Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 2 ottobre 2025, n. 1361

Presidente: Prosperi - Estensore: Pavia

FATTO E DIRITTO

1. Il [omissis] l'odierno ricorrente ha presentato alla Questura di Torino un'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale.

Inoltre, egli asserisce di aver avanzato oralmente, il giorno successivo, alla Prefettura un'istanza di inserimento nel sistema di accoglienza, che è stata sollecitata il successivo 14 aprile dal proprio legale di fiducia.

2. Con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato e depositato il 23 giugno 2025 lo straniero ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Torino sull'istanza de qua.

3. Il 30 giugno 2025 l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con una comparsa di mero stile.

4. All'esito dell'udienza camerale del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. Il ricorso va accolto stante l'acclarata illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene, infatti, che il termine pari a trenta giorni di cui all'art. 2, comma 2, della l. 241/1990, deve reputarsi applicabile anche al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza stante l'assenza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'Amministrazione ai sensi del successivo comma 3 (ex multis C.d.S., Sez. III, 20 giugno 2024, n. 5503; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 30 aprile 2025, n. 173; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 luglio 2025, n. 2523).

Il Collegio non ritiene infatti che possa trovare applicazione al caso di specie la previsione dettata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo de quo (ai sensi del quale «nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione») nella lettura che ne è stata data dal Consiglio di Stato secondo cui la norma, nei procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione, «nel non subordinare la sua applicazione a condizioni procedurali espresse e specifiche, rivela una immediata e incondizionata portata applicativa, nel senso che non occorre l'emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz'altro applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento» (cfr. C.d.S., Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578).

Questo Tribunale ritiene, infatti, che dai procedimenti "riguardanti l'immigrazione" devono essere esclusi quelli che attengono all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Questi ultimi trovano, infatti, la propria disciplina nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. n. 142/2015 che mirano proprio ad assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione: un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant'è che, in forza di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, esse «si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale».

Né è possibile ritenere che non sussista alcun silenzio rilevante per il solo fatto che l'istanza del ricorrente sarebbe stata riscontrata oralmente dall'amministrazione procedente con l'indicazione che egli sarebbe stato inserito nelle liste di attesa, posto che essa ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato.

Ebbene, poiché anche se si volesse considerare l'istanza prodotta il [omissis] (ossia quando la domanda è stata formalizzata in un atto scritto), il ricorso avverso il silenzio sarebbe comunque fondato e, per l'effetto, deve essere ordinato all'Amministrazione di provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente mediante l'emanazione di un provvedimento espresso e congruamente motivato, entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

In difetto, sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta, perché provvederà in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore dello Stato ex art. 133 del t.u. spese di giustizia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, §§ 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.