Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione I
Sentenza 27 ottobre 2025, n. 1427
Presidente: Pasca - Estensore: Cucchiara
1. Parte ricorrente ha partecipato, con riferimento ai lotti n. 2 e 3, alla procedura di gara indetta dal Comune di Otranto con determina n. 612 del 19 maggio 2025 per l'affidamento, per due anni, dei servizi accessori per la gestione dei pontili galleggianti presenti nel porto del Comune medesimo.
1.2. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, ad esito della procedura di valutazione delle offerte presentante in relazione al lotto n. 2, la ricorrente risultava quarta classificata. Si classificava, invece, prima la Merola Servizi s.r.l., seconda la Baldi Federico s.a.s. di Baldi Sergio & C. e terza la Gruppo Ormeggiatori Otranto società cooperativa di produzione e lavoro.
1.3. Conseguentemente, con determinazione n. 1091 del 19 agosto 2025, l'amministrazione comunale aggiudicava l'appalto in favore della Merola Servizi s.r.l., disponendo, altresì, l'esecuzione anticipata del contratto.
1.4. In data 2 settembre 2025 la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti della procedura di gara, riscontrata dal Comune di Otranto in data 17 settembre 2025.
2. Quindi, con ricorso notificato in data 29 settembre 2025 e depositato in data 30 settembre 2025, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli atti connessi, formulando, a sostegno delle domande spiegate, la seguente ragione di censura:
- "Eccesso di potere, violazione /o falsa applicazione di legge artt. 30, 96 e 100 d.lgs. n. 36/2023; inosservanza del principio della par condicio tra operatori economici; difetto dei requisiti di capacità tecnico e professionale; violazione e/o falsa applicazione degli art. 146 cod. navigazione e art. 25 l. 472/1999; in subordine, inapplicabilità art. 104, comma 6, d.lgs. 36/2023 in relazione all'avvalimento premiale".
A mezzo dell'unico motivo di censura formulato, la società ricorrente ha contestato la mancata esclusione delle società classificatesi in posizione di graduatoria più favorevole, in ragione della mancanza, in capo a ciascuna, di alcuni requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara. In sintesi, la ricorrente ha dedotto, con riferimento alla prima classificata, il mancato rispetto dei requisiti di cui agli artt. 6.3, lett. b), 6.1, lett. c) e d), del disciplinare di gara e, con riferimento alla seconda e alla terza classificata, il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 6.1, lett. c) e d), del medesimo disciplinare.
2.1. La Merola Servizi s.r.l. e il Comune di Otranto si sono costituiti in giudizio rispettivamente in data 6 ottobre 2025 e 16 ottobre 2025 per resistere al ricorso. La Baldi Federico s.a.s. di Badi Sergio & C. e la Gruppo Ormeggiatori Otranto società cooperativa di produzione e lavoro, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
2.2. L'aggiudicataria, in data 19 ottobre 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per mancato superamento, da parte della ricorrente, della prova di resistenza. Nel merito, ha dedotto, invece, l'infondatezza del ricorso, replicando alle ragioni di contestazione concernenti la sua posizione e deducendo la piena sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara. Con specifico riferimento, inoltre, al motivo di ricorso relativo all'insussistenza di alcuni requisiti di idoneità professionale del personale, la Merola Servizi, oltre a sostenere l'infondatezza dello stesso, ne ha eccepito anche l'inammissibilità, in quanto le circostanze poste dalla ricorrente a fondamento del motivo sarebbero comuni anche alla sua posizione.
2.3. In data 20 ottobre 2025 il Comune di Otranto ha depositato una memoria difensiva, con la quale, dopo aver riepilogato le vicende di causa, ha dedotto, analogamente all'aggiudicataria, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per formulazione di censure afferenti a vizi che, tuttavia, risulterebbero comuni anche alla posizione della ricorrente stessa. L'amministrazione, inoltre, ha replicato nel merito alle contestazioni formulate nel ricorso, deducendone l'infondatezza.
2.4. In data 20 ottobre 2025, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle eccezioni preliminari formulate dalle difese della Merola Servizi s.r.l. e dell'amministrazione comunale e, nel merito, ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza del ricorso, insistendo per l'accoglimento delle domande spiegate.
2.5. Ad esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., conformemente a quanto eccepito dalla Merola Servizi s.r.l. con memoria del 19 ottobre 2025 e dal Comune di Otranto con memoria del 20 ottobre 2025.
3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, nell'ambito delle procedure di carattere competitivo, ai fini di poter ritenere integrata la condizione dell'azione dell'interesse al ricorso di cui all'art. 100 c.p.c., è necessario che le censure prospettate superino la c.d. prova di resistenza, ossia che risulti dimostrata la concreta utilità che potrebbe essere tratta dall'annullamento degli atti impugnati. Tale concreta utilità può ravvisarsi o nel caso in cui sia dimostrata l'illegittimità della partecipazione alla procedura o del posizionamento in graduatoria di tutti gli operatori economici classificatisi in posizione più favorevole rispetto alla parte ricorrente (di modo che, nella fase amministrativa di riedizione del potere successiva alla conclusione del giudizio, quest'ultima dovrebbe residuare come vincitrice della selezione) o, altresì, qualora venga contestata la complessiva correttezza della procedura, sì da far valere l'interesse strumentale alla completa riedizione della stessa. In particolare, con specifico riferimento alla posizione della terza classificata (e con principi che, a maggior ragione, possono estendersi anche al caso di specie, in cui la ricorrente è risultata quarta in graduatoria), è stato evidenziato che: «secondo la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la terza classificata "può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l'utilità dell'aggiudicazione solo in quanto dimostri l'illegittimità del posizionamento delle due imprese che l'hanno preceduta in graduatoria", salva la piena ammissibilità delle censure "che tendono ad invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara" (C.d.S., III, 2 marzo 2017, n. 972)... Alla luce di tali principi il ricorso avverso il provvedimento d'aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito» (C.d.S., Sez. V, sent. n. 83 del 7 gennaio 2020).
3.2. Ciò premesso, nel presente giudizio parte ricorrente non risulta aver formulato alcuna censura volta a far valere l'interesse strumentale alla riedizione della gara, non essendo stato rappresentato, nell'ambito delle varie ragioni di contestazioni enucleate nell'unico motivo di ricorso, alcun profilo tale da viziare l'intera procedura. Le doglianze prospettate, infatti, vertono solo sulla specifica posizione degli operatori economici classificatisi in posizione più favorevole della ricorrente (che, secondo quanto sostenuto nel ricorso, avrebbero dovuto essere esclusi per insussistenza di requisiti di partecipazione alla procedura) al fine di ottenere il collocamento al primo posto della graduatoria (ed invero, così si legge a pagina 17 del ricorso: "L'acclarata violazione della lex specialis non può, dunque, che comportare l'esclusione dalla graduatoria di tutti i concorrenti illegittimamente ammessi ed il conseguente subentro, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., della ricorrente nel contratto eventualmente stipulato fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria").
3.3. A fronte di siffatta prospettazione dei motivi di censura, il Collegio ritiene, tuttavia, assorbente rilevare come le contestazioni mosse avverso la partecipazione alla gara della terza classificata risultino manifestamente infondate.
3.4. In particolare, la ricorrente ha dedotta l'insussistenza in capo alla terza classificata, Gruppo Ormeggiatori Otranto società cooperativa di produzione e lavoro, dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 6.1, lett. c) e d), del disciplinare di gara ["c) presenza di almeno un personale, regolarmente assunto alla data di scadenza dell'istanza di partecipazione, con mansioni antincendio e primo soccorso, accuratamente addestrato all'uso delle dotazioni antincendio, per lo spegnimento di incendi secondo le disposizioni previste dal D.M. 10.03.1998 e s.m.i., perfettamente a conoscenza dei rischi specifici e delle relative disposizioni in materia di sicurezza; d) presenza di almeno un personale, regolarmente assunto alla data di scadenza dell'istanza di partecipazione, in possesso di patente nautica"]. Secondo la ricorrente, siffatti requisiti non potrebbero ritenersi soddisfatti con riferimento ai componenti del personale a tal fine indicati dalla Gruppo Ormeggiatori Otranto nella propria offerta, trattandosi del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione della medesima società e, quindi, di soggetti che, in ragione delle cariche sociali ricoperte, sarebbero privi del vincolo di subordinazione e, pertanto, la loro presenza non potrebbe ritenersi idonea per l'integrazione dei requisiti di partecipazione in esame.
3.5. Ciò posto, oltre a doversi rilevare che, a ben vedere, il disciplinare di gara non richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma unicamente la presenza in organico di almeno un elemento del personale regolarmente assunto e munito dei titoli indicati (senza, quindi, che sia individuata una specifica e necessaria tipologia di rapporto giuridico di inquadramento), in ogni caso la deduzione di parte ricorrente è infondata, in quanto, come rilevato e documentato dalle difese delle altre parti costituite (cfr. in particolare il bilancio di esercizio in allegato alla memoria della Merola Servizi del 19 ottobre 2025), il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione della Gruppo Ormeggiatori Otranto sono anche dipendenti a tempo indeterminato della medesima società. Il fatto che i dipendenti in questione siano anche titolari di cariche sociali, infatti, discende unicamente dalla peculiare forma sociale della Gruppo Ormeggiatori Otranto, trattandosi di società cooperativa di produzione e lavoro, per la quale, quindi, è pacificamente ammessa la possibilità che i soci, anche ove titolari di cariche sociali, siano, allo stesso tempo, lavoratori dipendenti della società (cfr. art. 2512, n. 2, c.p.c. e, altresì, la l. n. 142 del 3 aprile 2001 che disciplina il rapporto giuridico dei soci lavoratori di cooperativa).
3.6. La dimostrazione dell'infondatezza delle censure rivolte avverso la partecipazione della terza classificata alla gara consente di prescindere dall'esame delle ulteriori contestazione formulate, sussistendo, in ragione di quanto evidenziato, il difetto di interesse della ricorrente all'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore della Merola Servizi s.r.l., risultando, in ogni caso, preclusa la possibilità che la ricorrente si posizioni come prima classificata e, quindi, che possa trarre una concreta utilità dall'accoglimento della domanda di annullamento formulata.
3.7. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interessa ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
4. La natura formale della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.