Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 24 ottobre 2025, n. 8253

Presidente: Corradino - Estensore: Serlenga

FATTO E DIRITTO

1. L'Azienda sanitaria locale di Salerno (d'ora in avanti, ASL Salerno) ha impugnato la sentenza in epigrafe meglio indicata, con cui il T.A.R. Campania ha accolto il ricorso proposto da Futura s.r.l. per l'annullamento del provvedimento prot. n. 239320 del 23 novembre 2021, contenente la richiesta diretta alla società stessa di emanazione di una nota di credito di euro 459.999,72.

Si è costituita in giudizio la società appellata con memoria in data 26 maggio 2023 per resistere al gravame, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza collegiale n. 3551 del 2025, emessa all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità dell'appello rilevabile d'ufficio, avendo l'azienda appellante prodotto in giudizio una procura generale e non speciale ad litem, assegnando un termine di trenta giorni alle parti per presentare memorie.

Nessuna memoria difensiva è stata prodotta in giudizio e alla successiva udienza del 18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'appello è inammissibile.

Questa Sezione, con le recenti sentenze 4 marzo 2024, n. 2143, e 13 maggio 2024, n. 4275 (rese in giudizi dei quali era parte la stessa ASL di Salerno), ha chiarito che, "ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a., al fine dell'introduzione di un'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, occorre necessariamente una procura ad litem di tipo speciale, conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore (cfr., ex aliis, C.d.S., Sez. V, sentenza 4 ottobre 2021, n. 6606), pena la sua radicale nullità sancita dall'art. 44, comma 1, lettera a), del medesimo codice, che rende l'impugnazione inammissibile".

Tali conclusioni non possono che essere ribadite nel presente giudizio, atteso che non vi è traccia di procura speciale ad litem rilasciata anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.

La procura speciale ad litem, come già ripetutamente affermato dalla Sezione (cfr. sentt. n. 4275/2024, n. 3550/2024 e n. 5852/2024), doveva essere rilasciata anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, il principio secondo cui "gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (C.d.S., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424; Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2020, n. 7965; Sez. un., 13 giugno 2014, n. 13431; Sez. II, 11 giugno 2012, n. 9464). Diversamente opinando, si consentirebbe la sanatoria di una decadenza specificamente comminata dal codice del processo amministrativo, qual è quella correlata al rispetto del termine per la proposizione dell'azione di annullamento" (C.d.S., Sez. IV, 3 gennaio 2024, n. 108; in termini, Sez. VII, 25 ottobre 2023, n. 9241, e Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922), essendo "logico e coerente che la procura sia rilasciata anteriormente alla sottoscrizione del ricorso e alla proposizione dell'impugnazione, costituendo la redazione del ricorso 'esercizio dell'attività professionale del difensore, cui è legittimato proprio da conferimento del potere rappresentativo insito nel mandato difensivo' (così C.d.S., V, 7 febbraio 2020, n. 964)" (C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2021, n. 6496).

3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 2799/2022.