Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 20 dicembre 2025, n. 33325

Presidente: Hmeljak - Relatore: Grasso

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate - Riscossione s.p.a. notificava a Luigi C., tramite pec, l'intimazione di pagamento n. 10020219003275190000 che conteneva diverse cartelle di pagamento, tra cui la cartella n. 10020140033532978000 relativa al pagamento dell'IRAP, dell'addizionale IRPEF e dell'IVA anno 2006 (riferibili al defunto padre), ritenuta notificata il 10 ottobre 2014 per un importo di euro 149.952,19.

Luigi C. conveniva in giudizio, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, l'Agenzia delle entrate - Riscossione impugnando la summenzionata intimazione e la relativa cartella, deducendo l'inesistenza della notifica dell'intimazione, prescrizione e decadenza della pretesa tributaria, carenza di legittimazione passiva, non riconducibilità della presunta pretesa creditoria in capo al ricorrente ma al padre dello stesso, accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e successiva rinuncia.

Nelle more del processo, si costituiva in giudizio anche Agenzia delle entrate.

La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 1011/2022, rigettava il ricorso.

2. Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto di appello.

Si costituivano le appellate chiedendo il rigetto del gravame.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 8049/2022, depositata il 22 dicembre 2022, ha rigettato l'impugnazione.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 470, 484 e 490 c.c. con riferimento al valore dell'accettazione con beneficio d'inventario compiuto dal ricorrente. Al riguardo, si deduce che l'apertura della successione determina la delazione dell'eredità, ossia l'offerta del patrimonio ereditario al chiamato, la quale può attuarsi, secondo l'art. 457 c.c., per legge o per testamento. L'apertura della successione e la delazione dell'eredità, tuttavia, non determinano da sole l'acquisto della qualità di erede in capo al soggetto chiamato a succedere. Invero, il chiamato all'eredità può decidere se accettare puramente e semplicemente l'eredità, accettarla con beneficio d'inventario, oppure rinunziarvi. L'accettazione con beneficio d'inventario consente all'erede di tenere separato il patrimonio personale da quello del defunto (art. 490 c.c.) e, in tal modo, limita intra vires (e cum viribus) la sua responsabilità per le passività ereditarie. Il presunto debito incorporato nell'impugnata intimazione è ascrivibile esclusivamente al de cuius dell'odierno ricorrente il quale, accettando l'eredità con beneficio d'inventario in data 3 luglio 2009, ha fatto valere sin da subito tale qualità nei rispettivi giudizi di merito. Nel caso di specie, dal momento che le passività sono superiori alle attività, come emerge dai verbali di inventario redatti dal Tribunale di Napoli, a seguito dell'accettazione del beneficio d'inventario, il ricorrente non può rispondere dei debiti ereditati.

1.1. Il motivo è fondato.

In tema di avviso di accertamento notificato agli eredi, avente ad oggetto una pretesa fiscale concernente il patrimonio del de cuius, l'accettazione con beneficio di inventario da parte dei successori non preclude all'Amministrazione finanziaria di accertare l'an e il quantum dell'obbligazione tributaria del dante causa, fermo restando che la contestazione, da parte dell'erede, della limitazione della propria responsabilità intra vires hereditatis può avvenire in sede di impugnazione della eventuale successiva cartella di pagamento con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva (Cass. n. 22571/2021).

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è infatti opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 14847/2015).

In tal senso, il giudice tributario può conoscere, senza efficacia di giudicato, questioni che ricadono in altra giurisdizione, quando dalla loro risoluzione dipenda la decisione del giudizio, per cui, in sede d'impugnazione dell'iscrizione a ruolo di un debito fiscale ereditario, ha il potere di accertare incidenter tantum la sussistenza o meno della qualità dei contribuenti quali eredi accettanti con beneficio d'inventario, ai fini della corretta quantificazione del debito d'imposta (Cass. n. 25116/2014).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata di questa S.C., se l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non rende l'erede esente dal pagamento dei debiti tributari del de cuius, non risulta corretta l'affermazione secondo cui nel caso di specie si verte soltanto sul profilo dell'an debeatur, giacché la questione del beneficio di inventario poteva essere già sollevata in sede di ricorso avverso l'intimazione di pagamento.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe dunque dovuto esaminare, in via incidentale, la questione della liquidazione dell'eredità accettata con beneficio di inventario e della sussistenza - quale esito delle procedure liquidatorie - di un residuo attivo in favore dell'erede.

2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 4, 6-bis e 6-ter del d.P.R. 82/2005 e dell'art. 2 del d.P.R. 68/2005 come riferimento alla disciplina della notificazione telematica degli atti impositivi di natura tributaria. Nell'ambio dei due procedimenti di merito veniva infatti sollevata la questione relativa all'inesistenza e/o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica non censito nei pubblici registri. Si evidenzia, altresì, che la questione della notificazione a mezzo PEC necessita di garantire la parità di trattamento (art. 3 Cost.), dal momento che un obbligo più stringente per il solo contribuente rispetto alla P.A. intimante risulta essere fortemente lesivo dei fondamentali principi di uguaglianza. Dalla ricostruzione fornita dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) in merito alla richiesta di certificazione da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, si evince che, fino all'1 settembre 2022, gli unici indirizzi di posta elettronica certificata riconducibili all'Agente della riscossione presenti nel registro IPA fossero esclusivamente protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it e fatturazioneelettronica@pec.agenziariscossione.gov.it. La data di inserimento nel registro IPA di nuovi indirizzi pec è l'1 settembre 2022, per cui la data di opponibilità a terzi è il 2 settembre 2022. Invero, l'ente che gestisce il registro IPA ha fornito dei criteri che risulteranno dirimenti in merito alle notifiche telematiche degli atti impositivi: l'indirizzo PEC del mittente dovrebbe necessariamente essere censito nel registro pubblico. Nella fattispecie che ci occupa, la notifica dell'intimazione di pagamento avveniva dal seguente indirizzo di posta: noreply.campania.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it in data 5 novembre 2021, prima che il menzionato indirizzo venisse inserito nell'apposito registro.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684/2023).

Nel caso di specie nulla è stato dedotto sull'eventuale pregiudizio patito, per cui la censura risulta infondata.

3. La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione al primo motivo di ricorso e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.