Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna
Sentenza 4 novembre 2025, n. 124
Presidente: Perin - Estensore: Nikifarava
FATTO
I. Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 21 febbraio 2025, preceduto dalla regolare notifica dell'invito a dedurre, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il prof. Enrico Giovanni Battista F., la dott.ssa Vittoria A. e la prof.ssa Cristina Fr., chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del danno in favore dell'Accademia di belle arti di Bologna e del Ministero dell'economia e delle finanze, per complessivi euro 31.344,12, derivante dal riconoscimento negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 al personale docente dell'Accademia di un emolumento economico denominato "premialità", erogato in misura fissa "a pioggia" a tutto il personale in servizio.
In particolare, il danno relativo all'anno accademico 2018/2019 veniva quantificato in misura di euro 17.180,52, con la contestazione in solido al prof. Enrico Giovanni Battista F., direttore pro tempore dell'Accademia delle belle arti di Bologna (sia alla data della sottoscrizione del contratto integrativo sia alla data della liquidazione dell'emolumento premiale), e la dott.ssa Vittoria A. (direttore amministrativo dell'Accademia), e la ripartizione ai fini del regresso ex art. 2055 c.c. in misura del 60% al prof. F. e del 40% alla dott.ssa A.
Il danno relativo all'anno accademico 2019/2020 veniva quantificato in misura di euro 14.163,60, con la contestazione in solido al prof. Enrico Giovanni Battista F. (direttore pro tempore dell'Accademia all'epoca della sottoscrizione del contratto integrativo), alla prof.ssa Cristina Fr. (direttore pro tempore dell'Accademia all'epoca della liquidazione dell'emolumento premiale) e la dott.ssa Vittoria A. (direttore amministrativo dell'Accademia), e la ripartizione ai fini del regresso ex art. 2055 c.c. in misura del 40% al prof. F., del 40% alla dott.ssa A. e del 20% alla prof.ssa F.
La notitia damni derivava da una segnalazione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 27 luglio 2021, all'esito della verifica amministrativo-contabile eseguita presso l'Accademia delle belle arti di Bologna nel periodo dal 26 marzo 2021 al 31 maggio 2021.
Tra i rilievi effettuati in sede ispettiva emergeva l'erogazione al personale docente di un emolumento denominato "premialità" indicato nell'art. 51 del contratto integrativo d'istituto per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020.
Si legge nella relazione della RGS che "per la premialità è stata attribuita a pioggia la stessa quota di euro 152,04 (2018 e 2019) e di euro 127,60 (nel 2020) a tutti i docenti senza alcuna differenziazione e specificazione dei criteri di valutazione utilizzati". Viene precisato altresì che "l'erogazione è avvenuta in assenza dei minimi criteri della selettività e della differenziazione che sono proprie dei sistemi di valutazione meritocratici (...) in assenza di alcuna predeterminazione dei criteri per attribuirla e pertanto del tutto arbitraria e indebita".
All'esito dell'istruttoria svolta, la Procura erariale rappresentava che il citato contratto integrativo d'istituto per l'anno accademico 2018/2019 è stato stipulato in data 21 ottobre 2019, con le sottoscrizioni in rappresentanza della parte pubblica del prof. F., direttore dell'Accademia, e della dott.ssa A., direttore amministrativo dell'Accademia. La successiva liquidazione avveniva con il decreto prot. n. 1317 del 21 novembre 2019, a firma del prof. F., in misura di euro 152,04 pro capite per i 113 docenti i cui nominativi sono riportati nel decreto, per un totale pari a euro 17.180,52.
Per l'anno accademico 2019/2020 il contratto integrativo di istituto è stato stipulato in data 22 ottobre 2020, con le sottoscrizioni in rappresentanza della parte pubblica del prof. F., direttore dell'Accademia, e della dott.ssa A., direttore amministrativo dell'Accademia. La successiva liquidazione avveniva con il decreto prot. n. 10685/A34 del 23 dicembre 2020, a firma della prof.ssa Fr., in misura di euro 127,60 pro capite per i 111 docenti i cui nominativi sono riportati nel decreto, per un totale pari a euro 14.163,60.
II. Sul punto della quantificazione del danno, è utile evidenziare, preliminarmente ed in via cumulativa, che tutti i convenuti segnalavano nelle rispettive memorie di costituzione, per quanto di rispettiva competenza, che l'importo della c.d. "premialità" effettivamente erogata nei due periodi in questione, come documentato dai relativi decreti di liquidazione, sarebbe diverso da quello indicato nell'atto di citazione, in quanto in entrambi gli anni accademici il numero dei docenti in servizio alla data di liquidazione era diverso da quello preso in considerazione dalla Procura: 103 invece di 113 per la "premialità" a.a. 2018/2019 e 100 invece di 111 per la "premialità" a.a. 2019/2020. Di conseguenza, la spesa effettivamente sostenuta dall'ente risultava pari ad euro 15.660,12 nel primo anno e ad euro 12.760,00 nel secondo anno.
All'udienza di discussione la Procura erariale dichiarava di non opporsi ad una rideterminazione del danno nell'ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere che il numero di soggetti percettori di premialità fosse minore rispetto al numero indicato in citazione.
III. La convenuta A. si costituiva in giudizio in data 17 giugno 2025, a mezzo dell'avv. Giuseppe Leotta del Foro di Roma, rassegnando le seguenti conclusioni:
"- in via principale e per quanto di ragione, rigettare la domanda proposta dalla Procura attrice accertando e dichiarando che la condotta della dott.ssa A. non è fonte di responsabilità amministrativa per tutte le ragioni spiegate nella presente memoria e, per l'effetto, mandarla assolta;
- in via subordinata e salvo gravame, previa corretta quantificazione del danno ed applicazione del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito e, al fine della graduazione delle singole responsabilità, contenere quella dott.ssa A. nella misura simbolica di euro 500,00 per ciascun anno accademico, o in quella diversa ritenuta di giustizia".
IV. La convenuta Fr. si costituiva in giudizio in data 17 giugno 2025, a mezzo dell'avv. Giuseppe Leotta del Foro di Roma, rassegnando le seguenti conclusioni:
"- in via principale e per quanto di ragione, rigettare la domanda proposta dalla Procura attrice accertando e dichiarando che la condotta della prof.ssa Fr. non è fonte di responsabilità amministrativa per tutte le ragioni spiegate nella presente memoria e, per l'effetto, mandarla assolta;
- in via subordinata e salvo gravame, previa corretta quantificazione del danno ed applicazione del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito e, al fine della graduazione delle singole responsabilità, contenere quella prof.ssa Fr. nella misura simbolica di euro 100,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia".
V. Il convenuto F. si costituiva in giudizio in data 18 giugno 2025, a mezzo dell'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, concludendo per il rigetto della domanda attorea, "ovvero in estremo subordine contenere al massimo l'ipotetica affermazione di responsabilità e correlativa condanna, sempre per quanto sopra dedotto e occorrendo anche in applicazione del potere riduttivo di legge".
VI. All'udienza del 9 luglio 2025 il P.M. V.P.G. Domenico De Nicolo, l'avv. Andrea Manzi per il convenuto F. e l'avv. Giuseppe Leotta per le convenute A. e Fr. svolgevano ampie difese come da verbale, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.
DIRITTO
1. Sull'ordine di trattazione delle questioni.
Osserva il Collegio che, non essendo state sollevate questioni pregiudiziali o preliminari, si può passare alla trattazione nel merito della contestazione del danno erariale derivante dal riconoscimento negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 al personale docente dell'Accademia delle belle arti di Bologna di un emolumento economico denominato "premialità", erogato in misura fissa "a pioggia" a tutto il personale in servizio.
La domanda attorea è in parte fondata per l'anno accademico 2018/2019, mentre per l'anno accademico 2019/2020 la responsabilità dei convenuti per il danno erariale prodotto deve essere esclusa per l'effetto dell'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020 (c.d. "scudo erariale").
Infatti, reputa il Collegio che risulta ravvisabile nella fattispecie la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio; la condotta antigiuridica, connotata da dolo o colpa grave; il pregiudizio finanziario pubblico; il nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso.
In particolare, deve essere rilevato come sia del tutto pacifica la sussistenza del rapporto di servizio tra tutti i convenuti e l'Amministrazione pubblica.
L'ordine di esame degli ulteriori elementi della fattispecie contestata alla Procura erariale seguirà un percorso argomentativo volto alla progressiva delimitazione del residuo thema decidendum.
2. Sul quantum del danno erariale contestato.
In primo luogo, su concorde richiesta di tutti i convenuti e stante la non opposizione della Procura attrice, deve essere rideterminato il quantum del danno erariale contestato, in quanto dai decreti di liquidazione della c.d. "premialità" risulta che la stessa è stata effettivamente erogata:
- nell'a.a. 2018/2019 a 103 (invece di 113) docenti, per l'importo complessivo di euro 15.660,12;
- nell'a.a. 2019/2020 a 100 (invece di 111) docenti, per l'importo complessivo di euro 12.760,00.
3. Sul carattere antigiuridico della condotta e sulla sussistenza del danno erariale.
Con riferimento agli elementi oggettivi del carattere antigiuridico della condotta e della sussistenza del danno erariale, la relativa valutazione impone l'esame delle disposizioni del quadro normativo che regola la fattispecie al vaglio della Sezione.
Sotto il primo profilo - quello relativo al carattere antigiuridico della condotta - va ricordato che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 è stato introdotto il principio generale della c.d. "selettività" nell'attribuzione ai dipendenti pubblici delle risorse aggiuntive rispetto alla retribuzione, al fine di assicurare la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance (cfr. art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009).
In particolare, l'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 vieta espressamente "la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto".
Gli stessi principi della selettività dei sistemi premianti e del divieto di distribuzione indifferenziata di premi ed incentivi sono ribaditi anche dall'art. 3 del d.P.C.m. del 26 gennaio 2011, adottato in attuazione del d.lgs. n. 150/2009 con specifico riferimento, tra l'altro, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (c.d. A.F.A.M.).
La mancata adozione di provvedimenti attuativi con le puntuali indicazioni sulle modalità di gestione del ciclo della performance dei docenti delle istituzioni A.F.A.M., di cui all'art. 10, comma 2, del d.P.C.m. del 26 gennaio 2011, non fa venire meno il valore precettivo dei principi previsti dalla legge e ribaditi anche dal decreto medesimo.
Del tutto condivisibilmente, dunque, nella relazione di verifica amministrativo-contabile eseguita presso l'Accademia delle belle arti di Bologna dai Servizi ispettivi di finanza pubblica del M.E.F. nella primavera 2021 si osserva sull'argomento quanto segue: «Si ritiene che la fattispecie della c.d. "premialità" non sia conforme al dettato dell'art. 4 del CCNI che, si ripete, prevede per il personale docente esclusivamente indennità per funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica e per le attività esterne connesse con il funzionamento dell'istituzione.
Qualora si volesse intendere tale indennità come il tentativo di dare attuazione al principio premialità introdotto dal D.lgs. 150/09 per le p.a., che risulta comunque non applicabile al personale docente, si rileva che in realtà l'erogazione è avvenuta in assenza dei minimi criteri della selettività e della differenziazione che sono proprie dei sistemi di valutazione meritocratici. Si tratta, nel caso di specie di un'erogazione "a pioggia" in assenza di alcuna predeterminazione dei criteri per attribuirla e pertanto del tutto arbitraria e indebita».
Com'è stato già evidenziato dalla giurisprudenza contabile: «La retribuzione si compone, così, di una quota parte "fondamentale", quale corrispettivo della ordinaria prestazione lavorativa e di una quota parte "accessoria", rappresentata, invece, da somme condizionate, ai fini della effettiva erogazione, al preventivo accertamento di una prestazione lavorativa che abbia dato vita ad effettivi e comprovati incrementi della produttività e miglioramenti quali-quantitativi dei servizi.
Trattasi, in definitiva, di una quota parte della retribuzione dalle chiare finalità, normativamente imposte, incentivanti il miglioramento della qualità delle prestazioni lavorative.
Le stesse risulteranno frontalmente inadempiute laddove si proceda ad una erogazione degli incentivi in parola che prescinda da ogni verifica di effettivi miglioramenti, svincolata da ogni criterio selettivo e distribuita "a pioggia"» (Sez. giur. Campania, sent. n. 96/2015).
Orbene, nel caso all'esame della Sezione è avvenuto - secondo quanto risulta dagli atti di causa - che sia per l'anno accademico 2018/2019 e sia per l'anno accademico 2019/2020 - il compenso accessorio denominato "produttività", previsto dall'art. 51 del contratto integrativo d'istituto, è stato corrisposto a tutto il personale docente in servizio nella stessa misura e a prescindere da qualsiasi verifica preventiva circa l'effettivo svolgimento da parte di ciascun beneficiario di prestazioni lavorative aggiuntive, con ciò rivelando l'illegittimità di tale erogazione.
Infatti, l'art. 51 del contratto integrativo d'istituto suddivideva le risorse disponibili del fondo da destinare a retribuzione accessoria del personale docente (c.d. "Fondo d'Istituto", costituito dall'art. 47 del contratto integrativo medesimo), quantificate in misura complessiva di euro 132.660,00 per l'anno accademico 2018/2019 (l'unico rilevante ai fini della presente decisione, cfr. punto 5 infra, ma la distribuzione si presentava comunque analoga anche per l'anno accademico 2019/2020) tra le seguenti tre tipologie di attività:
a) incarichi aggiuntivi di carattere istituzionale (coordinamento di dipartimenti o corsi, incarichi per particolari funzioni di carattere amministrativo-didattico, tutti specificamente individuati) - euro 89.000,00;
b) attività di produzione artistica (attività relative a progetti "finalizzati all'arricchimento artistico-culturale e formativo degli studenti e alla valorizzazione della professionalità dei docenti e dell'immagine dell'Istituzione" che permettevano il riconoscimento di un emolumento accessorio "ai docenti che comprovatamente sono parte attiva in seno ai progetti", se svolte "oltre l'orario d'obbligo di servizio") - euro 28.000,00;
c) c.d. "premialità" (importo "destinato alla premialità di tutto il corpo docente" e "suscettibile di aumento qualora a seguito dell'assegnazione dei compensi per la produzione artistica, risultassero delle economie") - euro 15.660,00.
Di conseguenza, le risorse illegittimamente destinate alla "premialità" distribuita "a pioggia" a tutto il personale docente dell'Accademia risultano sviate dalla finalità di premiare ulteriormente il merito dei docenti che si siano assunti le responsabilità amministrative di incarichi istituzionali oppure che si siano effettivamente impegnati nelle attività artistico-culturali a promozione dell'immagine dell'Accademia, con il conseguente danno erariale da erogazione di risorse in assenza di un'effettiva e verificabile utilità per l'Amministrazione.
Ciò fornisce valido e definitivo ausilio per statuire l'infondatezza dell'assunto difensivo - comune a tutti i convenuti - secondo cui l'importo erogato al personale docente al fine dell'incentivazione non ha subito nel complesso alcuna variazione, di modo che non potrebbe ritenersi sussistente alcun effettivo detrimento a carico dell'Accademia delle belle arti di Bologna.
In tale contesto normativo, risulta parimenti priva di pregio la tesi difensiva basata sul fatto che "l'Accademia ha svolto numerosissime attività di produzione a rilevanza esterna... in cui è stato coinvolto praticamente tutto il corpo docente" (p. 5 delle comparse di costituzione delle convenute A. e Fr.; circostanza diffusamente valorizzata anche dal convenuto F.), in quanto la finalità incentivante della retribuzione accessoria risulta doppiamente frustrata dall'erogazione in misura uguale e "a pioggia": non solo perché i docenti più meritevoli ed impegnati abbiano ricevuto di meno, ma anche per l'ingiustizia manifesta derivante dal riconoscimento di una "premialità" anche a coloro che si siano impegnati di meno o affatto.
In altri termini, la previsione di un "incentivo a pioggia" non solo non produce alcun beneficio all'Amministrazione, ma crea anche un danno all'Amministrazione medesima per l'effetto disincentivante sulla produttività del personale più meritevole.
Per tale motivo, deve essere altresì esclusa la possibilità di ritenere sussistente la fattispecie della compensatio lucri cum damno.
Alla luce di ciò, le somme erogate dall'Accademia delle belle arti di Bologna a titolo di compenso c.d. "produttività" per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 sono da ritenere, in assenza della controprestazione rappresentata dal necessario miglioramento dei servizi, indebitamente corrisposte e in quanto tali integrative di danno erariale.
Da ultimo, il Collegio osserva che la ben comprensibile esigenza di adeguamento delle retribuzioni del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale all'aumento dell'impegno didattico e del numero degli studenti nel corso degli ultimi anni deve necessariamente trovare la propria soluzione in sede di contrattazione collettiva nazionale, tramite un adeguato aumento del trattamento retributivo "di base", mentre non è in alcun modo possibile giustificare il ricorso ad espedienti di "premialità a pioggia" in sede di contrattazione integrativa d'istituto, in quanto in contrasto con le chiare norme di legge che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della retribuzione accessoria.
4. Sull'elemento soggettivo di colpa grave.
Riguardo all'elemento soggettivo, il Collegio conclude che la condotta antigiuridica tenuta dai convenuti risulta a loro imputabile a titolo di colpa grave, più favorevole rispetto a quello di dolo ipotizzato dalla Procura attrice.
Sul punto, la giurisprudenza contabile evidenzia che "l'elemento soggettivo che connota la condotta è liberamente valutabile dal Giudice, a prescindere dalla prospettazione che di tale elemento, per quei medesimi fatti caratterizzati da quella stessa condotta, abbia fornito l'attore" (Corte dei conti, app. II, sent. nn. 326/2021 e 377/2017; app. III, nn. 570/2015 e 579/2015).
Infatti, nonostante la grave difformità della condotta tenuta dagli odierni convenuti rispetto allo standard di professionalità richiesto dalla legge al pubblico funzionario incaricato ad agire in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza in sede di contrattazione integrativa (convenuti F. e A.) e rispetto al livello di diligenza richiesto alla figura apicale che liquida gli emolumenti premiali (convenuto F. e Fr.), il Collegio ritiene che non vi sia stata da parte di tutti i convenuti la piena consapevolezza della violazione di legge compiuta, ma piuttosto una grave negligenza ed imperizia nel fare affidamento alle prassi preesistenti, senza verificare la conformità o meno delle stesse alle norme di legge vigenti.
Anche l'atteggiamento tenuto in presenza di rilievi e di richieste di chiarimenti da parte dell'organo di revisione dimostra l'inescusabile mancanza della volontà di approfondire la normativa di riferimento, presumibilmente al solo fine di evitare le probabili tensioni a livello sindacale nei confronti del direttore o del direttore amministrativo che si fosse assunto la responsabilità di porre fine ad una prassi illegittima, ma ormai consolidata.
5. Sulla rilevanza dell'esimente del c.d. scudo erariale in relazione alla premialità per l'a.a. 2019/2020.
Trattandosi di una condotta antigiuridica gravemente colposa, per l'anno accademico 2019/2020 la responsabilità dei convenuti F., A. e Fr. deve essere esclusa per l'effetto dell'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020 (c.d. "scudo erariale").
Infatti, l'art. 21, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 76/2020 - in vigore dal 17 luglio 2020 - stabilisce che "Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta".
Il contratto integrativo d'istituto per l'anno accademico 2019/2020 è stato stipulato in data 22 ottobre 2020, mentre la successiva liquidazione avveniva con il decreto prot. n. 10685/A34 del 23 dicembre 2020.
Di conseguenza, l'intera sequenza procedimentale che ha portato all'erogazione della "premialità" per l'a.a. 2019/2020 si è svolta sotto la vigenza del c.d. "scudo erariale", con la conseguenza che i convenuti non possono essere chiamati a rispondere del danno erariale prodotto.
Ciò comporta il rigetto integrale della domanda erariale nei confronti della prof.ssa Fr., in quanto l'unica contestazione nei suoi confronti riguardava la sottoscrizione del decreto prot. n. 10685/A34 del 23 dicembre 2020 di liquidazione della "premialità" per l'a.a. 2019/2020.
Riguardo alle posizioni dei convenuti F. e A., l'esimente del c.d. "scudo erariale" comporta l'esclusione delle poste di danno contestate per la "premialità" per l'a.a. 2019/2020, mentre resta sottoposta alle regole generali l'accertamento nei confronti degli stessi della responsabilità erariale per la "premialità" per l'a.a. 2018/2019, essendo tale emolumento interamente erogato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (l'ultimo atto della relativa sequenza procedimentale, il decreto di liquidazione, è del 21 novembre 2019).
6. Sul contributo causale e sulle quote di responsabilità.
Ai fini dell'imputazione del danno erariale derivante dall'illecita distribuzione "a pioggia" dell'importo complessivo di euro 15.660,12 a titolo di "premialità" per l'anno accademico 2018/2019 ai convenuti F. e A. - a titolo parziario, in quanto l'addebito per la colpa grave invece che per il dolo esclude la responsabilità solidale - occorre in primo luogo considerare l'apporto causale di altri soggetti, non citati nell'ambito del presente giudizio.
A tale riguardo, si rileva che l'art. 26 dello statuto dell'Accademia delle belle arti di Bologna attribuisce al Consiglio di amministrazione la competenza di sovraintendere "alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Accademia" ed, in particolare, il compito di "fornire al Direttore amministrativo, in adeguato raccordo a quelli dati dal Presidente, gli indirizzi per la gestione dei compiti di sua competenza" [art. 26, comma 2, lett. h), dello statuto].
Dalla documentazione in atti risulta che il Consiglio di amministrazione dell'Accademia si è limitato alla nomina della delegazione in rappresentanza della parte pubblica per la negoziazione del contratto integrativo d'istituto, senza fornire alcun indirizzo specifico circa gli obiettivi da perseguire.
Inoltre, l'art. 46 dello statuto assegna al Collegio dei revisori il compito di vigilare "sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa" [art. 46, comma 3, lett. a), dello statuto dell'Accademia].
Dalla relazione del Collegio dei revisori sul contratto integrativo d'istituto per l'anno accademico 2018/2019 risulta che, pur avendo i revisori chiesto chiarimenti in merito alla voce "premialità", la raccomandazione finale è stata in termini di generica esortazione ad una migliore esplicazione dei criteri adottati per il riparto, senza rilevare espressamente l'illegittimità della procedura illustrata nella nota predisposta dal prof. F.
Si legge nella predetta relazione del Collegio dei revisori: «Per quanto riguarda l'assegnazione al personale docente di euro 15.660,00 a titolo di "Premialità" prevista all'art. 51 c. 4 punto c del precitato Contratto, non risultano specificati nella Relazione Illustrativa prot. n. 10132/A22 del 4.11.2019, i criteri di attribuzione dell'importo previsto. Al riguardo i revisori hanno chiesto chiarimenti alla dott.ssa A. che in data 6.11.2019 ha provveduto a trasmettere il riscontro da parte del Direttore Enrico F. il quale individua quale criterio di ripartizione la somma divisa tra tutti i docenti in organico a tempo indeterminato e determinato». La raccomandazione finale del Collegio dei revisori risulta formulata nei seguenti termini: «3. Le relazioni a corredo del contratto integrativo di istituto siano maggiormente esaustive con particolare riferimento i criteri adottati per l'utilizzo del fondo relativo alla "premialità"».
In considerazione dell'omesso esercizio dei poteri di indirizzo e controllo rientranti nei compiti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, la quota di responsabilità di predetti soggetti - non citati nell'ambito del presente giudizio - deve essere quantificata nella misura complessiva del 30%, con il conseguente scomputo del relativo importo dal danno erariale imputabile ai convenuti F. e A.
Passando all'esame delle funzioni del direttore e del direttore amministrativo dell'Accademia, emerge la prevalenza - ai fini del riparto della responsabilità per la corretta gestione delle risorse pubbliche - del ruolo del direttore amministrativo, in quanto "competente a gestire l'azione amministrativa e contabile dell'ente" (art. 40, comma 1, dello statuto).
Infatti, il "Direttore è l'organo responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Accademia, di cui possiede la rappresentanza legale relativamente alla formalizzazione di collaborazioni e attività svolte per conto di soggetti ad essa terzi che riguardino la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione" (art. 23, comma 1, dello statuto), mentre gli "atti amministrativi, i contratti, gli accordi, le convenzioni, i protocolli e gli analoghi atti bilaterali aventi natura consensuale o comunque efficacia esterna all'ente di competenza del Direttore sono istruiti dai competenti Uffici amministrativi e adottati dal Direttore amministrativo al fine di attestarne la legittimità, la regolarità tecnica e contabile nonché la copertura finanziaria" (art. 23, comma 8, dello statuto).
Di conseguenza, pur avendo il direttore un ruolo apicale rispetto alle attività didattiche ed artistiche dell'Accademia - ed essendo egli altresì un componente di diritto del Consiglio di amministrazione - trattandosi di un docente dell'Accademia medesima (o di altre istituzioni di alta cultura artistica), quindi di un soggetto privo di specifiche competenze in materia giuridica, lo stesso deve essere istituzionalmente affiancato nello svolgimento delle funzioni amministrative dagli uffici competenti e gli atti di sua competenza sottoposti al vaglio di legittimità da parte del direttore amministrativo.
Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che il direttore amministrativo ha firmato non solo il contratto integrativo d'istituto, quale componente della delegazione datoriale, ma - conformemente al ruolo statutario del garante della legittimità dell'attività amministrativa dell'Accademia - anche il decreto di liquidazione degli emolumenti accessori al personale docente, ivi compresa la "premialità".
Al contempo, il supporto istituzionale da parte del personale amministrativo non può esimere del tutto il direttore dalla responsabilità per gli atti adottati, dovendo egli procedere comunque ad un esame critico delle proposte formulate dagli uffici amministrativi, con la competenza e la diligenza di un dipendente pubblico di livello apicale che quindi deve necessariamente informarsi, anche in autonomia, sulle basilari regole giuridiche dell'azione amministrativa.
Inoltre, in sede di negoziazione del contratto integrativo d'istituto il direttore interveniva su mandato specifico del Consiglio di amministrazione (di cui lo stesso era anche uno dei componenti), con la conseguente maggiore responsabilizzazione personale.
Peraltro, essendo il direttore al contempo anche una figura rappresentativa del corpo docente dell'Accademia, in quanto eletto dal Collegio dei professori (art. 24, comma 1, dello statuto dell'Accademia), è ragionevole supporre che lo stesso aveva prestato particolare attenzione alle fattispecie di retribuzione accessoria previste dall'art. 51 del contratto integrativo, ivi compreso l'emolumento "premialità".
In tale contesto di riparto delle funzioni e delle competenze, il Collegio ritiene di dover attribuire il 50% del danno complessivo al direttore amministrativo, mentre il restante 20% deve essere suddiviso in misura uguale tra il direttore che ha firmato il contratto integrativo d'istituto ed il direttore che ha firmato il decreto di liquidazione dell'emolumento accessorio.
Con riferimento all'anno accademico 2018/2019, il prof. F. ha agito quale direttore dell'Accademia sia quale componente della delegazione datoriale in sede di firma del contratto integrativo sia all'atto di liquidazione degli emolumenti accessori.
Di conseguenza, la quota di responsabilità del 20% del danno complessivo derivante dall'illecita erogazione "a pioggia" dell'emolumento "premialità" al personale docente per l'anno accademico 2018/2019 da porre a carico del convenuto F. è pari ad euro 3.132,02.
Con riferimento, invece, al ruolo del direttore amministrativo, occorre considerare che nel corso dell'iter procedimentale che ha condotto all'inserimento nel contratto integrativo d'istituto per l'anno accademico 2018/2019 dell'emolumento accessorio "premialità" è avvenuto l'avvicendamento tra il dott. Alessandro B. e la dott.ssa Vittoria A. In particolare, la convenuta A. risulta essere stata designata a far parte della delegazione datoriale in data 18 ottobre 2019, quindi solo 3 giorni prima della sottoscrizione del contratto integrativo.
Di conseguenza, non può essere trascurato il contributo causale del dott. B. alla produzione del danno erariale, non avendo lo stesso manifestato l'opposizione all'inserimento dell'emolumento accessorio "premialità" durante le trattative.
Al contempo, tale concorso causale non esclude del tutto la responsabilità della convenuta A., la quale, una volta nominata componente della delegazione datoriale, avrebbe dovuto verificare con attenzione tutte le clausole del contratto integrativo d'istituto prima di firmarlo.
La stessa verifica rientrava nelle competenze della convenuta A. anche prima della firma - insieme al convenuto F. - del decreto di liquidazione dei compensi accessori al personale docente.
Di conseguenza, le quote di responsabilità per il danno erariale derivante dalla distribuzione "a pioggia" dell'emolumento "premialità" per l'anno accademico 2018/2019 devono essere quantificate in misura del 20% per il dott. B. (non convenuto nel presente giudizio) e del 30% per la convenuta A. (pari a euro 4.698,04).
7. Sull'esercizio del potere riduttivo.
In merito alla richiesta dell'esercizio del potere riduttivo, formulata dalle difese dei convenuti A. e F., occorre anzitutto rilevare che gli importi di risarcimento del danno quantificati dal Collegio risultano già sensibilmente ridotte rispetto alla domanda della Procura attrice per l'effetto del riconoscimento del contributo causale di altri soggetti, non citati in giudizio, e dell'esclusione del carattere solidale della responsabilità, oltre che dell'esimente del c.d. "scudo erariale" che ha escluso la responsabilità per il danno erariale riferibile all'anno accademico 2019/2020.
In tale contesto, il Collegio ravvisa un residuo minimo spazio per l'esercizio del potere riduttivo nei seguenti termini:
- per la convenuta A. l'importo del danno da risarcire si quantifica in euro 4.600,00, già comprensivi della rivalutazione monetaria;
- per il convenuto F. l'importo del danno da risarcire si quantifica in euro 3.100,00, già comprensivi della rivalutazione monetaria.
8. Sull'individuazione dell'Amministrazione danneggiata.
Il Collegio individua l'Accademia delle belle arti di Bologna quale l'Amministrazione danneggiata in via esclusiva, in quanto le risorse indebitamente sviate per il pagamento della "premialità" facevano parte del c.d. "Fondo d'Istituto".
Resta, pertanto, priva di rilievo la circostanza che nella maggior parte dei casi gli importi siano stati erogati ai singoli docenti per il tramite del sistema MEF-NOIPA senza transitare dal bilancio dell'Accademia, trattandosi di una mera modalità operativa di pagamento.
9. Conclusioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda proposta dalla Procura regionale deve trovare un parziale accoglimento, nei termini in cui in dispositivo, a titolo di colpa grave, nei confronti dei convenuti A. e F.
Deve, invece, essere rigettata la domanda proposta nei confronti della convenuta Fr.
Le spese processuali in favore della difesa della convenuta Fr. sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del danno erariale contestato dalla Procura (il 20% del totale per l'anno accademico 2019/2020, quindi pari ad euro 2.552,00).
Nei confronti dei convenuti A. e F. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come meglio specificato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea come da motivazione e per l'effetto:
1. Condanna la convenuta Vittoria A. a pagare, in favore dell'Accademia delle belle arti di Bologna, l'importo di 4.600,00 euro (quattromilaseicento/00), comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
2. Condanna il convenuto Enrico Giovanni Battista F. a pagare, in favore dell'Accademia delle belle arti di Bologna, l'importo di 3.100,00 euro (tremilacento/00), comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
3. Rigetta la domanda nei confronti della convenuta Cristina Fr., liquidando le spese di difesa in 1.000,00 euro (mille/00 euro, oltre al 4% CPA e IVA, se dovuta), da porre a carico dell'Accademia delle belle arti di Bologna.
4. Condanna i convenuti A. e F. al pagamento delle spese processuali, ripartite in parti uguali senza vincolo di solidarietà e liquidate a favore dello Stato nella misura pari a complessivi euro 64,00 (sessantaquattro,00)
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.