Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 13 novembre 2025, n. 1862

Presidente: Durante - Estensore: Ferrari

FATTO E DIRITTO

1. Il sig. C. ha impugnato il provvedimento (nota prot. n. AOO.C_G230.18 luglio 2025.0033531 del 18 luglio 2025) con il quale il Responsabile del settore pianificazione urbanistica e SUAP del Comune di Pagani ha "determinato di non accogliere" la s.c.i.a. in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.

2. A fondamento del gravame il ricorrente ha articolato sei distinti di gravame così rubricati: "I. Violazione di legge (art. 10-bis l. n. 241/1990 in relazione all'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001; art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità) - violazione del giusto procedimento; II. Violazione di legge (art. 10-bis l. n. 241/1990 in relazione all'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001; art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità) - violazione del giusto procedimento; III. Violazione di legge (art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 19 l. n. 241/1990; art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità) - violazione del giusto procedimento; IV. Violazione di legge (art. 10-bis l. n. 241/1990 in relazione all'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001; art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità) - violazione del giusto procedimento; V. Violazione di legge (art. 19 l. n. 241/1990 in relazione all'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001; art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità) - violazione del giusto procedimento; VI. Violazione di legge (art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 3 l. n. 241/1990; art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione - erroneità manifesta)".

3. Il Comune si è costituito in giudizio in data 11 novembre 2025 depositando memoria difensiva e documenti.

All'odierna camera di consiglio, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato, sicché la causa può essere definita come preannunciato in udienza.

In particolare, il gravame va accolto in ragione della manifesta fondatezza dell'assorbente censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, non avendo il Comune, prima dell'adozione del provvedimento impugnato, comunicato i motivi ostativi alla SCIA in sanatoria.

Ciò ha precluso alla ricorrente di valersi dell'ulteriore contraddittorio previsto dal legislatore e, quindi, di presentare osservazioni per il superamento dei motivi alla base del provvedimento negativo.

L'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell'Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza (c.d. preavviso di rigetto), prima della formale adozione del provvedimento di reiezione.

La comunicazione in questione ha la funzione di garantire un confronto fra l'Amministrazione procedente e la parte istante al momento della conclusione dell'istruttoria ma prima dell'adozione del provvedimento negativo, onde consentire agli interessati di avere un ulteriore contraddittorio e di provare a superare, mediante osservazioni, gli ostacoli frapposti dall'Amministrazione all'accoglimento dell'istanza.

La giurisprudenza più recente interpreta la norma in maniera rigorosa, ritenendo che la partecipazione alla fase decisoria e predecisoria assuma una valenza rispetto al formarsi della decisione amministrativa che ha valore ulteriore e diverso da quella che assume la partecipazione alla fase istruttoria, sicché la mancata previsione del vizio di violazione dell'art. 10-bis tra quelli suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della l. n. 241 del 1990 non può essere ascritta ad una lacuna, ma ad una scelta legislativa, non emendabile dall'interprete.

Peraltro, alla facoltà del privato di rappresentare le proprie considerazioni sulle ragioni ostative prospettate dall'Amministrazione con il preavviso di rigetto fa da contraltare l'obbligo per quest'ultima di dar conto, nel provvedimento finale, delle ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dalle osservazioni di parte, venendo così in rilievo, da un lato, un obbligo di motivazione specifica e rinforzata e, dall'altro, una limitazione dello ius variandi; per quest'ultimo aspetto nella considerazione che l'Amministrazione non potrà, in sede di emanazione del provvedimento finale, addurre nuove ragioni rispetto a quelle già prospettate con il preavviso di rigetto (T.A.R. Napoli, Sez. III, 18 dicembre 2020, n. 6255).

Per giurisprudenza consolidata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 si applica anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio (ex multis C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3672; T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, 3 novembre 2020, n. 11307; 4 maggio 2023, n. 7586) ed è altresì necessaria per l'ipotesi di presentazione di una SCIA in sanatoria, il cui procedimento si conclude con un provvedimento espresso e non mediante silenzio provvedimentale (cfr. C.d.S., Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28 novembre 2024, n. 2305; 10 luglio 2024, n. 1454; 23 novembre 2023, n. 2704).

Di conseguenza, deve ritenersi illegittimo il provvedimento che dichiara l'inefficacia della SCIA in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione in questione.

Il Comune ha, infatti, precluso al privato la possibilità di rappresentare le proprie osservazioni, a detrimento dell'utilità, non soltanto difensiva, ma anche collaborativa, che l'istituto riveste per la stessa Amministrazione procedente.

Infine rileva il Collegio che le ragioni di accoglimento non risultano inficiate nemmeno dalle tardive allegazioni del Comune: quanto alla sollevata inammissibilità del ricorso, in particolare, dal provvedimento impugnato non era desumibile l'individuazione del controinteressato indicato dal Comune; quanto al preavviso di diniego, l'atto allegato non reca neppure l'indicazione della sua data di emissione.

Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento e assorbimento delle ulteriori censure, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Le spese di lite, tenuto conto del complessivo andamento in fatto della vicenda, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.