Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 25 settembre 2025, n. 1501

Presidente: Correale - Estensore: Baffa

Considerato che:

- in data 27 giugno 2025, la centrale unica di committenza (c.u.c.) tra i Comuni di Gasperina, Montepaone, Montauro, San Floro e Chiaravalle Centrale, per conto del Comune di Vallefiorita, ha pubblicato un bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti ed altri servizi accessori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00 del 18 agosto 2025;

- in data 21 luglio 2025 la Ecoservizi s.r.l. (di seguito, per brevità, solo Ecoservizi), siccome gestore uscente del servizio oggetto di appalto e dunque interessata alla partecipazione, ha segnalato alla stazione appaltante a mezzo P.E.C. alcune incongruenze del disciplinare di gara e in particolare che «nel Disciplinare di gara, vengono richiamati luoghi come "lungomare", "tratto sino a Pietragrande" e "Comune di Montauro" che ovviamente sono estranei al contesto territoriale del Comune di Vallefiorita»;

- con nota del 14 agosto 2025 la stazione appaltante ha corretto i suddetti riferimenti, ritenendoli meri errori di battitura, e sostituendoli con altri territorialmente conferenti; non è stato tuttavia prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara;

- con nota del 25 agosto 2025 la centrale unica di committenza ha aggiudicato la gara alla ditta M.E.A. Manna Ecologica e Ambiente s.r.l., unica partecipante alla gara;

- tale provvedimento è stato impugnato dalla Ecoservizi con ricorso, notificato e iscritto a ruolo il 4 settembre 2025, affidato a due motivi, oltre istanza di sospensione in via cautelare;

- le parti resistenti, pur ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio;

- alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, previo avviso di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto che:

- con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 92, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023;

- il motivo è fondato e accolto, con assorbimento del secondo motivo di ricorso, alla luce delle seguenti osservazioni;

- l'art. 92, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 prevede che: "I termini di cui al comma 1", cioè i termini per la presentazione delle domande e delle offerte "sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: ... b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara";

- in particolare il sub-criterio di valutazione 3.5, prima della modifica, prevedeva "l'assegnazione di numero 5 punti sul sistema di gestione, organizzazione e implementazione della pulizia quotidiana del lungomare e del tratto sino a Pietragrande incluso lo svuotamento giornaliero dei cestini esistenti e oggetto di fornitura nelle 4 mensilità estive";

- a seguito della modifica il sub-criterio 3.5 prevede "l'assegnazione di numero 5 punti sul sistema di gestione, organizzazione e implementazione della pulizia quotidiana del Parco giochi posto al Viale Magna Grecia e della Villa Comunale lo svuotamento giornaliero dei cestini esistenti e oggetto di fornitura nelle 4 mensilità estive";

- tale correzione costituisce una modifica significativa della documentazione di gara ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023;

- non può infatti parlarsi della correzione di un errore di battitura, che avrebbe costituito una modifica non significativa, perché nel caso di specie si è avuta una integrale sostituzione nella indicazione dei luoghi la cui offerta di pulizia quotidiana comporta l'assegnazione di un maggiore punteggio;

- in altre parole l'assegnazione di un maggior punteggio per la pulizia quotidiana del Parco giochi posto al Viale Magna Grecia e della Villa Comunale di Vallefiorita è stata di fatto prevista solo a seguito della modifica del 14 agosto, in quanto precedentemente non era in alcun modo logicamente prevedibile che il criterio di valutazione in questione, quando si riferiva al lungomare e al tratto fino a Pietragrande, volesse in realtà indicare il Parco giochi posto al Viale Magna Grecia e della Villa Comunale di Vallefiorita;

- poiché la modifica è significativa, la c.u.c. avrebbe dovuto prorogare i termini per la presentazione della domanda e delle offerte;

- non essendo ciò avvenuto, la mancata presentazione della domanda da parte della ricorrente è addebitabile alla c.u.c., e ciò vizia i successivi atti di gara e, in particolare l'aggiudicazione impugnata, che devono essere annullati, il che costituisce l'effetto demolitivo della presente sentenza;

- l'effetto conformativo della presente sentenza è invece l'obbligo per la c.u.c. di riaprire il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara;

- le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico della c.u.c. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la c.u.c. al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.