha commesso alcuna infrazione al codice della strada e non ha causato alcun incidente. Anche in passato non sono stati causati incidenti come dimostrabile dall'attestato storico di rischio rilasciato dalla compagnia assicuratrice;
- il ricorrente ha regolarmente superato anche la prova pratica dell'esame di guida che non contemplava (e non contempla neppure oggi) l'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, dando comunque dimostrazione dell'idoneità per conseguire la patente.
Le censure meritano condivisione come già rilevato da questo Tribunale in sede cautelare (cfr. ord. Sez. I, 1° febbraio 2025, n. 19).
Va quindi ribadito, anche nell'odierna sede di merito, che la sola mancata conoscenza della lingua italiana non possa essere una motivazione "ex sé" sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 a norma del quale "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica", in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, già seguito anche da questo Tribunale (cfr. ex multis: T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 27 ottobre 2016, n. 894; 6 aprile 2016, n. 391; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 26 febbraio 2015, n. 348; T.A.R. Marche, Sez. I, 11 luglio 2013, n. 566).
Con riferimento alla fattispecie sub esame, non può invece essere invocato l'orientamento opposto espresso recentemente dal T.A.R. Veneto (Sez. I, 28 giugno 2024, n. 1620) poiché, nel caso ivi esaminato, la mancata conoscenza della lingua italiana è stata valutata come uno degli elementi rilevanti nell'ambito di un contesto ben più grave, caratterizzato da reiterate infrazioni, "che hanno portato alla decurtazione di un significativo numero di punti": circostanze nella specie non presenti.
3. Il ricorso deve pertanto essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali nella misura di euro 800 (ottocento), a titolo di onorari di difesa, oltre alle spese generali nella misura forfettaria come da tariffa, IVA, CPA e al rimborso del contributo unificato.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.