Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 4 dicembre 2025

Presidente: Biltgen - Relatrice: Ziemele

«Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - Direttiva 2001/29/CE - Articoli da 2 a 4 - Diritto di riproduzione - Nozione di "opera" - Tutela in base al diritto d'autore delle opere delle arti applicate - Esame dell'originalità di un oggetto delle arti applicate - Nozione di "scelte libere e creative" - Criteri di valutazione di tali scelte - Valutazione della violazione dei diritti esclusivi».

Nelle cause riunite C‑580/23 e C‑795/23, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello di Stoccolma della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) (C‑580/23) e dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) (C‑795/23), con decisioni, rispettivamente, del 20 settembre 2023 e del 21 dicembre 2023, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 21 settembre 2023 e il 21 dicembre 2023, nei procedimenti Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB contro Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag (C‑580/23), e USM U. Schärer Söhne AG, contro konektra GmbH, LN (C‑795/23).

[...]

1. Le due domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controversie che vedono contrapposti, rispettivamente, la Mio AB, la Mio e-handel AB e la Mio Försäljning AB, società di diritto svedese (in prosieguo: la «Mio»), alla Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag, società di diritto svedese (in prosieguo: l'«Asplund») (C-580/23), da un lato, e la USM U. Schärer Söhne AG, società di diritto svizzero (in prosieguo: la «USM»), alla konektra GmbH, società di diritto tedesco, e a LN, suo direttore (in prosieguo: la «Konektra») (C‑795/23), dall'altro, in merito a presunte violazioni del diritto d'autore.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2001/29

3. I considerando 4, 9, 10 e 60 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

(...)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(...)

(60) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai documenti pubblici e la norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi».

4. L'articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5. L'articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», così prevede:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) [a]gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

6. L'articolo 4 della stessa direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità [europea], tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

7. L'articolo 5 della direttiva 2001/29, intitolato «Eccezioni e limitazioni», è così redatto:

«1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:

a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o

b) un utilizzo legittimo

di un'opera o di altri materiali.

(...)

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

8. L'articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali», dispone che tale direttiva non osti all'applicazione delle disposizioni concernenti altri settori.

Direttiva 98/71/CE

9. Il considerando 8 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28), enuncia quanto segue:

«[C]onsiderando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore».

10. L'articolo 17 di detta direttiva, intitolato «Relazioni con il diritto d'autore», così dispone:

«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Regolamento (CE) n. 6/2002

11. Il considerando 32 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), così recita:

«In assenza di una completa armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore».

12. L'articolo 3, lettera a), di tale regolamento definisce la nozione di «disegno o modello» nei medesimi termini in cui essa è descritta dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 98/71.

13. L'articolo 96 di detto regolamento, intitolato «Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale», al suo paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Diritto svedese

14. Ai sensi dell'articolo 1 della Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) [legge relativa al diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche (1960:729)] (SFS 1960, n. 729), nella versione applicabile al procedimento principale nella causa C‑580/23 (in prosieguo: la «legge relativa al diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche»):

«Chiunque abbia creato un'opera letteraria o artistica possiede il diritto d'autore su tale opera, indipendentemente dal fatto che si tratti:

1. di un'opera dell'ingegno o puramente descrittiva, scritta o orale;

2. di un programma per elaboratore;

3. di un'opera musicale o drammatica;

4. di un'opera cinematografica;

5. di un'opera fotografica o di un altro oggetto delle arti visive;

6. di un'opera architettonica o delle arti applicate, oppure

7. di un'opera espressa in altro modo».

15. Ai sensi dell'articolo 2 della legge relativa al diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche, il diritto d'autore include, fatte salve talune limitazioni, il diritto esclusivo di disporre di un'opera mediante riproduzione e di metterla a disposizione del pubblico, nella sua forma originale o in una forma modificata, tradotta o rielaborata, in un altro genere letterario o artistico, o secondo un'altra tecnica. Per «riproduzione di un'opera» deve intendersi qualsiasi riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte di essa. Un'opera è messa a disposizione del pubblico, ad esempio, quando essa è trasmessa al pubblico o quando copie dell'opera sono offerte in vendita, noleggio o prestito o in altro modo distribuite al pubblico.

16. L'articolo 53 b della legge relativa al diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche prevede che l'autorità giurisdizionale possa, sotto pena di sanzione pecuniaria, vietare a una persona che compia o partecipi a un atto di contraffazione di proseguire con tale atto.

Diritto tedesco

17. L'articolo 2 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) [legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (legge sul diritto d'autore)], del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella versione applicabile al procedimento principale nella causa C‑795/23, intitolato «Opere protette», prevede, al suo paragrafo 1, punto 4, che le opere letterarie, scientifiche e artistiche protette comprendono, in particolare, le opere delle belle arti, incluse le opere di architettura e delle arti applicate, nonché i progetti di tali opere. In forza di detto articolo 2, paragrafo 2, solo le creazioni intellettuali personali sono opere ai sensi di tale legge.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑580/23

18. L'Asplund progetta e produce mobili per l'arredamento d'interni. La gamma di prodotti dell'Asplund include, in particolare, i tavoli da pranzo della serie «Palais Royal».

19. La Mio svolge un'attività di commercio al dettaglio nel settore del mobile e degli interni per la casa. La gamma di prodotti della Mio comprende, in particolare, i tavoli da pranzo della serie di mobili «Cord».

20. Nell'ottobre 2021, l'Asplund ha presentato ricorso contro la Mio dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) per violazione del diritto d'autore. Nell'ambito di tale ricorso, l'Asplund ha chiesto in particolare a detto giudice di interdire alla Mio, sotto pena di sanzione pecuniaria, di fabbricare, commercializzare o vendere i tavoli da pranzo della serie di mobili «Cord», sostenendo che i tavoli della serie «Palais Royal» erano protetti dal diritto d'autore in quanto opere delle arti applicate e che, di conseguenza, i tavoli da pranzo della serie di mobili «Cord» costituivano una violazione del diritto d'autore, dal momento che presentavano notevoli somiglianze con i tavoli della serie «Palais Royal».

21. La Mio ha contestato il fatto che i tavoli della serie «Palais Royal» fossero protetti dal diritto d'autore, affermando che tali tavoli non presentavano sufficiente originalità per ottenere la relativa protezione. Secondo la Mio, il design di tali tavoli si basa su semplici variazioni di disegni o di modelli già noti e iscritti nel registro dei disegni o modelli registrati nell'Unione europea. In ogni caso, anche se i tavoli della serie «Palais Royal» fossero protetti dal diritto d'autore, tale protezione sarebbe limitata e circoscritta e le differenze esistenti tra i due modelli di tavoli in questione sarebbero sufficienti a dimostrare che i tavoli della Mio non violano il diritto d'autore.

22. Il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio) ha accolto la domanda dell'Asplund, dichiarando che i tavoli della serie «Palais Royal» erano tutelati dal diritto d'autore in quanto opere delle arti applicate e che i tavoli da pranzo della serie di mobili «Cord» costituivano una violazione del diritto d'autore.

23. La Mio ha presentato ricorso avverso la decisione del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio) dinanzi allo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello di Stoccolma della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia), giudice del rinvio.

24. Il giudice del rinvio nutre dubbi, in sostanza, quanto al fatto che i tavoli della serie «Palais Royal» beneficino della tutela offerta dal diritto d'autore in quanto «opere». Esso si interroga sui criteri che consentono di determinare l'originalità di un oggetto affinché questo possa essere considerato un'«opera», ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721).

25. Il giudice del rinvio precisa che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che esso rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o altri vincoli che non hanno lasciato margine per l'esercizio di una libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera. Nondimeno, il giudice del rinvio osserva che un oggetto può soddisfare il suddetto requisito di originalità, anche se la sua realizzazione è stata determinata da considerazioni tecniche, purché siffatta determinazione non abbia impedito al suo autore di riflettere la propria personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative.

26. Il giudice del rinvio ricorda, a questo proposito, che, al fine di valutare se un oggetto sia una creazione originale, spetta a lui tenere conto di tutti gli elementi pertinenti esistenti al momento della sua ideazione, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione di tale oggetto.

27. Tuttavia, sussisterebbe un'incertezza riguardo alle modalità con cui la valutazione concreta dell'originalità di un oggetto debba essere effettuata e quali elementi debbano essere presi in considerazione per stabilire se un oggetto delle arti applicate rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo.

28. Secondo il giudice del rinvio, è sufficiente che l'autore di un oggetto abbia disposto di un margine di libertà e abbia effettivamente compiuto scelte di tipo diverso durante la sua creazione, che tali scelte non siano state guidate da considerazioni, regole o esigenze tecniche e che dette scelte siano state in qualche modo rispecchiate ed espresse in tale oggetto. Un'interpretazione così ampia significherebbe, in pratica, che la valutazione dell'originalità di un oggetto debba basarsi sul processo creativo stesso e sulle scelte compiute dal suo autore nel corso di tale processo. Questa interpretazione significherebbe del pari che, in linea di principio, tutte le scelte effettuate da detto autore al momento della creazione dell'oggetto, che non siano state guidate da considerazioni, regole o esigenze tecniche, dovrebbero considerarsi libere e creative.

29. A questo proposito, il giudice del rinvio ritiene che, secondo tale interpretazione, la valutazione dell'originalità di un oggetto da parte del giudice competente si concentri sul processo creativo e sulle scelte compiute dal suo autore durante tale processo, piuttosto che sulla questione se l'oggetto stesso, o il risultato finale del processo creativo, sia effettivamente la manifestazione di una realizzazione artistica. La questione se tale oggetto sia sufficientemente originale diventerebbe quindi «una questione di prova piuttosto che una questione di diritto».

30. Inoltre, il giudice del rinvio osserva che una simile interpretazione del requisito dell'originalità di un oggetto significherebbe imporre requisiti piuttosto modesti riguardo alle scelte creative e libere che il suo autore deve aver compiuto e che tale oggetto dovrebbe esprimere. Ciò potrebbe portare a situazioni in cui oggetti che non meritano di essere qualificati come «opere» beneficino della tutela del diritto d'autore. Inoltre, ciò potrebbe comportare che oggetti semplici, che non sono stati creati a fini artistici o che, in ogni caso, non possiedono «individualità artistica», siano protetti come opere.

31. Il giudice del rinvio ritiene che un requisito di originalità poco rigoroso per gli oggetti delle arti applicate rischierebbe altresì di svuotare di significato la protezione meno estesa dei disegni o modelli. In questo contesto, tale giudice esprime dubbi sul modo in cui un requisito di originalità poco rigoroso per gli oggetti delle arti applicate si articoli con il requisito del carattere individuale necessario per ottenere la protezione dei disegni o modelli. Sebbene il diritto d'autore e il diritto dei disegni e modelli perseguano obiettivi diversi, non sembrerebbe ragionevole che un disegno o modello possa essere protetto dal diritto d'autore in quanto opera pur non avendo il carattere individuale sufficiente per ottenere la protezione dei disegni e modelli. Secondo il giudice del rinvio, come ha statuito la Corte nella sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel(C‑683/17, EU:C:2019:721), anche se la protezione dei disegni e modelli e la protezione in base al diritto d'autore possono essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto delle arti applicate, tale cumulo può essere preso in considerazione solo in determinate situazioni. Orbene, un requisito di originalità molto poco elevato rischierebbe di portare a una situazione in cui le opere delle arti applicate potrebbero beneficiare di un cumulo di protezioni nella maggior parte dei casi.

32. Viceversa, si potrebbe ipotizzare una diversa interpretazione, vale a dire che la valutazione della questione se un oggetto delle arti applicate rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo, deve avere come punto di partenza lo stesso oggetto interessato. Tale oggetto dovrebbe riflettere di per sé la personalità del suo autore e manifestare un certo grado di arte o possedere ciò che, almeno in passato, in Svezia e, in particolare, in Germania, era chiamato «soglia di originalità» («verkshöjd»). Una valutazione effettuata secondo tale diversa interpretazione potrebbe significare che detto oggetto debba avere un certo carattere individuale ed essere in qualche modo unico. In altri termini, l'oggetto stesso dovrebbe essere un oggetto che ha raggiunto un certo grado di indipendenza e di originalità e che esprime l'individualità del suo autore.

33. In tali circostanze, lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello di Stoccolma della proprietà intellettuale e del commercio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Nella valutazione se un oggetto di arte applicata possa godere dell'estesa tutela mediante diritto d'autore in quanto opera, ai sensi degli articoli da 2 a 4 della direttiva [2001/29], come debba essere effettuato l'esame - e di quali fattori si debba o si dovrebbe tenere conto - della questione se l'oggetto rispecchi la personalità dell'autore manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. A tal riguardo occorre chiedersi, segnatamente, se l'esame dell'originalità debba concentrarsi su fattori inerenti al processo creativo e alla spiegazione dell'autore circa le scelte concrete che quest'ultimo ha compiuto nella creazione dell'oggetto, oppure su fattori riguardanti l'oggetto stesso e il risultato finale del processo creativo e sulla questione se l'oggetto stesso esprima l'effetto artistico.

2) Ai fini della risposta alla questione 1 e alla questione se un oggetto di arte applicata rispecchi la personalità dell'autore manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo, quale sia la rilevanza delle circostanze seguenti:

a) l'oggetto consiste di elementi reperibili in disegni e modelli comuni;

b) l'oggetto si fonda su, e rappresenta una variante di, un disegno o modello già noto o una tendenza costante in materia di design;

c) un oggetto identico o simile è già stato creato prima o - indipendentemente e senza consapevolezza dell'oggetto di arte applicata per cui si rivendica tutela in quanto opera - dopo la creazione dell'oggetto di cui trattasi.

3) Come debba essere effettuata la valutazione della somiglianza - e quale somiglianza sia richiesta - nell'esame se un oggetto di arte applicata asseritamente all'origine della violazione rientri nella portata della protezione e violi il diritto esclusivo all'opera che deve essere conferito all'autore, ai sensi degli articoli da 2 a 4 della direttiva [2001/29]. A tale riguardo occorre segnatamente chiedersi se l'esame debba essere incentrato sulla questione se l'opera sia riconoscibile nell'oggetto asseritamente all'origine della violazione o se l'oggetto asseritamente all'origine della violazione susciti la stessa impressione generale dell'opera, o su cos'altro debba essere incentrato l'esame.

4) Per rispondere alla questione 3 e alla questione se un oggetto d'arte applicata asseritamente all'origine della violazione rientri nella portata della tutela di un'opera e violi il diritto esclusivo all'opera, quale sia la rilevanza

a) del livello di originalità dell'opera per la portata della sua protezione;

b) del fatto che l'opera e l'oggetto di arte applicata asseritamente all'origine della violazione consistono di elementi reperibili in disegni o modelli comuni o si fondano su, e rappresentano varianti di, disegni o modelli già noti o di una tendenza costante in materia di design;

c) del fatto che un altro oggetto identico o simile è stato creato prima o - indipendentemente e senza consapevolezza dell'opera - dopo la creazione dell'opera».

Causa C‑795/23

34. La USM produce e commercializza da decenni un sistema di mobili modulari con la denominazione USM Haller. Tale sistema di mobili è caratterizzato dal fatto che tubi tondi cromati lucidi sono assemblati per mezzo di sfere di collegamento così da formare una struttura nella quale sono inseriti pannelli metallici colorati. Le strutture così create possono essere combinate liberamente e montate le une sulle altre o le une accanto alle altre.

35. La Konektra offre, attraverso il suo negozio online, parti di ricambio e di ampliamento del sistema di mobili modulari USM Haller, la cui forma e, per la maggior parte, il cui colore corrispondono ai componenti dell'USM. Dopo essersi inizialmente limitata alla semplice vendita di parti di ricambio, non contestata dalla USM, la Konektra ha proceduto nel 2017 a un rifacimento del suo negozio online. Dal 2018, il sito web della Konektra elenca tutti i componenti necessari per l'assemblaggio completo dei mobili USM Haller e ne promuove altresì la vendita con immagini di mobili assemblati. Inoltre, la Konektra offre ai propri clienti un servizio di montaggio per assemblare le parti di ricambio consegnate in un mobile completo, accompagnando alle consegne le istruzioni di montaggio per l'assemblaggio di mobili completi.

36. Secondo la USM, la Konektra attualmente non si limita più a offrire parti di ricambio per il sistema USM Haller, ma fabbrica, offre e commercializza un proprio sistema di mobili, identico al suo. L'USM ritiene che quanto offerto dalla Konektra violi il suo diritto d'autore sul sistema USM Haller in quanto opera delle arti applicate o, quanto meno, costituisca un'imitazione illecita ai sensi del diritto della concorrenza.

37. Pertanto, l'USM ha citato in giudizio la Konektra chiedendo «un provvedimento inibitorio, la trasmissione di informazioni e la presentazione dei conti», nonché «il rimborso delle spese di diffida e l'accertamento del suo obbligo di risarcimento del danno». Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) ha accolto tali domande, principalmente sulla base del diritto d'autore.

38. Al contrario, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) ha respinto in appello le suddette domande in forza del diritto d'autore. Tale giudice ha ritenuto che il sistema di mobili modulari USM Haller non fosse un'opera delle arti applicabili protetta dal diritto d'autore, dal momento che non soddisfaceva le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte, risultante, in particolare, dalle sentenze del 12 settembre 2019, Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721), e dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle (C‑833/18, EU:C:2020:461), per essere considerato un'opera delle arti applicate, ai sensi degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29.

39. Sia l'USM che la Konektra hanno presentato ricorsi in Revision contro la decisione dell'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio.

40. Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione del procedimento principale dipenda dall'interpretazione della nozione di «opera», ai sensi dell'articolo 2, lettera a), dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, secondo cui, per essere qualificato come opera, un oggetto deve presentare due caratteristiche, vale a dire, da un lato, l'oggetto deve essere originale, nel senso che deve essere una creazione intellettuale propria del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo, e, dall'altro, la sua realizzazione non deve essere stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o altri vincoli che non hanno lasciato margine per la libertà creativa.

41. Il giudice del rinvio a questo proposito riconosce che il sistema di mobili modulari USM Haller costituisce un'«espressione sufficiente», ai sensi della seconda caratteristica della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721), poiché tale seconda caratteristica presuppone l'esistenza di un oggetto che possa essere identificato con sufficiente precisione e obiettività, anche se tale espressione non fosse necessariamente permanente. A suo avviso, il sistema di mobili modulari USM Haller consente un'«identificazione obiettiva», poiché è composto da un numero limitato di elementi individuali che sono combinati tra loro in un sistema e che trasmettono un'impressione generale caratteristica e ricorrente.

42. Il giudice del rinvio non esclude al riguardo la possibilità che, nel caso degli oggetti delle arti applicate, esista un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione offerta dal diritto dei disegni e modelli e la protezione offerta dal diritto d'autore, nel senso che, nell'esame dell'originalità di simili oggetti ai sensi del diritto d'autore, occorra imporre requisiti più rigorosi riguardo alle scelte libere e creative del loro autore rispetto ad altri tipi di oggetti.

43. Esso afferma, inoltre, che si pone la questione se l'esame dell'originalità di un oggetto dipenda dal punto di vista soggettivo del suo autore o se debba applicarsi un criterio oggettivo. A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che non sia stato ancora chiaramente stabilito nella giurisprudenza della Corte se, nella valutazione dell'originalità di un oggetto, possano essere prese in considerazione circostanze esterne e successive alla sua creazione, quali la sua presentazione in mostre d'arte o musei, o addirittura il suo riconoscimento da parte degli ambienti specializzati.

44. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se nel caso delle opere delle arti applicate esista un rapporto regola-eccezione tra la protezione ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli e la protezione del diritto d'autore per cui, nell'esame dell'originalità di tali opere sotto il profilo del diritto d'autore, le scelte libere e creative dell'autore devono soddisfare requisiti più rigorosi rispetto ad altri tipi di opere.

2) Se nell'esame dell'originalità sotto il profilo del diritto d'autore debba essere considerato (anche) il punto di vista soggettivo dell'autore sul processo creativo e, in particolare, se il creatore debba effettuare scelte libere e creative consapevolmente, affinché esse possano essere considerate scelte libere e creative ai sensi della giurisprudenza della Corte.

3) Nell'ipotesi in cui nell'ambito dell'esame dell'originalità costituisca fattore determinante sapere se, e in quale misura, la creazione artistica abbia trovato espressione oggettiva nell'opera, se ai fini di tale esame possano essere prese in considerazione anche circostanze verificatesi successivamente alla data di realizzazione della creazione, determinante ai fini dell'esame dell'originalità, quali ad esempio la presentazione della creazione in mostre d'arte o musei, o il suo riconoscimento in ambienti specializzati».

Procedimento dinanzi alla Corte

45. Con decisione del presidente della Corte del 13 maggio 2024, le cause C‑580/23 e C‑795/23 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nella causa C‑795/23

46. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio nella causa C‑795/23 chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che esiste un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione offerta dal diritto dei disegni e modelli e la protezione offerta dal diritto d'autore, per cui, nell'esame dell'originalità degli oggetti delle arti applicate, debbano applicarsi requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per altri tipi di opere.

47. Nel caso di specie, le questioni sollevate dal giudice del rinvio riguardano specificamente la qualificazione di «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, di un oggetto di utilità. Tale giudice chiede in particolare di chiarire la portata del punto 52 della sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721), in cui la Corte ha dichiarato che, anche se la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa al diritto d'autore, ai sensi del diritto dell'Unione, possono essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto, detto cumulo potrebbe essere contemplato solo in alcune situazioni.

48. Al riguardo, si deve ricordare che la nozione di «opera» di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 costituisce, come risulta da una giurisprudenza costante, una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme e che presuppone la riunione di due elementi cumulativi. Da una parte, essa implica che esista un oggetto originale, nel senso che esso rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall'altra, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 29 e giurisprudenza citata).

49. Quanto al primo di questi elementi, dalla giurisprudenza emerge che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Per contro, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punti 30 e 31 nonché giurisprudenza citata).

50. Pertanto, il riflesso della personalità dell'autore nell'oggetto di cui si rivendica la protezione, attraverso la manifestazione di scelte libere e creative di tale autore, costituisce la condizione determinante della nozione di «originalità» e, di conseguenza, della tutela offerta dal diritto d'autore nel diritto dell'Unione.

51. Al contrario, per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli rientranti nell'ambito della direttiva 98/71, applicabile ai disegni e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, o del regolamento n. 6/2002, applicabile ai disegni e modelli protetti a livello dell'Unione, si applica un altro criterio oggettivo di protezione, quello della novità e del carattere individuale. Tale criterio viene valutato rispetto ai disegni o modelli anteriori e, in questo contesto, qualsiasi disegno o modello che se ne distingua sufficientemente così da creare un'impressione visiva generale diversa può beneficiare di detta protezione.

52. Tale differenziazione tra i criteri di protezione si spiega con il fatto che la tutela dei disegni e dei modelli, da un lato, e la tutela garantita dal diritto d'autore, dall'altro, perseguono obiettivi diversi e sono assoggettate a regimi distinti. Infatti, la tutela dei disegni e modelli è diretta a tutelare oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono destinati alla produzione in serie. Inoltre, detta tutela è intesa ad essere applicata per una durata limitata ma sufficiente per consentire di rendere redditizi gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza. A sua volta, la tutela connessa al diritto d'autore, la cui durata è molto significativamente superiore, è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati come opere (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 50).

53. Per queste ragioni, la concessione di una tutela, ai sensi del diritto d'autore, a un oggetto protetto in quanto disegno o modello non può risolversi nella lesione delle finalità e dell'effettività rispettive di tali due tutele (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 51).

54. Ne consegue, in primo luogo, che gli oggetti protetti in virtù di un disegno o di un modello non sono assimilabili, in linea di principio, a quelli che costituiscono opere protette dalla direttiva 2001/29 (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 40). In secondo luogo, non sussiste alcun automatismo tra la concessione della tutela ai sensi del diritto dei disegni e modelli e quella ai sensi del diritto d'autore. In terzo luogo, le condizioni per la concessione di tale tutela, vale a dire quelle, da un lato, di novità e di carattere individuale e, dall'altro, di originalità, non devono essere confuse.

55. Benché la protezione riservata ai disegni o modelli e quella assicurata dal diritto d'autore non si escludano a vicenda (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 43) e possano essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto, tale cumulo è limitato a talune fattispecie (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 52), poiché si presume che un autore crei un'opera unica recante l'impronta della sua personalità che, in quanto tale, è tutelata conformemente alla direttiva 2001/29.

56. Tuttavia, non sussiste alcun rapporto di regola ed eccezione tra la tutela riservata ai disegni o modelli e quella garantita dal diritto d'autore.

57. Si deve quindi ritenere che un disegno o modello possa essere qualificato come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 se soddisfa i due requisiti di cui al punto 48 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 48) e che l'originalità degli oggetti delle arti applicate debba essere valutata sulla base degli stessi requisiti applicati per valutare quella degli altri tipi di oggetti.

58. Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑795/23 dichiarando che la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione ai sensi del diritto dei disegni e modelli e la protezione ai sensi del diritto d'autore, per cui, nell'esame dell'originalità degli oggetti delle arti applicate, debbano applicarsi requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per altri tipi di opere.

Sulla prima e sulla seconda questione nella causa C‑580/23 nonché sulla seconda e sulla terza questione nella causa C‑795/23

59. Con la prima e seconda questione nella causa C‑580/23, e con la seconda e terza questione nella causa C‑795/23, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che, nel valutare l'originalità degli oggetti delle arti applicate, occorre tenere conto degli elementi connessi al processo creativo e alle intenzioni del loro autore o solo degli elementi percepibili nell'oggetto stesso. A questo proposito, i giudici del rinvio si chiedono quale ruolo abbiano in tale valutazione elementi aggiuntivi, quali l'utilizzo nella creazione dell'oggetto interessato di forme già disponibili, il fatto che il suo autore si sia ispirato ad oggetti esistenti, la possibilità di una creazione simile indipendente o, ancora, il suo riconoscimento da parte degli ambienti specializzati.

Sulla valutazione dell'originalità degli oggetti delle arti applicate

60. Per quanto riguarda la valutazione del criterio dell'originalità, occorre ricordare che, nel caso di specie, i due giudici del rinvio si interrogano sulle modalità con cui debbano essere esaminate le scelte creative compiute nella creazione di oggetti di utilità, quali i mobili.

61. Dalla giurisprudenza citata ai punti 48 e 49 della presente sentenza risulta che, per determinare il carattere originale di un'opera nel diritto d'autore, il giudice adito deve valutare se l'oggetto di cui si rivendica la protezione costituisca l'espressione di scelte libere e creative che riflettono la personalità del suo autore.

62. Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto della specificità del tipo di opere di cui trattasi. Infatti, le opere delle arti applicate si distinguono da altre categorie di opere per il fatto di costituire, in primo luogo, oggetti di utilità. Orbene, simili oggetti sono il frutto del know-how e delle scelte dei loro creatori, che possono essere dettate da vincoli tecnici, ergonomici o di sicurezza o risultare dagli standard o dalle convenzioni adottati nel settore interessato.

63. La Corte ha precisato, al riguardo, che un oggetto che soddisfi il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d'autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata in parte da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C‑833/18, EU:C:2020:461, punto 26).

64. Dalla giurisprudenza emerge infatti che il criterio dell'originalità non può essere soddisfatto dai componenti di un oggetto caratterizzati unicamente dalla loro funzione tecnica, poiché la protezione ai sensi del diritto d'autore non si estende alle idee. Quando l'espressione di detti componenti è dettata dalla loro funzione tecnica, i diversi modi di attuare un'idea sono infatti così limitati che tale idea e la sua espressione si confondono (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C‑833/18, EU:C:2020:461, punto 27 e giurisprudenza citata).

65. Ne consegue che, nel diritto d'autore, il carattere creativo delle scelte dell'autore dell'oggetto non può essere presunto. Pertanto, il giudice investito della questione dell'originalità di un oggetto di utilità deve ricercare e identificare le scelte creative nella forma di quest'ultimo per poterlo dichiarare protetto dal diritto d'autore, fermo restando che, anche qualora il suo autore abbia effettuato scelte che non sono dettate da vincoli tecnici o di altro tipo, il carattere creativo di tali scelte, ai sensi del diritto d'autore, non può essere presunto (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C‑833/18, EU:C:2020:461, punto 32).

66. Per quanto riguarda i componenti di un oggetto di utilità, essi sono soggetti allo stesso regime dell'oggetto nel suo complesso. I componenti di un'opera beneficiano quindi di una protezione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 a condizione che contengano alcuni degli elementi che costituiscono l'espressione originale dell'autore di tale opera e che contribuiscano, in quanto tali, all'originalità dell'opera nel suo complesso (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 38 e 39).

67. Occorre aggiungere che, se è vero che considerazioni di ordine artistico o estetico partecipano all'attività creativa, la circostanza che un modello generi un simile effetto non consente, di per sé, di determinare se tale modello costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, che soddisfa pertanto il requisito di originalità (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 54).

68. Pertanto, la circostanza che un modello dia luogo, al di là del suo obiettivo di utilità, ad un effetto visivo proprio e rilevante dal punto di vista estetico o artistico non è tale da giustificare, di per sé, la sua qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 55).

Sulla presa in considerazione del processo creativo e delle intenzioni dell'autore

69. I giudici del rinvio chiedono se l'originalità di un oggetto di utilità, quali i mobili di cui nel caso di specie si rivendica la protezione in base al diritto d'autore, debba essere valutata tenendo conto, in particolare, delle intenzioni del suo autore durante il processo creativo.

70. Dalla giurisprudenza richiamata ai punti 48 e 49 della presente sentenza emerge che, affinché un oggetto possa essere considerato una creazione originale, è necessario e sufficiente che esso «rifletta» la personalità del suo autore, «manifestando» le scelte libere e creative di quest'ultimo.

71. Orbene, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, l'uso dei termini «rifletta» e «manifestando» indica chiaramente che siffatte scelte e la personalità dell'autore devono essere percepibili nell'oggetto del quale si rivendica la protezione.

72. Per quanto riguarda il secondo elemento menzionato al punto 48 della presente sentenza, la Corte ha precisato che la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività. Infatti, da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d'autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione l'oggetto in tal modo protetto. Lo stesso vale per i terzi nei confronti dei quali si può far valere la tutela rivendicata dall'autore di tale oggetto. Dall'altro, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione di detto oggetto implica che quest'ultimo sia stato espresso in modo obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza citata).

73. Pertanto, come ricordato al punto 65 della presente sentenza, il giudice chiamato a esaminare la questione dell'originalità di un oggetto deve ricercare e identificare le scelte creative «nella forma» di quest'ultimo al fine di dichiararlo protetto in quanto opera dal diritto d'autore.

74. Tale requisito dell'esistenza di un oggetto identificabile trova il suo fondamento nel principio fondamentale del diritto d'autore secondo cui non sono le idee ad essere tutelate, ma esclusivamente le loro espressioni (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C‑833/18, EU:C:2020:461, punto 27). Orbene, le intenzioni dell'autore si collocano nell'ambito delle idee. Esse possono quindi essere protette solo nella misura in cui l'autore le abbia espresse nell'opera considerata.

75. Di conseguenza, il giudice investito della questione dell'originalità di tale oggetto può tenere conto del processo creativo e delle intenzioni dell'autore, a condizione che tali elementi trovino espressione nell'oggetto stesso, senza tuttavia poter basare in modo determinante la propria valutazione su detti elementi.

Sulla presa in considerazione di altri elementi

76. I giudici del rinvio chiedono quale rilevanza debba essere attribuita, nella valutazione dell'originalità di un oggetto delle arti applicate, a elementi quali l'utilizzo da parte del suo autore di forme già disponibili, il fatto che quest'ultimo si sia ispirato a oggetti esistenti, l'esistenza di una creazione simile indipendente o la possibilità che questa esista, o ancora a circostanze successive alla creazione di tale oggetto, quali la sua presentazione in mostre o musei o, più in generale, il suo riconoscimento da parte degli ambienti specializzati.

77. Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se un oggetto sia una creazione originale e sia quindi protetto ai sensi del diritto d'autore, spetta al giudice adito tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell'ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C‑833/18, EU:C:2020:461, punto 37).

78. In proposito, in primo luogo, come ricordato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, l'utilizzo da parte dell'autore di un oggetto di forme già disponibili non ne esclude, di per sé, l'originalità. Infatti, un oggetto composto unicamente da forme disponibili può essere originale, qualora l'autore abbia espresso le proprie scelte creative nella disposizione di tali forme.

79. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ipotesi in cui l'autore di un oggetto sia stato ispirato da oggetti esistenti, la tutela ai sensi del diritto d'autore sarà limitata all'identificazione degli elementi creativi specifici di tale autore. Infatti, quando l'oggetto in questione è una «variante» di un'opera esistente, proveniente dallo stesso autore e per definizione originale, esso può beneficiare della tutela del diritto d'autore fintantoché gli elementi creativi ripresi vi permangano e siano l'impronta della personalità dello stesso autore. Invece, quando gli autori sono diversi, tale oggetto deve essere considerato un'opera ispirata, vale a dire un'opera che non riprende tali e quali gli elementi creativi di un'altra opera, ma che si ispira ad essa in altro modo. Tale nuova opera può nondimeno del pari beneficiare, in quanto tale, di detta tutela, a condizione che i requisiti previsti dalla giurisprudenza citata al punto 48 della presente sentenza siano soddisfatti.

80. In terzo luogo, deve rilevarsi che, anche se il diritto d'autore non prevede una condizione di novità, la creazione da parte di un altro autore di oggetti simili o identici a un determinato oggetto, prima della sua creazione, può costituire un indizio rilevante del basso grado o addirittura dell'assenza di originalità di tale oggetto. Resta comunque il fatto che, nel caso di oggetti delle arti applicate, in cui diversi vincoli caratterizzati dalla loro funzione tecnica limitano la libertà degli autori, non può escludersi del tutto la possibilità che due autori abbiano compiuto, in modo indipendente, scelte creative simili, o persino identiche.

81. Infine, in quarto luogo, per quanto riguarda le circostanze, quali la presentazione di un oggetto in mostre d'arte o musei e il suo riconoscimento da parte degli ambienti specializzati, tali circostanze, esterne e successive alla sua creazione, non sono, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 77 della presente sentenza, né necessarie né determinanti in quanto tali.

82. Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione nella causa C‑580/23 nonché alla seconda e alla terza questione nella causa C‑795/23 dichiarando che l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che costituisce un'opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell'oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano l'impronta della personalità dell'autore attribuendo all'oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell'autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l'utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l'originalità dell'oggetto di cui si rivendica la protezione.

Sulla terza e sulla quarta questione nella causa C‑580/23

83. Con la sua terza e quarta questione nella causa C‑580/23, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che, per accertare una violazione del diritto d'autore, occorre, da un lato, stabilire se gli elementi creativi siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto, oppure se a tal fine sia sufficiente una stessa impressione visiva generale e, dall'altro, tenere conto del grado di originalità dell'opera considerata e dell'esistenza di una creazione simile.

84. Al riguardo, in primo luogo, va ricordato che, nel diritto d'autore, la violazione è la conseguenza dell'utilizzo di un'opera senza l'autorizzazione del suo autore (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C‑833/18, EU:C:2020:461, punto 21).

85. La Corte ha dichiarato che l'utilizzo non autorizzato di un'opera può costituire una siffatta violazione anche quando riguarda un elemento relativamente minore di detta opera, purché tale elemento, in quanto tale, esprima la creazione intellettuale del suo autore (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 47).

86. Pertanto, al fine di accertare una violazione del diritto d'autore, spetta al giudice del rinvio, in primo luogo, constatare un utilizzo non autorizzato quantomeno degli elementi originali creativi dell'opera protetta e, in secondo luogo, stabilire se tali elementi, vale a dire quelli che sono espressione delle scelte che riflettono la personalità dell'autore di tale opera, siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto presumibilmente contraffatto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 39).

87. Invece, nella valutazione di una violazione del diritto d'autore in applicazione dell'articolo 2, lettera a), dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, il confronto dell'impressione generale prodotta da ciascuno degli oggetti in conflitto non può essere determinante, dal momento che tale criterio riguarda la protezione dei disegni o modelli.

88. In secondo luogo, per quanto riguarda la considerazione del grado di originalità dell'opera protetta, occorre ricordare che, quando un oggetto presenta le caratteristiche precisate al punto 48 della presente sentenza e costituisce quindi un'opera, esso deve beneficiare, in tale qualità, di una tutela ai sensi del diritto di autore, conformemente alla direttiva 2001/29, tenendo presente che la portata di tale tutela non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha disposto il suo autore e che essa non può quindi essere inferiore a quella di cui gode ogni opera che ricade in detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 35).

89. Al riguardo occorre sottolineare che la Corte ha dichiarato, in particolare a proposito degli oggetti di utilità, che l'esistenza di diverse forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, pur permettendo di constatare l'esistenza di una possibilità di scelta, non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal loro creatore. Analogamente, la volontà del presunto contraffattore è irrilevante nell'ambito di una simile valutazione (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C‑833/18, EU:C:2020:461, punto 35).

90. In terzo luogo, quanto all'esistenza di una fonte di ispirazione comune dei due oggetti in conflitto, come sostanzialmente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, da un lato, quando i due oggetti in questione si ispirano ad una stessa opera o a un disegno o modello anteriore, solo gli elementi creativi «nuovi» sono originali nell'opera derivata e solo la ripresa di tali elementi nuovi integra un'eventuale violazione del diritto d'autore. Dall'altro, il mero fatto di seguire una stessa tendenza o una stessa corrente artistica dell'autore di un'opera anteriore non integra una simile violazione se non vengono ripresi elementi creativi concretamente identificabili di tale opera anteriore.

91. Infine, per quanto riguarda l'esistenza di una creazione simile indipendente, sebbene nel caso degli oggetti delle arti applicate le possibilità creative siano limitate per ragioni tecniche, una situazione del genere non è del tutto esclusa e non integra, supponendo che sia accertata, una violazione del diritto d'autore. Per accertare un'eventuale violazione del diritto d'autore, spetta al giudice adito valutare l'effettiva esistenza di una tale creazione simile indipendente, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie esistenti al momento della creazione degli oggetti in questione, indipendentemente da fattori esterni e successivi a essa. La semplice possibilità di una siffatta situazione non può giustificare il diniego della tutela in base al diritto d'autore.

92. Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione nella causa C‑580/23 dichiarando che l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che, per accertare una violazione del diritto d'autore, occorre stabilire se elementi creativi dell'opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto asseritamente contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell'opera considerata non sono rilevanti. La possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione.

Sulle spese

93. Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretata nel senso che non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione ai sensi del diritto dei disegni e modelli e la protezione ai sensi del diritto d'autore, per cui, nell'esame dell'originalità degli oggetti delle arti applicate, debbano applicarsi requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per altri tipi di opere.

2) L'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che costituisce un'opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell'oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano l'impronta della personalità dell'autore attribuendo all'oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell'autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l'utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l'originalità dell'oggetto di cui si rivendica la protezione.

3) L'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che, per accertare una violazione del diritto d'autore, occorre stabilire se elementi creativi dell'opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto asseritamente contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell'opera considerata non sono rilevanti. La possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione.