Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 2 ottobre 2025, n. 745

Presidente: de Francisco - Estensore: Pizzi

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso in appello notificato il 26 luglio 2023 e depositato in pari data, la CUS UNIME ASD in liquidazione - affiliata all'Ente nazionale CUSI, con lo scopo di organizzare e gestire lo sport universitario nella città di Messina, e che aveva ottenuto, nei confronti dell'Università degli Studi di Messina, il decreto ingiuntivo n. 57 del 2022 pronunciato dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania - ha impugnato la sentenza del medesimo T.A.R. catanese n. 714 del 6 marzo 2023 che, pronunciando sull'opposizione proposta dalla predetta Università di Messina, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Collegio arbitrale, stante la sussistenza di una clausola compromissoria, revocando contestualmente il decreto ingiuntivo opposto.

2. L'appellante, avendo proposto plurime istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tutte respinte dalla relativa Commissione con decreti n. 14 del 2023, n. 20 del 2023 e n. 28 del 2023, ha successivamente proposto reclamo, con atto notificato il 28 luglio 2023 e depositato in pari data.

3. Nel presente giudizio si è costituita l'Università degli Studi di Messina, con atto di costituzione del 27 settembre 2023, chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione processuale e il difetto di legittimazione attiva.

4. Si sono costituiti, altresì, con memoria del 6 ottobre 2023, unicamente in relazione al reclamo avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Segretariato generale della giustizia amministrativa, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Catania, queste ultime due eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

5. L'Università degli Studi di Messina e l'appellante hanno insistito nelle proprie difese con memorie del 19 ottobre e del 15 novembre 2023.

6. La Sezione, con ordinanza n. 850 del 2 dicembre 2023, ha rinviato la trattazione del reclamo unicamente alla decisione del merito.

7. All'udienza pubblica del 26 giugno 2024 la causa è stata cancellata dal ruolo, stante la sussistenza di trattative in corso.

8. A seguito di istanza di fissazione d'udienza proposta dall'appellante, la causa è stata rimessa sul ruolo.

9. L'Università degli Studi di Messina, con memoria del 23 maggio 2025, ha eccepito l'irricevibilità dell'appello per tardività della notifica.

10. L'appellante, con memoria del 26 maggio 2025, ha replicato all'eccezione di irricevibilità del gravame e alle altre eccezioni in rito, insistendo per l'accoglimento dell'appello e del reclamo.

11. L'Ateneo messinese ha replicato con memoria del 3 giugno 2025.

12. All'udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

13. L'appello è irricevibile per tardività della notifica.

13.1. Infatti:

a) in linea generale, la Sezione ha già avuto modo di ribadire che: «Come chiarito dalla giurisprudenza, i giudizi di impugnazione di sentenze declinatorie della giurisdizione sono soggetti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a., a termini dimidiati (C.d.S., sez. IV, n. 4582/2019; sez. V, n. 228/2016)» (C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 916 del 2024);

b) nel caso in esame, la sentenza appellata (che non ha esaminato, nemmeno parzialmente, il merito, pronunciandosi unicamente sulla giurisdizione stante la sussistenza di una clausola compromissoria) è stata pubblicata in data 6 marzo 2023, mentre l'appello è stato notificato il 26 luglio 2023, oltre il termine dimidiato di tre mesi prescritto dall'art. 87, comma 3, c.p.a.

14. In definitiva l'appello deve essere dichiarato irricevibile.

15. Il reclamo deve essere respinto, con conseguente conferma del decreto della Commissione n. 28 del 2023, di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stante la mancanza del requisito di cui all'art. 119 d.P.R. n. 115/2002, considerato che lo stesso ente reclamante ha affermato di aver svolto in passato attività economica e che la sussistenza del requisito negativo previsto dal citato articolo (non esercitare attività economica) deve essere posseduto ab initio, come correttamente rilevato dalla Commissione con il decreto oggetto di reclamo.

15.1. Ad abundantiam, si consideri altresì che la palese tardività della notifica del presente appello connota il gravame - già ex ante - in termini di manifesta irricevibilità.

16. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, unicamente in favore dell'Università degli Studi di Messina, sussistendo invece giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite con le amministrazioni statali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 721/2023, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Respinge il reclamo e conferma il decreto reiettivo n. 28 del 2023 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'Università degli Studi di Messina, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre s.g. e accessori di legge.

Compensa le spese di lite del presente giudizio con le amministrazioni statali intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 714/2023.