Corte di giustizia dell'Unione Europea
Decima Sezione
Sentenza 2 ottobre 2025

Presidente: Gratsias - Relatore: Regan

«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2008/947/GAI - Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale - Articolo 1 - Ambito di applicazione - Libertà vigilata con obbligo di sottoporsi a una terapia con ricovero in un istituto di custodia - Misura privativa della libertà - Obbligo di riconoscimento e di esecuzione».

Nella causa C‑391/24 [Nolgers] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell'esecuzione penale del Tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio), con decisione del 3 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2024, nel procedimento penale a carico di LZ.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento relativo a una domanda di libertà vigilata presentata da LZ.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Decisione quadro 2008/909/GAI

3. L'articolo 1 della decisione quadro 2008/909 del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a) ‟sentenza": una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

b) ‟pena": qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

(...)».

4. L'articolo 3 di tale decisione quadro, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», nel paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».

5. L'articolo 8 di detta decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», nel paragrafo 3 così dispone:

«Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria».

6. L'articolo 9 della stessa decisione quadro, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», nel paragrafo 1 dispone che:

«L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena nei seguenti casi:

(...)

k) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale che, nonostante l'articolo 8, paragrafo 3, non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo sistema giuridico o sanitario;

(...)».

Decisione quadro 2008/947

7. Ai sensi del considerando 3 della decisione quadro 2008/947:

«La decisione quadro [2008/909] concerne il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive o misure privative della libertà personale. Sono necessarie ulteriori norme comuni, segnatamente qualora una pena non detentiva che comporta la sorveglianza di misure di sospensione condizionale o di sanzioni sostitutive sia stata irrogata nei confronti di una persona che non ha una residenza legale o abituale nello Stato di condanna».

8. L'articolo 1 di detta decisione quadro, intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», nei suoi paragrafi da 1 a 3 così dispone:

«1. La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l'applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.

2. La presente decisione quadro si applica soltanto:

a) al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;

b) al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

c) a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b),

secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro.

3 La presente decisione quadro non si applica:

a) all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell'ambito della decisione quadro [2008/909];

(...)».

9. Ai sensi dell'articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

1) ‟sentenza" una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:

a) una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;

b) una sospensione condizionale della pena;

c) una condanna condizionale:

d) una sanzione sostitutiva;

2) ‟sospensione condizionale della pena" una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;

3) ‟condanna condizionale" una sentenza in cui l'imposizione della pena sia stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale o in cui una o più misure di sospensione condizionale siano imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;

4) ‟sanzione sostitutiva" una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un'istruzione;

5) ‟decisione di sospensione condizionale" una sentenza o una decisione definitiva di un'autorità competente dello Stato di emissione presa sulla base di tale sentenza

a) che assicura la liberazione condizionale, o

b) che impone misure di sospensione condizionale;

6) ‟liberazione condizionale" una decisione definitiva di un'autorità competente o derivante dalla legislazione nazionale per la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale;

7) ‟misure di sospensione condizionale" gli obblighi e le istruzioni imposti da un'autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale;

(...)».

10. L'articolo 4 di questa stessa decisione quadro, intitolato «Tipi di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive», nel paragrafo 1 dispone quanto segue:

«La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:

(...)

k) obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico (...)».

11. L'articolo 9 della decisione quadro 2008/947, intitolato «Adattamento delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive», nei paragrafi 1 e 3 così dispone:

«1. Se la natura o la durata delle pertinenti misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ovvero la durata del periodo di sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattarle alla natura e alla durata delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ovvero alla durata del periodo di sospensione condizionale che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o la durata del periodo di sospensione condizionale adattata corrispondono, il più possibile, a quella irrogata nello Stato di emissione.

(...)

3. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale adattati non sono più severi o più lunghi della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale originariamente imposti».

12. L'articolo 11 di tale decisione quadro, intitolato «Motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza», nel paragrafo 1 prevede quanto segue:

«L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi:

(...)

i) la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale comprende una misura medico-terapeutica che, nonostante l'articolo 9, lo Stato di esecuzione non è in grado di sorvegliare in base al suo sistema giuridico o sanitario;

(...)».

Diritto belga

13. L'articolo 34 bis dello Strafwetboek (codice penale) così dispone:

«La messa alla prova del tribunale dell'esecuzione penale è una pena accessoria che, nei casi stabiliti dalla legge, deve o può essere pronunciata a tutela della società nei confronti di persone che abbiano commesso gravi attentati all'integrità delle persone. Detta pena accessoria ha inizio alla scadenza dell'arresto o della reclusione principale».

14. L'articolo 56 della wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (legge che disciplina lo status giuridico pubblico dei condannati a una pena privativa della libertà nonché i diritti riconosciuti alle vittime riguardo alle modalità di esecuzione della pena), del 17 maggio 2006 (Belgisch Staatsblad, 15 giugno 2006, pag. 30455), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «WERV»), prevede quanto segue:

«§ 1. Il tribunale dell'esecuzione penale può assoggettare il condannato a condizioni particolari individualizzate, le quali consentano la realizzazione del programma di reinserimento sociale nonché una risposta alle controindicazioni, di cui all'articolo 47, § 1, o che si rivelino necessarie nell'interesse delle vittime.

(...)».

15. L'articolo 95/2 della WERV così recita:

«§ 1. La messa alla prova del tribunale dell'esecuzione penale, pronunciata nei confronti del condannato conformemente agli articoli da 34 bis a 34 quater del codice penale, decorre dalla scadenza della pena principale.

§ 2. Il tribunale dell'esecuzione penale decide, prima della scadenza della pena principale conformemente alla procedura stabilita alla sezione 2, di privare della libertà o di liberare sotto vigilanza il condannato messo alla prova.

Previo esame da parte del tribunale dell'esecuzione penale di cui al comma 1, il condannato che beneficiava di una liberazione condizionale al termine del suo periodo di prova è posto in libertà vigilata, se del caso alle condizioni previste al § 2 dell'articolo 95/7.

§ 3. Il condannato messo alla prova viene posto in detenzione quando a suo riguardo sussiste il rischio che egli commetta gravi attentati all'integrità fisica o psichica di terzi e non si possa ovviare a tale rischio, mediante imposizione di condizioni particolari da applicare nel quadro di una libertà vigilata».

16. A termini dell'articolo 95/7 della WERV:

«(...)

§ 2. Se il tribunale dell'esecuzione penale concede la libertà vigilata, esso stabilisce che il condannato messo alla prova sia soggetto alle condizioni generali stabilite dall'articolo 55.

Il tribunale dell'esecuzione penale può sottoporre il condannato messo alla prova a condizioni specifiche e individualizzate che pongano rimedio al rischio che commetta gravi attentati all'integrità fisica o psichica di terzi o che si rivelino necessari nell'interesse delle vittime.

Nel caso in cui il condannato sia messo alla prova del tribunale dell'esecuzione penale per uno dei fatti di cui agli articoli 371/1, 371/2, 372, 373, commi 2 e 3, 375, 376, commi 2 e 3, o 377, commi 1, 2, 4 e 6, del codice penale, il tribunale dell'esecuzione penale può subordinare la libertà vigilata alla condizione di essere assistito psicologicamente o di seguire una terapia presso un servizio specializzato nell'assistenza psicologica o nella terapia per gli autori di reati sessuali. Il tribunale dell'esecuzione penale fissa la durata del periodo durante il quale il condannato dovrà essere assistito o seguire tale terapia.

(...)».

17. L'articolo 95/21 della WERV prevede che:

«Dopo una privazione della libertà della durata di un anno, fondata esclusivamente sulla decisione che fa seguito alla messa alla prova del tribunale dell'esecuzione penale, detto giudice esamina d'ufficio la possibilità di concedere una libertà vigilata. La privazione della libertà del condannato messo alla prova è prorogata quando esiste il rischio che egli commetta gravi attentati all'integrità fisica o psichica di terzi e non sia possibile porvi rimedio, imponendo condizioni particolari nel quadro di una libertà vigilata.

Il direttore formula un parere quattro mesi prima del termine di cui al comma 1. Si applica l'articolo 95/3, § 2».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

18. LZ, cittadino dei Paesi Bassi, è stato condannato il 2 dicembre 2011 dal rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) a una pena detentiva di otto anni per stupro con violenza nei confronti della propria figlia minorenne, di età inferiore ai quattordici anni al momento dei fatti, con la circostanza aggravante che egli era un ascendente diretto, nonché per attentato al pudore commesso ai danni della figlia minorenne e di un'amica di quest'ultima, per detenzione e distribuzione di materiale pedopornografico e per aver proferito minacce. Nei suoi confronti è stata parimenti inflitta una pena di messa alla prova del tribunale dell'esecuzione penale, per un periodo di dieci anni, in applicazione, in particolare, dell'articolo 34 bis del codice penale.

19. Il 26 novembre 2013, LZ ha chiesto di essere trasferito in un istituto penitenziario nei Paesi Bassi per proseguire ivi l'esecuzione della sua pena. Le autorità dei Paesi Bassi hanno respinto la sua domanda con la motivazione che LZ non aveva legami sufficienti con detto paese e non figurava negli elenchi dell'amministrazione comunale di base di tale Stato membro.

20. Il 27 agosto 2015 LZ ha presentato la stessa domanda, aggiungendo di voler garantire il suo reinserimento nei Paesi Bassi. Nella loro risposta, le autorità di detto Stato hanno dichiarato di essere disposte a riconoscere la pena detentiva, ma non quella di messa alla prova di un giudice dell'esecuzione penale, in quanto tale misura non ha equivalenti nel diritto dei Paesi Bassi. In pratica, un trasferimento in tale paese avrebbe avuto come conseguenza il rilascio di LZ al termine della sua pena detentiva, cosicché tale trasferimento non poteva avvenire.

21. Il 3 luglio 2019 è giunta a termine la pena di otto anni di reclusione, alla quale LZ era stato condannato, ed è divenuta efficace quella della messa alla prova del tribunale dell'esecuzione penale.

22. In tale contesto, lo strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell'esecuzione penale del Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), giudice del rinvio, deve pronunciarsi su «una libertà vigilata» di LZ o sull'ulteriore privazione della sua libertà, conformemente agli articoli da 95/2 a 95/30 della WERV.

23. Tale giudice precisa che, conformemente all'articolo 95/21 della WERV, la privazione della libertà del condannato messo alla prova è prorogata quando sussiste il rischio di gravi attentati all'integrità fisica o psichica di terzi e non sia possibile porvi rimedio, imponendo condizioni particolari nel quadro di una libertà vigilata.

24. Nel caso di specie, tenendo conto, in particolare, di una relazione redatta dal servizio psicosociale del carcere in cui LZ è detenuto, detto giudice ha concluso che esiste un rischio elevato che quest'ultimo possa commettere gravi attentati all'integrità psichica o fisica di terzi, e che una «terapia con ricovero» a lungo termine per i suoi disturbi psichici è assolutamente necessaria per prevenire un siffatto rischio.

25. Orbene, il giudice del rinvio rileva che non è stato possibile procedere a una siffatta «terapia con ricovero» in Belgio, in quanto LZ, cittadino dei Paesi Bassi, non dispone di un diritto di soggiorno e non è coperto dall'assicurazione malattia, sebbene abbia sempre risieduto in Belgio, dove è nato.

26. In occasione di contatti presi con le autorità dei Paesi Bassi al fine di prendere in considerazione la possibilità, conformemente ai desideri espressi da LZ, di sottoporlo a detta «terapia con ricovero» nei Paesi Bassi, in un istituto di custodia, il 29 gennaio 2024 tali autorità hanno dichiarato che tale misura costituisce una sanzione privativa della libertà che non può essere oggetto di riconoscimento ed esecuzione ai sensi della decisione quadro 2008/947.

27. Pertanto il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità, sulla base di detta decisione quadro 2008/947, di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza con la quale sia disposta una libertà vigilata, corredata di una condizione particolare che richiede che l'interessato si sottoponga a una «terapia con ricovero» a lungo termine in un istituto di custodia. Tale giudice precisa tuttavia, al riguardo, di non interrogarsi sulla portata della decisione quadro 2008/909 la quale, a suo avviso, è irrilevante.

28. Poiché la libertà vigilata richiesta da LZ non poteva essere disposta nel momento in cui detto giudice doveva statuire, quest'ultimo ha respinto tale domanda, decidendo nel contempo che essa sarà riesaminata quando la Corte avrà fornito una risposta ai suoi quesiti.

29. In tali cirostanze, lo strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale dell'esecuzione penale del Tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la decisione quadro 2008/947 debba essere interpretata nel senso che, se il [Regno del] Belgio, nel quadro della messa alla prova, pronuncia una sentenza con cui al condannato viene concessa la libertà vigilata soggetta a condizioni particolari, e detta sentenza, unitamente al certificato - di cui [a detta] decisione quadro - viene inviata dall'autorità competente belga all'autorità competente dei Paesi Bassi, il [Regno dei] Paesi Bassi [è tenuto] a riconoscere e ad eseguire questa sentenza verificando, tra l'altro, la corretta osservanza delle condizioni particolari, tenendo conto al riguardo del fatto che il condannato ha la cittadinanza dei Paesi Bassi e desidera rientrare nei Paesi Bassi.

Se questo valga parimenti quando, come condizione particolare, si imponga che il condannato debba sottomettersi a una terapia con ricovero nei Paesi Bassi, a causa delle sue turbe sessuali, e debba essere trasferito dal carcere in un istituto di custodia nei Paesi Bassi».

Procedimento dinanzi alla Corte

30. Il giudice del rinvio ha chiesto che la causa sia sottoposta al procedimento pregiudiziale d'urgenza previsto dall'articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dall'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

31. Il 18 giugno 2024 la Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, di non accogliere tale domanda, non essendo soddisfatte le condizioni d'urgenza previste da detto articolo 107.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

32. Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità, il governo dei Paesi Bassi esprime dubbi quanto all'esistenza di un rapporto tra l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta nella questione pregiudiziale e la realtà effettiva o l'oggetto del procedimento principale. Infatti, dalla decisione di rinvio risulterebbe che la domanda di libertà vigilata presentata da LZ dinanzi al giudice del rinvio è stata respinta. Di conseguenza, non esisterebbero più procedimenti attualmente pendenti dinanzi a tale giudice riguardo alla domanda di cui è stato investito e detto giudice avrebbe sottoposto la sua questione pregiudiziale alla Corte in previsione di un ulteriore esame di tale domanda.

33. Come risulta da una costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell'ottenere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, ma risponde alla necessità di dirimere concretamente una controversia. Come risulta dalla formulazione stessa dell'articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev'essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza dell'8 maggio 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

34. La Corte ha infatti ripetutamente ricordato che sia dal dettato sia dall'impianto sistematico dell'articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell'ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza dell'8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

35. Pertanto, la Corte può verificare d'ufficio il persistere della controversia di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza dell'8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

36. A tal riguardo dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, sebbene il giudice del rinvio abbia respinto la domanda di libertà vigilata presentata da LZ, esso ha altresì deciso che tale domanda sarà riesaminata una volta che avrà ricevuto una risposta alla questione pregiudiziale che ha sottoposto alla Corte.

37. Di conseguenza, occorre considerare che il procedimento principale è ancora pendente dinanzi a tale giudice e che una risposta della Corte alla questione sollevata può essere presa in considerazione ai fini dell'adozione di una decisione in tale procedimento.

38. Date tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

39. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2008/947 debba essere interpretata nel senso che l'autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, sulla base di detta decisione quadro, a riconoscere ed eseguire una sentenza che le è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione e con la quale è disposta la libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, corredata di una condizione particolare che impone che detta persona si sottoponga a una «terapia con ricovero» per i suoi disturbi psichici in un istituto di custodia.

40. Al fine di rispondere a tale questione, occorre verificare se una siffatta sentenza rientri nell'ambito di applicazione di detta decisione quadro.

41. L'articolo 1 della decisione quadro 2008/947 verte, conformemente al suo titolo, sugli obiettivi e sull'ambito di applicazione di quest'ultima. Come si evince dal paragrafo 1 di detto articolo 1, questa decisione quadro stabilisce, in particolare, le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale atto.

42. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, quest'ultima si applica unicamente al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale, previsto da tale paragrafo, lettera a), al trasferimento della vigilanza sulle misure di sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive, di cui al suddetto paragrafo, lettera b), e, ai sensi del medesimo paragrafo, lettera c), a qualsiasi altra decisione connessa a quelle di cui a tale articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), conformemente a quanto descritto e previsto dalla medesima decisione quadro.

43. L'articolo 2 della decisione quadro 2008/947 definisce, in particolare, ai fini di tale decisione quadro, la nozione di «sentenza», nel suo punto 1, lettera a), la quale si riferisce alla decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone, in primo luogo, una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale se è stata concessa la liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale, in secondo luogo, una sospensione condizionale della pena, in terzo luogo, una condanna condizionale o, in quarto luogo, una sanzione sostitutiva. Secondo il punto 5 di tale articolo 2, per «decisione di sospensione condizionale», si intende una sentenza o una decisione definitiva di un'autorità competente dello Stato di emissione sulla base di tale sentenza che concede la liberazione condizionale o impone misure di sospensione condizionale le quali, conformemente al punto 7 di detto articolo, consistono in obblighi e istruzioni imposti da un'autorità competente nei confronti di una persona fisica, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o alla liberazione condizionale. Peraltro, alla luce delle circostanze di cui trattasi nel procedimento principale, occorre sottolineare che, conformemente al punto 6 del medesimo articolo, l'espressione «liberazione condizionale» si riferisce a una decisione definitiva di un'autorità competente o derivante dalla legislazione nazionale per la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale.

44. Dalle definizioni esposte nel punto precedente, nonché da quelle relative alle nozioni di «sospensione condizionale della pena», di «condanna condizionale» e di «sanzione sostitutiva», di cui rispettivamente all'articolo 2, punti 2, 3 e 4, della decisione quadro 2008/947, risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultima, in forza del suo articolo 1, paragrafo 2, comprende il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze che assoggettano le persone, riconosciute autrici di un reato, all'esecuzione di pene o di misure che non le privano della loro libertà.

45. Una siffatta interpretazione è confermata dal paragrafo 3, lettera a), di tale articolo 1, il quale precisa che la decisione quadro 2008/947 non si applica all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/909. Infatti, come dichiarato dalla Corte, risulta da tale disposizione che gli ambiti di applicazione di queste due decisioni quadro si escludono reciprocamente [v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2023, QS (Revoca della sospensione condizionale), C‑219/22, EU:C:2023:732, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

46. A tal riguardo l'articolo 3 della decisione quadro 2008/909, il quale, conformemente al suo titolo, ne definisce la finalità e l'ambito di applicazione, nel suo paragrafo 1 enuncia che tale decisione quadro mira a stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato, deve riconoscere una sentenza ed eseguire la pena; le nozioni di «sentenza» e di «pena» sono definite, rispettivamente, nell'articolo 1, lettere a) e b), di detta decisione quadro come corrispondenti, da un lato, a una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica e, dall'altro, a qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale.

47. Pertanto, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947, in combinato disposto con il paragrafo 3, lettera a), di tale articolo 1 e alla luce del considerando 3 di detta decisione quadro, quest'ultima verte sul reciproco riconoscimento e sull'esecuzione di pene o misure non privative della libertà personale, mentre il reciproco riconoscimento e l'esecuzione di pene detentive o misure privative della libertà personale rientrano nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/909.

48. Questa constatazione relativa ai rispettivi ambiti di applicazione delle decisioni quadro 2008/909 e 2008/947 è corroborata dalle disposizioni di tali decisioni quadro relative, più specificamente, alle misure di ordine sanitario.

49. Per quanto riguarda la decisione quadro 2008/947, il suo articolo 4, paragrafo 1, lettera k), precisa che tale decisione quadro si applica, in particolare, alle misure di sospensione condizionale e alle sanzioni sostitutive consistenti nell'obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico. Peraltro, a titolo dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di vigilanza che l'autorità competente dello Stato di esecuzione può opporre, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro menziona la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale che comprende una misura medico-terapeutica che, nonostante l'articolo 9 della medesima decisione quadro, lo Stato di esecuzione non sia in grado di sorvegliare in base al suo sistema giuridico o sanitario.

50. Per quanto riguarda la decisione quadro 2008/909, i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione, contemplati nel suo articolo 9, menzionano, conformemente al paragrafo 1, lettera k), di detto articolo 9, il caso in cui la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o un'altra misura privativa della libertà che, nonostante l'articolo 8, paragrafo 3, di tale decisione quadro, non possa essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo sistema giuridico o sanitario. Ne consegue che i trattamenti previsti da tale disposizione consistono in misure privative della libertà.

51. Da tali disposizioni risulta che le sentenze che pronunciano una misura di carattere sanitario rientrano o nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947, quando essa non è privativa della libertà, o nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/909, quando essa è, al contrario, privativa della libertà.

52. Di conseguenza una sentenza che disponga, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, una libertà vigilata può essere oggetto di una domanda di riconoscimento e di esecuzione, ai sensi della decisione quadro 2008/947, purché la condizione che correda tale sentenza non costituisca una misura privativa della libertà, dato che una siffatta sentenza rientra, in tal caso, nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/909.

53. Orbene, nel caso di specie occorre osservare che, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio riguardo alla misura prevista nonché alle considerazioni esposte nel punto 46 della presente sentenza, una misura di libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, adottata nel quadro di una messa alla prova del tribunale dell'esecuzione penale a carico di tale persona, quando è corredata di una condizione particolare che impone che detta persona si sottoponga a una «terapia con ricovero» per i suoi disturbi psichici in un istituto di custodia, costituisce una misura pronunciata a causa di un reato che, per la natura di tale condizione, ha la conseguenza di privare la medesima persona della sua libertà.

54. Di conseguenza, il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza che dispone una siffatta misura non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947, bensì in quello della decisione quadro 2008/909.

55. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la decisione quadro 2008/947 dev'essere interpretata nel senso che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza con la quale è disposta la libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, corredata di una condizione particolare che impone che detta persona si sottoponga a una «terapia con ricovero» per i suoi disturbi psichici in un istituto di custodia, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale decisione quadro, cosicché l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può essere tenuta a riconoscere e a eseguire una siffatta sentenza sulla base di detta decisione quadro.

Sulle spese

56. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Decima Sezione) dichiara:

La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, dev'essere interpretata nel senso che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza con la quale è disposta la libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, corredata di una condizione particolare che impone che detta persona si sottoponga a una «terapia con ricovero» per i suoi disturbi psichici in un istituto di custodia, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale decisione quadro, cosicché l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può essere tenuta a riconoscere e a eseguire una siffatta sentenza sulla base di detta decisione quadro.

Note

(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.