Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VIII
Sentenza 10 settembre 2025, n. 6103
Presidente: D'Alterio - Estensore: Fontana
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l'atto del 21 dicembre 2021 con il quale il Comune di Napoli ha diffidato a rilasciare l'immobile, sito in Napoli alla via [omissis], scala OU, piano 02, int. 09, abusivamente occupato ed a corrispondere le somme dovute a titolo di indennità di occupazione e non corrisposte, forfettariamente determinate nelle more di un più preciso calcolo, oltre al risarcimento dei danni.
La natura abusiva della occupazione risulta dalla circostanza che per detto immobile era stata emessa una ordinanza di demolizione mai eseguita dal responsabile degli abusi sicché si era verificato ex lege l'effetto acquisitivo del bene al patrimonio dell'ente, trascritto presso i RRII in data 29 novembre 1983.
2. Con il ricorso in esame, parte ricorrente deduce profili di illegittimità dell'atto impugnato per essere stata presentata istanza di condono degli abusi edilizi ex lege 47 del 1985 non ancora definita ed i cui effetti si rifletterebbero anche sulle sanzioni amministrative già applicate; per contrasto con l'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 che non consentirebbe da parte dell'ente la concessione del diritto di abitare un immobile abusivo sia pure con corresponsione di un canone; per violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio procedimentale.
3. Si è costituito il Comune di Napoli eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendone nel merito il rigetto.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito rientrando la controversia nella competenza del giudice civile.
Il Collegio ritiene infatti di uniformarsi alla costante giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui: "l'atto di diffida fatto oggetto di impugnazione è, invero, un atto di gestione del patrimonio tramite il quale, evidenziata la situazione di abusività dell'occupazione del bene, se ne richiede la restituzione al proprietario - che è da individuarsi nel Comune di Napoli a seguito dell'intervenuta quanto pacifica acquisizione del bene - nell'esercizio di ordinari mezzi di tutela privatistici ed in assenza di attivazione di poteri autoritativi (dovendosi evidenziare, peraltro, una analoga natura giuridica anche per la connessa richiesta di pagamento delle somme ivi previste).
Depone in tal senso il principio di legalità che presiede tipicamente all'esercizio dell'azione autoritativa. Non è, infatti, rinvenibile nell'ordinamento una disposizione testuale di rango primario che conferisca all'Ente rimedi differenti da quelli ordinari per tutelare i beni in questione, evidentemente ascrivibili alla categoria dei beni pubblici patrimoniali disponibili, come si desume dal combinato disposto degli artt. 823 e 828 c.c.
In base a detti articoli, solo per i beni pubblici demaniali è contemplata la facoltà dell'Ente di attivarsi tanto in via amministrativa/autoritativa, quanto avvalendosi dei rimedi ordinari a tutela della proprietà, restando, di conseguenza, la tutela ordinaria privatistica l'unico mezzo di difesa civile della proprietà dei beni patrimoniali disponibili la cui titolarità sia in capo all'Ente pubblico.
Dell'atto in questione, pertanto, non può predicarsi la natura provvedimentale autoritativa; non si determina pertanto il sorgere in capo ai ricorrenti di conseguenti posizioni giuridico soggettive di interesse legittimo oppositivo, emergendo al contrario solo meri obblighi civilistici (cfr. ex pluribus T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5247)".
5. In applicazione degli esposti principi il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
6. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la causa deve essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.