Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 3 novembre 2025, n. 29048

Presidente: Carrato - Relatore: Napolitano

FATTI DI CAUSA

Giovanni C. (d'ora in poi, anche "il contribuente") propose ricorso avverso la cartella di pagamento n. 2962050040301684000 recante somme dovute a titolo di Irpef, addizionali e sanzioni relative all'anno 2010, notificata da Riscossione Sicilia s.p.a. (d'ora in avanti, anche "l'agente della riscossione") a mezzo pec in data 28 giugno 2016.

Nel contraddittorio con l'agente della riscossione e con l'Agenzia delle entrate, la C.T.P. di Palermo dichiarò inammissibile il ricorso in quanto l'istanza di rateazione presentata dal contribuente prima della proposizione del ricorso avrebbe comportato l'acquiescenza rispetto ai vizi della cartella.

Su appello del contribuente, nel contraddittorio con l'agente della riscossione e l'Agenzia delle entrate, la C.T.R. territoriale, in riforma dell'appello, accolse - con la sentenza richiamata in epigrafe - il ricorso per difetto di sottoscrizione digitale della cartella di pagamento.

Avverso la sentenza d'appello, l'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, con il quale ha aderito alle richieste del ricorrente agente della riscossione.

Il contribuente è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Seguendo il criterio - ormai univocamente recepito dalla giurisprudenza di questa Corte - della ragione più liquida, è opportuno esaminare per primi il secondo e il quinto motivo, in quanto il loro accoglimento sarebbe in grado di determinare l'assorbimento degli altri.

1. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 e dell'art. 1, lett. q), del d.lgs. n. 82 del 2005, applicabili ratione temporis, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la C.T.R. territoriale considerato che il contribuente non ha mai effettuato un espresso disconoscimento della conformità della copia trasmessa rispetto all'originale cartaceo", l'agente della riscossione, richiamando il testo vigente ratione temporis dell'art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, censura la sentenza impugnata per aver annullato la cartella di pagamento nonostante che il contribuente non avesse mai, nel corso del processo, disconosciuto la conformità della copia digitalizzata della cartella di pagamento all'originale cartaceo.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte, nell'esaminare i vizi relativi al procedimento di notificazione di atti tramite pec ha, ormai da tempo, scelto di aderire ad un'interpretazione sostanzialistica orientata a ridurre l'incidenza sul processo delle difformità degli atti compiuti rispetto agli astratti schemi legali, se queste difformità non abbiano arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa del soggetto interessato a contestarli.

Orbene, alla stregua di questa impostazione, si è da ultimo ritenuto che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato "pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato "p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024).

Ne consegue che la notificazione della cartella di pagamento tramite pec dà, comunque, la garanzia della provenienza del documento dal soggetto inviante (agente della riscossione), documento informatico che, in assenza di formale disconoscimento della conformità di esso all'originale formato analogicamente nel rispetto della normativa tecnica (art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, vigente ratione temporis), ha la stessa efficacia probatoria dell'originale analogico.

2. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato "Violazione o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., atteso che la notifica della cartella di pagamento ha raggiunto comunque il suo scopo", l'agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver applicato alla notifica a mezzo pec della cartella di pagamento la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c.

2.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché "p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6417 del 5 marzo 2019; v. anche, di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 677 del 10 gennaio 2025).

Ne consegue che, nel caso di specie, la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente ha comunque prodotto la sanatoria dei vizi della notificazione della cartella di pagamento in un formato astrattamente non conforme a quello previsto dalla legge.

3. Il primo motivo (relativo all'omessa pronuncia sulla dedotta violazione del divieto del ius novorum in appello da parte del contribuente), il terzo motivo (relativo alla denunciata violazione di legge da parte del giudice di appello per non aver affermato l'equivalenza delle estensioni "pdf" e "p7m" del file contenente la cartella di pagamento) e il quarto motivo (relativo all'omessa pronuncia sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo dei vizi della notificazione della cartella di pagamento) sono assorbiti per effetto dell'accoglimento del secondo e del quinto motivo di ricorso.

4. In definitiva, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla CGT-2 della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto prima richiamati avuto riguardo alle censure ritenute fondate.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.