Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 10 dicembre 2025, n. 32075
Presidente: Frasca - Relatore: Iannello
Rilevato che:
Alfredo M. - avendo agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso dei suoi familiari, avvenuto in conseguenza degli eventi franosi che colpirono il Comune di Sarno il 5 maggio 1998, causando la morte di 137 persone - era risultato vittorioso in primo grado, avendo ottenuto la condanna di Gerardo B., sindaco del tempo, nonché del Comune di Sarno e delle Amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno), in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 1.017.168,17 a titolo di risarcimento dei danni (al netto del versamento già effettuato, ma al lordo della rivalutazione e degli interessi) e della ulteriore somma di euro 13.563,15 per imborso delle spese processuali (di cui euro 1.563,15 per esborsi ed euro 12.000,00 per competenze legali, oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci di legge), distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
nel giudizio d'appello, promosso in via principale dalle amministrazioni statali che si dolevano del rigetto della domanda di regresso nei confronti del Comune, si costituì tempestivamente il M. proponendo appello incidentale limitato alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta inadeguata per difetto rispetto alla complessità della causa e all'atteggiamento ostruzionistico delle controparti;
con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Salerno, per quanto ancora interessa, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale del M., in quanto non notificato alla parte contumace (Gerardo B.), sul rilievo che la censura sulle spese coinvolgeva anche quest'ultimo, condannato in solido in primo grado;
tale sentenza è impugnata per cassazione dal M., con ricorso affidato a un unico mezzo;
gli intimati non hanno svolto difese;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Considerato che:
con l'unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 292, 350, 359 c.p.c.»;
rileva in sintesi che la mancata notifica dell'appello incidentale all'appellato rimasto contumace non poteva essere rilevata d'ufficio, trattandosi di nullità relativa suscettibile di essere fatta valere solo dal contumace se si costituisce o impugna la sentenza;
soggiunge che, peraltro, se pure egli avesse voluto proporre l'impugnazione incidentale nei confronti delle controparti ad esclusione proprio di B. Gerardo, ben avrebbe potuto farlo senza dover necessariamente integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331;
il motivo è fondato e merita accoglimento;
come questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, nei casi (come quello oggetto dell'odierno esame) in cui una delle parti raggiunte dalla notificazione dell'appello principale rimanga contumace, l'eventuale proposizione di un appello incidentale da parte di altro appellato che venga proposto anche nei confronti della parte rimasta contumace, sostanziandosi in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, prefigura l'applicazione, non già degli artt. 331 o 332 c.p.c., bensì dell'art. 292 c.p.c. (ancorché l'art. 343 c.p.c. preveda solo che la proposizione di un appello incidentale debba avvenire con il deposito tempestivo della comparsa di risposta e non anche la sua notificazione), atteso che gli artt. 331 o 332 c.p.c. concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile;
ne deriva che, nei casi corrispondenti a quello in esame, la notificazione dell'appello incidentale dev'essere ordinata dal giudice al solo scopo di portare detta impugnazione incidentale a conoscenza del contumace, ossia del soggetto che è già parte nel processo introdotto dall'impugnazione principale, dovendo ritenersi estesa, l'impugnazione incidentale, anche nei confronti della parte che, essendo convenuta nel processo, ha scelto di rimanere contumace (v. Cass. n. 2246 del 22 gennaio 2024, Rv. 670015; n. 5084 del 17 febbraio 2023, Rv. 666935; ma v. già, in precedenza, Cass. n. 4747 del 13 aprile 2000, Rv. 535644; n. 11827 del 15 novembre 1995, Rv. 494652; n. 1446 del 16 marzo 1981, Rv. 412099; n. 3652 del 20 dicembre 1972, Rv. 361680; n. 2359 del 9 settembre 1966, Rv. 324580);
dalla considerazione di tali premesse discende la fondatezza del motivo nella parte in cui censura la mancata osservanza, non già dell'art. 331 c.p.c., bensì dell'art. 292 c.p.c.;
in accoglimento del ricorso la causa deve dunque essere rinviata al giudice a quo, per nuovo giudizio sull'appello principale, ferme le altre non connesse statuizioni;
al giudice di rinvio deve essere anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.