Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto Adige
Trento
Sentenza 9 dicembre 2025, n. 188
Presidente: Farina - Estensore: Bernardi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il giorno 4 novembre 2025 e depositato il giorno 14 novembre 2025, la ricorrente società, impresa di trasporto mediante flotta propria, espone di avere stipulato con la società di leasing Scania/Traton i contratti di locazione finanziaria n. 21000177, nell'anno 2021, e n. 23000335 nell'anno 2023, per l'acquisto di n. 3 veicoli industriali targati rispettivamente FT570FP, FW187KN, GE950HL, affermando di avere corrisposto i canoni regolarmente fino al mese di ottobre 2024.
A seguito di inadempienze nei pagamenti - contestati da parte ricorrente - la controinteressata Traton (succeduta nel rapporto a Scania) ha chiesto ed ottenuto dal tribunale ordinario civile di Trento il decreto ingiuntivo n. 187/2025 in R.G. n. 413/2025 - non provvisoriamente esecutivo - per l'importo di euro 43.012,18 oltre accessori.
Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla ricorrente e pende giudizio di merito innanzi al Tribunale civile di Trento, con prima udienza fissata per il giorno 14 maggio 2026.
La società Trasporti Luigi Ilardi, nelle more, ha appreso che in data 14 agosto 2025 l'ufficio A.C.I. di Trento per quanto di sua competenza nella tenuta dei registri del P.R.A. aveva annotato la "perdita di possesso" in riguardo ai veicoli di cui sopra, alla luce di un modello di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà presentato dalla Traton, ivi quest'ultima evidenziando la perdita di possesso con causale "appropriazione indebita", poiché essa dava per risolti i contratti summenzionati per l'effetto dell'art. 1456 c.c. a seguito di previa diffida ed intimazione che aveva inviato alla asserita debitrice, odierna ricorrente.
Sull'an della risoluzione e sul quantum eventualmente dovuto dalla ricorrente alla controinteressata, come scritto, pende giudizio in sede civile.
La ricorrente ha presentato all'ACI domanda di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 della intervenuta annotazione, a cui però non è stato dato riscontro positivo.
La ricorrente, ritenendo illegittima la annotazione operata dall'ACI di Trento, col ricorso in epigrafe ha dunque censurato tale evidenza con i motivi che di seguito sinteticamente si andranno ad illustrare.
Nella parte in diritto, la difesa di Trasporti Luigi Ilardi preliminarmente pone in evidenza che vi sarebbe la giurisdizione dell'intestato Tribunale, poiché «L'atto con cui l'U.T. ACI - P.R.A. di Trento ha dato ingresso alle annotazioni di "perdita di possesso" si colloca nell'alveo dell'attività amministrativa provvedimentale incidente su un registro pubblico a efficacia erga omnes, istituito presso le sedi ACI e disciplinato da normativa speciale. Esso non esprime la volontà del privato concedente, bensì l'esercizio di un potere autoritativo diretto a conformare lo statuto pubblicitario del bene, con ricadute immediate sull'affidamento dei terzi e sulla circolazione giuridica. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo sull'azione annullatoria ex art. 29 c.p.a., da incardinare con rito ordinario» (pag. 5 ricorso).
Quindi affida la sua difesa ai motivi di impugnazione ora di seguito sinteticamente illustrati.
Col primo motivo di ricorso (punto 3.1) il ricorrente contesta la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che l'eccesso di potere nei profili del travisamento, illogicità e difetto del presupposto.
In particolare la ricorrente stigmatizza il fatto che la annotazione di "perdita del possesso" con la causale di "appropriazione indebita" non avrebbe potuto venire assunta per la mera presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovendo, per contro, l'Ufficio pretendere una denuncia/querela o un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Col secondo motivo di ricorso (3.2) viene illustrata la ritenuta violazione delle norme sul procedimento e segnatamente degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, ivi contestando il silenzio serbato da ACI circa l'avvio del procedimento di annotazione e l'assenza di comunicazione circa le motivazioni poste a base dell'annotazione.
Il terzo, quarto e quinto motivi di ricorso (3.3; 3.4; 3.5) censurano sostanzialmente - a dire della ricorrente - lo sviato utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non ritenendolo mezzo proprio e corretto ai fini della annotazione de qua, postulando questa una "prova forte", mentre, per contro, la dichiarazione adottata avrebbe solo fini di natura tributaria e dunque non utilizzabile per (far) annotare unilateralmente vicende altre non supportate da titoli specifici, come non potrebbe esserlo in tesi della ricorrente il decreto ingiuntivo non provvisto della esecutività provvisoria.
Con il sesto - e ultimo - motivo di ricorso (3.6) la difesa ricorrente espone la pretesa violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, di adeguatezza e proporzionalità, esponendo che l'annotazione contestata esorbita dai fini propri con nocumento per il soggetto passivo della stessa.
Il ricorrente precisa le conclusioni per l'accoglimento del ricorso e dunque per l'effetto instando per l'annullamento del provvedimento di annotazione di "perdita del possesso", con ripristino della situazione pubblicitaria antecedente e formula altresì domanda istruttoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del c.p.a. per il deposito integrale del fascicolo amministrativo afferente alle formalità del 14 agosto 2025 (istanze, DSAN, allegati, note istruttorie, denunce/atti dell'A.G., provvedimento finale e relative ricevute).
Avendo la ricorrente chiesto anche misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., queste sono state rigettate con decreto n. 31/2025, depositato il giorno 20 novembre 2025, con cui la Presidente dell'intestato Tribunale nel rigettare la domanda cautelare presidenziale - fissata l'udienza cautelare in camera di consiglio per il giorno 4 dicembre 2025 - ha "osservato che parte ricorrente non ha individuato formalmente il provvedimento che ha dato origine alle annotazioni effettuate in data 14 agosto 2025, limitandosi a depositare (allegati nn. 3-4-5) copia della consultazione effettuata in data imprecisata dell'archivio P.R.A. relativamente ai veicoli di interesse, da cui si evince l'avvenuta denuncia di perdita di possesso effettuata dalla controinteressata mediante dichiarazione sostitutiva atto notorio; osservato altresì che è onere di parte ricorrente attivarsi, attraverso una mera istanza di accesso, ai fini dell'acquisizione di tutta la documentazione idonea a sostenere le proprie ragioni, non potendo essere devoluto al giudice adito tale incombente".
La ricorrente ha depositato memoria in vista dell'udienza collegiale per la trattazione della domanda cautelare, ed ivi riproponendo di fatto le argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo, allegando l'istanza di accesso del 29 ottobre 2025 notificata ad ACI - PRA Trento ed il riscontro negativo di tale Ufficio con mail pec del giorno 11 novembre 2025.
In data 1° dicembre 2025 si è costituita con memoria la società controinteressata Traton Financial Services Italy s.p.a., con cui oltre a contestare la ricostruzione fattuale della ricorrente in punto inadempimento e risoluzione del contratto, afferma che "la dichiarazione di perdita di possesso rappresenta uno strumento di tutela del creditore finanziatore in caso di inadempimento del debitore" e che essa "rappresenta uno strumento legittimo di tutela del soggetto creditore, in questa sede controinteressato, stante la sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti dall'ordinamento".
All'udienza camerale del 4 dicembre 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare, il ricorso - previo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. in punto giurisdizione con possibilità di definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a. - non sollevando le parti obiezione e/o eccezione e/o istanza alcuna, è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, va esaminata la questione, rilevata d'ufficio e indicata in udienza, dandone atto a verbale, relativa alla giurisdizione.
Come già adombrato nel decreto cautelare monocratico di rigetto, parte ricorrente non ha indicato - e agli atti non vi è - il provvedimento dell'intimata Amministrazione, da cui possa evincersi la manifestazione del potere provvedimentale da questa in ipotesi esercitato.
Ed invero il provvedimento è l'atto con cui l'Amministrazione esercita il potere che le è attribuito dalla legge per la cura in concreto dell'interesse pubblico, incidendo autoritativamente sulla situazione giuridica del privato ed è proprio a fronte di questo effetto che sorge l'interesse del singolo a domandare tutela in sede giurisdizionale; diversamente, gli atti dichiarativi, con cui l'Amministrazione esterna le risultanze di una verifica di una situazione di fatto o di diritto, non costituiscono esercizio di un potere, non hanno natura provvedimentale e non incidono su alcuna posizione giuridica soggettiva, risultando quindi privi di autonoma lesività e non impugnabili (cfr. C.d.S., Sez. II, 19 settembre 2024, n. 7694).
Nella fattispecie posta all'attenzione di questo Tribunale, ricorre similarmente proprio una siffatta ipotesi, ovvero il soggetto tenuto alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico (le sedi provinciali A.C.I. ai sensi del r.d. n. 436/1927 e, nella specie, quella di Trento) a fronte di una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà con ivi indicata una della casistiche previste nella modulistica A.C.I. per l'annotazione della perdita del possesso, lungi dal poter indagare nel merito della vicenda di "spossessamento", ha "preso atto" e registrato/fotografato una dichiarazione resa dal proprietario (id est, la società di leasing) dei veicoli ai fini della pubblicità cui è teso il P.R.A., esternando così la verifica di una situazione di fatto.
Ora, l'art. 40 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 prevede: "La parte, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni a tenore dell'articolo precedente, nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario dell'A.C.I. nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od annotazioni, nello spedire certificati, può ricorrere al Presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede dell'A.C.I. presso la quale il funzionario esercita il proprio ufficio. Il Presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi.
Copia del ricorso e del decreto è notificata al funzionario dell'A.C.I., nei modi stabiliti per la notifica dell'atto di citazione.
Il Presidente, comparso o no il funzionario, provvede, sentito il Pubblico Ministero.
Quando ingiunga l'adempimento di una formalità da eseguirsi sul Pubblico Registro o il rilascio di una copia o di un certificato, stabilisce, con altro decreto, il termine per l'esecuzione delle operazioni.
Se, entro il termine fissato il funzionario dell'A.C.I. non ottemperi all'ingiunzione, il Presidente del Tribunale provvede delegando il cancelliere ed il notaio all'esecuzione di ufficio della formalità, salva l'applicazione della pena prevista nell'art. 25 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, a carico del funzionario dell'A.C.I., oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese".
Nella fattispecie in discorso, oltre a difettare il provvedimento quale esercizio del potere amministrativo, qui individuando per contro un mero atto dichiarativo/ricognitivo con cui l'Amministrazione ha esternato le risultanze di una verifica di una situazione di fatto, il funzionario A.C.I. ha altresì negato/rifiutato di procedere alla cancellazione, ovvero alla correzione/modificazione della annotazione asseritamente illegittima come preteso dalla ricorrente, ponendosi però in tal modo, a parere di questo Tribunale, nell'alveo del prefato art. 40 r.d. n. 1814/1927, da cui discende la giurisdizione del giudice civile, in particolare nell'ambito della volontaria giurisdizione.
Invero, con richiamo a Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2003, n. 9352, "L'art. 40 r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 disciplina l'intero procedimento attraverso il quale la parte interessata può ottenere l'adempimento di una formalità da eseguirsi nel Pubblico registro automobilistico (Pra) a mezzo del presidente del tribunale, unico giudice investito del potere di ingiungere detto adempimento e provvedervi a mezzo di un suo delegato, con attività di carattere amministrativo, essendo quindi inutiliter datum ogni provvedimento di iscrizione o annotazione di veicoli a motore emesso da un giudice diverso dal presidente del tribunale. Ne consegue che è improponibile la domanda di iscrizione o annotazione proposta, nel caso di rifiuto o ritardo del funzionario dell'Automobile Club d'Italia (Aci), davanti al giudice di pace".
Ed ancora "tale procedimento - come disciplinato nel R.D. n. 1814 del 1927, art. 40 - è diretto all'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'A.C.I. nel caso di rifiuto o di ritardo nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od annotazioni o - per quanto detto - anche ordini di trascrizioni indebite e, in via conseguenziale, per l'eventualità della mancata conformazione da parte della stessa A.C.I., all'emissione di un conseguente provvedimento per l'ottemperanza all'ordine adottato.
Quindi, trattasi di un procedimento che ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità - nel caso specifico - dei beni mobili registrati (equiparabile, sul piano generale, a quella immobiliare), cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il Presidente del Tribunale compie - nel confronto tra le parti (a seguito di decreto di comparizione) e sentito il P.M. (senza, quindi, l'introduzione e la prosecuzione di un giudizio di cognizione ordinaria) - una mera valutazione accertativa dei presupposti della legittimità o meno del rifiuto o ritardo del competente funzionario dell'A.C.I., con il conferimento - in caso di inosservanza - di apposita delega al cancelliere e ad un notaio di provvedere in via sostitutiva all'esecuzione delle formalità con l'esecuzione di un'attività puramente amministrativa (cfr. Cass. n. 9352/2003)" (Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2022, n. 21081).
In conclusione, in virtù del surriferito e condiviso orientamento giurisprudenziale, nonché della previsione di cui all'art. 40 r.d. n. 1814/1927 e stante l'assenza di un provvedimento espressione del potere provvedimentale dell'Amministrazione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
Le spese di giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti stante la mancata definizione nel merito della controversia ed attesa la peculiare natura della questione prospettata.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.