Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione II
Sentenza 23 settembre 2025, n. 1498
Presidente: Cacciari - Estensore: Papi
FATTO E DIRITTO
1. Il dottor [omissis], laureato in giurisprudenza, si iscriveva all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense indetto con d.m. del 24 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami n. 61 del 30 luglio 2024, con riferimento alla Corte d'appello di Firenze, ove aveva svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 45, comma 3, l. 247/2012.
Ai sensi dell'art. 4 del succitato d.m. 24 luglio 2024, la prova scritta si teneva il 10 dicembre 2024; per i candidati della Corte d'appello di Firenze la sede era individuata presso la Fortezza da Basso.
All'elaborato del dottor [omissis] era assegnato il numero [omissis].
Il compito svolto dall'odierno ricorrente veniva trasmesso, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del r.d. n. 37/1934, alla I Sottocommissione della Corte d'appello di Catanzaro, incaricata della correzione, ai sensi dell'art. 5 del d.m. del 15 novembre 2024.
2. Il successivo 9 aprile 2025 il ricorrente riceveva comunicazione, tramite pubblicazione sul portale dedicato e contestuale PEC, dell'avvenuto annullamento del proprio compito, disposto dalla I Sottocommissione della Corte d'appello di Catanzaro nel verbale di correzione degli elaborati scritti del 18 febbraio 2025 con la seguente motivazione: "Il compito [omissis] è stato annullato poiché presenta elementi aggiuntivi non presenti nella traccia (intestazione dinnanzi al Tribunale di Firenze dell'atto di citazione, individuazione in Firenze della residenza delle parti, nonché riferimento, non previsto nella traccia, della impossibilità di eseguire la notifica a mezzo pec) tali da intaccare la regola dell'anonimato".
3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugnava il succitato verbale, limitatamente alla parte di suo interesse, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa concessione della tutela cautelare, sulla base di plurimi argomenti di censura.
Il signor [omissis] affermava, in particolare, che le indicazioni geografiche introdotte nel compito non erano suscettibili di consentire alcuna identificazione, e che il riferimento all'art. 137, comma 7, c.p.c. era stato inserito al solo fine di evidenziare una competenza tecnica (primo motivo); lamentava inoltre l'eccesso di potere della Commissione e la carenza di motivazione dell'atto gravato (secondo motivo); e infine (terzo motivo) la violazione del principio di proporzionalità.
4. Il Ministero della giustizia resisteva al ricorso, del quale deduceva l'infondatezza.
5. A seguito della camera di consiglio del 18 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la sezione adottava l'ordinanza n. 332/2025, con cui disponeva incombenti istruttori a carico di parte resistente.
L'Amministrazione ottemperava con il deposito dell'11 luglio 2025, producendo una relazione e alcuni allegati.
Alla camera di consiglio del 18 settembre 2025, dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il Collegio tratteneva la causa in decisione.
6. Il ricorso risulta destituito di fondamento, per le ragioni che si vanno ad esporre nel prosieguo della trattazione, laddove le censure sollevate, siccome intimamente connesse, saranno oggetto di disamina congiunta.
6.1. Appare determinante, ai fini della decisione della controversia, stabilire se le indicazioni geografiche e il riferimento all'art. 137, comma 7, c.p.c., non richiesti dalla traccia sottoposta ai candidati ma inseriti dal signor [omissis] nel compito d'esame, costituiscano segni di riconoscimento.
A tal proposito, la giurisprudenza è unanime nell'affermare, da un lato, che il segno di riconoscimento non è solo quello che individua univocamente e direttamente l'identità del concorrente (nome o cognome dello stesso, ad esempio), e, dall'altro, che non può tuttavia ritenersi tale ogni indicazione ultronea rispetto al mero svolgimento della traccia. Si è infatti precisato che aggiunte comunemente utilizzate nell'elaborazione scritta (nomi di fantasia, o uso di nomi latini quali Tizio e Caio, ovvero ancora puntini di sospensione o righe lasciate vuote, nonché l'apposizione dei numeri delle pagine e la cerchiatura delle relative cifre) non possono ritenersi anomalie idonee all'identificazione dell'autore dello scritto.
Costituiscono per contro segni lesivi dell'anonimato quelle aggiunte talmente insolite e non prevedibili da apparire idonee ad evidenziare, oggettivamente e incontestabilmente, una modalità anomala di espressione ed esternazione del pensiero del candidato, astrattamente capace di fungere da elemento identificativo.
In tal senso, ex plurimis: «Nelle prove selettive e nei concorsi pubblici, le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono rivolte a garantire l'anonimato di tali prove per la salvaguardia della par condicio tra i candidati; pertanto, ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione; ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, a nulla rilevando che, in concreto, la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto» (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 3 aprile 2018 n. 292); «La violazione [della regola dell'anonimato] sussiste quando la particolarità redazionale riscontrata dalla commissione giudicatrice assume un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. Così, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo un elaborato in cui vi fossero: un asterisco alla fine dell'elaborato; la prima riga, dalla seconda pagina in poi, lasciata in bianco e tutte le pagine numerate in basso a destra con numeri cerchiati; le prime due righe della prima, della terza e dell'ultima pagina lasciate in bianco; l'elaborato suddiviso in paragrafi numerati e titolati in stampatello; alcune pagine con la prima riga lasciata in bianco: tutti segni astrattamente rivelatori dell'autore e tuttavia rientranti in una nozione di normalità plausibile, siccome indice di una semplice meticolosità e diligenza redazionale» (T.A.R. Toscana, Firenze, I, 27 ottobre 2017 n. 1282); «La violazione, dunque, sussiste quando la particolarità redazionale riscontrata dalla commissione giudicatrice assume un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta; tali segni devono essere sintomatici della volontà di palesare l'identità dell'autore; non è pertanto sufficiente, in assenza di ulteriori elementi di prova, che sussista una astratta possibilità di riconoscimento, bensì è indispensabile che emergano elementi idonei a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del candidato di rendere riconoscibile il proprio elaborato» (C.d.S., V, 31 gennaio 2018, n. 652).
Nel caso di specie, a parere del Collegio, sia le indicazioni geografiche inserite dal ricorrente, sia (soprattutto) la dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c., siccome certamente estranee alla traccia sottoposta al candidato, e nel contempo del tutto anomale e imprevedibili rispetto alle ordinarie e consuete modalità di svolgimento del compito e di manifestazione in forma scritta del pensiero, appaiono, a maggior ragione in quanto congiuntamente presenti nel compito del dottor [omissis], astrattamente idonee a consentire l'identificazione del candidato e a far presumere inequivocabilmente tale intento in capo allo stesso.
Le descritte anomalie integrano pertanto segni di riconoscimento che, del tutto legittimamente, la Commissione poneva alla base dell'annullamento del compito.
6.2. A fronte di tali risolutive considerazioni, è evidente che il riferimento ai rilevati segni di riconoscimento è di per sé sufficiente a motivare la sanzione dell'annullamento del compito, pienamente proporzionata, del resto, rispetto alla condotta illegittima accertata in capo al ricorrente.
7. In virtù di quanto precede il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
8. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.