Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 1° dicembre 2025, n. 9443

Presidente: D'Angelo - Estensore: Cerroni

FATTO E DIRITTO

1. La signora [omissis], cittadina [omissis], si è vista rigettare la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 28 gennaio 2015 ex art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, per una condanna penale per il reato di cui all'art. 483 c.p. ("falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico") emessa con sentenza del Tribunale di Roma [omissis] aprile 2014. In particolare, con provvedimento datato 17 gennaio 2019, il Ministero dell'interno ha ritenuto il precedente penale come indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.

2. La cittadina straniera ha impugnato il provvedimento di reiezione innanzi al TAR per il Lazio dolendosi della sua illegittimità per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, oltre che per violazione di legge, in particolare dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990. Segnatamente, la deducente ha lamentato che l'Amministrazione, trincerandosi dietro la necessità di rispettare il termine di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 - nonostante l'ampio superamento del termine biennale di conclusione del procedimento -, avrebbe negato la cittadinanza sulla scorta della condanna a carico della ricorrente senza, però, né attendere gli esiti della procedura di riabilitazione pendente dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma - malgrado fosse stata preventivamente informata dalla cittadina straniera sia della proposizione della richiesta di riabilitazione sia, in occasione del riscontro al preavviso di rigetto, della pendenza del relativo procedimento e della fissazione dell'udienza di trattazione per il 13 giugno 2018 -, né considerare che il fatto posto a carico dell'istante non denotasse "scarso o problematico radicamento sociale" oppure "una predisposizione a comportamenti scorretti o in senso lato antigiuridici".

3. Il TAR per il Lazio, richiamata l'ampia discrezionalità esercitata dal Ministero nel provvedimento di concessione della cittadinanza, che rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri, ha ritenuto che "il provvedimento impugnato sia scevro dai vizi lamentati e che l'amministrazione resistente abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale, evidenziando legittimi motivi di rigetto dell'istanza del ricorrente per la non compiuta integrazione dello stesso nella comunità nazionale desumibile dalla violazione della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano". Più specificamente, il primo giudice ha affermato che per consolidata giurisprudenza - la condotta posta in essere dalla ricorrente (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p.) rientra tra gli elementi che possono assumere rilievo nell'ambito della valutazione in merito all'utile inserimento dell'istante nella comunità nazionale, costituendo una condotta capace di interrompere il "rapporto di fiducia" tra la richiedente e l'autorità pubblica. Inoltre, la circostanza della sopravvenuta riabilitazione del richiedente non ha potuto dispiegare effetti nella vicenda procedimentale in esame perché giunta in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento impugnato.

4. La signora [omissis] ha interposto rituale appello avverso la pronuncia di prime cure affidando il gravame a un unico profilo censorio con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 in relazione agli artt. 6, 8 e 9 l. n. 91/1992, nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta. L'appellante stigmatizza, in particolare, la carenza di una sufficiente motivazione in ordine alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alle modalità e caratteristiche del fatto penalmente perseguito, apprezzato in concreto, alla gravità dello stesso e al suo disvalore sociale, alla pena comminata e alla concessione di attenuanti generiche, alla circostanza che si tratti di unico episodio nel periodo di lungo soggiorno dell'odierna appellante in Italia, al fatto di aver ottenuto una pronuncia di riabilitazione, comunicata all'Amministrazione, prima dell'adozione del provvedimento impugnato. Sottolinea, inoltre, lo scarso disvalore sociale della condotta penalmente sanzionata - consistita nell'aver denunciato lo smarrimento della carta di circolazione, quando invece tale documento risultava per vero sequestrato a livello amministrativo - e la tenuità della pena comminata (quattro mesi di reclusione). Da ultimo, denuncia la radicale omissione di una valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione nella società, rapportata ai suoi legami familiari, alla sua attività lavorativa, al suo reale radicamento nel territorio, alla sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui ella chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.

5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno che, per il tramite della difesa erariale, ha depositato una memoria difensiva con la quale domanda la reiezione dell'appello.

6. Espletato lo scambio di memorie difensive ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la causa è venuta in discussione all'udienza pubblica del 6 novembre 2025 e successivamente è stata trattenuta in decisione.

7. L'appello è fondato per quanto si espone dappresso.

8. Va premesso sul piano fattuale che la sentenza penale del Tribunale di Roma [omissis] aprile 2014 ha condannato l'appellante alla pena di quattro mesi di reclusione, sospesa condizionalmente e col beneficio della non menzione, per aver falsamente denunciato lo smarrimento della carta di circolazione della propria autovettura, in verità sottoposta a sequestro amministrativo verbalizzato con atto anteriormente notificato alla diretta interessata. Il giudice penale ha ritenuto evidente che, alla luce del ritiro della carta di circolazione, la denuncia risultasse ideologicamente falsa e che di tale falsità l'imputato era perfettamente consapevole atteso che alla stessa era stato notificato meno di un mese prima l'avvenuto ritiro.

Orbene, il reato per cui è intervenuta condanna (art. 483 c.p. - falsità privata commessa dal privato in atti pubblici) non soddisfa le caratteristiche delineate dall'art. 6 l. n. 91/1992 ai fini dell'ostatività automatica, dettata segnatamente per le condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato), e per le condanne per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione (il reato de quo è punito invece nel massimo alla pena della reclusione fino a due anni).

A dispetto della tenuità della sanzione irrogata (quattro mesi di reclusione sospesi condizionalmente), l'Amministrazione ha posto particolari (e ingiustificati) accenti di gravità del reato in esame predicandone addirittura il significativo allarme sociale e la sua sintomaticità quale indice di scarsa integrazione e affidabilità, mentre ha omesso radicalmente qualsivoglia considerazione sul documentato radicamento nel territorio nazionale dell'istante sui diversi versanti socio-lavorativo e familiare.

9. L'appello appare, dunque, meritevole di accoglimento alla luce della consolidata giurisprudenza di Sezione secondo cui "l'Amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza" (cfr. da ultimo, C.d.S., Sez. III, n. 4 marzo 2025, n. 1823; C.d.S., Sez. III, 19 luglio 2024, n. 64869, id., 9 maggio 2023, n. 4681; id., 2 agosto 2022, n. 6789; id., 5 marzo 2021, n. 1893; id., 20 marzo 2019 n. 1837; id., 29 aprile 2015, n. 2185).

Il precedente penale posto a base del diniego ministeriale non rispecchia, se riguardato nella sua intrinseca carica di disvalore, gli accenti di gravità espressi dall'Amministrazione, come del resto si può desumere dall'applicazione di una sanzione penale particolarmente tenue e condizionalmente sospesa.

A tal riguardo, giova richiamare l'indirizzo esegetico fattosi di recente strada proprio a parziale temperamento delle posizioni più tradizionali e risalenti la cui ratio decidendi risiede nella constatazione che "non è possibile ispirare il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana su di un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia. Un simile criterio implicherebbe l'impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, prescindendo da una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e dell'effettività del percorso di integrazione realizzato dallo stesso. Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all'ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all'esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero" (così in termini, C.d.S., sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681).

10. In definitiva, il Ministero dell'interno è incorso in difetto istruttorio e motivazionale nell'apprezzamento della meritevolezza dell'istanza della cittadina straniera per essersi limitato a rilevare la sussistenza di un precedente penale risalente e di scarso disvalore sociale, specie se considerato nelle sue peculiari note modali, facendone valere con espressioni stereotipate la pregnanza sintomatica sul piano dell'incompiuta integrazione: a rigore, l'Amministrazione avrebbe dovuto profondere un maggiore sforzo motivazionale col quale dar conto delle ragioni per le quali quel singolo fatto penalmente rilevante, pur non essendo ipso iure ostativo, potesse risultare comunque preclusivo della concessione della cittadinanza, in quanto tale da far venir meno quel requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto nel soggetto richiedente, non essendo sufficiente una mera rilevazione acritica delle pendenze nella loro asettica storicità, senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico (cfr. C.d.S., Sez. III, 11 luglio 2023, n. 6791; id., 26 aprile 2022, n. 3185; id., 3 marzo 2021, n. 1826; id., 14 maggio 2019, n. 3121; id., 20 marzo 2019, n. 1837).

11. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve trovare accoglimento il ricorso introduttivo del giudizio con conseguente caducazione del provvedimento ministeriale impugnato, fatti salvi i tratti successivi di riedizione del potere in sede di riesame dell'istanza nel rispetto degli effetti conformativi della presente pronuncia.

12. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell'appellante.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. V, sent. n. 13359/2023.