Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione I
Sentenza 16 ottobre 2025, n. 843

Presidente ed Estensore: Scala

Ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare, come da apposito avviso a verbale.

Premesso che:

- con il ricorso in epigrafe il sig. B.B. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale N.O. P-FR/L/Q/2022/100225, precisando di essere giunto in Italia per lavoro stagionale, ma di non avere trovato il datore di lavoro e di non avere avuto riscontro all'istanza di permesso per attesa occupazione;

- ha dedotto, al riguardo, la violazione e falsa applicazione degli art. 24, comma 4, t.u. immigrazione; il difetto di istruttoria, attesa la disponibilità per le quote di ingresso per lavoro stagionale; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per non essere stati comunicati i motivi ostativi e l'avvio del procedimento, lamentando che il silenzio-diniego non consente di comprendere le ragioni a base del rigetto dell'istanza di regolarizzazione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

- con decreto n. 28 del 20 novembre 2024 è stata respinta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto "... le pretese che intende far valere nel giudizio avverso il rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale N.O. P-FR/L/Q2022/100225, appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati, non essendo in alcun modo evincibile se si tratta di un ricorso impugnatorio ovvero avverso il silenzio";

- l'evocata Amministrazione si è costituita in giudizio il 21 novembre 2024 per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato memoria di mero stile e, in data 20 marzo 2025, documenti e relazione dell'Ufficio territoriale del Governo di Frosinone;

- con motivi aggiunti in data 2 ottobre 2025 , anche a valere quale ricorso autonomo, corredato da richiesta cautelare, il sig. B.B. ha chiesto l'annullamento del rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro ordinario N.O. P-FR/L/Q/2022/100225, e l'accertamento dell'obbligo di definire con un provvedimento espresso l'istanza proposta dal ricorrente nell'ambito del procedimento e volta ad ottenere la convocazione del ricorrente per la formalizzazione del permesso di soggiorno anche per attesa occupazione, precisando che con il ricorso introduttivo il ricorrente chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, con l'atto introduttivo dei motivi aggiunti chiede il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e la pronuncia da parte dell'amministrazione di un provvedimento espresso visto la richiesta via Pec della formalizzazione del permesso di soggiorno inviata in data 10 ottobre 2024, a tutt'oggi senza alcun riscontro in merito.

Considerato che alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, in cui era stato fissato il ricorso introduttivo, previo mutamento del rito da silenzio ex art. 117 c.p.a. in rito ordinario, è stata rinviato l'esame dell'istanza cautelare ad altra camera di consiglio.

Considerato che alla camera di consiglio dell'8 ottobre 2025 è stato dato avviso ai difensori presenti della possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., relativa all'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e che l'avvocato di parte ricorrente si è difeso oralmente.

Rilevato che tra i documenti versati in atti dalla resistente Amministrazione spiccano il preavviso di revoca e il decreto di revoca del nulla osta all'ingresso del lavoratore B.B. n. P-FR/L/Q2022/100225, per carenza completa della documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda.

Considerato che gli atti in parola sono stati adottati, rispettivamente, il 7 agosto e 26 agosto 2024, in data anteriore a quella in cui è stato interposto il ricorso, notificato il 22 ottobre 2024 e depositato il successivo 23 ottobre.

Ritenuto di poter prescindere dai rilievi contenuti nella relazione dell'Amministrazione resistente sotto il profilo della erroneità delle generalità del ricorrente indicate nel ricorso introduttivo (B.B.) rispetto a quelle corrette indicate nei motivi aggiunti (P.P.), e del riferimento nel corso del ricorso ad un terzo soggetto ancora (tale H.Z.), ancorché già di per sé sufficienti per una declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto, procedendo ad una valutazione non meramente formale ma sostanziale dell'atto ricorsuale lo stesso si appalesa comunque inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Considerato che per la consolidata giurisprudenza "nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire" (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 9543).

Considerato che con il ricorso in esame sono introdotte contestualmente azione di annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di permesso di soggiorno, senza indicazione alcuna, peraltro, di specifici motivi di censura avverso il provvedimento impugnato, e di cui, peraltro, non sono riportati gli estremi, e di accertamento del silenzio-rigetto che si sarebbe formato sulla medesima istanza, ancorché, come sopra evidenziato, anteriormente alla instaurazione del contenzioso era già stato adottato un provvedimento espresso.

Considerato che, a mente dell'art. 31, comma 2, del c.p.a., l'azione avverso il silenzio "... può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento" e che, ai sensi dell'art. 117, comma 5, "Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito".

Ritenuto che l'adozione di qualsivoglia atto da parte dell'amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in risposta alla istanza dell'interessato, determina l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ex art. 117 cit., a seconda che intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso medesimo.

Considerato che, nel caso in controversia, non è configurabile alcun comportamento inerte dell'Amministrazione, che solo giustificherebbe l'accertamento in sede giurisdizionale dell'obbligo di provvedere, avendo la stessa Amministrazione adottato un provvedimento esplicito sull'istanza del ricorrente, di cui peraltro non è stata dedotta l'illegittimità, neanche successivamente al deposito dello stesso da parte dell'Avvocatura erariale, cosicché la revoca del nulla osta si è ormai consolidata nei suoi effetti negativi.

Considerato che, pertanto, essendo carente il ricorrente sin dal momento dell'introduzione del giudizio ex art. 117 c.p.a. dell'interesse ad agire, non potendo ottenere una pronuncia di illegittimità della inerzia dell'Amministrazione che invece si era già pronunciata espressamente sull'istanza dal medesimo presentata, il ricorso è palesemente inammissibile.

Considerato che alle medesime conclusioni conduce l'esame dei motivi aggiunti da ultimo interposti avverso il silenzio sull'istanza del 10 ottobre del 2024, tenuto conto che, da un lato la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio del ricorrente per lavoro stagionale era già intervenuta anteriormente, risolvendo in modo espresso ogni questione in ordine all'interesse pretensivo ad un titolo di soggiorno sul territorio del ricorrente, dall'altro il provvedimento di revoca non è stato impugnato, consolidando i suoi effetti.

Ritenuto, ad abundantiam, che comunque alcun obbligo di provvedere sull'istanza di un permesso di soggiorno per attesa occupazione sussisteva in capo all'Amministrazione, per assenza dei presupposti di legge, non potendo trovare applicazione l'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto tale norma presuppone comunque la definizione del procedimento avviato con l'istanza del datore di lavoro, che, nella specie era stata presentata il 27 gennaio 2022, cui non ha mai fatto seguito la sottoscrizione del contratto di soggiorno (come pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente) e cha ha condotto alla revoca del nulla osta.

Considerato, che per giurisprudenza costante l'attesa occupazione è un istituto i cui presupposti prevedono la perdita di un lavoro regolarmente instaurato e non una mera promessa di assunzione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. III, n. 6879/2021 e n. 8910/2024).

Rilevato che anche la più recente e condivisibile giurisprudenza, ritiene che dal combinato disposto delle norme contenute nell'art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e nell'art. 24 (Lavoro stagionale) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, emerge che «in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra l'immigrato e l'impresa, dopo l'ingresso dello straniero in Italia, il nulla-osta al lavoro dipendente subordinato, risulta privo di efficacia. Ciò in quanto esso è rilasciato per l'assunzione dell'extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all'esecuzione di quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro (ex multis: T.A.R. Basilicata, 27 novembre 2008, n. 901; C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006; C.d.S., Sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 5053)» (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 29 ottobre 2024, n. 753, confermata in appello da C.d.S., Sez. III, 11 aprile 2025, n. 3158, secondo cui «l'unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore»).

Ritenuto, conclusivamente, che alle considerazioni sopra espresse consegue declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, mentre le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della costituzione meramente formale dell'Avvocatura generale dello Stato che si è limitata a depositare documenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.