Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 14 luglio 2025, n. 6136
Presidente: Sabbato - Estensore: De Carlo
FATTO E DIRITTO
1. Ave Technologies s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento dell'Inps, datato 24 febbraio 2016, di reiezione della domanda relativa a decreto di concessione n. 88587 del 13 marzo 2015.
2. La società appellante ha gravemente subìto le conseguenze della crisi iniziata nel 2009 e, quindi, da tale anno, ha fruito di un primo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione ex art. 1, comma 3, della l. 223/1991, per ventiquattro mesi (da febbraio 2010 a febbraio 2012), poi prorogato per altri dodici mesi, considerata la complessità dei processi produttivi.
Era stata richiesta la cassa integrazione guadagni straordinaria anche per un successivo periodo che con il decreto di concessione n. 88587 del 13 marzo 2015 era stata respinta per il superamento del limite di trentasei mesi nell'arco del quinquennio 2010-2015.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché ha condiviso le considerazioni dell'I.N.P.S. circa il superamento del limite di concessione nel quinquennio tenuto conto dei limiti temporali indicati dall'art. 1 l. 223/1991.
4. L'appello è articolato su tre motivi di ricorso.
4.1. Il primo afferma la nullità del provvedimento I.N.P.S. per difetto assoluto di attribuzione in quanto l'art. 1-bis d.l. 108/2002 prevede espressamente che la revoca della c.i.g.s. possa avvenire esclusivamente con decreto del Ministero del lavoro e non mediante determinazione dell'I.N.P.S.
4.2. Il secondo motivo sottolinea l'errore del computo della proroga concessa per riorganizzazione aziendale nel periodo febbraio 2012-febbraio 2013 per aver affermato l'I.N.P.S. che dovesse essere computata nel limite massimo dei 36 mesi previsto per il quinquennio.
4.3. Il terzo motivo lamenta la mancata considerazione dell'evento improvviso e imprevisto poiché per tale causale di concessione non varrebbe il limite invocato.
5. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello anche presentando appello incidentale.
5.1. L'appello nega la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo poiché la domanda proposta dalla appellante incide, nella sostanza, su una posizione di diritto soggettivo al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, in esecuzione del decreto ministeriale che ha disposto la concessione della c.i.g.s.
6. Deve essere esaminato prioritariamente l'appello incidentale dal momento che il suo accoglimento determinerebbe l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.
Innanzitutto va sottolineato come la parte resistente possa sollevare anche solamente in appello l'eccezione di difetto di giurisdizione: "La mancata eccezione del difetto di giurisdizione in primo grado, non preclude l'impugnazione della sentenza sotto questo profilo; infatti, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 104/2010, nel giudizio di impugnazione è sufficiente che il difetto di giurisdizione sia stato dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata, che abbia ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo" (ex multis C.d.S., Sez. IV, 24 novembre 2022, n. 10355; C.d.S., Sez. III, 27 maggio 2019, n. 3438).
Ebbene, venendo all'esame di tale eccezione, occorre rilevare che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di cassa integrazione guadagni sussiste quando le imprese aspirano ad ottenere i provvedimenti di autorizzazione manifestando un interesse che ha natura di interesse legittimo poiché l'Amministrazione dovrà vagliare tale pretesa con apposito provvedimento, espressione quanto meno di discrezionalità tecnica della spettanza del beneficio.
Nel caso in esame l'esercizio della discrezionalità da parte del Ministero del lavoro era già avvenuta e l'I.N.P.S. aveva solamente un compito esecutivo dovendo individuare i periodi di godimento dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio di interesse.
Pertanto l'oggetto del giudizio innanzi al Consiglio di Stato è il preteso diritto al rimborso del trattamento di integrazione salariale straordinaria anticipato dalla società datrice di lavoro ai propri dipendenti mediante il conguaglio delle somme corrisposte con i contributi dovuti all'I.N.P.S., che è questione senz'altro devoluta al giudice ordinario.
7. Ne consegue che, in accoglimento della relativa eccezione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e conseguente inammissibilità sia del ricorso di primo grado che dell'odierno appello.
8. Stante la definizione in rito della controversia appare equo disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello incidentale dell'INPS e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado, e pertanto l'appello, inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice del lavoro.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Veneto, sez. III, sent. n. 442/2022.