Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 7 novembre 2025, n. 38163

Presidente: Rocchi - Estensore: Tona

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 3 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha confermato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Lecce, con la quale, in data 15 ottobre 2025, era stata ammessa [omissis] in via provvisoria alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. d), l. n. 354/1975, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo n. 2022/328, rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [omissis] adducendo tre motivi.

2.1. Con il primo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 47 ord. pen., eccependone l'erronea interpretazione.

Il Tribunale aveva argomentato sull'inaccoglibilità della richiesta di affidamento in prova per la mancanza di un'attività lavorativa o di volontariato e non aveva tenuto conto del parere favorevole dell'UEPE, della documentata volontà della condannata di svolgere attività caritatevoli, della regolarità della condotta detentiva, della sua fragilità psico-fisica e della sua età avanzata, oltre che dell'assenza di recidiva.

La decisione avrebbe contraddetto non solo una soluzione imposta da una lettura combinata dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 27, comma 3, Cost., ma anche dell'orientamento di legittimità secondo il quale: «in tema di misure alternative alla detenzione deve ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa può costituire un mezzo di reinserimento sociale ed è, quindi, valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa dell'affidamento in prova. Tuttavia, tale circostanza, da sola, non costituisce, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità della misura in questione, trattandosi di parametro apprezzabile in relazione ad altri elementi - quali i precedenti penali, la condotta inframuraria, la partecipazione al trattamento rieducativo - sottoposti alla valutazione del giudice» (Sez. 1, n. 6533 del 17 febbraio 2025).

2.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta che il provvedimento impugnato grava la ricorrente di un eccessivo e ingiustificato onere dimostrativo, in contrasto con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il Tribunale di sorveglianza non può imporre all'istante eccessivi ed ingiustificati oneri dimostrativi e spetterebbe al giudice attivare i propri poteri istruttori d'ufficio ex art. 666, comma 5, c.p.p., specie nei casi in cui le verifiche siano difficili da compiere in privato.

Il difensore lamenta la mancata valutazione della diversa disponibilità e attività sociale di volontariato svolta dalla condannata, in linea con l'art. 47 ord. pen., pur trattandosi di attività non rientranti in quelle formalizzate in questa disposizione; e non erano state considerate le condizioni della ricorrente, invalida per patologia ortopedica e affetta da depressione per la quale è in trattamento farmacologico, non potendosi per questo chiederle un progetto strutturato autonomamente.

2.3. Da ultimo, viene censurata violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 della Convenzione EDU.

La decisione non sarebbe sorretta da una valutazione proporzionata e adeguata alla specificità della situazione della ricorrente e si poneva in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali in tema di rieducazione del condannato e individualizzazione della pena.

3. Il Procuratore generale, Francesca Ceroni, ha chiesto l'accoglimento del ricorso annullando con rinvio l'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il rigetto della richiesta di affidamento in prova e la scelta della misura alternativa della detenzione domiciliare come più idonea rispetto a consentire una più adeguata e utile espiazione della pena, sono ancorati anche alla seguente affermazione, che, nell'economia complessiva dell'apparato argomentativo del provvedimento, costituisce un determinante snodo motivazionale: «osta allo stato la circostanza che la condannata non risulta avere disponibilità di un lavoro, né la possibilità di svolgere volontariato presso taluno degli enti riconosciuti ai sensi dell'art. 47 ord. pen.».

Alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza in materia tale decisivo profilo della motivazione risulta apodittico e pertanto carente, poiché «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute» (Sez. 1, sentenza n. 1023 del 30 ottobre 2018, dep. 2019, Rv. 274869-01) e «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'impossibilità per il condannato di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al suo reinserimento sociale» (Sez. 1, sentenza n. 14003 del 28 novembre 2023, dep. 2024, Rv. 286257-01).

L'orientamento giurisprudenziale risalente, ribadito e costante (in tal senso già Sez. 1, n. 1092 del 1° marzo 1991, Mazzesi, Rv. 186899-01) esclude che l'impossibilità di svolgere attività lavorativa costituisca di per sé causa ostativa alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, tanto più quando vi siano condizioni di salute o di età che vi diano causa.

Nel provvedimento impugnato si dà atto delle risultanze istruttorie riguardo le patologie potenzialmente invalidanti della condannata, che tuttavia non sono valutate ai fini della verifica delle possibilità che lasciano residuare per lo svolgimento di attività anche diverse da quelle lavorative, comunque funzionali alla misura alternativa dell'affidamento in prova.

A ciò si aggiunga che nella relazione UEPE, secondo quanto rappresenta la ricorrente, l'attività di volontariato sarebbe stata ritenuta praticabile e sul punto la motivazione non dà conto delle ragioni per le quali tale attività non poteva essere presa in considerazione né se fosse tra quelle offerte da ente non idoneo.

Tali carenze viziano l'ordinanza impugnata e vanno emendate.

3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio al fine di emendare la carenza di motivazione in ordine all'assoluta impossibilità per la condannata di svolgere attività lavorativa e, laddove sia ravvisata tale impossibilità, in ordine alle alternative proposte di svolgere opera di volontariato e alla loro adeguatezza e funzionalità rispetto agli scopi di reinserimento sociale perseguiti dalla misura alternativa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Depositata il 24 novembre 2025.