Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 26 settembre 2025, n. 7547
Presidente: Montedoro - Estensore: Ponte
FATTO E DIRITTO
1. Con l'appello di cui in epigrafe l'Agenzia appellante impugnava la sentenza n. 40 del 2024 del T.A.R. Piemonte, recante accoglimento del ricorso originario, proposto al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 037 2021 00047165 29 000 dell'importo di euro 209.751,07, avente ad oggetto il "Prelievo latte sulle consegne" per il periodo 2004/05, inviata alla ricorrente con raccomandata il 6 ottobre 2021 e del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003012, reso esecutivo in data 23 giugno 2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente.
2. All'esito del giudizio di prime cure il T.A.R. accoglieva il ricorso sotto l'unico ed assorbente profilo della intervenuta prescrizione.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello:
- istanza di ammissione di prove documentali nuove assolutamente indispensabili ai fini della decisione della causa - art. 104 c.p.a. - per l'effetto, erroneità della sentenza, in fatto e in diritto, per avere ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del presente processo.
4. L'azienda appellata non si costituiva in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025 la causa passava in decisione.
6. Il motivo di appello è fondato nei termini che seguono, dovendosi accogliere contestualmente l'istanza di ammissione di prove nuove per quanto riguarda i giudicati prodotti e in quanto in primo grado è stato parzialmente eseguito l'ordine istruttorio. Come già chiarito dalla Sezione, "Stante il carattere comunque discrezionale del potere conferito al Collegio dall'art. 104, comma 2, deroghe alla conclusione innanzi rassegnata possono essere ipotizzate alla luce della peculiarità di ciascun singolo caso, tenuto anche conto che la tipologia di contenzioso in esame spesso si caratterizza per l'impugnazione di una pluralità di atti di accertamento, ciascuno proposto avverso una differente annata casearia e che possono anche essere stati proposti da soggetti diversi dai ricorrenti, stante l'eventualità che sia il produttore che l'acquirente impugnino i relativi atti, non rendendo immediata la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato il credito. Volendo tentare una esemplificazione, il contemperamento tra i principi innanzi delineati e la necessità di uniformare la realtà processuale a quella storica può portare a ritenere indispensabile e, quindi, ammissibile la produzione di uno specifico documento del quale la parte spieghi in modo preciso la sua incidenza sulla statuizione impugnata e la sua immediata attitudine a sovvertirla, senza la necessità di un'ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche) che, nel rispetto del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio, avrebbe dovuto essere svolta nel primo grado di giudizio. In tale prospettiva, possono ritenersi ammissibili quei provvedimenti giurisdizionali che consistano in una sentenza intervenuta tra le parti che accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del debito, in quanto tale statuizione giurisdizionale sia idonea, immediatamente e con efficacia di giudicato, ed escludere l'estinzione del debito, invece accertata con la sentenza impugnata, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. L'ammissibilità di un limitato numero di documenti può inoltre ritenersi possibile dove la parte abbia comunque svolto le proprie difese in primo grado producendo le relative prove a supporto (se del caso anche a seguito di un ordine istruttorio), ove la successiva produzione in appello non possa qualificarsi totalmente nuova, risolvendosi invece in una limitata attività di integrazione documentale, rispetto ad un costrutto probatorio sul quale si era già svolto il contraddittorio in primo grado (cfr. C.d.S. 5509/2014) e nel caso in cui la parte produca tardivamente i documenti tuttavia esponendo le ragioni specifiche non imputabili a sé che non hanno consentito la produzione della documentazione in primo grado, nonostante l'ordine istruttorio del giudice tali da persuadere il giudice di appello a esercitare i poteri officiosi ritenendoli giustificati ed al fine di evitare una palese ingiustizia dell'esito del processo" (C.d.S., Sez. VI, n. 742/2025).
7. Sul punto, il Collegio ritiene che, pur dovendo in via di principio escludersi l'ammissibilità di documenti nuovi in appello depositati dalla parte che ha omesso di depositare i medesimi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio all'uopo impartito dal primo giudice, devono essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (C.d.S., Sez. VI, nn. 742 del 31 gennaio 2025, 907 del 5 febbraio e 1297 del 18 febbraio del 2025).
Difatti, in tale ipotesi sussiste l'inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
8. Inoltre, l'eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., Sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni unite; Cass. civ., Sez. un., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l'art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.
Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d'appello, l'acquisizione nell'ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della causa.
9. Pertanto, deve essere accolta l'istanza della difesa erariale volta ad ottenere l'ammissione in appello dei documenti nuovi limitatamente a quelli valevoli a dimostrare l'esistenza di giudicati esterni. Sono quindi ammissibili le sentenze depositate nonché i ricorsi che hanno originato i relativi giudizi in quanto idonei ad identificare le parti processuali e l'oggetto dei giudizi.
10. Nel caso oggetto del giudizio si chiede l'acquisizione di documenti aventi ad oggetto sentenze che integrano un giudicato di merito che confermano il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l'intervenuta estinzione del debito. Quindi, nel caso di specie ricorrono le circostanze indicate da tale chiarimento della Sezione come legittimanti, in quanto si tratta di provvedimenti ed attività giurisdizionali. Non è quindi possibile confermare la prescrizione del credito in quanto confliggerebbe coi precedenti giudicati (cfr. in specie C.d.S., sent. n. 1636/2009 del 19 marzo 2009; T.A.R. Lazio, sent. n. 8738/2011 che ha respinto il ricorso R.G. n. 7645/2005 proposto da diversi produttori - tra cui anche l'azienda agricola in questione - avverso l'imputazione di prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2004/05).
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto sotto l'assorbente profilo indicato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
12. Sussistono giusti motivi, stante l'ineseguito ordine istruttorio di prime cure, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 40/2024.