Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione II
Sentenza 19 dicembre 2025, n. 1062

Presidente: Ianigro - Estensore: Ruiu

FATTO E DIRITTO

Il sig. Alan Petrini espone di essere stato candidato alla carica di consigliere regionale per la lista "Lega, Salvini - Marche" nella competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Marche svoltasi nei giorni 28 e 29 settembre 2025. La competizione elettorale è stata regolata dal sistema elettorale proprio della Regione Marche (a statuto ordinario), la quale si è dotata della l.r. n. 27/2004 con cui è stata prevista l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale su base circoscrizionale (art. 6 l.r. n. 27/2004), con l'attribuzione di un premio di maggioranza variabile, per la coalizione espressione del candidato Presidente proclamato eletto che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi. I seggi sono attribuiti a liste provinciali concorrenti collegate, singolarmente o in coalizione tra loro, con un candidato alla carica di Presidente della Giunta. Le circoscrizioni corrispondono alle Province.

Il sig. Alan Petrini ha partecipato alla competizione elettorale come candidato nella lista della "Lega Salvini - Marche" per la circoscrizione della provincia di Fermo. Il risultato elettorale del candidato, in termini di voti ottenuti, è stato pari a n. 2947 preferenze. Il risultato elettorale della lista "Lega, Salvini - Marche", nella stessa circoscrizione, è stato pari a n. 5.880 preferenze.

Con tale risultato elettorale, combinando le preferenze personali ed i voti di lista, il candidato Alan Petrini non è risultato eletto, risultando primo dei non eletti nella circoscrizione della provincia di Fermo. È, invece, risultata eletta, nella stessa circoscrizione della provincia di Fermo, la candidata Jessica Marcozzi (odierna controinteressata), che ha ottenuto n. 1.813 preferenze: ciò è accaduto in quanto, in quella circoscrizione, la lista "Forza Italia" ha ottenuto n. 5.927 preferenze.

Poiché il seggio viene attribuito prima alla lista e poi al candidato. la differenza sarebbe quindi pari a n. 47 voti di lista. Tale dato, a detta del ricorrente, è particolarmente significativo se letto in combinato con il risultato elettorale di un'altra candidata, Elisabetta Ceroni per la lista "Fratelli d'Italia".

La candidata ha ottenuto n. 2.785 preferenze ottenendo la lista Forza Italia n. 15.584 voti di lista. Alla candidata Elisabetta Ceroni sarebbero state annullate, in totale, n. 116 preferenze e molte di queste sarebbero state attribuite alla lista "Forza Italia". A detta del ricorrente diverse persone avrebbero scritto il cognome "Ceroni" a fianco del simbolo della lista "Forza Italia", e tali schede sarebbero state valutate non con l'attribuzione della preferenza al candidato ma con attribuzione del voto alla lista. Ancora, la lista "Forza Italia" si sarebbe avvantaggiata di un numero rilevantissimo di voti di lista non perché il candidato abbia effettivamente voluto esprimere la preferenza a tale lista, ma solo per l'errore materiale in cui è incorso l'elettore che ha scritto il cognome "Ceroni" sulla riga di un'altra lista elettorale rispetto a quella nel cui àmbito il candidato prescelto ("Elisabetta Ceroni") si è presentato. Tale errore sarebbe potuto accadere solo perché il cognome "Ceroni" si presta ad un equivoco oggettivo: il padre della candidata Elisabetta Ceroni è un uomo politico di primissimo piano del Partito di "Forza Italia" nel territorio fermano, sia in ambito regionale che nazionale, come documentato nel ricorso. Ciò sarebbe evidente in particolare nel comune di Rapagnano nel quale, a fronte di n. 75 voti per la lista "Forza Italia" corrisponderebbero solo n. 20 preferenze per tutti i candidati della lista "Forza Italia". Nell'ambito di tali n. 75 voti di lista, il ricorrente sostiene che molto presumibilmente n. 52 voti rappresentino voti annullati alla candidata "Elisabetta Ceroni" che si chiede di verificare con riconteggio. Si espone una situazione simile in alcuni comuni vicini a Rapagnano, che riporterebbero anomalie, dettagliate nel ricorso, riguardo i voti di lista attribuiti alla sola lista "Forza Italia", particolarmente numerosi rispetto ai voti di preferenza attribuiti ai candidati della medesima lista. Ciò in contrasto con altri Comuni più lontani, non interessati dal fenomeno, come ulteriormente dettagliato in sede di memoria conclusiva. A ciò si aggiunge, a detta del ricorrente, che anche i soli 52 voti annullati nel comune di Rapagnano, sarebbero sufficienti, se attribuiti correttamente alla candidata Ceroni e alla sua lista, a garantire l'elezione del ricorrente in sostituzione della controinteressata.

Alla luce di quanto sopra deduce il seguente motivo di ricorso:

A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27; dell'art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

La volontà dell'elettore nello scrivere "Ceroni" a fianco del simbolo della lista "Forza Italia", sarebbe stata chiara nel designare il candidato (cioè, la preferenza) e non la lista. Ciò in particolare analizzando le differenze tra Rapagnano e i Comuni limitrofi e Comuni al contrario più lontani da tale bacino.

Formula quindi le seguenti richieste, previo riconteggio delle schede:

- in via principale: assegnare prevalenza, in ragione del forte radicamento territoriale del cognome "Ceroni" e della sua evidente identificazione con il partito "Forza Italia", alla preferenza e non alla lista nelle ipotesi in cui si ravvisino schede in cui l'elettore ha scritto la preferenza "Ceroni" o "Elisabetta Ceroni" a fianco del simbolo della lista "Forza Italia";

- in via subordinata: dichiarare nulli o annullare - in ragione del forte radicamento territoriale del cognome "Ceroni" e della sua evidente identificazione con il partito "Forza Italia" - i voti di lista attribuiti alla lista "Forza Italia" ove a fianco del simbolo di questa sia stato scritto il cognome "Ceroni";

B) istanza di riconteggio, nell'ambito della circoscrizione della provincia di Fermo, dei voti di preferenza espressi in favore del candidato "Alan Petrini" e della lista "Lega, Salvini - Marche".

In disparte rispetto all'argomento sopra dedotto, il ricorrente chiede il riconteggio delle schede a sé attribuibili ed alla lista "Lega, Salvini - Marche", dal momento che tale riconteggio, in particolar modo dall'esame delle schede nulle (oltre 100), potrebbe derivare un incremento numerico dei voti di preferenza e dei voti alla lista "Lega, Salvini - Marche" sotto il simbolo della quale egli ha partecipato alla competizione elettorale regionale in parola. Più precisamente, dalla tabella sub doc. n. 4, emerge che alla lista "Lega, Salvini - Marche" sono stati annullati oltre 100 voti, il che comporterebbe, ove se ne potesse recuperare alcuno di essi, un incremento ai voti di lista: ciò si deduce ai fini del fornire il principio di prova che assiste il presente motivo di ricorso.

Si sono costituiti la regione Marche e la controinteressata. La Regione Marche afferma preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio in quanto il cambio di numero delle preferenze potrebbe mutare l'equilibrio tra le circoscrizioni provinciali, alla luce del sistema elettorale. In ogni caso, afferma l'inammissibilità del ricorso per mancanza del principio di prova e specificità dei motivi, e comunque la sua infondatezza, alla luce del noto principio, normativamente sancito, della prevalenza del voto di lista su quello di preferenza in caso di conflitto. Sostiene inoltre l'assoluta genericità della seconda parte dell'istanza di riconteggio.

Anche la controinteressata sostiene l'inammissibilità per mancanza del principio di prova e, comunque, l'infondatezza del ricorso per la mancanza di prova di rilevanza delle censure sempre perché, anche se fossero riscontrate le schede di cui il ricorrente chiede l'acquisizione, tutte quelle recanti il contrassegno sul voto di lista non potrebbero essere assegnate alla Lega Nord Salvini o annullate. Inoltre è intervenuto ad opponendum il candidato Rossi Enrico.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Il ricorso è inammissibile, come eccepito dalla controinteressata e della Regione Marche. Non è quindi necessario pronunciarsi sulla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla Regione.

1.1. In primo luogo è il caso di ricordare i principi consolidati in materia di giudizio elettorale. Nel rito elettorale non sono permesse impugnative esplorative, quindi ricorsi che, sia pure mediante censure di diritto, tendano, in realtà, a conseguire un vero e proprio riesame complessivo del risultato elettorale. Ciò accade, ad esempio, quando si denuncino irregolarità generiche, errori nelle operazioni di spoglio e nella compilazione dei verbali, senza allegare alcun indizio sia sulla presenza sia sulla rilevanza di simili irregolarità del risultato elettorale (T.A.R. Puglia, Bari, 5 giugno 2024, n. 705; C.d.S., V, 20 luglio 2016, n. 3280). Il ricorso esplorativo è infatti tendente ad ottenere, mediante la presentazione di censure generiche o infondate, la verificazione delle operazioni elettorali in esito alla quale proporre motivi aggiunti (T.A.R. Puglia, Bari, 14 gennaio 2022, n. 62). Inoltre non si può procedere alla rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale, posto che il giudizio elettorale non si configura come giurisdizione di diritto obiettivo destinata ad accertare l'effettivo responso delle urne. Difatti, l'interessato è tenuto a fornire idonea prova della concreta lesione subìta senza poter differire all'esito della verificazione istruttoria la prova del sussistente interesse a ricorrere, non potendo il ricorso elettorale risolversi in uno strumento meramente esplorativo (T.A.R. Campania, Napoli, 28 ottobre 2024, n. 5751).

1.2. Ad avviso del Collegio il ricorso in epigrafe ricade proprio nelle categorie sopra delineate, in quanto lo stesso individua una pretesa anomalia generale, priva di prove concrete riscontrabili nei verbali elettorali o in dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che asseritamente si risolverebbe a vantaggio del ricorrente, provocando l'assegnazione di voti alla lista Fratelli d'Italia o all'annullamento di voti alla lista Forza Italia in numero tale da superare la controinteressata e provocare l'elezione del ricorrente.

1.3. Con particolare riguardo alla specificità dei motivi di ricorso in materia elettorale, la giurisprudenza ha messo in risalto che, sebbene essa debba essere valutata con rigore attenuato, in quanto la persona interessata deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento (Ad. plen., 20 novembre 2014, n. 32; T.A.R. Veneto, 10 ottobre 2025, n. 1767).

1.4. Il ricorrente individua delle anomalie con riguardo a Rapagnano e a diversi comuni limitrofi, dovute alla notorietà del padre di Elisabetta Ceroni, noto esponente di Forza Italia, ma non elenca puntualmente le schede interessate. In particolare non risultano dichiarazioni, né contestuali né posteriori dei rappresentanti di lista o di altri soggetti. Tali dichiarazioni, come è noto, possono essere valutabili dal giudice come principio di prova (Ad. plen., 20 novembre 2014, n. 32), anche se sottoposte a precisi limiti di attendibilità (si veda C.d.S., II, 23 giugno 2025, n. 5462).

1.5. Ma nel caso in esame alcuna dichiarazione è presente in atti. Il ricorrente si limita a depositare una tabella delle 116 preferenze asseritamente annullate ad Elisabetta Ceroni, senza alcuna indicazione della motivazione per le singole schede, questo sia per le 52 preferenze asseritamente annullate nel comune di Rapagnano, sia per le 116 in totale. Della tabella non viene riportata la fonte. Solo in alcuni dei verbali di sezione depositati in atti, che riguardano solamente tre comuni, risultano voti di preferenza annullati a Elisabetta Ceroni (nel numero totale di 2), senza alcuna specificazione dei motivi.

1.6. Manca inoltre qualsiasi ulteriore specificazione riguardo le schede contestate e, in particolare (e come si vedrà, ciò è particolarmente rilevante) se nelle preferenze eventualmente annullate alla candidata Elisabetta la preferenza fosse unita allo sbarramento del simbolo di Forza Italia o se semplicemente Elisabetta Ceroni (o anche il solo cognome Ceroni) sia stato scritto nello spazio riservato alla lista errata, senza che non sia stato segnato alcun simbolo.

1.7. Infatti, qualora il ricorrente intenda contestare la prima fattispecie, in pratica si proporrebbe una sorta di "viaggio psicologico" nella mente dell'elettore di Rapagnano e comuni limitrofi per capire se l'elettore abbia (eventualmente, perché nessuna prova concreta è fornita a riguardo) scritto il nome di Elisabetta Ceroni accanto al simbolo (barrato) di Forza Italia in forza a una prevalente volontà di votare la candidata Ceroni rispetto alla lista, in contrasto con la regola, normativamente stabilita, per cui sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Di recente è stata infatti ritenuta inammissibile (proprio in tema di elezioni regionali) un'impugnazione dove non era specificata "una circostanza molto importante, cioè... se gli elettori, oltre ad esprimere il voto di preferenza per la ricorrente, hanno anche tracciato un segno sui simboli delle altre liste, a fianco dei quali è stata espressa la preferenza per la ricorrente". Infatti, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 570/1960, sono efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata, mentre sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista e sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata (T.A.R. Basilicata, 26 settembre 2024, n. 459, e 21 dicembre 2024, n. 654, confermate da C.d.S., V, 3 giugno 2025, n. 4818).

1.8. Peraltro, nel ricorso oggetto delle sentenze appena citate, la presenza di schede con nome del candidato di altra lista (in quel caso la ricorrente) accanto a un contrassegno erano basate, appunto, su dichiarazioni dei rappresentanti di lista, del tutto mancanti nel caso in esame. Infatti, nel presente ricorso, parte ricorrente si limita, come già accennato, a depositare una tabella e a rappresentare, che «alla Candidata Elisabetta Ceroni (lista "Fratelli d'Italia") sono state annullate n. 116 preferenze e, molte di queste - esattamente quante sarà possibile accertare solo a seguito del riconteggio che si auspica sia disposto dal Collegio - sono state attribuite alla lista "Forza Italia" in quanto l'elettore ha scritto il cognome "Ceroni" a fianco del simbolo della lista "Forza Italia" (anche senza barrare la lista), così non attribuendo la preferenza al candidato ma alla lista» (si veda la memoria conclusiva in atti).

2. A parere del Collegio non è sufficiente, in base principi sopra riportati, la specificità di tali censure non circostanziate, che non individuano, appunto, un principio di prova relativo al numero di schede potenzialmente rilevanti e in che modo esse porterebbero vantaggio al ricorrente. Infatti non è mai individuato il numero effettivo di schede e le relative sezioni che conterrebbero i vizi tali da consentire un vantaggio dal ricorrente o un principio di prova effettivo sulla presenza di tali schede. Al contrario, sulla base di un articolato ragionamento basato sui dati generali di scrutinio di alcuni comuni, il ricorso si basa su una sorta di "teorema" relativo a un errore generalizzato degli elettori che avrebbe portato all'attribuzione di un maggior numero di volti alla lista Forza Italia, potenzialmente avvantaggiando il ricorrente.

2.1. Peraltro non è del tutto definita la natura del previo riconteggio delle schede richiesto dal ricorrente. Il ricorso recita infatti «Si chiede, quindi, che il Collegio, previo riconteggio delle schede, voglia:

- in via principale: assegnare prevalenza, in ragione del forte radicamento territoriale del cognome "Ceroni" e della sua evidente identificazione con il partito "Forza Italia", alla preferenza e non alla lista nelle ipotesi in cui si ravvisino schede in cui l'elettore ha scritto la preferenza "Ceroni" o "Elisabetta Ceroni" a fianco del simbolo della lista "Forza Italia";

- in via subordinata: dichiarare nulli o annullare - in ragione del forte radicamento territoriale del cognome "Ceroni" e della sua evidente identificazione con il partito "Forza Italia" - i voti di lista attribuiti alla lista "Forza Italia" ove a fianco del simbolo di questa sia stato scritto il cognome "Ceroni"».

2.2. Quindi non è del tutto chiaro se la richiesta riguardi l'intera circoscrizione provinciale o i soli 116 voti asseritamente annullati a Elisabetta Ceroni individuati nell'allegata tabella. L'eventuale verificazione sarebbe quindi tesa alla generale ricerca di schede in cui l'elettore ha scritto la preferenza "Ceroni" o "Elisabetta Ceroni" a fianco del simbolo della lista "Forza Italia, per richiederne l'assegnazione alla candidata Ceroni e quindi alla lista "Fratelli d'Italia" o in alternativa la nullità.

2.3. In entrambe le ipotesi (la memoria conclusiva sembrerebbe affermare la seconda ipotesi), l'istruttoria richiesta rimarrebbe di carattere esplorativo e priva del necessario principio di prova. Nella tabella allegata, oltre a non essere chiara la fonte del numero di schede annullate alla candidata Ceroni e a mancare l'indicazione delle sezioni (la tabella è divisa per comuni), non vi è la fondamentale individuazione delle schede che potrebbero avvantaggiare il ricorrente, le quali appunto sarebbero solo quelle tali da diminuire i voti di lista assegnati a "Forza Italia". Tra di queste non possono infatti essere comprese, per precisa indicazione normativa oltre che giurisprudenziale, le schede nelle quali il nome Ceroni sia stato scritto nell'area riservata ai candidati di Forza Italia, barrando il relativo contrassegno.

2.4. Quanto sopra porta, anche in base alla specifica giurisprudenza sopra riportata, a ritenere l'assenza di un principio di prova (che il ricorrente basa esclusivamente su un'asserita generale anomalia dell'andamento dei rapporti lista-preferenze in alcuni comuni) e a stabilire il carattere esplorativo del ricorso, in mancanza della sufficiente individuazione del numero e delle caratteristiche delle schede rilevanti per mutare il risultato elettorale a favore del ricorrente.

2.5. A maggior ragione è inammissibile in quanto del tutto generica e priva di qualsiasi principio di prova, come eccepito dalla Regione e dalla controinteressata, la richiesta di riconteggio delle schede nulle non attribuite alla Lega o al ricorrente all'interno della intera circoscrizione elettorale provinciale [richiesta sub b) nell'istanza istruttoria]. Manca infatti qualsiasi violazione attribuita alle schede o qualsiasi censura specifica sul punto.

3. Per quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Sussistono le ragioni per la compensazione delle spese di causa, in considerazione della natura del contenzioso in oggetto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.