Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 29 settembre 2025, n. 7598

Presidente: Caringella - Estensore: Barreca

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 129 c.p.a., dalla Confederazione Nazionale di Forza del Popolo contro l'Ufficio centrale regionale presso la Corte di appello di Firenze e l'U.T.G. - Prefettura di Firenze per l'annullamento:

- dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello di Firenze del 18 settembre 2025 di non ammissione delle liste di candidati al Consiglio regionale presentate in nome e per conto dell'odierna ricorrente per le seguenti circoscrizioni: Arezzo, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4, Pisa e Siena, tutti notificati alla ricorrente via PEC in data 18 settembre 2025;

- nonché di ogni atto presupposto, in particolare dei provvedimenti di non ammissione delle liste degli Uffici circoscrizionali di Arezzo, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4, Pisa e Siena;

- nonché dell'atto consequenziale e conclusivo che ha esaurito il procedimento elettorale preparatorio, in particolare del provvedimento del 19 settembre 2025 dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Firenze di ricusazione della candidatura alla carica di Presidente per non essere stata ammessa la lista che la sostiene in almeno 9 circoscrizioni.

1.1. Il Tribunale ha dato atto che:

- gli uffici circoscrizionali di Arezzo, Siena, Pisa, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4 non hanno ammesso la lista presentata dalla ricorrente per l'insufficiente numero dei certificati elettorali depositati;

- i provvedimenti di esclusione sono stati poi reclamati dinanzi all'Ufficio centrale regionale presso la Corte di appello di Firenze, che li ha confermati;

- la ricorrente ha dunque impugnato i detti provvedimenti per violazione e falsa applicazione delle norme generali sul procedimento amministrativo (artt. 3 e 18, comma 2, l. n. 241/1990) ed eccesso di potere per mancanza e/o genericità della motivazione e lacunosità dell'istruttoria, sostenendo che, attesa la natura accessoria e strumentale dei certificati elettorali rispetto alle sottoscrizioni delle liste dei candidati, il mancato immediato deposito dei primi non consentirebbe di ricusare automaticamente una lista che presenti un numero sufficiente di sottoscrizioni, posto che sarebbe legittima la produzione non contestuale e successiva dei certificati rispetto al deposito delle firme;

- in particolare, la ricorrente ha segnalato di essersi trovata nella condizione di materiale impossibilità, per fatto a sé non imputabile, di produrre una parte dei certificati stampati su carta o perché consegnati dagli uffici elettorali comunali a ridosso della presentazione delle liste, o perché non tempestivamente consegnati, nonostante regolare e preventiva richiesta;

- comunque, con riferimento alle circoscrizioni di Arezzo, Firenze 4 e Siena, la ricorrente ha sottolineato che il ritardo non ha riguardato la produzione dei certificati, bensì la stampa su carta in copia conforme degli stessi, già prodotti in formato digitale su supporto informatico (chiavetta USB).

1.2. Il Tribunale - constatata la costituzione in giudizio della Prefettura di Firenze - ne ha respinto due eccezioni preliminari (di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di gravame) e, dopo avere respinto anche un'istanza istruttoria di parte ricorrente, ha deciso come segue nel merito:

- ha ritenuto che l'orientamento - affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 23 del 1999 riferita agli artt. 32 e 33 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570 - potesse essere esteso anche alle consultazioni regionali, essendo perciò ammissibile, come invocato dalla ricorrente, la produzione dei certificati elettorali anche in un momento successivo rispetto alla presentazione delle liste e al termine indicato dall'art. 5 della l.r. 74/2004 allorquando la parte ricorrente dimostri la non imputabilità a sé del ritardo;

- ha, tuttavia, osservato che, nel caso di specie, "la produzione alluvionale di documentazione effettuata dalla ricorrente non è idonea a comprovare la non imputabilità del ritardo, non essendo state fornite in giudizio prove di facile riscontro circa la completezza e la idoneità dei certificati fatti pervenire alla Commissione";

- ha aggiunto che "la copiosa e confusa produzione in giudizio della documentazione da parte della ricorrente" non avrebbe consentito "una pronta e facile consultazione da parte del Collegio" e sarebbe stata incompatibile con il celere esame proprio del rito elettorale, di modo che sarebbe stata inidonea a provare l'esimente del fatto del terzo, nonché la completezza dei certificati prodotti in sede procedimentale.

1.3. Respinto perciò il ricorso, le spese processuali sono state compensate.

2. La Confederazione Nazionale di Forza del Popolo ha proposto appello con quattro motivi.

Fissata l'udienza pubblica straordinaria del 29 settembre 2025, le parti appellate indicate in epigrafe non si sono costituite.

2.1. All'udienza predetta la causa è stata assegnata a sentenza.

3. Col primo motivo (contraddittorietà della sentenza appellata e difetto di istruttoria, consistente nella mancata valutazione delle prove allegate al ricorso e delle circostanze pacifiche), si sostiene che in primo grado sarebbero stati prodotti tutti i documenti essenziali per provare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge regionale per l'ammissione delle liste, in particolare nelle circoscrizioni di Arezzo, Firenze 4 e Siena, per le quali i certificati in formato digitale sono stati presentati nei fascicoli circoscrizionali sin dal 13 settembre 2025, quindi in sede di deposito tempestivo e rituale delle liste. Aggiunge l'appellante che sul punto non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'Ufficio centrale regionale, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, e quindi avrebbe dovuto trovare applicazione, già da parte del T.A.R., l'art. 64 c.p.a.

3.1. Inoltre, la produzione dei documenti allegati al ricorso avrebbe provato, ad avviso della ricorrente, il ritardo di alcuni Comuni nella consegna dei certificati elettorali, che sarebbero stati richiesti prima della scadenza del termine di presentazione delle liste.

3.2. Segue l'elencazione dei documenti allegati al ricorso di primo grado (specificamente e separatamente, in primo luogo, per le circoscrizioni di Arezzo, Firenze 4 e Siena; quindi, per le circoscrizioni di Firenze 2, Firenze 3 e Pisa) e non esaminati dal T.A.R. per le ragioni indicate in sentenza, criticate col motivo di appello.

4. Col secondo motivo di appello (violazione dell'art. 38-bis della l. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del d.l. 31 maggio 2021, n. 77), si afferma che l'amministrazione prima e il T.A.R. dopo avrebbero erroneamente valutato l'efficacia probatoria dei certificati elettorali trasmessi in formato digitale dai Comuni tramite pec, e, quindi, avrebbero disconosciuto la portata innovativa dell'art. 38-bis del d.l. n. 77/2021.

4.1. In particolare, è censurata la qualificazione del T.A.R. secondo cui la produzione documentale effettuata dalla ricorrente sarebbe stata "disorganica", assumendo l'appellante che tale "disorganicità" deriverebbe dalle diverse modalità di trasmissione adottate dai 273 Comuni coinvolti, circostanza estranea alla sfera di controllo della ricorrente; questa, anzi, si sarebbe fatta parte diligente ben più del necessario, producendo agli uffici elettorali la copia cartacea dei certificati con attestazione di conformità agli originali (perciò ricavando il biasimo del T.A.R., che ha definito la produzione "alluvionale").

4.2. L'appellante precisa che la legge non pone alcun onere di indicizzazione, di conversione dei formati e di uniformità delle differenti caratteristiche dei certificati trasmessi dai Comuni interpellati.

5. Col terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2, della l. n. 241/1990 e del principio del favor partecipationis - eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento), l'appellante denuncia che il tribunale avrebbe disatteso consolidati principi giurisprudenziali in materia elettorale e misconosciuto la natura accessoria dei certificati elettorali rispetto alla sottoscrizione delle liste.

Osserva che, pur avendo riconosciuto applicabile alle elezioni regionali - quando sia dimostrata la non imputabilità del ritardo al presentatore delle liste - il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 1999, il T.A.R. avrebbe poi contraddittoriamente respinto il ricorso, malgrado non vi fosse alcuna contestazione delle controparti sulla disponibilità dei certificati elettorali in formato digitale già al momento della presentazione delle liste per tre circoscrizioni (Arezzo, Firenze 4 e Siena) e fosse stato dimostrato che, per le altre tre (Firenze 2, Firenze 3 e Pisa), le richieste dei certificati erano state inoltrate ai Comuni con congruo anticipo.

5.1. Si denuncia anche la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della pronuncia di primo grado per non avere tenuto conto dell'ammissione della lista per la circoscrizione Firenze 1, per la quale erano stati prodotti certificati digitali ed era stata ritenuta possibile l'operazione di riconteggio, di modo che il tribunale avrebbe finito per applicare criteri di valutazione differenti a situazioni sostanzialmente identiche.

6. Col quarto motivo (violazione del principio di proporzionalità e del diritto di partecipazione politica), si denuncia che il T.A.R. avrebbe erroneamente bilanciato le esigenze di celerità del procedimento elettorale con i diritti fondamentali di partecipazione politica, "privilegiando un formalismo eccessivo rispetto alla sostanza democratica".

7. I motivi - che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione - non sono fondati.

7.1. L'art. 3 (Presentazione delle liste circoscrizionali) della l.r. Toscana 23 dicembre 2004, n. 74, e succ. mod. (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per le elezioni di Presidente della Giunta regionale della Toscana) prevede che "1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 51/2014, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della l.r. 51/2014.

3. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta; [...]".

La disposizione è riproduttiva di quanto previsto dall'art. 9, comma 8, della l. 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), secondo cui con la lista dei candidati si devono presentare, tra l'altro, i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione.

Rispetto alle menzionate disposizioni applicabili alle elezioni regionali, è differente il tenore degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), i quali non prevedono l'obbligatorio tempestivo deposito dei certificati elettorali dei sottoscrittori e - come detto anche nella sentenza n. 23 del 1999 dell'Adunanza plenaria - non dispongono "il dovere della Commissione di ricusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali" dei sottoscrittori.

Va perciò disattesa l'affermazione del T.A.R. circa l'applicazione alle competizioni elettorali regionali del principio affermato dalla detta sentenza dell'Adunanza plenaria, pronunciata in riferimento a tutt'altro contesto normativo.

Va piuttosto condiviso l'orientamento giurisprudenziale opposto secondo il quale «- al contrario di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, nella lettura offertane dall'Adunanza Plenaria n. col 16/1999, secondo la quale il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale, o esserne disposta l'acquisizione dalla Commissione stessa fissando a tal fine un termine per l'adempimento - gli artt. 9 e 10 della l. 17 febbraio 1968 n. 108 impongono ai presentatori delle liste per le elezioni regionali di presentare entro il termine perentorio delle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni i certificati elettorali attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione; pertanto, legittimamente è esclusa dal procedimento elettorale la lista i cui presentatori non abbiano adempiuto entro il detto termine all'onere di produzione» (richiamato da ultimo da C.d.S., Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 1109; nello stesso senso C.d.S., Sez. V, 29 ottobre 2013, n. 5219; Sez. VI, 14 aprile 2000, n. 1895).

7.1.1. Peraltro, va sottolineato come, nel caso di specie, gli Uffici circoscrizionali interessati e l'Ufficio centrale regionale, nei provvedimenti impugnati, hanno ritenuto di interpretare la l.r. n. 74/2004 e succ. mod. in termini meno restrittivi di quanto consentito dalla lettera dell'art. 3 (in riferimento a quella dell'art. 9, comma 8, della l. n. 108/1968), in quanto hanno riconosciuto la possibilità di produrre i certificati elettorali dei sottoscrittori come "nuovi documenti" ammissibili ai sensi dell'art. 5 (Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale) della stessa legge regionale.

In particolare, i commi 2 e 3 di tale ultima disposizione prevedono quanto segue:

"I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista".

Risulta dagli atti che la delegata della lista odierna appellante esclusa dalle circoscrizioni in contestazione, dopo aver appreso la ragione dell'esclusione, in data 14 settembre 2025 ha presentato presso gli UCC istanza di riesame/reclamo al fine di produrre i certificati elettorali in copia conforme cartacea e che, in occasione delle riunioni tenute il giorno successivo, 15 settembre 2025, alle ore 12, gli Uffici circoscrizionali hanno dato atto che non erano stati presentati nuovi documenti e che nessuno era comparso per la lista.

Orbene, non è fondata la pretesa della ricorrente di poter prescindere dalla scadenza del termine anzidetto, concesso per la regolarizzazione della documentazione mancante, onde consentire la produzione dei certificati in formato cartaceo il giorno successivo, 16 settembre 2025, col reclamo proposto dinanzi all'UCR, dopo la pronuncia da parte degli UCC.

In proposito, è legittimo il diniego opposto dagli UCR, dovendo ritenersi - come affermato nei provvedimenti impugnati - che il termine fissato dall'art. 5, comma 3, della l.r. n. 74 del 2004 sia perentorio e che non sia prevista la possibilità di produrre ulteriori documenti, in specie dinanzi all'UCR, essendo tale interpretazione "del tutto conforme alla natura e alle finalità del procedimento in questione, da definirsi in tempi rapidi e con scansioni temporali prestabilite, con una competenza specifica degli UCC a verificare le condizioni di presentazione delle liste e dei candidati ... e degli UCR a valutare eventualmente dette condizioni solo in sede di reclamo, e non ex novo, sulla base della documentazione già tempestivamente acquisita dinanzi all'Ufficio di prima istanza" (così nei provvedimenti all. 2, 4 e 5 dell'appellante).

Si tratta di un'interpretazione che contempera, in conformità al dato normativo, il principio del favor partecipationis con le esigenze di celerità e certezza del procedimento elettorale, solo che si consideri che la possibilità di integrare i documenti è data ai presentatori della lista in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione, comunque tale da consentire di imputare ai detti presentatori anche i ritardi degli uffici pubblici.

D'altronde, si tratta di un'interpretazione che - al netto delle debite differenze imputabili alla specifica struttura del procedimento elettorale - è perfettamente in linea con la citata decisione dell'Adunanza plenaria n. 23/1999. Questa infatti valorizza la possibilità riconosciuta alla Commissione elettorale di invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione. Tuttavia, la sentenza precisa che si tratta di "un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista (tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione)", con la conclusione che "qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo".

7.1.2. Nel caso di specie, è incontestato che, per le circoscrizioni di Firenze 2, Firenze 3 e Pisa, i certificati prodotti non fossero sufficienti, così come è incontestato che nessun documento ulteriore sia stato prodotto dinanzi ai competenti UCC entro il 15 settembre 2025, ore 12.

Ne consegue che è legittima l'esclusione della lista da dette circoscrizioni.

8. Quanto alle circoscrizioni di Arezzo, Firenze 4 e Siena, l'assunto di parte ricorrente è che il ritardo nella produzione documentale non abbia riguardato i certificati in sé, che sarebbero stati consegnati in numero sufficiente in formato digitale contestualmente alla presentazione della lista; ne deriva che gli stessi avrebbero dovuto essere "riconteggiati" utilizzando il relativo supporto informatico (chiavetta USB).

8.1. In punto di diritto, l'assunto di parte ricorrente sull'ammissibilità della produzione in formato digitale è conforme al testo dell'art. 38-bis, commi 3, 4 e 5, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui:

«3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. [...]

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. [...]

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione».

Ritenuta applicabile tale disposizione, va tuttavia osservato che, contrariamente a quanto si sostiene col secondo motivo di appello, gli UCC e l'UCR, nel caso di specie, non hanno ritenuto inammissibili i certificati elettorali perché prodotti in formato digitale, né hanno preteso, per la relativa valutazione, la produzione cartacea dei certificati con attestazione di conformità agli originali.

8.2. Dai provvedimenti adottati dagli Uffici circoscrizionali interessati, riferiti alle tre circoscrizioni di Arezzo, Firenze 4 e Siena, non risulta nemmeno che gli Uffici abbiano omesso l'operazione di "riconteggio", determinandosi, per tali circoscrizioni, diversamente da quanto fatto per la circoscrizione di Firenze 1.

Al contrario, si evince dalle puntuali motivazioni di detti provvedimenti (per l'UCC di Arezzo e di Siena in data 15 settembre 2025, per l'UCC di Firenze 4 già in data 13 settembre 2025 e poi anche in data 15 settembre 2025) l'esito negativo del conteggio delle sottoscrizioni effettuato unitamente ai certificati di iscrizione nelle liste sia in formato cartaceo che in formato digitale, dal momento che:

- per la circoscrizione di Arezzo, non risulta "prodotto un numero sufficiente di sottoscrizioni abbinate al certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali del Comune di residenza" e si dà atto della produzione "del tutto disorganica", consistente in "elenchi nominativi e di sottoscrizioni che trovano solo in parte riscontro nei certificati elettorali disordinatamente presentati" (doc. all. 6 dell'appellante);

- per la circoscrizione di Firenze 4, risulta che "la produzione digitale relativa ai certificati elettorali dei sottoscrittori evidenzia numerose anomalie; in particolare risultano pervenuti mediante deposito in chiavetta usb numero 16 certificati di iscrizione alle liste elettorali sottoscritti digitalmente; 306 certificati privi di sottoscrizione digitale e 201 certificati duplicati" (doc. all. 9);

- per la circoscrizione di Siena, risulta l'avvenuto riconteggio di tutti i certificati prodotti, compresi quelli in formato digitale, e l'esito negativo "non raggiungendo i certificati in atti il numero minimo previsto per legge" (doc. all. 11).

8.2.1. Si tratta di precise risultanze fattuali poste a fondamento dei detti provvedimenti, nonché di quelli dell'Ufficio centrale regionale della Corte di appello - che, nel confermare integralmente i provvedimenti di esclusione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ne hanno recepito e fatto proprio l'intero impianto motivazionale - che sarebbe stato onere del ricorrente contestare specificamente.

Il principio di non contestazione - operante in ambito processuale - così come invocato dal ricorrente sulla base dell'art. 64 c.p.a. non può invero riguardare fatti - id est, la regolarità dei certificati digitali e la loro riferibilità ai sottoscrittori della lista - specificamente smentiti dagli stessi provvedimenti oggetto di impugnazione, se non previa specifica contestazione (anche) di quanto attestato da questi ultimi in punto di fatto.

Tale specifica contestazione è mancata da parte ricorrente.

In proposito, va ribadito che anche il ricorso in materia elettorale soggiace all'onere di specificità dei motivi di gravame [art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.], mentre l'attenuazione del rigore nella sua valutazione è limitato al caso di contestazione delle operazioni elettorali in ragione del fatto che l'interessato non ha la possibilità di esaminare direttamente il materiale in contestazione (cfr. Ad. plen., 32/2014) e non è suscettibile di estensione alle controversie in materia di esclusione delle liste, in considerazione sia della piena disponibilità per il ricorrente della documentazione su cui si fonda il provvedimento impugnato, sia del principio di autoresponsabilità che permea l'intero procedimento di ammissione alla competizione elettorale (così C.d.S., Sez. II, n. 1109/2023 cit.).

8.3. A tutto quanto sopra occorre aggiungere che i provvedimenti impugnati sono sorretti adeguatamente dalla constatazione degli Uffici circoscrizionali della presentazione del tutto disorganica dei certificati elettorali (anche) in formato digitale. Invero, una volta esclusa - come sopra - l'ammissibilità della loro "regolarizzazione" tardiva mediante la produzione cartacea dei certificati con attestazione di conformità all'originale digitale, non può che ridondare in danno del presentatore della lista l'inadeguatezza delle modalità di produzione dei documenti al fine di dimostrare il possesso di requisito di legge per la presentazione della lista; in particolare, è legittimo motivo di esclusione l'inadeguatezza della produzione digitale dei certificati elettorali a consentire all'ufficio elettorale il controllo agevole ed immediato - della corrispondenza dei certificati elettorali con i sottoscrittori della lista - che deve essere garantito nel procedimento elettorale.

8. L'appello va quindi respinto.

8.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la mancata costituzione degli appellati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Toscana, sez. III, sent. n. 1503/2025.