Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 25 novembre 2025, n. 9213
Presidente: Simonetti - Estensore: Gallone
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 1° settembre 2023 e depositato in data 4 settembre 2023 [omissis] ha impugnato dinnanzi il T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, chiedendone l'annullamento previa concessione della tutela cautelare, il decreto del Direttore generale del personale del 5 luglio 2023 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it in data 5 luglio 2023 mediante il quale è stata approvata la graduatoria della prova scritta relativa al bando di concorso per l'assunzione di n. 411 allievi vice ispettori (378 uomini; 33 donne) del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria (bando pubblicato in G.U., 4a serie speciale "Concorsi ed esami", n. 99 del 14 dicembre 2021), nella parte in cui ha escluso il ricorrente dalle successive prove, nonché ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento al verbale n. 23 del 4 maggio 2023 della commissione esaminatrice, con il quale è stato annullato l'elaborato scritto a firma del predetto con la motivazione che "il candidato non ha provveduto a sigillare la busta piccola contenente i dati anagrafici".
1.1. A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 241/1990 e dell'art. 46 d.P.R. 445/2000, disparità di trattamento - eccesso di potere - assenza di provvedimento motivato;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 487/1987 - violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia;
3) violazione degli artt. 4 e 14 del bando di concorso;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. 241/1990 anche per applicazione analogica - omessa applicazione del principio del soccorso istruttorio - violazione e/o falsa applicazione del principio del favor partecipationis - violazione e/o falsa applicazione art. 97 della Costituzione - eccesso di potere.
2. Ad esito del giudizio, con la sentenza breve in epigrafe, l'adito T.A.R. ha respinto il ricorso.
3. Con ricorso notificato e depositato il 21 novembre 2023 [omissis] ha proposto appello avvero la suddetta decisione chiedendone la riforma previa concessione della tutela cautelare.
3.1. In particolare, ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
1) violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 4-bis, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 - difetto di motivazione - falsa applicazione dell'art. 9, comma 6, del bando di concorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 241/1990 - disparità di trattamento - eccesso di potere - assenza di provvedimento motivato - error in iudicando - erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione - violazione di legge - violazione del principio di imparzialità e di ragionevolezza;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 487/1987 - violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia - carenza di motivazione;
3) violazione degli artt. 4 e 14 del bando di concorso - carenza di motivazione.
4. In data 6 dicembre 2023 si è costituito il Ministero della giustizia chiedendo la reiezione dell'appello.
4.1. In data 7 dicembre 2023 parte appellata ha depositato memoria difensiva.
5. Ad esito dell'udienza in camera di consiglio del 12 dicembre 2023 la Seconda Sezione di questo Consiglio, con ordinanza cautelare n. 5024 del 13 dicembre 2023, ha respinto l'istanza cautelare osservando, in punto di insussistenza del fumus boni iuris, che "ad un sommario esame proprio di questa fase, l'esclusione dell'appellante dalla procedura selettiva per cui è causa appare riconducibile a un comportamento imputabile allo stesso [omissis], in considerazione del fatto che, alla luce della produzione di parte resistente, la busta piccola contenente i dati anagrafici del medesimo candidato era ancora dotata della striscia adesiva protettiva, dall'interessato evidentemente non rimossa al momento della consegna degli elaborati" e che "detta omissione - come correttamente evidenziato dal T.A.R. nella sentenza appellata - costituisce violazione del fondamentale principio dell'anonimato rispetto alla quale non è immaginabile che l'Amministrazione potesse sopperire mediante soccorso istruttorio e quindi provvedere essa stessa alla chiusura della busta e procedere comunque alla correzione dell'elaborato".
6. All'udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il solo fatto oggettivo del rinvenimento della busta, contenente le generalità del candidato, aperta e non sigillata all'atto della correzione dell'elaborato rappresenta una circostanza di per sé suscettibile di alterare il principio dell'anonimato e di violare il principio di uguaglianza, non ovviabile neanche con il soccorso istruttorio trattandosi di circostanze indimostrabili a posteriori.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata in quanto la semplice circostanza del rinvenimento di una busta non incollata non potrebbe integrare gli estremi del segno di riconoscimento e, trattandosi di circostanze indimostrabili a posteriori, si rischierebbe di far subire al candidato l'esclusione dalla procedura in ogni caso e a prescindere dalla sua volontà e intenzionalità.
Osserva, in particolare, parte appellante che le norme tese a garantire il principio dell'anonimato degli elaborati scritti nelle procedure concorsuali non potrebbero essere intese in modo tassativo ed assoluto, occorrendo invece che ai fini dell'invalidità della prova scritta emergano elementi idonei a provare l'intenzionalità e la volontà del concorrente a rendere riconoscibile il proprio elaborato. Soltanto la prova di tali ultimi elementi consente di affermare l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, non potendosi considerare tale la mera circostanza, del tutto casuale, della busta non chiusa per semplice dimenticanza del candidato o per successivo scollamento.
3. Con il secondo motivo di appello si ritiene la sentenza impugnata errata nella parte in cui afferma che va considerato irrilevante che il bando di concorso o l'art. 14, secondo comma, del d.P.R. n. 487 del 1974 non sanzionino espressamente con l'esclusione il rinvenimento della busta piccola, recante i dati anagrafici del candidato, aperta.
Secondo parte appellante tale statuizione sarebbe errata in quanto non solo la funzione della busta piccola sarebbe quella di separare i dati anagrafici dall'elaborato e consentirne l'abbinamento solo successivamente alla correzione, ma ai fini del regolare svolgimento di quest'ultima fase non si rinverrebbe alcuna indicazione in merito al rinvenimento della busta non chiusa e ciò sia negli atti preparatori, rappresentati dal verbale della commissione esaminatrice n. 15 del 13 marzo 2023, nel quale sono stati fissati i criteri per lo svolgimento della prova, sia nel verbale della commissione esaminatrice n. 16 del 17 aprile 2023, nel quale è stato descritto lo svolgimento della prova stessa.
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non fornisce un'adeguata motivazione alla circostanza che nel caso di specie l'esclusione viene comminata per un caso non previsto dal bando.
Ritiene parte appellante che i casi tassativi di esclusione dal concorso sono elencati nell'art. 4 del bando, mentre il successivo art. 14, nel prevedere i criteri per lo svolgimento della prova scritta, non fa alcuna menzione né della essenzialità della chiusura delle buste né che in difetto potrebbe determinarsi l'esclusione dal concorso. Pertanto l'amministrazione sarebbe incorsa nella violazione del principio di tassatività delle sanzioni e delle cause di esclusione dal concorso.
4. Tutte le suddette censure sono prive di pregio.
Non vi sono, in particolare, ragioni per discostarsi da quanto statuito dalla Seconda Sezione di questo Consiglio con ordinanza cautelare n. 5024 del 13 dicembre 2023.
4.1. Con riferimento al primo motivo di appello, risulta incontestata tra le parti la circostanza che la busta piccola recante l'indicazione dei dati anagrafici è stata rinvenuta all'interno della busta grande contenente l'elaborato da sottoporre a valutazione da parte della commissione esaminatrice.
In particolare, preme osservare che la busta piccola in questione risulta dotata della striscia adesiva protettiva (allegato n. 9 alla memoria difensiva di parte appellante, depositata in data 7 dicembre 2023).
Rimane, peraltro, del tutto irrilevante la circostanza che l'odierno appellante non abbia volontariamente omesso la chiusura della busta piccola contenente i dati anagrafici ma che ciò sia stato frutto di una svista.
E, infatti, ciò che rileva sul piano oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento psicologico del candidato, è la concreta compromissione del principio fondamentale dell'anonimato degli elaborati.
Del resto, l'eventuale ricorso allo strumento del soccorso istruttorio, invocato da parte appellante, non avrebbe fatto altro che approfondire la lesione al su menzionato principio dell'anonimato ma soprattutto al principio di parità e non discriminazione tra candidati, consentendo all'amministrazione di sostituirsi ad un'azione che è onere del candidato porre in essere, così come prescritto dall'art. 14 bando, proprio al fine di evitare che la commissione venga a conoscenza dei dati anagrafici dell'autore dell'elaborato e subisca così influenze o condizionamenti nella valutazione.
Tutto ciò costituisce, peraltro, la naturale ricaduta del genarle principio di autoresponsabilità del partecipante ad una procedura selettiva. Questi, infatti, sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze commessi non solo nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, ma anche in sede di confezionamento e consegna dell'elaborato; fase, questa, prodromica al successivo abbinamento degli elaborati dei medesimi con i dati anagrafici dei candidati.
Ne discende che, nel caso di specie, la commissione, come risulta dal verbale n. 23 del 4 maggio 2023 (allegato n. 8 alla memoria difensiva depositata da parte appellante in data 7 dicembre 2023), ha correttamente proceduto all'annullamento dell'elaborato del candidato.
4.2. Anche il secondo e il terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 20 novembre 2013, n. 28, ha affermato che in tutte le pubbliche selezioni, ivi comprese quelle nelle quali le prove scritte sono soggette a correzione automatizzata, deve essere garantito l'anonimato, in quanto tale criterio "costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo [...] una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate. Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione".
Nel caso che occupa, l'inosservanza, da parte del candidato, della regola che impone la chiusura della busta piccola contenente i dati anagrafici integra, come già rilevato, una patente violazione di tale fondamentale principio, il cui riscontro non imponeva alla Commissione di addurre alcuna altra specifica motivazione a sostegno della misura espulsiva adottata.
Risulta, peraltro, irrilevante, proprio in ragione della circostanza che la garanzia dell'anonimato è consustanziale ad ogni procedura pubblica a carattere concorsuale e ne conforma naturalmente lo svolgimento, che la disciplina di lex specialis (come integrata dai criteri assunti in autovincolo in sede di correzione degli elaborati dalla Commissione) non abbia previsto expressis verbis che la mancata chiusura della busta piccola contenente i dati anagrafici costituisca causa di esclusione dalla medesima.
5. Per le ragioni esposte, l'appello è infondato e va respinto.
6. Sussistono nondimeno, anche in ragione della condizione subiettiva di parte appellante, giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. V, sent. n. 15930/2023.