Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Reggio Calabria
Sentenza 8 settembre 2025, n. 605
Presidente: Criscenti - Estensore: Mazzulla
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 21 luglio 2025 e depositato in data 28 luglio 2025, la società ricorrente ha premesso di aver partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023, bandita dalla Centrale unica di committenza - Unione dei Comuni della Valle del Torbido, giusto avviso pubblico del 19 marzo 2025, avente ad oggetto il "Servizio di selezione, recupero e/o smaltimento e valorizzazione dei rifiuti differenziati prodotti dal Comune di Gioiosa Jonica e stoccati nel centro comunale di raccolta presso piattaforma convenzionata", da affidare, per il biennio 2025-2026, con il criterio del minor prezzo rispetto ad una base d'asta fissata in euro 134.477,40.
Venivano ammesse alla competizione soltanto due operatori economici ossia la Circular Factory s.r.l. e la società odierna ricorrente, la quale veniva proposta per l'aggiudicazione della commessa pubblica, essendosi collocata al primo posto della graduatoria, giusto verbale della Commissione aggiudicatrice n. 2 del 10 aprile 2025.
1.1. Siffatto verbale veniva impugnato dalla seconda graduata innanzi a questo Tribunale che, con sentenza breve del 22 maggio 2025, n. 380, dichiarava il ricorso (n. 219/2025 R.R.) inammissibile per carenza di interesse, stante la mancata approvazione della proposta in questione da parte dell'organo competente e, quindi, in assenza di una aggiudicazione in favore della Poly2oil s.r.l.
1.2. Riattivata la procedura, con nota del 27 maggio 2025, prot. n. 183, la Centrale unica di committenza, rilevato che il precedente 12 marzo 2025, la Poly2oil s.r.l. aveva mutato la sede della società (da Cologna Veneta, Provincia di Verona, a Milano) oltre ad avere nominato un "nuovo" amministratore unico, in luogo del precedente consiglio di amministrazione, ed un sindaco, revisore dei conti, chiedeva alla società in questione:
- di voler dimostrare di essere iscritta alla white list della Prefettura di Milano;
- in via alternativa, di dimostrare che, entro la data di scadenza della procedura di gara (9 aprile 2025), l'impresa avesse inoltrato richiesta di iscrizione alla white list della Prefettura di Milano.
Il tutto con espressa avvertenza che, in assenza del ricevimento della documentazione di cui sopra "e/o in assenza della documentazione probante i requisiti di iscrizione alla whit[e] list, l'operatore sarà escluso dalla gara in oggetto".
1.3. La Poly2oil s.r.l., con nota del 29 maggio 2025, trasmetteva ricevuta di richiesta di iscrizione alla white list tenuta dalla Prefettura di Milano, caricata sul portale in pari data, nel contempo evidenziando di avere presentato domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica in discussione, per un verso, palesando l'attuale compagine proprietaria/gestoria della società e, per altro verso, legittimamente spendendo, quale requisito di partecipazione alla gara, il provvedimento di iscrizione rilasciato dalla prefettura di Verona in data 21 gennaio 2025, avente la validità di un anno.
1.4. Malgrado ciò, l'amministrazione, con il provvedimento in epigrafe, preso atto del disposto di cui all'art. 1, commi 52 e 53, l. n. 190/2012, escludeva la ricorrente dalla competizione e, conseguentemente, aggiudicava la commessa in favore dell'odierna controinteressata.
2. La società ricorrente ha, dunque, impugnato il provvedimento in questione, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee:
I) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione ed errata applicazione di legge - erroneo accertamento del fatto - eccesso di potere - esistenza di valida iscrizione alla white list all'atto della presentazione della istanza di partecipazione;
II) illegittimità del provvedimento impugnato per errata applicazione della normativa e per erroneo accertamento del fatto - eccesso di potere - difetto di motivazione - impresa in ogni caso nei termini (all'atto della presentazione della istanza di partecipazione alla gara) per la comunicazione alla prefettura delle modifiche statutarie;
III) illegittimità del provvedimento impugnato per errata applicazione della normativa e per erroneo accertamento del fatto - eccesso di potere - difetto di motivazione - decorrenza dei termini dalla data di trasferimento effettivo.
La partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica in discussione risulterebbe legittimata dall'iscrizione della società ricorrente nella white list tenuta dalla Prefettura di Verona, la cui validità, pari a 12 mesi dalla data di rilascio, risalente al 21 gennaio 2025, non sarebbe compromessa dal trasferimento della sede dell'impresa da Cologna Veneta, Provincia di Varese, a Milano.
Siffatto trasferimento non influirebbe sulla validità dell'iscrizione che rimarrebbe valida per l'intero periodo stabilito.
Attesa la risalenza delle modifiche societarie al 12 marzo 2025 (relative a: proprietà delle quote sociali, sede dell'impresa e organi di amministrazione), alla data di scadenza del termine di presentazione per le domande di partecipazione alla procedura, coincidente con il 9 aprile 2025, per un verso, l'iscrizione presso la white list tenuta dalla Prefettura di Verona sarebbe stata ancora valida e, per altro verso, sarebbe risultato ancora pendente il termine di 30 giorni imposto, a pena di cancellazione dell'iscrizione, dal comma 55 dell'art. 1 l. n. 190/2012 per la comunicazione (necessariamente) alla Prefettura di Milano - posto che, sempre in data 12 marzo 2025, era stata variata la sede dell'impresa - della modifica dell'assetto proprietario e degli organi sociali.
Siffatta cancellazione è, tuttavia, avvenuta soltanto in data 4 giugno 2025 da parte della Prefettura di Verona, ad esclusiva cagione del mutamento della sede legale dell'impresa in quel di Milano.
Escludendo la ricorrente in considerazione della pretesa invalidità/inefficacia, alla data del 9 aprile 2025 (termine ultimo per la presentazione delle offerte), della iscrizione dell'impresa presso la white list tenuto dalla Prefettura di Verona, la stazione appaltante si sarebbe, quindi, ingerita in un potere riservato dal legislatore agli organi territoriali di Governo.
In buona sostanza, la partecipazione della ricorrente alla competizione, contrariamente a quanto ritenuto dalla p.a., risulterebbe legittimata:
- dall'iscrizione nella white list presso la Prefettura di Verona, da quest'ultima cancellata soltanto in data 4 giugno 2025, stante l'intervenuto mutamento della sede legale;
- dalla pendenza, alla data del 9 aprile 2025, del termine per la comunicazione alla Prefettura di Milano delle modifiche societarie;
- dalla richiesta di iscrizione nella white list presso la Prefettura di Milano, legittimamente effettuata dalla società ricorrente in data 29 maggio 2025 (e, quindi, pendente la validità ed efficacia dell'iscrizione presso la white list tenuta dalla Prefettura di Verona) ovvero entro il termine di 30 giorni, imposto dal predetto comma 55 l. n. 190/2012. Tale termine, nella specie, decorrerebbe dal momento del completamento del procedimento di iscrizione della società presso il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Milano, avvenuto il 5 maggio 2025.
Ed invero, nonostante il notaio rogante avesse pubblicato gli atti determinanti le modifiche societarie (sede, assetto proprietario e gestorio) presso il Registro delle imprese tenuto dalla predetta Camera di commercio fin dal 17/26 marzo 2025, a causa della necessità di rettificare l'inesatta annotazione circa lo stato di inattività dell'impresa, il procedimento di iscrizione si sarebbe perfezionato soltanto il 5 maggio 2025, così legittimando la ricorrente a richiedere, nel predetto termine di 30 giorni, alla Prefettura di Milano, l'iscrizione nella white list.
3. Il Comune di Gioisa Jonica e la società Circular Factory s.r.l., costituitisi in giudizio, hanno resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
3.1. La Centrale unica di committenza - CUC Unione dei Comuni Valle del Torbido, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituita.
4. In occasione della camera di consiglio del 3 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con avvertenza di una possibile definizione della stessa ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.
5. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. È incontestato tra le parti che l'iscrizione della società ricorrente nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 e ss., l. n. 190/2012 - la cui istituzione è regolamentata dal d.P.C.m. 18 aprile 2013 - costituisce un requisito di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica in discussione che, come tale, "deve essere posseduto con continuità al momento della presentazione della domanda" (così si legge a pag. 5 ricorso sub punto 22).
7. Ciò premesso, le censure complessivamente articolate in ricorso muovono da una non corretta interpretazione:
- delle modalità, desumibili tanto dall'art. 1, commi 52 e ss., l. n. 190/2012 quanto dal collegato d.P.C.m. 18 aprile 2013, relative all'iscrizione ed all'aggiornamento, dell'elenco, tenuto presso ciascuna Prefettura "competente", relativo ai fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, tra cui quello di interesse ["servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti" ex lett. i-quater), comma 53, dell'art. 1 citata l. n. 190/2012];
- e, dunque, delle effettive ragioni sottese alla contestata esclusione, rinvenibili nell'impugnato provvedimento, da leggersi, necessariamente, in combinato disposto con il preavviso di esclusione di cui alla nota prot. n. 183 del 27 maggio 2025.
8. Quanto al primo profilo, è necessario muovere dalle disposizioni normative di riferimento, secondo cui, per quanto di interesse:
- "L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede" (art. 1, comma 52, l. n. 190/2012);
- la "Prefettura competente" coincide con "la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale" [art. 1, comma 1, lett. f), del d.P.C.m. 18 aprile 2013];
- "Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.
L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l'impresa è un soggetto ivi censito ed è possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 8.
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica risulti che l'impresa non è tra i soggetti ivi censiti ovvero gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai dodici mesi ovvero ancora emerga l'esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 [...]" (così art. 3 citato d.P.C.m.);
- "Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art. 5, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta" (così art. 2, comma 3, d.P.C.m. 18 aprile 2013);
- "L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione" (così art. 1, comma 55, l. n. 190/2012);
- "Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 55, della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.
[...]
La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge comporta la cancellazione dall'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 5" (art. 4, commi 1 e 4, citato d.P.C.m.);
- "L'impresa comunica, con le modalità di cui all'art. 3, alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta.
La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione secondo le modalità stabilite dall'art. 3.
Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura competente può procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco. In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge" (così art. 5 citato d.P.C.m.).
9. Dal combinato disposto delle norme di rango primario e secondario di riferimento si evince, dunque, come l'iscrizione nella white list conserva sì efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, ma ciò a condizione che non intervengano modifiche societarie rilevanti.
Tali modifiche devono, infatti, essere tempestivamente comunicate dall'operatore economico, ex art. 1, comma 55, l. n. 190/2012, alla Prefettura competente ovvero alla Prefettura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.
Ciò per la ragione sostanziale - e non certo formale - che è alla Prefettura "competente", in ragione della sede dell'impresa, che il legislatore ha demandato lo specifico compito di effettuare gli accertamenti antimafia previsti:
- dall'art. 3 d.P.C.m. 18 aprile 2013, in sede di prima iscrizione;
- dall'art. 4 citato d.P.C.m. (in applicazione delle prescrizioni di cui al comma 55 dell'art. 1 l. n. 190/2012) quale diretta ed immediata conseguenza della comunicazione di "qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali", da effettuarsi, a cura dell'impresa, entro il termine di 30 giorni decorrenti "dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto" (e non anche dalla relativa annotazione presso il Registro delle imprese, per come preteso dalla ricorrente);
- dall'art. 5 citato d.P.C.m. in sede di aggiornamento periodico dell'elenco, conseguente alla dichiarazione di interesse a permanere nello stesso (da depositare, a cura dell'interessata, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione), ovvero "in qualsiasi momento, anche a campione".
Quanto sopra all'evidente di fine di assicurare, anche a seguito di eventuali variazioni significative in tema di prevenzione antimafia, il costante monitoraggio in ordine alla persistente sussistenza delle condizioni che legittimano l'iscrizione nell'elenco, così da conservare integra l'efficacia dell'iscrizione per l'intera annualità.
Ne consegue che, ove nella pendenza del termine in parola la sede dell'impresa sia mutata, la validità dell'iscrizione, presso la Prefettura della "precedente" sede, non può più ritenersi persistente.
10. L'applicazione dei principi sopra enucleati al caso in esame legittima, pertanto, l'esclusione della società ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica in esame, per come disposto dalla stazione appaltante.
Ed invero, con atto notarile del 12 marzo 2025, la società ha variato la compagine societaria (cfr. atto notarile, doc. all. 9 al ricorso). Con verbale di assemblea straordinaria redatto in pari data (12 marzo 2025; repertorio n. 72211, raccolta n. 34259; doc. all. in atti), depositato presso il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Milano in data 17 marzo 2025 - e, quindi, ancor prima che venisse pubblicato il bando di indizione della procedura che ci occupa (19 marzo 2025) - e da questa registrato in data 26 marzo 2025 (cfr. visure camerali in atti), la società ricorrente ha fissato in quel di Milano la sede dell'impresa ed ha, contestualmente, modificato la composizione dell'organo di amministrazione.
Tali modifiche societarie, rilevanti a mente dell'art. 1, comma 55, citata l., hanno, quindi, comportato l'inefficacia dell'iscrizione della ricorrente nella white list tenuta dalla Prefettura di Verona, essendo quest'ultima divenuta non più competente - per ragioni di sede - ad effettuare le verifiche connesse alle variazioni in parola, siccome strumentali all'accertamento circa la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione.
Ai fini dell'utile partecipazione alla competizione in discussione, quindi, avuto riguardo al momento della presentazione dell'offerta ovvero, al più tardi, entro il termine ultimo per la partecipazione alla competizione - coincidente con la data del 9 aprile 2025 (cfr. bando in atti) - la società ricorrente avrebbe dovuto allegare una valida ed efficace iscrizione presso la white list tenuta dalla Prefettura di Milano, quale Prefettura competente in ragione della sede legale, ovvero entro tale data, avrebbe dovuto dimostrare di avere quantomeno chiesto l'iscrizione presso siffatta white list.
10.1. Detto altrimenti, la circostanza che, fino alla data del 12 marzo 2025, la società avesse sede nella Provincia di Verona e, quindi, fosse iscritta nella white list tenuta dalla Prefettura di Verona, in presenza delle rilevanti modifiche societarie di cui all'art. 1, comma 55, l. n. 190/2012, non può rilevare ai fini della legittima partecipazione alla gara che ci occupa.
Una volta radicata in quel di Milano la sede dell'impresa, la Prefettura di Milano è divenuta ex lege quella competente innanzitutto ad iscrivere la società ricorrente presso la propria white list e, dunque, conseguentemente, a recepire, entro il termine di 30 giorni, la doverosa comunicazione circa le variazioni dell'assetto proprietario e degli organi di amministrazione. Ciò all'evidente fine di consentire la tempestiva verifica circa la persistenza delle condizioni per essere iscritta nella white list, quale condizione di partecipazione alla competizione in discussione.
11. L'assunto attorno al quale, sostanzialmente, ruotano tutte le censure poste a base del gravame, ovvero quello secondo cui, alla data del 9 aprile 2025, la società ricorrente sarebbe stata ancora "nei termini", ex art. 1, comma 55, l. n. 190/2012, per comunicare alla Prefettura di Milano il trasferimento della sede, da quel di Cologna Veneta, risulta, quindi, in linea di principio, erroneo in quanto incoerente con le previsioni normative che disciplinano l'iscrizione e l'aggiornamento della white list di cui alla l. n. 190/2012.
Ed invero, per come è dato evincersi dallo stesso tenore letterale della disposizione in esame ("L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica"), le comunicazioni da effettuare entro il summenzionato termine di 30 giorni non riguardano affatto la variazione della sede ma viceversa presuppongono, a monte, l'invarianza della sede medesima, onerando l'operatore economico di notiziare la Prefettura competente delle eventuali variazioni significative ai fini della prevenzione antimafia.
La variazione della sede costituisce, piuttosto, una evenienza estranea al perimetro applicativo dell'art. 1, comma 55, l. n. 190/2012, siccome determinante il mutamento della Prefettura competente, ossia di quella alla quale, se e quando l'operatore economico riterrà, nel suo interesse, di chiedere l'iscrizione, dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni rilevanti ai fini della iscrizione nella white list.
Fino a quando l'operatore economico non provvederà a chiedere alla Prefettura divenuta competente, in ragione della variazione della sede, la propria iscrizione e, quindi, a comunicare tutte le variazioni medio tempore intervenute non può dirsi esistente una valida ed efficace iscrizione nella white list spendibile ai fini della partecipazione alla competizione.
Nel caso di specie, quindi, una volta trasferita la sede dell'impresa in quel di Milano, giusta registrazione nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Milano del 17-26 marzo 2025, la ricorrente, entro il termine di presentazione delle offerte, avrebbe dovuto innanzitutto chiedere l'iscrizione nella white list della Prefettura di Milano e, conseguentemente, ad essa comunicare le coeve variazioni statutarie (compagine sociale e assetto gestorio).
Ciò, lo si ripete, all'evidente fine sostanziale di radicare presso la Prefettura in questione la competenza ad effettuare tutte le verifiche antimafia del caso.
11.1. La circostanza che, alla data del 26 marzo 2025, la società ricorrente, per non meglio precisate ragioni, risultasse in uno stato di "inattività", stanti le annotazioni presso il Registro delle imprese della Camera di commercio di Milano, non può certo validamente essere opposta alla stazione appaltante ai fini della pretesa partecipazione alla procedura (oltre a non essere, in linea di principio, ostativa alla presentazione, entro il termine del 9 aprile 2025, di una istanza di iscrizione nella white list presso la Prefettura di Milano che ben avrebbe potuto essere integrata nel prosieguo, a completamento/rettifica della registrazione presso il predetto Registro delle imprese).
Piuttosto, le modifiche significative ai fini della prevenzione antimafia e le conseguenti iscrizioni presso il Registro delle imprese di Milano avrebbero dovuto essere curate dalla diretta interessata in coerenza con le previsioni che regolamentano la materia della prevenzione antimafia, così da consentirle la legittima partecipazione alla procedura in discussione.
12. Da quanto fin qui esposto, consegue la correttezza della richiesta operata dalla stazione appaltante in sede di preavviso di esclusione del 27 maggio 2025, consistente nella dimostrazione, a cura della ricorrente, di essere in possesso del requisito di partecipazione alla competizione ovvero:
- di essere iscritta alla white list della competente Prefettura di Milano - stante il mutamento della sede intervenuto in data 12 marzo 2025, ovvero ancor prima dell'indizione della procedura;
- ovvero, in via alternativa, la dimostrazione di aver chiesto di iscrizione nella predetta white list, entro la data di scadenza della procedura di gara, fissata nel 9 aprile 2025.
L'odierna istante, tuttavia, non è stata nelle condizioni di evadere le legittime richieste della stazione appaltante, avendo provveduto, soltanto in epoca successiva alla ricezione di siffatto preavviso di esclusione, e precisamente in data 29 maggio 2025, a chiedere alla Prefettura di Milano l'iscrizione presso la white list, ovvero a termine di partecipazione alla competizione abbondantemente scaduto (9 aprile 2025), così incorrendo in una evidente causa di esclusione dalla procedura, stigmatizzata nel definitivo - e legittimo - provvedimento di esclusione, oggetto di gravame.
13. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento, a titolo di spese di lite, in favore del Comune di Gioiosa Jonica e della società Circular Factory s.r.l., della somma di euro 1.000,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.