Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 10 novembre 2025, n. 8692

Presidente: Contessa - Estensore: Bruno

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2613/2019 - R.G. n. 32166/2017, pubblicata in data 15 marzo 2019 e notificata il 29 maggio 2019, è stato accertato "il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del periodo di servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai fini giuridici ed economici", per l'effetto condannando il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a procedere all'inquadramento della ricorrente "a decorrere dall'anno scolastico 2011/12 nella terza fascia stipendiale con la qualifica di collaboratore scolastico e con l'anzianità di servizio di anni 11" nonché al pagamento "della somma di euro 193,16 mensili sino al raggiungimento della successiva fascia stipendiale e della somma di euro 23.003,72, oltre ratei 13^ mensilità, a titolo di differenze maturate per i titoli indicati in ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo".

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso per l'ottemperanza della sopra indicata pronuncia giurisdizionale, ordinando al Ministero di provvedere all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, con liquidazione delle spese di lite in favore della ricorrente e, per essa, del suo difensore, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, importo determinato "tenuto conto della semplicità e serialità della controversia, trattandosi di ricorso redatto su modello replicato in numerosi ricorsi analoghi e, quindi, con scarso impegno difensivo".

3. L'appellante impugna la suddetta sentenza esclusivamente in relazione al capo relativo alla liquidazione delle spese, contestandone la quantificazione in quanto, in tesi, sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014.

4. I Ministeri appellati si sono costituiti solo formalmente in giudizio.

5. Con atto depositato in data 30 settembre 2025, l'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza previa discussione in udienza, riportandosi agli scritti difensivi.

6. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa rilevazione da parte del Collegio, formalizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3, c.p.a., di possibili profili di irricevibilità dell'impugnazione, avuto riguardo alle tempistiche di notificazione del ricorso in appello.

7. L'appello è irricevibile, per le ragioni di seguito esposte.

8. Come risulta dalla documentazione in atti:

- la sentenza del T.A.R. Lazio oggetto del presente giudizio è stata pubblicata in data 7 gennaio 2025 e non notificata;

- in assenza di notificazione, la ricorrente ha interposto l'odierno appello avverso la predetta sentenza in data 14 giugno 2025.

8.1. Si rileva, dunque, che l'appello è stato proposto oltre il termine decadenziale dimidiato pari a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 92, comma 3, c.p.a., con la conseguenza che lo stesso risulta irricevibile siccome tardivo.

8.2. Si evidenzia, infatti, che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questo Consiglio, avuto riguardo alla chiara formulazione delle previsioni del codice del processo amministrativo, è nel senso che l'odierno appello avrebbe dovuto essere introdotto nel termine decadenziale di tre mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 5627 del 2014).

8.3. Nei procedimenti in camera di consiglio, tra i quali, a norma dell'art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a., rientra anche il giudizio di ottemperanza, infatti, "tutti i termini, incluso quello per proporre appello, sono dimezzati..., sicché i termini per l'impugnazione delle sentenze rese a definizione del giudizio di ottemperanza, per il resto assoggettati alla disciplina generale contenuta nel libro III del Codice della giustizia amministrativa... devono essere dimidiati" (C.d.S., Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1441; C.d.S., Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3052; C.d.S., Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5246).

L'art. 87, comma 3, c.p.a., come novellato dall'art. 1 del d.lgs. 195/2011, espressamente dispone che "nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti".

8.4. Emerge, dunque, l'estrema chiarezza dell'eccezione posta alla dimidiazione, esclusivamente riferita alla notificazione di atti del primo grado di giudizio e non estendibile all'atto di appello.

8.5. Né, nella fattispecie, sono ravvisabili i presupposti per un'eventuale rimessione in termini, considerato che, per un verso, la causa è stata radicata in epoca ampiamente successiva all'emanazione del decreto correttivo n. 195/2011 e, per altro verso, che, per quanto sopra evidenziato, non sussiste da tempo alcuna oscillazione giurisprudenziale in materia.

Al riguardo va considerato che l'errore scusabile è istituto di carattere eccezionale che deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione e che un uso eccessivamente ampio del riconoscimento, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe risolversi in un vulnus del principio di parità delle parti (art. 2, comma 1, c.p.a.), quanto al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (C.d.S., Ad. plen., n. 3 del 2010, n. 3 e n. 32 del 2012).

9. Conclusivamente l'appello deve essere dichiarato irricevibile, siccome tardivamente proposto.

10. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti in atti, nonché della costituzione solo formale dei Ministeri intimati, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 4833 del 2025), come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. III, sent. n. 257/2025.