Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 6 giugno 2025, n. 26491

Presidente: Dovere - Estensore: Miccichè

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Savona, con sentenza emessa il 29 gennaio 2025, ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" C. Michele dal reato d[i] cui all'art. 590-bis, comma 1, in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1), c.p. Al C. era stato contestato che per colpa generica, nonché in violazione delle norme di cui agli artt. 146 e 158 c.d.s., aveva cagionato a B. Domenica lesioni personali dalle quali era derivata una incapacità di attendere alle proprie occupazioni superiore ai 40 giorni. In particolare, si è contestato al C. di aver parcheggiato il proprio motociclo in divieto di sosta, creando un ostacolo alla circolazione, così determinando la caduta al suolo della persona offesa, che aveva urtato il veicolo mentre era in marcia sulla propria bicicletta.

2. Il fatto è stato così ricostruito. Il 1° giugno 2020 la persona offesa B. Domenica stava transitando in via Mazzini ad Alassio a bordo della sua bicicletta. All'altezza del civico 28, a bordo strada, vi era lo scooter del C. Michele, parcheggiato in violazione del divieto di sosta. Il mezzo occupava parte della carreggiata, riducendo lo spazio utile di percorrenza di 70/80 cm. La B., nell'effettuare la manovra di superamento dell'ostacolo spostandosi a sinistra, veniva colpita dal cassone del motocarro Piaggio Ape che sopraggiungeva nella medesima corsia di marcia, rovinando contro lo scooter parcheggiato e riportando le lesioni descritte nel capo di imputazione. Il C. era stato sanzionato in via amministrativa per violazione degli artt. 146 e 158 c.d.s. (violazione della segnaletica stradale e divieto di fermata e sosta dei veicoli).

3. Il Tribunale di Savona aveva riconosciuto la responsabilità del conducente del motocarro che, pur avvistando la ciclista nell'atto di effettuare la manovra di spostamento, aveva continuato la marcia, così determinando l'urto. Il Tribunale era invece pervenuto alla assoluzione del C. con la formula "perché il fatto non sussiste" escludendo il nesso causale tra il posizionamento in divieto di sosta del mezzo del C. e il sinistro. Riteneva il giudice che, poiché - come riconosciuto da tutte le consulenze ricostruttive del sinistro - il restringimento della carreggiata non avrebbe impedito il contemporaneo passaggio della bicicletta e del motocarro, non poteva affermarsi che la causa del sinistro risiedesse nel restringimento della corsia di marcia percorsa dalla ciclista.

4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per il Procuratore generale della Corte d'appello di Genova, per due motivi.

5. Con un primo motivo lamenta vizio di violazione di legge. Era errata in diritto l'affermazione del giudice di merito secondo cui il segnale di divieto di sosta ha per finalità quella di regolare la speditezza della circolazione e non quella di prevenire incidenti e, pertanto, la violazione della predetta norma non era idonea ad integrare gli estremi della colpa specifica in ordine all'aver causato il sinistro stradale. La sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad un precedente di legittimità (Sez. 4, 11 marzo 1998, n. 3094) che aveva affermato l'assenza di automatismi tra violazione della regola cautelare e attribuzione di responsabilità, dovendosi accertare, nel caso concreto, se un parcheggio in divieto di sosta abbia creato pericolo per la circolazione. Era però del tutto chiaro che, nel caso di specie, la violazione delle regole sulla sosta dei veicoli aveva concretamente posto a rischio la sicurezza della circolazione, come emergeva chiaramente dalla incontestata dinamica del sinistro. Secondo plurime pronunce di legittimità, invero, anche le norme che regolano la sosta dei veicoli sono poste a presidio della sicurezza stradale, mirando ad evitare intralci alla circolazione conseguenti alla presenza di ostacoli sulla carreggiata.

6. Con il secondo motivo lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione del nesso causale. Nella sentenza impugnata si era ritenuto che la circolazione non era preclusa poiché, secondo la ricostruzione del sinistro compiuta dal consulente tecnico, i due mezzi venuti a collisione potevano contemporaneamente transitare anche se vi era il restringimento della corsia. Il giudice di merito aveva del tutto omesso di considerare che la stessa consulenza tecnica aveva però precisato come, a fronte del restringimento determinato dallo scorretto parcheggio dello scooter del C., lo spazio libero tra i veicoli era di soli trenta centimetri, rispetto allo spazio di un metro sussistente se la corsia non fosse stata occupata dal ciclomotore.

7. Il responsabile civile Groupama Assicurazioni e C. Michele hanno depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

8. La parte civile B. Domenica ha depositato memoria chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

9. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con il primo motivo si deduce che il Tribunale di Savona sarebbe incorso in un errore di diritto escludendo che la violazione delle prescrizioni di divieto di sosta possa integrare il profilo della causalità della colpa nel caso di incidenti stradali, in considerazione del rischio che la regola cautelare mira a prevenire. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che dette prescrizioni avrebbero la finalità di regolare la speditezza della circolazione e non quella di salvaguardare gli utenti dalla strada dal rischio di incidenti mediante la segnalazione di un pericolo. In proposito, va rilevato che il Tribunale ha però immediatamente precisato che può sempre configurarsi la responsabilità di colui che parcheggia il veicolo in sosta vietata, ove si accerti che la violazione del divieto abbia, in concreto, creato un pericolo per la circolazione stradale.

3. Va preliminarmente ricordato che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 1819 del 3 ottobre 2014, Di Domenico, Rv. 261768-01; Sez. 4, n. 40050 del 29 marzo 2018, Lenarduzzi, Rv. 273870-01; Sez. 4, n. 30985 del 4 aprile 2019, Pravadelli, Rv. 277476-01). Ciò premesso, è bene evidenziare che l'apposizione del divieto di sosta può essere riconducibile alla finalità di evitare intralci alla circolazione stradale in determinate aree (in particolare, quelle analiticamente descritte dall'art. 158 c.d.s., quali incroci, presenza di dossi, corsie riservate a mezzi pubblici e altro, ovvero aree individuate dai Comuni secondo quanto previsto dall'art. 7 c.d.s.). Il divieto può però essere determinato anche dalla diversa esigenza di riservare spazi di sosta a categorie protette e non già dalla necessità di non intralciare la circolazione. Deve pertanto essere accertata la ragione della apposizione del divieto di sosta, ai fini di comprendere se la previsione abbia finalità cautelare e rispetto a quale rischio. Se infatti il divieto mira ad evitare che, in determinati luoghi, la circolazione non sia intralciata, impedita o resa difficoltosa dalla presenza di ostacoli, [il] divieto attiene al rischio di verificazione di sinistri, non solo perché potrebbe trattarsi di ostacoli non visibili o inattesi (come in presenza di dossi o curve, dove infatti è vietata, oltre alla sosta, anche la fermata), ma anche perché tali ostacoli, facilmente evitabili per chi tenga una condotta di guida prudente ed accorta, potrebbero non esserlo in caso contrario (Sez. 4, n. 9463 del 9 febbraio 2023, Guida, Rv. 284157-01).

4. Ciò posto, va ribadito che, seppur in modo perplesso, il Tribunale di Savona afferma che anche nei casi di violazione delle regole cautelari che impongono il divieto di sosta può verificarsi, in concreto, il rischio della verificazione di sinistri stradali, in linea con la giurisprudenza sopra citata. Tuttavia, il giudice di merito ha omesso di motivare in merito alla natura cautelare del divieto nel caso di specie e, in caso affermativo, in relazione a quale rischio. Motivazione oltremodo necessaria, sol che si consideri che il motociclo tipo "Kymco" del C. aveva provocato un restringimento della corsia di marcia ove si era verificato l'urto. Il punto merita quindi un necessario approfondimento, essendo importante chiarire, ai fini della corretta individuazione della natura delle prescrizioni e del tipo di rischio che il divieto mirava a prevenire, le ragioni della apposizione del divieto di sosta sulla Via Mazzini nel Comune di Alassio.

5. Coglie nel segno anche il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, con motivazione non esaustiva, si limita a richiamare genericamente le conclusioni dei consulenti affermando che in loco sarebbe stato possibile il contemporaneo passaggio dei due veicoli coinvolti nell'urto, senza indicare, in concreto e in base alle citate risultanze istruttorie, quale sarebbe stato l'ingombro della carreggiata, quale lo spazio residuo e pertanto le ragioni per cui, sul piano della causalità materiale, si sarebbe dovuta escludere l'efficienza causale della condotta del C. in ordine alla verificazione del sinistro.

6. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo esame sui punti sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona in diversa composizione fisica.

Depositata il 21 luglio 2025.