Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Campania
Sentenza 16 luglio 2025, n. 247
Presidente: Oricchio - Estensore: de Falco
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 17 ottobre 2023 la Procura regionale presso la Sezione Campania conveniva in giudizio, innanzi a questa Corte, M. Antonio, già Sindaco del Comune di Fontegreca, e I. Antonio, Responsabile dell'Area tecnica presso il medesimo ente, onde sentirli condannare al pagamento della somma di euro 45.000,00, a titolo di risarcimento del danno erariale subito dal Comune innanzi menzionato, in conseguenza di condotte omissive, che asseriva essere state poste in essere dai convenuti, come di seguito indicate.
Deduceva il Requirente che tale importo era stato riconosciuto quale debito fuori bilancio con delibera di GM n. 39 del 2019, ed era stato quindi erogato dal Comune di Fontegreca in favore dell'impresa D'Angelo Costruzioni; ciò, a seguito di una transazione intercorsa tra le parti - Comune ed impresa - in conseguenza dell'avvenuta notificazione, al Comune, del decreto ingiuntivo n. 2700 del 4 dicembre 2018, emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V., su richiesta della D'Angelo Costruzioni, per mancato saldo delle opere di adeguamento della rete fognaria, dalla stessa eseguite (fattura 67 del 2008, rimasta insoluta), per complessivi euro 90.254,84, oltre interessi.
Precisava la Procura che il danno erariale, per il cui ristoro essa agiva, era stato cagionato dall'ingiustificato ritardo con cui era stato richiesto alla Regione dai vertici comunali - solo nel 2019 - il saldo del finanziamento destinato all'opera realizzata, oltre che dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.
Deduceva in particolare il Requirente che gli odierni convenuti, pur consapevoli sin dal 2008 che la società D'Angelo vantava ancora un credito insoddisfatto, giusta fattura n. 67/2008, rimasta insoluta, non si erano tuttavia attivati onde sollecitare la Regione all'erogazione della residua rata della provvigione, alla cui corresponsione era subordinato il pagamento del saldo all'appaltatore; precisava che tale inerzia era perdurata fino al marzo 2019, allorché la nuova amministrazione comunale aveva chiesto e conseguito il restante finanziamento, sicché la società era stata soddisfatta quanto alla sorta capitale, residuando tuttavia gli interessi moratori, pari a euro 78.500,00.
In relazione a tale pretesa, si era giunti ad un accordo transattivo con la D'Angelo costruzioni, per la minor somma di euro 45.000,00, il cui pagamento aveva determinato il danno erariale.
Instauratosi il contraddittorio, gli originari convenuti si costituivano e deducevano di non essere stati a conoscenza del decreto ingiuntivo, genericamente inoltrato all'ufficio del Sindaco, negando altresì la propria competenza in ordine alla relativa opposizione; assumevano che una eventuale opposizione sarebbe comunque stata priva di fondamento giuridico, trattandosi di somme effettivamente dovute; che, peraltro, il Responsabile dell'Area tecnica, con note del 9 dicembre 2014 e del 20 aprile 2015, aveva provveduto a sollecitare la Regione al pagamento del saldo, ma che il Comune, pur avendo confermato l'esistenza di tali protocolli in uscita, non era tuttavia riuscito a reperire la relativa documentazione; che comunque, in sede transattiva, erano pervenuti ad un accordo per una somma inferiore a quella effettivamente dovuta; concludevano per il rigetto della domanda.
All'esito della camera di consiglio del 23 maggio 2024, con ordinanza n. 70/2024, il Collegio disponeva che la Regione Campania depositasse in giudizio documentazione relativa alla rappresentata richiesta del saldo del finanziamento, da parte del Comune di Fontegreca.
Tale documentazione veniva depositata ed il giudizio era riassunto dalla Procura con atto depositato in data 27 febbraio 2025.
All'udienza del 20 marzo 2025 il giudizio veniva interrotto per il documentato decesso del convenuto I. Antonio.
Con atto depositato in data 30 aprile 2025, la Procura provvedeva a proseguire il giudizio nei riguardi del solo M. Antonio.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti concludevano come da verbale ed il Collegio si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio nei riguardi del convenuto I. Antonio, deceduto, non essendo stato il processo proseguito dalla Procura attrice nei riguardi degli eredi per difetto dei presupposti di legge.
2. Il giudizio ha ad oggetto la valutazione in ordine alla sussistenza - ed alla misura - di una responsabilità dei convenuti per comportamento omissivo, estrinsecatosi nella mancata richiesta, alla Regione Campania, dell'erogazione del saldo del finanziamento destinato all'esecuzione dei lavori di adeguamento della rete fognaria, erogazione che, se tempestiva, avrebbe consentito al Comune di procedere alla soddisfazione delle ragioni creditorie dell'appaltatore e, pertanto, di evitare la verificazione di un pregiudizio erariale.
3. In punto di fatto, dall'esame della documentazione in atti si evince che, con delibera di Giunta comunale n. 6 del 13 febbraio 2007, fu approvato il progetto esecutivo per la realizzazione "dei lavori di risanamento ambientale mediante il completamento ed adeguamento della rete fognaria comunale e degli impianti di depurazione", per la complessiva somma di euro 2.000.000,00.
Con decreto della Giunta regionale della Campania, n. 223 del 17 aprile 2008, fu disposta l'assegnazione del finanziamento ed i criteri per la realizzazione degli interventi.
Con determina dell'Area tecnica n. 52 dell'8 maggio 2007 i lavori furono quindi aggiudicati all'impresa D'Angelo Costruzioni.
Acquisiti agli atti del Comune, in data 24 ottobre 2008, la relazione finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, fu liquidata all'impresa D'Angelo Costruzioni l'anticipazione di euro 233.265,73, dandosi atto che il saldo, pari a euro 90.254,84, sarebbe stato erogato non appena fossero stati acquisiti i fondi della Regione Campania.
Nell'inerzia del Comune in ordine a tale richiesta, perdurata per oltre dieci anni, l'impresa ha adito il Tribunale di S.M. Capua Vetere, onde conseguire l'ingiunzione di pagamento della fattura n. 67 del 16 ottobre 2008, rimasta insoluta.
Il titolo monitorio, notificato al Comune di Fontegreca in data 10 dicembre 2018 ed inoltrato all'ufficio del sindaco M., e non è stato opposto, sicché, in data 17 maggio 2019, è stata notificata al medesimo Sindaco la copia esecutiva del decreto ingiuntivo, cui ha fatto seguito l'atto di precetto.
Tale inerzia degli organi comunali è perdurata sino al 2019, allorché, richiesto e conseguito dalla nuova amministrazione comunale il saldo del finanziamento, si è resa possibile la soddisfazione delle pretese creditorie dell'appaltatore, quanto alla sorta capitale.
Con delibera 39 del 27 dicembre 2019, è stato quindi recepito l'atto di transazione stipulato con la D'Angelo Costruzioni per l'importo di euro 45.000,00, in luogo dei 78.500,00 euro dovuti a titolo di interessi moratori sulla somma portata dal decreto ingiuntivo.
4. La condotta omissiva del Sindaco M. e del Dirigente dell'UTC I., che non hanno richiesto tempestivamente il saldo del finanziamento, né tantomeno sollecitato la proposizione di una opposizione al decreto ingiuntivo, va reputata antigiuridica in quanto violativa degli obblighi innanzi evidenziati, obblighi scaturenti in primis dal contratto stipulato con l'appaltatore, oltre che dal più generale dovere di legalità dell'azione amministrativa.
Né tantomeno può attribuirsi valenza di "sollecito" alla Regione, quanto all'erogazione del saldo, all'estratto del registro di protocollo, laddove indica due numeri di protocollo, aventi ad oggetto "Lavori di risanamento ambientale mediante completamento e adeguamento della rete fognaria comunale e degli impianti di depurazione - II lotto - trasmissione di documentazione" (da parte dell'ufficio di I., in all. 47).
Invero, non soltanto non sono stati rinvenuti documenti informatici o cartacei riferibili a tali protocolli, ma nulla induce a ritenere che tali corrispondenze integrassero dei solleciti, piuttosto che mere trasmissioni di documenti.
Peraltro, dalla documentazione versata in atti dalla Regione in esecuzione della richiesta, di cui all'ordinanza collegiale n. 70/2024; esaminata dall'ente, mediante indagine "ad ampio spettro", tutta la corrispondenza intercorsa con il Comune di Fontegreca negli anni 2014 e 2015; si evince che, "nelle annualità indicate dal Collegio nell'ordinanza n. 70 del 4 giugno 2024, non è pervenuta alla Direzione Generale alcuna richiesta di saldo rimasta inevasa", ma che, nelle annualità di riferimento, l'intervento "originariamente finanziato con le risorse del FAS-APQ, era risultato coerente con l'Obiettivo Operativo 1.4 - MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE -, nonché conforme ai criteri di selezione del POR FESR, approvati con DGR n. 879/2008" (v. nota della Regione Campania del 3 luglio 2024, depositata in atti).
Non è stata pertanto raggiunta la prova che, negli anni in questione, sia stata effettuata alcuna richiesta di erogazione del saldo del finanziamento da parte degli odierni convenuti.
5. Ad avviso del Collegio, la condotta omissiva innanzi delineata appare connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave.
In tali omissioni si ravvisa, invero, la violazione dei più elementari doveri di diligenza, sussistenti in capo ai vertici del Comune in virtù della funzione medesima esercitata, i quali, pur consapevoli che l'impresa vantava un residuo credito, hanno, con massima negligenza, tralasciato di attivarsi per oltre dieci anni ai fini del conseguimento del saldo, ovvero, successivamente, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo.
Sotto tale profilo, va altresì rimarcato come sia il Sindaco che il funzionario I. siano rimasti silenti a fronte della richiesta del Segretario comunale, in data 6 marzo 2019, di relazionare in merito ai motivi della mancata opposizione al decreto ingiuntivo.
6. Tale condotta ha cagionato alle finanze dell'ente un danno ingiusto, pari alla somma di 45.000,00 euro, erogata in adempimento dell'obbligo nascente dall'atto di transazione, pregiudizio collegato alle omissioni da un nesso di causalità adeguata giuridicamente rilevante (Sez. un. n. 577/2008 e Cass. n. 6474/2012).
Invero, il tempestivo conseguimento della provvidenza regionale avrebbe consentito il saldo, entro un ragionevole lasso temporale, dell'impresa, sì da non doversi corrispondere interessi moratori, laddove con l'opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe stato possibile rappresentare la mancata erogazione del residuo finanziamento, cui era subordinato il pagamento delle ulteriori somme di competenza dell'appaltatore, sì da evitare la condanna ovvero contenerne l'importo.
7. Quanto all'imputazione del danno da risarcire, ritiene il Collegio che esso vada, in misura prevalente, attribuito alla responsabilità di I. Antonio, quantificandone l'entità nella somma di euro 35.000,00.
Egli, invero, - stante la precipua competenza dell'organo tecnico in subiecta materia - avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi, al fine di sollecitare presso la Regione il pagamento del saldo, con cui soddisfare le pretese creditorie dell'appaltatore.
Quanto alla concorrente responsabilità del Sindaco, che pure era a conoscenza dell'intera vicenda, tenuto conto altresì delle più che modeste dimensioni dell'ente - meno di 1.000 abitanti - e presso il cui ufficio era stato notificato il titolo monitorio, si osserva che lo stesso ha omesso di esercitare poteri di impulso [e]/o sostitutivi rispetto al funzionario inerte, nonché di sollecitare la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, relazionandosi poi con il Segretario comunale circa le asserite ragioni della mancata opposizione.
La quota di danno da attribuire al Sindaco va pertanto quantificata ai sensi dell'art. 1226 c.c. in euro 10.000,00, con valutazione equitativamente effettuata all'attualità, al cui pagamento in favore del Comune di Fontegreca il M. Antonio va dunque condannato.
8. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e [s]i liquidano come da nota di Segreteria allegata al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunziando sulla domanda, originariamente proposta dal P.M. nei confronti di I. Antonio e M. Antonio, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio nei riguardi di I. Antonio;
b) accoglie parzialmente la domanda nei riguardi di M. Antonio e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore del Comune di Fontegreca, della somma attualizzata di euro 10.000,00, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate come da nota di Segreteria allegata al dispositivo.