Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Parma
Sentenza 18 settembre 2025, n. 372
Presidente ed Estensore: Caso
Visto l'art. 60 c.p.a., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione.
Considerato che in data 2 agosto 2024 il ricorrente, cittadino di nazionalità marocchina, presentava alla Questura di Reggio Emilia un'istanza di riconoscimento della "protezione internazionale";
che, successivamente, in data 9 aprile 2025, egli chiedeva alla Prefettura di Reggio Emilia l'accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge per i richiedenti asilo - allegando anche la "dichiarazione di indigenza" -, richiesta poi integrata il 14 maggio 2025;
che, infine, il 18 aprile 2025 l'interessato reiterava l'istanza allo sportello "Asilo" dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Emilia;
che, lamentando l'ingiustificato silenzio dell'Amministrazione, il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.;
che egli invoca l'art. 2 della l. n. 241 del 1990, norma che da tempo la giurisprudenza amministrativa considera avente portata generale, prevedendo la stessa l'obbligo dell'Amministrazione di concludere i procedimenti amministrativi entro il termine di 30 giorni, salvo che non sia diversamente stabilito, e il rispetto di tale termine è stato più volte riconosciuto dovuto dalla giurisprudenza anche in materia di accoglienza per richiedenti protezione internazionale;
che, inoltre, egli richiama la direttiva 2013/33/UE, circa il diritto dei richiedenti protezione internazionale - se privi di mezzi - di accedere al sistema nazionale di accoglienza, sì che sussisterebbe un obbligo di provvedere dell'Amministrazione a fronte di situazione giuridica soggettiva di vantaggio, e ciò anche perché ricorrono manifestamente le ragioni di "giustizia ed equità" che, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, rendono doveroso il provvedere dell'Amministrazione, visto che dall'attivazione delle misure di accoglienza dipende il godimento di diritti fondamentali connessi a bisogni tra i più basilari della persona umana, quali il diritto alla salute e all'abitazione;
che, in definitiva, l'interessato evidenzia come le Prefetture territorialmente competenti - cui l'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 attribuisce il potere di verificare le condizioni per l'accesso al sistema di accoglienza - abbiano un dovere giuridico di provvedere sulle istanze dei richiedenti, e ciò senza ritardo o, comunque, entro il termine di 30 giorni, termine nella circostanza ampiamente decorso;
che, peraltro, a suo dire, ricorrono anche le condizioni che permettono al giudice adito di dichiarare la fondatezza della pretesa azionata e, di conseguenza, accertare l'obbligo dell'Amministrazione di attivare le misure di accoglienza in favore del richiedente, per trattarsi di un potere vincolato e non discrezionale, legato all'importo annuo dell'assegno sociale e ad una situazione di fatto nella fattispecie chiaramente rivelatrice della indisponibilità di mezzi sufficienti a far fronte ai bisogni primari;
che, in conclusione, il ricorrente esige l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza di attivazione delle misure di accoglienza nonché l'accertamento della fondatezza della pretesa a quel beneficio, oltre a reclamare nell'immediato la concessione di una misura cautelare ex art. 55 c.p.a.;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno e l'U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
che alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 la causa è passata in decisione.
Ritenuto che, quando l'Amministrazione resti inerte non portando l'iter procedimentale avviato su istanza di parte alla sua fisiologica conclusione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, l'ordinamento tutela l'interesse pretensivo del privato mettendogli a disposizione l'azione avverso il silenzio;
che, in particolare, l'art. 31 c.p.a. prevede che "decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere" (comma 1) e che "l'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento" (comma 2), precisando che "è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti" (comma 2);
che, come la giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire, la specialità del «rito del silenzio» non osta alla configurabilità di una fase cautelare, da ritenersi immanente all'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale (v., tra le altre, C.d.S., Sez. VII, ord. 5 luglio 2023, n. 2747; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 17 ottobre 2024, n. 1911; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 28 giugno 2024, n. 2019);
che, come è noto, la condizione del ricorrente, richiedente la "protezione internazionale", impone all'Amministrazione - secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 - di riscontrarne l'istanza di accesso alle misure di accoglienza, e ciò con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 241 del 1990 (v., ex multis, C.d.S., Sez. III, 20 giugno 2024, n. 5503; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 27 dicembre 2024, n. 23476);
che, in particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 dispone che "Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale", derivandone in tal modo una situazione soggettiva protetta e qualificata come tale dall'ordinamento (v., tra le altre, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 maggio 2024, n. 1460);
che, quanto poi al giudice chiamato ad occuparsi delle relative controversie, il successivo art. 15, comma 6, ne devolve la cognizione al giudice amministrativo ("Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente"), ciò necessariamente valendo non solo per il diniego espresso ma anche per il silenzio, atteso che non può la giurisdizione variare in funzione del contegno tenuto dall'Amministrazione nell'esaminare l'istanza del privato (v. T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 marzo 2019, n. 358);
che nella circostanza, dopo l'istanza risalente al 9 aprile 2025 e l'integrazione del successivo 14 maggio (quando era già stata formalizzata la richiesta di riconoscimento della "protezione internazionale"), non risulta intervenuta alcuna determinazione dell'U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
che, del resto, non possono supplirvi eventuali difficoltà nel reperire i posti disponibili nelle apposite strutture, essendo notorio che, in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è comunque tenuta a concludere il procedimento con un atto esplicito, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, e ciò in quanto il legislatore ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l'esistenza di un dovere che rileva ex se quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, anche per consentire alle parti, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso, la tutela in giudizio dei propri interessi ove ritenuti lesi per effetto di atti illegittimi, il tutto in coerenza con il principio per cui la funzione dell'azione avverso il silenzio è quella di ottenere l'accertamento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato adottando una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, sicché la determinazione che vale ad interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (v., ex multis, C.d.S., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 5284);
che, in conclusione, va assegnato all'U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza affinché lo stesso provveda sull'istanza del ricorrente rimasta inevasa, con l'adozione di un atto che vi dia esplicita risposta;
che, circa la possibile nomina del Commissario ad acta, si differisce l'incombente all'eventuale perdurante inerzia dell'Amministrazione, su rituale richiesta del ricorrente;
che, invece, non può procedersi all'accertamento della fondatezza della pretesa alla concessione dell'accoglienza per richiedenti asilo, postulando evidentemente l'adozione di tale determinazione un'adeguata attività istruttoria dell'Amministrazione e ciò comportando, pertanto, che il presente dictum giudiziale sia necessariamente circoscritto alla statuizione della sussistenza dell'obbligo di provvedere sull'istanza vagliandone le condizioni per l'accoglimento, in ossequio a quanto disposto dall'art. 31, comma 3, c.p.a. ("Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione").
Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 c.p.a., la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata";
che nel corso della camera di consiglio è stato avvertito il difensore presente della possibile definizione della controversia secondo le modalità di cui all'art. 60 c.p.a., senza venirne addotte ragioni ostative;
che, quindi, il ricorso va accolto nei termini suindicati, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere;
che, tenuto conto del complessivo andamento della controversia, le spese di lite possono essere compensate;
che, a seguito dell'ammissione disposta in via provvisoria dalla competente Commissione (v. decreto n. 9/2025 del 3 settembre 2025), non emergono ragioni ostative alla definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie in parte qua e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del silenzio, ordina all'U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia di provvedere nei termini indicati in motivazione;
b) compensa le spese di lite;
c) conferma in via definitiva l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dalla competente Commissione con decreto n. 9/2025 del 3 settembre 2025.
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti, nonché per la trasmissione della presente pronuncia - una volta passata in giudicato - alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241 del 1990.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.