Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 11 dicembre 2025

Presidente: Schalin - Relatore: Gavalec

«Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Finanziamento - Articolo 50 - Contributo dell'Unione europea - Calcolo dell'intensità massima di aiuto - Inclusione di un credito d'imposta previsto dalla normativa nazionale».

Nella causa C‑497/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Ancona (Italia), con ordinanza del 27 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2024, nel procedimento GC, che agisce in proprio e quale titolare della omonima impresa agricola, contro Regione Marche.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la GC, che agisce in proprio e quale titolare della omonima impresa agricola, e la Regione Marche (Italia) in merito alla legittimità di una decisione di recupero di un aiuto dell'Unione europea erogato nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento n. 1308/2013

3. L'articolo 39 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Ambito di applicazione» così dispone:

«La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo».

4. L'articolo 44 del medesimo regolamento, intitolato «Regole generali relative ai programmi di sostegno», ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue:

«2. Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo progetto di programma di sostegno.

3. Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno».

5. L'articolo 50 del medesimo regolamento, intitolato «Investimenti», al suo paragrafo 4, lettera b), prevede quanto segue:

«Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:

(...)

b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

(...)».

6. Ai sensi dell'articolo 212 del medesimo regolamento, rubricato «Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo»:

«In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 45, 49 e 50, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali».

Regolamento (UE) 2021/2117

7. L'articolo 1, punto 8, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU 2021, L 435, pag. 262), prevede la soppressione degli articoli da 29 a 60 del regolamento n. 1308/2013.

8. Ai sensi dell'articolo 6, quarto comma, del regolamento 2021/2117, tale articolo 1, punto 8, lettera e), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2023.

9. L'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2021/2117 così dispone:

«I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (...) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (...) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda:

a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento».

Diritto italiano

10. L'articolo 1, commi da 185 a 197, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, (GURI n. 304, del 30 dicembre 2019) (in prosieguo: la «legge finanziaria 2020»), prevede un credito d'imposta per le imprese che investono in beni strumentali materiali e immateriali impiegati per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

11. L'articolo 1, comma 192, di tale legge così dispone:

«Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12. Con decreto del 14 ottobre 2020, la Regione Marche ha approvato un bando per progetti regionali ai fini dell'attuazione della misura «Investimenti», prevista all'articolo 50 del regolamento n. 1308/2013 per la campagna 2020/2021, misura che rientra nel programma di sostegno nel settore vitivinicolo.

13. Il 30 novembre 2020 l'azienda vinicola GC presentava una domanda di aiuto per un progetto del valore complessivo stimato in EUR 392 662,59. Tale progetto prevedeva interventi volti, da un lato, a garantire un elevato efficientamento energetico e, dall'altro, a potenziare l'innovazione e la qualità del prodotto. Questi interventi consistevano nell'acquisto di nuove cisterne coibentate funzionali a consentire una gestione domotica e da remoto delle varie fasi della vinificazione.

14. Il 27 maggio 2021 la Regione Marche approvava la graduatoria delle domande ammissibili a tale programma di sostegno, collocando la domanda della GC al secondo posto, con conseguente approvazione di un aiuto pari a EUR 157 065,04 a suo favore. Il 13 settembre 2021 l'80% di tale importo, ossia EUR 125 652,03, veniva versato a titolo di anticipo alla GC, mentre il restante 20% doveva essere versato a saldo del termine del progetto, che doveva aver luogo il 15 luglio 2022.

15. Nel corso della realizzazione del progetto, la GC presentava una domanda di modifica, comportante un adeguamento dell'importo delle spese totali, che veniva rideterminato in EUR 392 044,85, cosicché l'importo dell'aiuto veniva rivalutato in EUR 156 817,94, approvato dalla Regione Marche il 1º luglio 2022.

16. Una volta completato il progetto, la GC presentava una domanda di pagamento del saldo ancora dovuto per le spese dichiarate come sostenute, pari ad un importo complessivo di EUR 389 256,21, ossia un importo inferiore a quello approvato il 1º luglio 2022. La GC fissava così l'importo totale dell'aiuto richiesto in EUR 155 702,48, cosicché il saldo restante dovuto ammontava a EUR 30 050,45.

17. A seguito di controlli effettuati dalla Struttura Decentrata Agricoltura di Ascoli Piceno e Fermo (Italia), la domanda di pagamento del saldo veniva dichiarata parzialmente ammissibile. Tale amministrazione, infatti, constatava, segnatamente, che gli investimenti finanziati nell'ambito del progetto avevano usufruito di un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge finanziaria 2020 (in prosieguo: il «credito d'imposta»). In questo modo, il cumulo tra il sostegno a carico del bilancio dell'Unione e il credito d'imposta superava l'intensità massima di aiuto ammissibile contemplata all'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, vale a dire il 40% dei costi d'investimento della GC. Di conseguenza, detta amministrazione ha ritenuto che l'eccedenza da essa percepita rispetto all'importo massimo autorizzato non fosse dovuta e dovesse essere recuperata.

18. Il 21 dicembre 2022 la Regione Marche ha informato la GC di aver avviato un procedimento di revoca parziale dell'aiuto concesso e ha disposto il recupero parziale dell'anticipo erogato per un importo di EUR 92 185,82. Con decisione del 27 gennaio 2023 essa ha chiesto, in particolare, la restituzione di tale somma.

19. Il 1º marzo 2023 la GC ha restituito la somma che le era stata reclamata, riservandosi il diritto di contestare in sede giudiziale le decisioni di revoca parziale dell'aiuto nonché di recupero.

20. La GC ha adito il Tribunale ordinario di Ancona (Italia), giudice del rinvio, facendo valere, in sostanza, che il credito d'imposta poteva essere liberamente cumulato con altre agevolazioni dirette a coprire i medesimi costi cui attiene tale credito e, quindi, anche con la misura di aiuto di cui al bando regionale nel settore vitivinicolo, alla sola condizione che il totale delle agevolazioni cumulate non superi il 100% del costo sostenuto. In quanto strumento generale applicabile a tutte le imprese e non costitutivo di un aiuto di Stato, il credito d'imposta non dovrebbe essere computato per valutare se l'intensità massima di aiuto prevista all'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, ossia il 40%, fosse superata.

21. La Regione Marche è invece del parere che il cumulo del credito d'imposta e dell'aiuto dell'Unione debba avvenire nei limiti di tale intensità massima di aiuto. Il parere della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea espresso nella nota Ares (2020)6839797, del 17 novembre 2020, confermerebbe peraltro tale interpretazione.

22. In questo contesto, la questione su cui il giudice del rinvio nutre dubbi è se il credito d'imposta e l'aiuto dell'Unione debbano essere cumulati per valutare se l'intensità massima di aiuto prevista all'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 sia superata. Da un lato, si potrebbe ritenere che il credito d'imposta costituisca una forma di sostegno pubblico che riduce il costo globale dell'investimento attraverso una riduzione del carico fiscale dell'impresa che sopporta tale costo, cosicché sussisterebbe il rischio che uno stesso investimento sia oggetto di un doppio rimborso mediante risorse pubbliche. Dall'altro, si potrebbe ritenere che il credito d'imposta costituisca una misura di carattere generale che prevede benefici applicabili alla generalità delle imprese. Pertanto, non potendo essere qualificato come aiuto di Stato, il credito d'imposta non potrebbe contribuire a formare un cumulo di risorse pubbliche vietato. Al contrario, tale credito consentirebbe di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un investimento, che verrebbero cumulate per finanziare diverse parti di un progetto o di un investimento. In tal senso, detto credito non dovrebbe essere ricompreso nel limite massimo previso dall'articolo 50 del regolamento n. 1308/2013.

23. Ciò premesso, il Tribunale ordinario di Ancona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 50, paragrafo 4, del [regolamento] n. 1308/2013 nella parte in cui stabilisce che "al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili (...) b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate", ricomprenda anche i crediti d'imposta e, quindi, se nel calcolo del limite del 40% i crediti d'imposta debbano essere equiparati ad eventuali ulteriori contributi ricevuti dal beneficiario».

Sulla questione pregiudiziale

24. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dell'intensità massima di aiuto per gli investimenti prevista da tale disposizione, occorra tener conto non solo dell'aiuto dell'Unione erogato a un beneficiario per un progetto di investimento, bensì anche del vantaggio tratto dal medesimo beneficiario da un credito d'imposta previsto da una normativa nazionale.

25. In via preliminare, occorre rilevare che l'articolo 1, punto 8, lettera e), del regolamento 2021/2117 ha soppresso l'articolo 50 del regolamento n. 1308/2013 a decorrere dal 1º gennaio 2023. Tuttavia, conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2021/2117, tale articolo 50 continua ad applicarsi alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023. In proposito, sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale non precisi la data esatta in cui il progetto di investimento di cui trattasi nel procedimento principale è stato completato, né quella in cui la GC ha notificato la sua domanda di pagamento del saldo, non vi è dubbio che tali eventi abbiano avuto luogo prima del 16 ottobre 2023, dal momento che la decisione di recupero, che è stata deferita al giudice del rinvio, è datata 27 gennaio 2023. Di conseguenza, l'articolo 50 del regolamento n. 1308/2013 è applicabile ratione temporis.

26. Ciò precisato, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione non può avere come risultato di privare di ogni efficacia pratica la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell'Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest'ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione (sentenza del 20 settembre 2022, VD e SR, C-339/20 e C‑397/20, EU:C:2022:703, punto 71 e giurisprudenza citata).

27. In primo luogo, dall'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 risulta che le intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili «si applicano [a]l contributo dell'Unione» e ammontano al 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate. Dalla formulazione di tale disposizione risulta chiaramente che quest'ultima attiene solo al «contributo dell'Unione» senza fare riferimento ad altri contributi, come un contributo nazionale sotto forma di credito d'imposta.

28. In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui detta disposizione si inserisce.

29. In primo luogo, occorre rilevare che, all'interno del titolo I del regolamento n. 1308/2013, rubricato «Intervento sul mercato», figura il capitolo II, intitolato «Regimi di aiuto», che contiene la sezione 4, dal titolo «Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo», introdotta dall'articolo 39 di tale regolamento e nella quale figura l'articolo 50 dello stesso. Tale articolo 39 dispone che detta sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte loro attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. Ora, è giocoforza rilevare che detto articolo 39 si limita a circoscrivere le norme stabilite in tale sezione al settore dell'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e a quello dell'utilizzo di tali risorse da parte di questi ultimi, senza includere norme nazionali dirette a destinare risorse finanziarie al settore vitivinicolo, come un credito d'imposta.

30. In secondo luogo, occorre rilevare che l'articolo 44 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Regole generali relative ai programmi di sostegno», prevede, da un lato, al suo paragrafo 2, che il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo progetto di programma di sostegno e, dall'altro, al suo paragrafo 3, che gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno. Ne consegue che gli Stati membri non sono autorizzati, in linea di principio, a contribuire al costo delle misure finanziate dall'Unione, cosicché, ai fini del calcolo delle intensità massime di aiuto ammissibili nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 50 di tale regolamento, occorre computare solo le risorse provenienti dal bilancio dell'Unione.

31. In terzo luogo, e come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, sebbene l'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/2013 istituisca una norma che vieta il cofinanziamento nazionale dei programmi di sostegno nazionali nel settore vitivinicolo, tale disposizione deve essere tuttavia letta in combinato disposto con l'articolo 212 del citato regolamento, che introduce una deroga a detto articolo 44, paragrafo 3, autorizzando gli Stati membri ad erogare pagamenti nazionali, nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato, a favore, tra l'altro, delle misure contemplate all'articolo 50 di detto regolamento. Ne consegue che il legislatore dell'Unione ha chiaramente previsto che gli Stati membri possono sovvenzionare progetti rientranti nella misura «Investimenti», di cui all'articolo 50 del regolamento n. 1308/2013, a complemento delle misure finanziate dall'Unione, fatto salvo il rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato.

32. Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dell'intensità massima di aiuto per gli investimenti prevista da tale disposizione, occorre computare l'aiuto dell'Unione erogato a un beneficiario per un progetto di investimento, ma non il vantaggio che il medesimo beneficiario trae da un credito d'imposta previsto da una normativa nazionale.

Sulle spese

33. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L'articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dell'intensità massima di aiuto per gli investimenti prevista da tale disposizione, occorre computare l'aiuto dell'Unione europea erogato a un beneficiario per un progetto di investimento, ma non il vantaggio che il medesimo beneficiario trae da un credito d'imposta previsto da una normativa nazionale.