Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 4 settembre 2025
Presidente: Lenaerts - Relatore: Jääskinen
«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d'arresto europeo emesso a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà personale - Articolo 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo - Condizioni per la presa in carico dell'esecuzione di tale pena da parte dello Stato di esecuzione - Articolo 3, punto 2 - Nozione di "sentenza definitiva per gli stessi fatti" - Decisione quadro 2008/909/GAI - Riconoscimento reciproco delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro - Articolo 25 - Rispetto delle condizioni e della procedura previste da tale decisione quadro nei casi in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire una pena irrogata con una sentenza pronunciata da un giudice dello Stato di emissione - Requisito del consenso dello Stato di emissione quanto alla presa in carico dell'esecuzione di una siffatta pena da parte di un altro Stato membro - Articolo 4 - Possibilità concessa allo Stato di emissione di trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza e il certificato di cui a tale articolo - Conseguenze dell'assenza di una siffatta trasmissione - Principio di leale cooperazione - Articolo 22 - Diritto dello Stato di emissione di eseguire tale pena - Mantenimento del mandato d'arresto europeo - Obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire il mandato d'arresto europeo».
Nella causa C‑305/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d'appello di Bucarest, Romania), con decisione dell'11 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 6 maggio 2022, nel procedimento relativo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di C.J.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 4, punti 5 e 6, nonché dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), nonché dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo, emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale nei confronti di C.J. da parte della Curtea de Apel Bucureşti - Biroul executări penale (Corte d'appello di Bucarest - Ufficio per l'esecuzione penale, Romania).
Contesto normativo
Diritto internazionale
3. L'articolo 3 della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983, intitolato «Condizioni del trasferimento», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Un trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni:
(...)
f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essersi accordati su tale trasferimento».
Diritto dell'Unione
Decisione quadro 2002/584
4. Il considerando 6 della decisione quadro 2002/584 enuncia quanto segue:
«Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».
5. L'articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così prevede:
«Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
(...)».
6. L'articolo 3 di tale decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo», dispone quanto segue:
«L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:
(...)
2) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna (...)».
7. L'articolo 4 della medesima decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», è così formulato:
«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:
(...)
5) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;
6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
(...)».
8. Ai sensi dell'articolo 5 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari»:
«L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
(...)
3) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».
9. L'articolo 8 di tale decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo», dispone quanto segue:
«1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:
(...)
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2;
(...)».
10. L'articolo 12 di detta decisione quadro, intitolato «Mantenimento in custodia», è così formulato:
«Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione (...)».
11. L'articolo 26 della medesima decisione quadro, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», al suo paragrafo 1 così dispone:
«Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».
Decisione quadro 2008/909
12. I considerando 2, 8 e 12 della decisione quadro 2008/909 enunciano quanto segue:
«(2) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, pronunciandosi per una valutazione della necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale (...) e per l'estensione dell'applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone residenti negli Stati membri (...).
(...)
(8) Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), la trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione è soggetta a consultazioni tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e al consenso dell'autorità competente dello Stato di esecuzione. (...)
(...)
(12) La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì, mutatis mutandis, all'esecuzione delle pene nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro [2002/584]. Ciò significa tra l'altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell'articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro [2002/584]».
13. L'articolo 3 di tale decisione quadro, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 così dispone:
«Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».
14. L'articolo 4 di detta decisione quadro, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro», dispone quanto segue:
«1. A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell'articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri:
a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive; o
b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena (...); o
c) qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.
2. La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l'autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l'autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.
3. Prima della trasmissione della sentenza e del certificato, l'autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l'autorità competente dello Stato di esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). In questi casi l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza.
(...)
5. Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. (...) Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l'obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.
6. Nell'applicare la presente decisione quadro gli Stati membri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti al paragrafo 1, lettera c).
(...)».
15. L'articolo 8 della medesima decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», enuncia quanto segue:
«1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell'articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall'articolo 9.
2. Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.
3. Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.
4. La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».
16. Ai sensi dell'articolo 13 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Ritiro del certificato»:
«Fintantoché l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena».
17. L'articolo 22 di tale decisione quadro, intitolato «Conseguenze del trasferimento della persona condannata», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato di emissione non procede all'esecuzione della pena una volta che l'esecuzione della medesima sia iniziata nello Stato di esecuzione».
18. L'articolo 23 di detta decisione quadro, intitolato «Lingue», al suo paragrafo 1 così prevede:
«Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea».
19. L'articolo 25 della medesima decisione quadro, intitolato «Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d'arresto europeo», enuncia quanto segue:
«Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione».
20. L'articolo 26 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Relazioni con altri accordi e intese», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all'articolo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:
- la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate [(Serie dei trattati europei n. 112), firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983], e il relativo protocollo addizionale, del 18 dicembre 1997,
- la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi [(Serie dei trattati europei n. 70), firmata all'Aia il 28 maggio 1970],
- il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen [, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19)].
- la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21. Il 25 novembre 2020 la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio, ha emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di C.J., ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva irrogata a quest'ultimo con sentenza della sua seconda sezione penale, del 27 giugno 2017. Tale sentenza è divenuta definitiva a seguito della pronuncia di una sentenza della sezione penale dell'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), del 10 novembre 2020 (in prosieguo: la «sentenza di condanna»).
22. Il 29 dicembre 2020 C.J. è stato arrestato in Italia.
23. Il 31 dicembre 2020 il Ministero della Giustizia (Italia) ha informato il giudice del rinvio di tale arresto. Su richiesta di detto Ministero, il mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di C.J. è stato trasmesso alla Corte d'appello di Roma (Italia), autorità giudiziaria dell'esecuzione.
24. Il 14 gennaio 2021, su richiesta delle autorità italiane, l'autorità giudiziaria emittente ha trasmesso a queste ultime la sentenza di condanna. In tale occasione, il giudice del rinvio ha espresso il proprio disaccordo riguardo al riconoscimento di tale sentenza e alla presa in carico, in Italia, dell'esecuzione della pena inflitta a C.J.
25. Sollecitato dalle autorità giudiziarie italiane, tale giudice ha precisato, il 20 gennaio 2021, che, in caso di rifiuto di esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di C.J. ai sensi dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, esso non avrebbe dato il suo consenso al riconoscimento in via incidentale di detta sentenza e alla presa in carico, da parte della Repubblica italiana, dell'esecuzione della pena inflitta a quest'ultimo, e che esso avrebbe chiesto successivamente un siffatto riconoscimento e una siffatta presa in carico sulla base della decisione quadro 2008/909.
26. Con sentenza del 6 maggio 2021, la Corte d'appello di Roma (Italia) ha rifiutato la consegna di C.J., ha riconosciuto la sentenza di condanna e ha disposto l'esecuzione di tale condanna in Italia (in prosieguo: la «decisione di riconoscimento e di esecuzione»). Tale organo giurisdizionale ha ritenuto che occorresse eseguire detta condanna in Italia al fine di aumentare le opportunità di reinserimento sociale di C.J., il quale risiedeva legalmente ed effettivamente in Italia.
27. Detraendo i periodi di detenzione già effettuati da C.J., che vanno dal 17 settembre al 16 dicembre 2019 e dal 29 dicembre 2020 alla data di pronuncia della decisione di riconoscimento e di esecuzione, detto organo giurisdizionale ha ritenuto che la pena totale che quest'ultimo doveva scontare fosse di 3 anni, 6 mesi e 21 giorni.
28. Il 20 maggio 2021 la decisione di riconoscimento e di esecuzione è stata trasmessa al giudice del rinvio.
29. Successivamente, un certificato dell'Ufficio Esecuzioni penali della Procura di Roma, dell'11 giugno 2021, è stato trasmesso alle autorità rumene: da esso risultava che C.J. era oggetto di un mandato di esecuzione, emesso il 20 maggio 2021, sotto forma di «arresti domiciliari, con contestuale sospensione condizionale» e che la pena ancora da scontare da parte di quest'ultimo era di tre anni e undici mesi di reclusione, mentre l'inizio dell'esecuzione di tale pena è stato fissato al 29 dicembre 2020 e la fine di quest'ultima al 28 novembre 2024.
30. Con lettera del 28 giugno 2021 rivolta al Ministero della Giustizia e alla Corte d'appello di Roma (Italia), le autorità giudiziarie rumene hanno ribadito la loro posizione menzionata al punto 24 della presente sentenza e hanno precisato che, finché non fossero state informate dell'inizio dell'esecuzione della pena detentiva di C.J., esse mantenevano il diritto di eseguire la sentenza di condanna. Esse hanno altresì indicato che il mandato nazionale di esecuzione della pena detentiva inflitta a C.J. e il mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti non erano stati annullati ed erano ancora in vigore.
31. Il 15 ottobre 2021 l'ufficio per l'esecuzione della seconda sezione penale della Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) ha proposto opposizione all'esecuzione nei confronti della sentenza di condanna dinanzi al giudice del rinvio.
32. Al fine di statuire su tale opposizione, detto giudice deve pronunciarsi sulla validità del mandato nazionale di esecuzione della pena detentiva inflitta a C.J. e del mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti.
33. In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretate nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato [d'arresto] europeo, qualora intenda applicare l'articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584 ai fini del riconoscimento della sentenza di condanna, è tenuta a chiedere la [trasmissione] della sentenza e del certificato emessi ai sensi della decisione quadro 2008/909, nonché a ottenere il consenso dello Stato di condanna ai sensi dell'articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909.
2) Se le disposizioni dell'articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l'articolo 25 e con l'articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909, debbano essere interpretate nel senso che il rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna, senza l'effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell'esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell'ambito del procedimento di riconoscimento, [comportano] la perdita del diritto dello Stato di condanna di procedere all'esecuzione della pena conformemente all'articolo 22, [paragrafo] 1, della decisione quadro 2008/909.
3) Se l'articolo 8, [paragrafo] 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/ debba essere interpretato nel senso che una sentenza di condanna a una pena detentiva sulla base della quale sia stato emesso un mandato d'arresto europeo la cui esecuzione sia stata rifiutata ai sensi dell'articolo 4, [punto] 6, [della medesima decisione quadro], con riconoscimento della sentenza, ma senza l'effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell'esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell'ambito del procedimento di riconoscimento, perde il suo carattere esecutivo.
4) Se le disposizioni dell'articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 4, [punto] 6, [di tale decisione quadro], ma senza l'effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell'esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione (Stato membro [dell'Unione europea]), e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell'ambito del procedimento di riconoscimento, costituisce una sentenza di "condanna per gli stessi fatti da un paese terzo".
5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se le disposizioni dell'articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584, con sospensione dell'esecuzione della pena conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, costituisce una «[sentenza] in fase di esecuzione» qualora la sorveglianza del condannato non sia stata ancora avviata».
Procedimento dinanzi alla Corte
34. Il 23 gennaio 2024 la Corte ha deciso di attribuire la presente causa alla Prima Sezione. Un'udienza si è tenuta il 13 marzo 2024 e l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 13 giugno 2024. Successivamente è stata chiusa la fase orale del procedimento.
35. Su domanda della Prima Sezione della Corte, presentata in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, quest'ultima ha deciso, il 9 luglio 2024, di riattribuire la causa alla Grande Sezione.
36. Con ordinanza del 13 settembre 2024, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C-305/22, EU:C:2024:783), la Corte, sentito l'avvocato generale, ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all'articolo 83 del regolamento di procedura. Una seconda udienza si è tenuta il 14 ottobre 2024.
37. Il 12 dicembre 2024 l'avvocato generale ha presentato conclusioni complementari.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima, seconda e terza
38. Con le sue questioni prima, seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che:
- da un lato, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell'esecuzione di detta pena, e
- dall'altro lato, eventualmente, lo Stato emittente conservi il diritto di eseguire la stessa pena e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo.
Sull'incidenza della decisione quadro 2008/909 sull'attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584
39. Anzitutto, occorre ricordare, per quanto riguarda la decisione quadro 2002/548, che essa è diretta, mediante l'istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 42 e giurisprudenza citata].
40. Nel settore disciplinato da tale decisione quadro, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all'articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli Stati membri devono dare esecuzione a ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo), C‑700/21, EU:C:2023:444, punto 32 e giurisprudenza citata].
41. Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. Dall'altro lato, mentre l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione di quest'ultimo è concepito come un'eccezione che deve essere interpretata restrittivamente [sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo), C‑700/21, EU:C:2023:444, punto 33 e giurisprudenza citata].
42. Per quanto riguarda tali motivi, detta decisione quadro prevede, al suo articolo 3, i motivi di non esecuzione obbligatoria di un mandato d'arresto europeo e, ai suoi articoli 4 e 4 bis, i motivi di non esecuzione facoltativa di quest'ultimo.
43. Per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa elencati all'articolo 4 della decisione quadro 2002/584, l'applicazione di quello previsto al punto 6 di tale articolo è subordinata al ricorrere di due condizioni, vale a dire, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda e, dall'altro, che tale Stato si impegni a eseguire, conformemente al proprio diritto interno, la pena o la misura di sicurezza per la quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo [sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo), C‑700/21, EU:C:2023:444, punto 46 e giurisprudenza citata].
44. Ove l'autorità giudiziaria dell'esecuzione constati che tali due condizioni sono soddisfatte, essa deve ancora valutare se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato emittente venga eseguita nel territorio dello Stato di esecuzione. Tale valutazione consente a detta autorità di tenere conto dell'obiettivo perseguito dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che consiste, secondo una giurisprudenza consolidata, nell'aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che quest'ultima ha scontato la pena a cui è stata condannata [v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo), C‑700/21, EU:C:2023:444, punto 49 e giurisprudenza citata].
45. Quanto all'incidenza della decisione quadro 2008/909 sull'attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, occorre ricordare che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco che impongono, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto. Quest'ultima decisione quadro rafforza quindi la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze penali quando talune persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C‑819/21, EU:C:2023:841, punto 19).
46. Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, scopo della decisione quadro 2008/909 è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena irrogata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro. Come risulta dal suo articolo 26, paragrafo 1, tale decisione quadro sostituisce le disposizioni delle convenzioni relative al trasferimento delle persone condannate, indicate da quest'ultimo articolo, applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 36 e 37).
47. Pertanto, tenuto conto dell'identità dell'obiettivo perseguito, da un lato, dal motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e, dall'altro, dalle norme previste dalla decisione quadro 2008/909, vale a dire quello consistente nel favorire il reinserimento sociale delle persone condannate in un altro Stato membro, si deve ritenere che, qualora un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione intenda applicare tale motivo, deve tener conto di dette norme.
48. A tal riguardo, occorre sottolineare, al pari dell'avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni del 13 giugno 2024, che nulla consente di ritenere che il legislatore dell'Unione abbia inteso prevedere due regimi giuridici distinti per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze penali, in funzione dell'esistenza o meno di un mandato d'arresto europeo.
49. In tal senso, l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909, letto alla luce del considerando 12 di quest'ultima, dispone che tale decisione quadro si applica, mutatis mutandis, nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle della decisione quadro 2002/584, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, punto 6, di quest'ultima decisione quadro. Ciò si verifica anche quando, in virtù dell'articolo 5, punto 3, di quest'ultima decisione quadro, uno Stato membro abbia posto quale condizione dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'azione penale nello Stato di emissione che la persona in questione sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena pronunciata nello Stato di emissione.
50. Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, di cui all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'esecuzione della pena è disciplinata dalla decisione quadro 2008/909. Infatti, come rilevato dalla Corte, qualora l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale sia subordinata alla condizione prevista all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, deve rispettare le norme pertinenti della decisione quadro 2008/909 [v., in tal senso, sentenza dell'11 marzo 2020, SF (Mandato d'arresto europeo - Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 68].
51. Così come per la fattispecie di cui all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, occorre ritenere che, qualora un'autorità giudiziaria dell'esecuzione intenda rifiutare, sulla base del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e della presa in carico dell'esecuzione di detta pena siano disciplinati dalla decisione quadro 2008/909.
52. Infatti, un rifiuto, fondato sull'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d'arresto europeo presuppone un vero e proprio impegno da parte dello Stato di esecuzione ad eseguire la pena privativa della libertà personale irrogata nei confronti della persona ricercata [v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo), C‑700/21, EU:C:2023:444, punto 48 e giurisprudenza citata]. Il fatto che tale persona sia stata condannata nello Stato di emissione, implica necessariamente che le autorità dello Stato di esecuzione riconoscano la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di detta persona in conformità alle disposizioni della decisione quadro 2008/909.
53. Vero è che la Corte ha dedotto dall'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 che nessuna disposizione di quest'ultima può pregiudicare la portata o le modalità di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 13 dicembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 48).
54. Tale constatazione non implica tuttavia che le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze penali previste dalla decisione quadro 2008/909 non siano applicabili quando uno Stato membro si impegna ad eseguire una pena conformemente all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, laddove l'applicazione della decisione quadro 2008/909 non comporti alcuna incompatibilità o incoerenza nell'applicazione combinata di questi due atti. Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni del 13 giugno 2024, le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia penale previste dalla decisione quadro 2008/909 sono applicabili in sede di attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, purché, come esplicitamente previsto dall'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 e come rilevato dalla Corte stessa al punto 48 della sentenza del 13 dicembre 2018, Sut, (C‑514/17, EU:C:2018:1016), tali condizioni siano compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584. Ciò consente di garantire il buon funzionamento del sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone ricercate istituito da quest'ultima decisione quadro.
55. Occorre rilevare al riguardo che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, quest'ultima ha sostituito, a partire dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e il suo protocollo addizionale del 18 dicembre 1997.
56. Come rilevato in particolare dal governo francese all'udienza di discussione del 14 ottobre 2024, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di tale convenzione prevedeva che lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione dovessero essersi accordati sul trasferimento di una persona condannata.
57. Tale articolo 3, paragrafo 1, lettera f), è stato sostituito, a seguito dell'adozione della decisione quadro 2008/909, dal requisito del consenso dello Stato di emissione quanto alla presa in carico dell'esecuzione della pena irrogata in tale Stato. Tale consenso si traduce nella trasmissione, secondo le modalità stabilite all'articolo 4 di tale decisione quadro, allo Stato di esecuzione della sentenza di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale dello Stato di emissione, corredata del certificato il cui modello figura nell'allegato I di detta decisione quadro.
58. Infatti, dal punto f) del modello di certificato di cui all'allegato I della decisione quadro 2008/909 risulta esplicitamente che, proprio nell'ambito dell'attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, le disposizioni della decisione quadro 2008/909 sono applicabili, e tale certificato deve fare riferimento a detto motivo qualora sia invocato.
59. La necessità di ottenere il consenso dello Stato di emissione quanto alla presa in carico dell'esecuzione della pena irrogata risulta altresì dall'articolo 13 della decisione quadro 2008/909. Da tale articolo emerge infatti che, fintantoché l'esecuzione nello Stato di esecuzione di tale pena non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato corrispondente dallo Stato di esecuzione e che, una volta ritirato, lo Stato di esecuzione non esegue più detta pena.
60. Orbene, l'applicazione, nell'ambito dell'attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento, nello Stato di esecuzione, della condanna che ha giustificato l'emissione del mandato d'arresto europeo e la presa in carico, da parte dello stesso Stato di esecuzione, della pena inflitta, e in particolare il requisito del consenso dello Stato di emissione a una siffatta presa in carico, è compatibile con l'obiettivo consistente nell'aumentare le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata tale pena, perseguito da tale disposizione.
61. Infatti, da un lato, dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2008/909, e del paragrafo 2 di tale articolo, letti alla luce del considerando 8 di detta decisione quadro, risulta che solo qualora l'autorità competente dello Stato di emissione abbia la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, essa può trasmettere all'autorità competente di quest'ultimo Stato la sentenza di condanna e il certificato che deve corredarla, il cui modello standard figura nell'allegato I di detta decisione quadro.
62. Dall'altro lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'obiettivo di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui essa è stata condannata, benché importante, non ha carattere assoluto, dovendo tale obiettivo essere conciliato, in particolare, con la regola fondamentale enunciata all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, secondo la quale, in linea di principio, gli Stati membri danno esecuzione a ogni mandato d'arresto europeo (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 62, e del 13 dicembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 46).
63. Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni del 13 giugno 2024, tenuto conto delle diverse funzioni della pena nell'ambito della società, lo Stato membro in cui una persona è stata condannata può legittimamente far valere considerazioni di politica penale che gli sono proprie al fine di giustificare che la pena irrogata sia eseguita nel suo territorio, rifiutando di conseguenza la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato che deve corredarla ai sensi della decisione quadro 2008/909, e ciò anche quando considerazioni relative al reinserimento sociale della persona ricercata potrebbero deporre a favore di un'esecuzione di tale pena nel territorio di un altro Stato membro.
64. Il margine di discrezionalità dello Stato di emissione riguardo al consenso previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, come esplicitato ai punti da 61 a 63 della presente sentenza, è peraltro confermato dal paragrafo 5 di tale medesimo articolo, il quale prevede che, qualora lo Stato di esecuzione, di propria iniziativa, chieda a tale primo Stato la trasmissione della sentenza corredata del suo certificato, una siffatta richiesta non crea alcun obbligo per lo Stato di emissione di darvi seguito favorevole.
65. Inoltre, nessuna disposizione di tale decisione quadro né della decisione quadro 2002/584 consente di ritenere che il fatto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deduca il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, di quest'ultima decisione quadro abbia la conseguenza di mettere in discussione detto margine di discrezionalità dello Stato di emissione.
66. A tal riguardo, l'emissione da parte di uno Stato membro di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale testimonia proprio il fatto che tale Stato privilegia, in linea di principio, un'esecuzione della pena nel suo territorio piuttosto che un'attuazione del meccanismo di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia penale previsto dalla decisione quadro 2008/909, ai fini di una siffatta esecuzione in un altro Stato membro. In tale contesto, l'efficacia del sistema di consegna tra gli Stati membri istituito dalla decisione quadro 2002/584 sarebbe compromessa se, in un caso del genere, lo Stato di esecuzione potesse unilateralmente derogare al principio dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a titolo dell'attuazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa, senza che siano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza di condanna previste dalla decisione quadro 2008/909.
67. Ne consegue che, nell'ambito dell'attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, la presa in carico, da parte dello Stato di esecuzione, dell'esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione e che ha giustificato l'emissione del mandato d'arresto europeo è subordinata al consenso di tale Stato di emissione, conformemente alle norme previste dalla decisione quadro 2008/909.
68. Ciò detto, sebbene la trasmissione da parte dello Stato di emissione della sentenza di condanna e del certificato che deve corredarla sia concepita come una semplice possibilità, anche nell'ipotesi in cui lo Stato di esecuzione intenda farsi carico dell'esecuzione della pena attuando tale motivo di non esecuzione, occorre ricordare che, al fine, in particolare, di garantire che il funzionamento del mandato d'arresto europeo non sia paralizzato, l'obbligo di leale cooperazione, sancito all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, implica un dialogo tra le autorità giudiziarie dell'esecuzione e quelle emittenti. Da tale principio risulta, segnatamente, che gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale istituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 48 nonché giurisprudenza citata].
69. Pertanto, le autorità giudiziarie emittenti e dell'esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti previsti dalle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, quali le consultazioni che precedono la trasmissione della sentenza di condanna pronunciata da un giudice dello Stato di emissione nonché il certificato il cui modello figura all'allegato I della decisione quadro 2008/909 in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale istituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 49 nonché giurisprudenza citata]. Occorre ricordare, a tal riguardo, che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, di quest'ultima decisione quadro, siffatte consultazioni sono obbligatorie qualora, come nel caso di specie, l'esecuzione della pena sia prevista in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza dell'interessato, vale a dire nell'ipotesi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di quest'ultima decisione quadro.
70. Se una presa in carico effettiva dell'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione non sia possibile, per qualsiasi motivo, anche a causa dell'inosservanza delle condizioni e della procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909, dal principio del riconoscimento reciproco discende che, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, un mandato d'arresto europeo deve essere eseguito. Infatti, come rilevato al punto 41 della presente sentenza, mentre l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione di quest'ultimo è concepito come un'eccezione, che deve quindi essere interpretata restrittivamente.
71. Per quanto riguarda gli obblighi dello Stato emittente, occorre sottolineare che spetta a tale Stato assicurare che la prerogativa conferitagli dalla decisione quadro 2008/909 di non trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza di condanna pronunciata da uno dei suoi organi giurisdizionali nonché il certificato il cui modello figura nell'allegato I di tale decisione quadro sia esercitata in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale e da garantire che il funzionamento del mandato d'arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati.
72. Pertanto, qualora un'autorità giudiziaria dell'esecuzione intenda rifiutare, sulla base del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, l'autorità competente dello Stato di emissione può rifiutare una siffatta trasmissione se ritiene, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un'esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all'obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest'ultima è stata condannata. L'autorità giudiziaria emittente può ancora rifiutare tale trasmissione sulla base di considerazioni relative alla politica penale propria dello Stato di emissione.
Sul diritto dello Stato di emissione di eseguire una pena privativa della libertà personale qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di tale pena, sulla base dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, senza rispettare le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 e relative al riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e alla presa in carico della esecuzione di quest'ultima
73. Occorre esaminare se, in circostanze in cui, senza che siano state rispettate le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, lo Stato di emissione conservi il diritto di eseguire tale pena.
74. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, investita del mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale nei confronti di C.J., l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha ritenuto che, al fine di aumentare le opportunità di reinserimento sociale di tale persona, occorresse eseguire tale pena in Italia. Pertanto, tale autorità, con la decisione di riconoscimento e di esecuzione, ha rifiutato la consegna di detta persona, ha riconosciuto la sentenza di condanna e ha ordinato l'esecuzione di detta pena in Italia. Tale decisione è stata adottata quando il giudice del rinvio aveva comunicato tale sentenza all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ma non il certificato il cui modello figura all'allegato I della decisione quadro 2008/909, e tale giudice aveva espresso il proprio disaccordo riguardo al riconoscimento di detta sentenza e alla presa in carico dell'esecuzione della pena detentiva inflitta a C.J. in Italia.
75. A tal riguardo, come risulta dai punti da 54 a 67 della presente sentenza, nell'ambito dell'attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, il riconoscimento della sentenza di condanna a una pena detentiva pronunciata da un giudice dello Stato di emissione e la presa in carico dell'esecuzione di tale pena da parte dello Stato di esecuzione devono essere effettuati rispettando le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909, il che implica, in particolare, che lo Stato di emissione deve acconsentire a tale presa in carico.
76. È necessario constatare che, qualora, come nel caso di specie, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale sia stata rifiutata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in violazione delle condizioni e della procedura previste dalla decisione quadro 2008/909, tale mandato d'arresto può essere mantenuto dall'autorità giudiziaria emittente. Allo stesso modo, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire tale pena.
77. Infatti, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il mantenimento, da parte dell'autorità giudiziaria emittente, di un mandato d'arresto europeo può risultare necessario, in particolare qualora la decisione di rifiuto non fosse conforme al diritto dell'Unione, al fine di condurre a termine la procedura di consegna di una persona ricercata e quindi di favorire la realizzazione dell'obiettivo della lotta contro l'impunità perseguito da tale decisione quadro. Pertanto, la sola circostanza che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato di eseguire un mandato di arresto europeo non può ostare, in quanto tale, a che l'autorità giudiziaria emittente mantenga tale mandato d'arresto (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24, EU:C:2024:658, punti 51 e 53).
78. Tali considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto riguarda il diritto dello Stato di emissione di eseguire la pena detentiva inflitta alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo in circostanze come quelle di cui al punto 76 della presente sentenza e non possono essere messe in discussione alla luce dell'articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, il quale prevede che lo Stato di emissione non può più procedere all'esecuzione della pena irrogata una volta che l'esecuzione di quest'ultima sia iniziata nel territorio dello Stato di esecuzione.
79. Infatti, occorre sottolineare che tale disposizione non trova applicazione qualora, come nel caso di specie, il rifiuto della consegna sulla base dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, da parte dello Stato di esecuzione, non abbia avuto luogo conformemente alle norme enunciate dalla decisione quadro 2008/909. Da un lato, come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni del 12 dicembre 2024, ammettere che, in una situazione del genere, un inizio dell'esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione possa privare lo Stato di emissione della sua competenza ad eseguire tale pena aprirebbe la strada all'elusione delle norme stabilite da tale decisione quadro.
80. Dall'altro lato, il fatto che, in una situazione del genere, lo Stato di emissione perda la propria competenza ad eseguire detta pena avrebbe la conseguenza non solo di violare le norme sul riconoscimento e sull'esecuzione della sentenza dello Stato di emissione previste dalla decisione quadro 2008/909, ma anche di pregiudicare il funzionamento del sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone ricercate stabilito dalla decisione quadro 2002/584, consentendo, in particolare, di rimettere in discussione l'obiettivo della lotta contro l'impunità perseguito da quest'ultima [v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2023, Minister for Justice and Equality (Richiesta di assenso - Effetti del mandato di arresto europeo iniziale), C‑142/22, EU:C:2023:544, punto 51, nonché del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 51 e giurisprudenza citata].
81. È vero che dalla giurisprudenza risulta che l'articolazione prevista dal legislatore dell'Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l'obiettivo, di cui al punto 46 della presente sentenza, consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata [sentenza dell'11 marzo 2020, SF (Mandato d'arresto europeo - Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 51 e giurisprudenza citata].
82. Tuttavia, se lo Stato di esecuzione potesse, basandosi su tale obiettivo, rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, senza il consenso dello Stato emittente quanto alla presa in carico di tale esecuzione da parte del primo Stato, ciò potrebbe creare un rischio elevato di impunità di persone che tentano di sfuggire alla giustizia dopo essere state condannate in uno Stato membro e metterebbe, in definitiva, a repentaglio il funzionamento efficace del sistema semplificato di consegna tra gli Stati membri istituito dalla decisione quadro 2002/584.
83. Occorre aggiungere che l'interpretazione dell'articolo 22 della decisione quadro 2008/909 enunciata al punto 79 della presente sentenza, consistente nel subordinare la possibilità di applicare il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 al consenso dello Stato di emissione a che la pena sia eseguita nello Stato di esecuzione, è corroborata dal fatto che, come indicato al punto 57 di tale sentenza, detto consenso si concretizza nella trasmissione della sentenza di condanna e del certificato il cui modello figura all'allegato I della decisione quadro 2008/909. Infatti, tali documenti, in particolare detto certificato, contengono indicazioni essenziali per consentire l'esecuzione effettiva della pena irrogata. A tal fine, l'articolo 23, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 prevede peraltro che detto certificato debba essere tradotto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
84. Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 non ostano a che il mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di C.J. sia mantenuto e che la pena irrogata nei suoi confronti sia eseguita nello Stato di emissione, vale a dire la Romania.
85. Tuttavia, dato che un siffatto mantenimento può pregiudicare la libertà individuale della persona ricercata, occorre ancora precisare che spetta all'autorità giudiziaria emittente esaminare se, alla luce delle peculiarità del caso di specie, tale mantenimento sia proporzionato. Nell'ambito di un siffatto esame, incombe in particolare a tale autorità tener conto delle conseguenze su tale persona del mantenimento del mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti, o ancora, delle prospettive di esecuzione di detto mandato d'arresto (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 54 e giurisprudenza citata).
86. Nell'ipotesi in cui lo Stato emittente decidesse, in esito a tale esame, di mantenere il mandato d'arresto europeo, incomberebbe a quest'ultimo, se del caso, qualora la persona ricercata sia consegnata a tale Stato o ritorni volontariamente nel territorio di quest'ultimo, tener conto dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Tale disposizione, prevedendo che si tenga conto dell'intero periodo di tempo in cui tale persona è rimasta in custodia presso lo Stato di esecuzione, garantisce che detta persona non debba scontare, in definitiva, una custodia la cui durata complessiva - tanto nello Stato membro di esecuzione quanto nello Stato membro di emissione - superi la durata della pena privativa della libertà a cui è stata condannata nello Stato membro di emissione (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 43).
87. In considerazione dell'insieme delle motivazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima, seconda e terza dichiarando che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che:
- da un lato, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell'esecuzione di detta pena, e
- dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo.
Sulla quarta questione
88. In via preliminare occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all'articolo 267 TFUE, quest'ultima deve fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 25 febbraio 2025, Alphabet e a., C‑233/23, EU:C:2025:110, punto 33 nonché giurisprudenza citata).
89. Conformemente all'articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584, oggetto della quarta questione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo se in base ad informazioni in suo possesso risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna. Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la decisione di riconoscimento e di esecuzione è stata adottata da un giudice di uno Stato membro dell'Unione, ossia la Repubblica italiana.
90. In tali circostanze, è rilevante solo il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584, che concretizza il principio del ne bis in idem, principio il cui rispetto deve essere garantito dagli Stati membri.
91. Pertanto, occorre ritenere che, con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha ordinato l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.
92. Conformemente all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584, se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro, tale autorità deve rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna.
93. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che si ritiene che una persona ricercata sia stata oggetto di una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi dell'articolo 3, punto 2, nel caso in cui, in esito ad un procedimento penale, l'azione penale si sia definitivamente estinta o, ancora, qualora l'autorità giudiziaria di uno Stato membro abbia emanato una decisione di definitivo proscioglimento dell'imputato per i fatti contestatigli (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 45 e giurisprudenza citata).
94. Inoltre, per quanto riguarda più in particolare una richiesta di consegna, dalla giurisprudenza risulta che una decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere considerata una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584. Infatti, l'esame di una siffatta domanda non implica l'avvio dell'azione penale da parte dello Stato dell'esecuzione a carico della persona di cui si chiede la consegna e non comporta una valutazione nel merito della causa [v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d'arresti successivi), C‑71/21, EU:C:2023:668, punti da 52 a 54).
95. Lo stesso vale, per quanto riguarda una decisione, quale la decisione di riconoscimento e di esecuzione, con la quale è riconosciuta una sentenza di condanna pronunciata in un altro Stato membro e con la quale è disposta l'esecuzione della pena irrogata da tale sentenza.
96. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza di cui al punto 94 della presente sentenza, l'esame effettuato in tale contesto non implica l'avvio di procedimenti penali nei confronti della persona condannata e non comporta una valutazione nel merito della causa. Invece di portare alla pronuncia di una nuova condanna per gli stessi fatti, una siffatta decisione mira a consentire che la condanna pronunciata nello Stato di emissione possa essere eseguita nello Stato di esecuzione.
97. Pertanto, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha ordinato l'esecuzione di detta pena non può essere considerata una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi dell'articolo 3, punto 2, di tale decisione quadro.
98. In considerazione dell'insieme dei motivi che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.
Sulla quinta questione
99. In considerazione della risposta fornita alla quarta questione, non occorre rispondere alla quinta questione pregiudiziale.
Sulle spese
100. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:
- da un lato, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell'esecuzione di detta pena, e
- dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo.
2) L'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.