Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 14 agosto 2025, n. 665

Presidente: de Francisco - Estensore: Pizzi

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, notificato e depositato nel dicembre 2013, il sig. Giovanni D.M. esponeva:

- di essere uno degli eredi del padre, il quale era stato titolare della ditta "Chiosco Bibite" esercitata in Catania, piazza Gioieni, con licenza rilasciata nel 1953;

- che la predetta attività sin dal 2009 era stata esercita come impresa familiare, alla quale il ricorrente aveva partecipato;

- di essere divenuto proprietario dei 4/6 dell'impresa;

- che il Comune di Catania, con missiva del 5 agosto 2013, aveva comunicato al ricorrente che il successivo 9 agosto avrebbe abbattuto il ponte soprastante il chiosco di bibite, che avrebbe quindi dovuto essere sgomberato;

- che era pertanto derivata la definitiva interruzione dell'attività del ricorrente.

2. Il ricorrente quindi chiedeva il risarcimento del danno conseguente all'abbattimento del chiosco bibite in questione.

3. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di Catania, con atto di costituzione del 3 novembre 2022, depositando documentazione.

4. Il ricorrente, con memoria del 6 novembre 2022, eccepiva la tardiva costituzione in giudizio del Comune intimato e la conseguente inammissibilità della documentazione depositata.

5. Il T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, all'esito dell'udienza pubblica del 28 novembre 2022, con la gravata sentenza n. 3486 del 2022, ha:

a) respinto l'eccezione di inammissibilità della documentazione tardivamente depositata dal Comune di Catania;

b) respinto il ricorso;

c) compensato le spese di lite.

6. Con ricorso in appello notificato il 24 giugno 2023 e depositato il 5 luglio 2023, il sig. Giovanni D.M. ha impugnato la menzionata sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3486 del 2022, articolando tre motivi di gravame.

6.1. In particolare, con il primo motivo d'appello, è stata lamentata la violazione degli artt. 73, comma 1, e 54, comma 1, c.p.a., violazione del contraddittorio, nullità della sentenza e rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., avendo il Comune di Catania depositato tardivamente la documentazione senza spiegare le ragioni del ritardo, né chiedendo di essere autorizzata al deposito tardivo; inoltre il T.A.R. non aveva concesso al ricorrente il termine per controdedurre.

7. Nel presente giudizio si è costituito il Comune di Catania, con memoria di costituzione del 13 luglio 2023, chiedendo il rigetto dell'appello.

7.1. Il predetto Comune ha successivamente illustrato le proprie difese con memorie del 9 agosto 2023 e dell'11 aprile 2025, eccependo altresì l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., della documentazione depositata dall'appellante in data 2 aprile 2025.

8. L'appellante ha ribadito le proprie doglianze con memoria del 14 aprile 2025.

9. Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica nelle date del 18 e del 22 aprile 2025, insistendo nelle rispettive difese.

10. All'udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Il primo motivo d'appello è fondato.

11.1. Infatti:

a) per costante giurisprudenza «i termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori; il deposito tardivo di documenti può essere ammesso in via del tutto eccezionale solo ove sussistano i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, c.p.a., ossia la comprovata difficoltà di produzione nel termine di legge» (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. IV, n. 8487 del 2024; Sez. VII, n. 3236 del 2024, che ha altresì escluso la possibilità di derogare ai predetti termini perentori su accordo delle parti; Sez. V, n. 7359 del 2023, ove si è chiaramente affermato che i termini processuali di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. sono «espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice»);

b) nel caso di specie il Comune di Catania, tardivamente costituitosi in primo grado in data 3 novembre 2022, depositando contestualmente documentazione, non ha spiegato le ragioni del ritardo e non ha richiesto di essere autorizzato al deposito tardivo, come previsto dall'art. 54 c.p.a.;

c) la possibilità concessa al giudice, nei limiti previsti dal codice di rito, di acquisire documenti d'ufficio non può comportare la violazione del contradditorio processuale, dovendo comunque essere garantito a tutte le parti un congruo termine per controdedurre sulla documentazione tardivamente depositata in giudizio;

d) nel caso di specie risulta per tabulas (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che il T.A.R., dopo aver acquisito d'ufficio i documenti tardivamente depositati dal Comune di Catania, non ha concesso al ricorrente il termine per controdedurre, in tal modo violando il contraddittorio tra le parti.

12. In definitiva il primo motivo d'appello deve essere accolto, assorbiti i restanti motivi, e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

13. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio fin qui svolto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 646/2023, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio fin qui svolto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 3486/2022.