Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna
Sentenza 20 ottobre 2025, n. 110
Presidente: Raeli - Estensore: Catalano
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato [il] Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna conveniva in giudizio i soggetti in intestazione davanti alla locale Sezione giurisdizionale esponendo che:
in data 9 marzo 2023, la Procura regionale veniva interessata da un esposto a firma di consiglieri comunali del Comune di Bologna nel quale si segnalava un danno all'erario comunale per effetto di compensazioni - assentite dagli uffici comunali - di pregressi debiti per tributi locali di soggetti privati con crediti degli stessi rivenienti dal riconoscimento a loro vantaggio di contributi pubblici in assenza dei dovuti presupposti.
A seguito del predetto esposto, la Procura delegava gli approfondimenti del caso alla Guardia di finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Bologna, che riferiva in merito con annotazione prot. n. 0107790/2024 del 26 marzo 2024 e, per quanto concernente più specificamente le vicende oggetto della citazione, con annotazione prot. n. 0170351 del 16 maggio 2024.
Le attività di indagine della Guardia di finanza accertavano che:
con determinazione prot. gen. n. 48244 dell'1 febbraio 2021 a firma della dott.ssa G. Katiuscia veniva approvato un avviso pubblico per la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di contrasto alle fragilità sociali, con particolare riferimento alle azioni di contrasto al digital divide, impegnando la spesa di euro 9.000.
Nello stesso, al punto 2, relativo ai requisiti per la partecipazione, si prevedeva che gli interessati non dovessero trovarsi in situazione di morosità nei confronti dell'amministrazione comunale bolognese.
In data 12 febbraio 2021 l'associazione Nuovamente, d'ora in avanti anche Nuovamente o associazione, in persona del suo legale rappresentante, B. Diego, presentava domanda di partecipazione, attestando, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, tra l'altro, di essere a conoscenza dei contenuti del medesimo e di accettarli incondizionatamente e integralmente; nella medesima domanda, indicate le attività che avrebbe svolto e i costi relativi, l'associazione richiedeva l'assegnazione di un contributo di euro 3.000.
La predetta attestazione, tuttavia, era contraria al vero in quanto Nuovamente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, versava in situazione di morosità nei confronti dell'amministrazione bolognese a causa del mancato pagamento di tributi comunali pregressi (TARI e TARSU) pari a complessivi euro 6.686,24.
Con determinazione prot. gen. n. 127315 del 17 marzo 2021, a firma della dott.ssa G. all'associazione veniva riconosciuto il richiesto contributo di euro 3.000.
In data 13 dicembre 2021 l'associazione Nuovamente, in persona di B. Diego, inoltrava agli uffici del quartiere la rendicontazione delle attività svolte per il pagamento del contributo precedentemente riconosciutole.
L'importo di detto contributo non veniva erogato direttamente all'associazione, bensì impiegato a suo vantaggio, giusta determinazione dirigenziale prot. 769727 del 16 novembre 2022, a firma del dottor Giovanni Gi., subentrato alla dott.ssa Katiuscia G., mediante compensazione volontaria (unitamente ad un altro credito a titolo di contributo pubblico, di cui si dirà appresso) con il debito consolidato definitivo di euro 5.850 della medesima associazione verso il Comune di Bologna per tributi insoluti pregressi.
Con determinazione prot. gen. n. 59922 dell'8 febbraio 2021, sempre a firma della dott.ssa G., veniva approvato un nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi economici finalizzati al contrasto della dispersione/abbandono scolastico e alla promozione di percorsi atti a supportare le dinamiche dell'età adolescenziale e corretti stili di vita, impegnando la spesa di euro 12.200; anche detto avviso, che indicava quale responsabile del procedimento la medesima dirigente, al punto 2, relativo ai requisiti di ammissione, prevedeva che gli interessati non dovessero trovarsi in situazione di morosità nei confronti dell'amministrazione comunale bolognese.
In data 26 febbraio 2021 Nuovamente, sempre nella persona del suo legale rappresentante, B. Diego, presentava domanda di partecipazione al predetto avviso pubblico, dichiarando, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, di essere a conoscenza dei contenuti del medesimo e di accettarli incondizionatamente e integralmente; nella medesima domanda, indicate le attività che avrebbe svolto e i costi relativi, l'associazione richiedeva l'assegnazione di un contributo di euro 3.200.
Anche rispetto a tale avviso di selezione, tuttavia, al momento della presentazione della domanda di partecipazione l'associazione Nuovamente versava in situazione di morosità nei confronti dell'amministrazione comunale bolognese per il mancato pagamento di tributi comunali (nei medesimi termini di cui sopra).
Con determinazione prot. gen. n. 153894 del 2 aprile 2021 a firma della dott.ssa G., all'associazione Nuovamente veniva riconosciuto un contributo di euro 2.850.
In data 15 dicembre 2021 l'associazione Nuovamente, in persona di B. Diego, inoltrava agli uffici del quartiere, la rendicontazione delle attività svolte per il pagamento del contributo precedentemente riconosciutole.
L'importo riconosciuto a Nuovamente in relazione a tale secondo contributo veniva impiegato a vantaggio dell'associazione mediante compensazione volontaria del credito corrispondente (e del credito di euro 3.000 di cui al precedente contributo e, così, per complessivi euro 5.850) con il debito consolidato della medesima associazione verso il Comune di Bologna per tributi insoluti pregressi.
Ravvisando nelle vicende sopra descritte condotte causative di danno erariale a carico dell'associazione Nuovamente e del suo rappresentante, B. Diego, nonché a carico dei dottori G. Katiuscia e Gi. Giovanni, in relazione all'indebito conseguimento da parte della medesima associazione di contribuiti pubblici ai quali la stessa non avrebbe avuto titolo, la Procura notificava loro invito a dedurre contestando a Nuovamente e a B. Diego, a titolo di responsabilità principale dolosa, un danno di euro 5.850, e ai dottori G. e Gi., a titolo di responsabilità sussidiaria gravemente colposa, un danno pari, rispettivamente, a due terzi e a un terzo di quello contestato a titolo di responsabilità principale, invitandoli a presentare deduzioni scritte e documentazione a discolpa.
La dottoressa G. e il dottor Gi. non hanno formulato richiesta di audizione difensiva ma hanno depositato, con l'assistenza dell'avv. Maurizio Ferlini, deduzioni scritte a loro discolpa a seguito delle quali il Pubblico Ministero ha disposto l'archiviazione dell'istruttoria nei loro confronti.
L'associazione Nuovamente e il signor B. Diego, invece, non hanno presentato deduzioni scritte, né avanzato richiesta di audizione difensiva e si è proceduto alla loro citazione in giudizio.
Alla udienza del 24 settembre 2025, assistiti dal dott. Salvatore Castelli, dopo la relazione del magistrato, sentito il P.r. nella persona del dott. Claudio Chiarenza, dato atto che nessuno compariva per le parti citate, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non costituitisi in giudizio.
In particolare l'associazione Nuovamente è risultata destinataria di notifica a mezzo PEC [il giorno 13 marzo 2025 alle ore 14:16:43 (+0100) il messaggio "Corte dei Conti - Notificazione atti giudiziari a mezzo PEC - GIUDIZIO N. 46523 - RESPONSABILITA' - MERITO" proveniente da emiliaromagna.procura@corteconticert.it ed indirizzato a associazionenuovamente@pec.it è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: opec210312.20250313141643.111983.14.1.58@pec.aruba.it].
Il B. Diego ha ricevuto la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza ritirarla entro 10 giorni.
Nel merito la domanda non è fondata.
Non vi è dubbio che la procedura in questione si sia caratterizzata per una serie di criticità, consistite, da parte della associazione, nel presentare una serie di domande di contributi pubblici ex art. 12 l. n. 241 del 1990 senza averne i requisiti.
I bandi in questione sono chiari.
L'art. 2 (Requisiti per la partecipazione), con modalità pressoché analoghe per tutte le procedure prevedeva che:
«Sono ammessi a partecipare al presente avviso associazioni, istituzioni sociali e altri soggetti del terzo settore, anche in partnership con altri soggetti:
- che non perseguano fini di lucro;
- che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione di contratti con pubbliche amministrazioni;
- che non si trovino in situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Se si presentano soggetti in rete questi devono conferire mandato di rappresentanza ad uno solo che sarà individuato quale capofila e con cui il Quartiere avrà tutti i rapporti gestionali e amministrativi».
È altrettanto chiaro che la associazione non poteva non sapere di essere debitore del Comune, anche per una notevole somma di denaro.
Va però osservato che non vi è stata una contestazione circa la mancata effettuazione delle attività per le quali era stato concesso il finanziamento o una appropriazione indebita di denaro.
La Procura ha contestato un danno consistito nella emissione di mandati di pagamento, alcuni dei quali non seguiti dalla concreta liquidazione, stante la compensazione; ma anche in questo caso, secondo la tesi accusatoria, il solo mandato costituirebbe danno atteso che esso è servito per estinguere un debito che la Nuovamente vantava con il Comune.
S'è dunque in ogni caso realizzata senza dubbio quella compensatio lucri cum damno, che (in illuminata evoluzione dei principi di cui all'art. 1227 c.c.), il legislatore ha fissato nell'art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, giusta il quale, nella valutazione del danno, si deve tener presente l'arricchimento dell'amministrazione danneggiata, di altra amministrazione e della collettività amministrata.
Tale compensatio (allargata o obliqua) si è sicuramente verificata nel caso di specie, atteso che, come già affermato, non è stata fornita la prova della distrazione delle somme per le quali sono stati emessi i mandati di pagamento.
Si premette che, affinché operi la compensazione, occorre che danno e arricchimento derivino dallo stesso fatto.
Cass., Sez. 1, ord. n. 16088 del 18 giugno 2018: «La corretta applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva correttamente quantificato il danno, conseguente all'acquisto di obbligazioni argentine, in misura pari al capitale investito, sottraendo da tale importo il valore delle cedole riscosse ed il controvalore dei titoli concambiati, considerati un arricchimento derivante dal medesimo fatto illecito)».
Sotto il profilo contabile, del resto, non si può non cogliere come, nella misura in cui, nell'ambito della predetta compensazione, sono stati impiegati, ad estinzione di tributi comunali pregressi, effettivamente dovuti dall'associazione, crediti di quest'ultima artificiosamente ed illecitamente conseguiti in danno della medesima amministrazione creditrice, gli effetti negativi sul bilancio comunale risultano del tutto coincidenti con quelli che si sarebbero prodotti ove i contributi indebitamente conseguiti fossero stati comunque (non solo liquidati, ma anche) erogati all'associazione e questa li avesse successivamente impiegati per pagare i tributi pregressi.
Orbene, la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è perfettamente sovrapponibile a quella per cui è causa, l'unica differenza consistente nel vantaggio di un terzo.
Vi è stata una domanda di contributo che non doveva essere presentata; e le somme ottenute dal Comune sono state usate per le finalità indicate nella domanda, ovvero a favore della collettività amministrata.
Tanto basta, ad opinione della Corte, ad escludere il danno seppur sullo sfondo vi sia stato un comportamento antigiuridico dei richiedenti e una superficialità nei controlli.
Nulla per le spese attesa la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione proposto da Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna nei confronti di:
- associazione Nuovamente a.p.s., codice fiscale/partita Iva 91199820373, con sede legale in Bologna, Via dello Scalo n. 21/3, indirizzo pec associazionenuovamente@pec.it, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore;
- B. Diego, nato a [omissis] il [omissis] e residente in [omissis], codice fiscale [omissis];
così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese.