Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 13 ottobre 2025, n. 1623

Presidente ed Estensore: Correale

Rilevato che:

- con rituale ricorso introdotto con il rito di cui all'art. 116 c.p.a., il sig. Giovanni A. lamentava il mancato riscontro, da parte del Comune di Scalea, a sua istanza di accesso documentale, presentata il giorno 11 luglio 2024 e tesa a ottenere l'ostensione di copia dei titoli abilitativi e/o autorizzatori relativi agli interventi edilizi eseguiti, dal 2007 a oggi, sul compendio immobiliare sito alla Contrada Monteforte n. 10, eventualmente successivi a quanto constatato con nota prot. n. 238/UT del 19 aprile 2009;

- in particolare, il ricorrente evidenziava di avere ereditato - unitamente ai fratelli Francesco A., Michele A., Armando A., Carmelina A., Marina A. e Piero A., il quale aveva successivamente ceduto al sig. Fabrizio A. - una quota pari ad 1/7 dell'intero compendio immobiliare in questione, avente destinazione rurale, il quale comprende: un terreno censito catastalmente al foglio 13, part.lle n. 10 (bosco alto consistenza 82 are 40 ca), n. 138 (querceto consistenza 1ha 36 are 90ca), n. 139 (bosco alto consistenza lha 37 are 80ca), n. 373 (seminativo consistenza 3ha 12 are 40ca), n. 375 (seminativo consistenza 9 are 20ca), n. 376 (seminativo consistenza 29 are), avente superficie totale di 70.770 mq., nonché un fabbricato rurale, identificato catastalmente al foglio 13, particella n. 46, avente superficie complessiva di 780 mq (7 are 80 ca);

- evidenziava, inoltre, che a partire dal 1988, nonostante fosse ricaduto in comunione ereditaria, l'intero immobile - con il consenso di tutti gli eredi - era stato abitato da soltanto uno dei coeredi, il sig. Francesco A., unitamente alla propria convivente, la quale, successivamente alla morte del sig. Francesco A., e comunque a partire dal 7 novembre 2007, asseritamente senza il consenso, tra gli altri coeredi, del ricorrente, avrebbe posto in essere una serie di interventi edilizi all'interno del casale, consistenti in ampliamenti di superficie al piano terra ed al primo piano;

- analogamente - afferma il ricorrente - il sig. Armando A. (figlio del sig. Francesco A. e della sig.ra Margherita M.) - sempre senza il consenso degli altri coeredi ed, in particolare, dello stesso ricorrente - avrebbe realizzato lavori di ampliamento, creando due nuovi corpi di fabbrica in muratura, da destinare a ricovero animali, e avrebbe avviato un'attività commerciale a mezzo di società di capitali, avente ad oggetto "noleggio di 'quad', 'mountain bike', passeggiate a cavallo, organizzazioni di eventi", fermo restando che a partire dal mese di febbraio 2019, i sigg.ri Margherita M. e Armando A. avrebbero provveduto anche a chiudere l'intero lotto immobiliare in comunione mediante l'apposizione di rete metallica, paletti in legno e cancelli, impendendo così al ricorrente ed agli altri comunisti di accedervi;

- gli interventi edilizi in questione erano stati rilevati anche dal Comune di Scalea, con nota prot. n. 238/UT del 19 aprile 2019 ove erano riportato gli esiti in sopralluogo da cui emergeva la ritenuta assenza di titoli edilizi;

- in seguito alla suddetta istanza di accesso documentale, non erano emersi riscontri da parte del Comune, per cui il ricorrente proponeva il presente gravame, in cui lamentava l'inerzia e la violazione conseguente degli artt. 2 e 22 l. n. 241/1990, la sua legittimazione a ricorrere e l'obbligo del Comune di riscontrare la sua richiesta, anche al fine di avviare da parte del Comune la sua attività di vigilanza e controllo sull'attività edilizia sul territorio comunale, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001;

- dopo un rinvio della camera di consiglio del 9 luglio 2025, al fine di verificare la ritualità della notificazione ai controinteressati, la causa era trattenuta in decisione alla successiva camera di consiglio del 24 settembre 2025.

Considerato che:

- in materia di "accesso documentale, il giudice decide con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a.;

- nel caso di specie la pronuncia di questo giudice è limitata alla domanda ex art. 116 cit., in quanto l'ulteriore domanda di provvedere ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990 e per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Scalea, nel caso di assenza atti abilitativi e/o titoli autorizzatori, di verificare la sussistenza di abusi edilizi sul compendio immobiliare in questione, prospetta una situazione meramente eventuale (assenza di titoli edilizi rilasciati, in astratto anche "in sanatoria") che deve, appunto essere verificata dall'interessato in seguito all'ottenuto accesso documentale, impugnando in ipotesi i titoli ritenuti illegittimamente rilasciati, ovvero sollecitando il Comune - in riscontrata assenza di tali titoli - a provvedere, in caso agendo ai sensi dell'art. 117 c.p.a. se l'ente locale non riscontrasse;

- premesso ciò, il Collegio rileva la fondatezza della domanda di accesso, legittimando la pretesa del ricorrente la sua posizione di "coerede" del compendio immobiliare di cui si parla e in assenza di deduzioni contrarie del Comune e dei controinteressati, ritualmente evocati in giudizio;

- né può rilevarsi una genericità della richiesta, in quanto, in materia di accesso agli atti amministrativi, non può pretendersi che chi esercita il diritto di accesso a titoli edilizi indichi data e numero dell'atto ovvero della pratica edilizia, giacché costui, per definizione, non ha conoscenza ovvero ha una limitata conoscenza di quanto richiede all'Amministrazione di rendere noto (per tutte: T.A.R. Lazio, Sez. II, 25 ottobre 2023, n. 15819, e T.A.R. Campania, Sez. III, 4 dicembre 2023, n. 6656);

- nel caso di specie il ricorrente ha fornito al Comune, nella sua istanza di accesso dell'11 luglio 2024, elementi sufficienti per riscontrare l'eventuale documentazione e la relativa istanza di ostensione;

- il Comune di Scalea, quindi, dovrà provvedere sulla domanda di accesso del ricorrente dell'11 luglio 2024 entro trenta giorni, ostendendo copia dei titoli edilizi nel frattempo a oggi rilasciati (eventualmente anche "in sanatoria") ovvero, rilasciando, da parte di un soggetto che ha il potere di impegnare il Comune all'esterno, una dichiarazione di insussistenza di tale documentazione;

- le spese di lite seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 116 c.p.a., come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accesso e, per l'effetto, ordina al Comune di Scalea di ostendere al ricorrente copia dei titoli edilizi nel frattempo a oggi rilasciati (eventualmente anche "in sanatoria") sul compendio indicato in narrativa e chiesta con istanza d[e]ll'11 luglio 2024, ovvero, rilasciando, da parte di un soggetto che ha il potere di impegnare il Comune all'esterno, una dichiarazione di insussistenza di tale documentazione; dichiara inammissibile la domanda di accertamento a provvedere all'esercizio di attività di vigilanza edilizia.

Condanna il Comune di Scalea a corrispondere al ricorrente - e per esso ai procuratori dichiaratisi antistatari - le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, spese generali e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.