Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 6 novembre 2025, n. 39936
Presidente: Di Nicola - Estensore: Galanti
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Tribunale di Crotone rigettava l'istanza proposta da Nicola G., volta ad ottenere la proroga del termine per impugnare la sentenza n. 761/2024 del 17 luglio 2024, con termine per il deposito della motivazione prorogato alla data del 13 gennaio 2025.
2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, lett. c), 420 [verosimilmente si tratta di un refuso, essendo in narrativa censurata la violazione dell'art. 420-bis)] e 548, comma 2, c.p.p.
Sotto un primo aspetto la difesa, richiamando la giurisprudenza della Corte di legittimità, afferma come la violazione dell'art. 548, comma 2, c.p.p. abbia determinato anche una proroga dei termini per proporre impugnazione.
Nel caso in questione, l'onere da parte del tribunale di comunicare il deposito della sentenza a tutte le parti del processo, compreso all'imputato, non viene meno nel caso in cui il processo si svolga in sua assenza ex art. 420-bis c.p.p.
Il Tribunale, al contrario, non ha comunicato all'imputato né l'avviso di proroga del termine, né l'avviso di deposito della sentenza, ritenendo assolto l'onere di informazione dando solo l'avviso al suo difensore.
Sul punto, la difesa ritiene che il Tribunale abbia confuso gli istituti del processo tenutosi in assenza dell'imputato con la mancata comunicazione ex art. 548, comma 2, c.p.p.
Secondo il ricorrente, anche al processo tenutosi in absentia si applica la norma del codice di rito che impone la notifica del termine di proroga. Il ricorrente ribadisce come tra i due istituti non vi sia un rapporto di alternatività, ma anzi di continuità di applicazione.
Sostiene quindi che, poiché il G. aveva eletto domicilio in luogo diverso dallo studio del difensore di fiducia, trattandosi di ipotesi diversa da quella di cui all'art. 420-bis c.p.p., la proroga del termine per il deposito della sentenza ovvero dell'avviso di deposito della stessa dovevano essere notificati lì e non presso il difensore di fiducia.
Sotto un secondo aspetto, la difesa sottolinea come il Tribunale di Crotone sia ricaduto in errore nell'esame delle questioni proposte ex art. 670 c.p.p., il quale ha erroneamente individuato l'oggetto di contestazione eccepito dal ricorrente in sede di impugnazione.
3. In data 15 ottobre 2025 l'Avv. Marco Rocca del Foro di Crotone, per l'imputato, depositava memoria scritta in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Va preliminarmente circoscritto il thema decidendum del presente giudizio.
2.1. L'odierno ricorrente era stato condannato con sentenza n. 761/2024 del 17 luglio 2024, il cui termine per il deposito era fissato per il 15 ottobre 2024; con provvedimento in data 7 ottobre 2024 (nel provvedimento viene erroneamente indicato l'anno "2025", ma è chiaramente un refuso), il termine veniva prorogato di ulteriori 90 giorni e veniva a cadere il 13 gennaio 2025; la sentenza veniva quindi depositata il 10 gennaio 2025, ossia tempestivamente rispetto al termine prorogato.
Il provvedimento di proroga veniva notificato a tutti i difensori degli imputati e, per quanto di odierno interesse, all'Avv. Salvatore Perri, difensore di fiducia del G., in data 9 ottobre 2024 (senza che la nomina di nuovo difensore con revoca del precedente, in data 24 settembre 2024, fosse depositata in cancelleria, se non durante l'incidente di esecuzione).
Il difensore non interponeva appello, neppure tardivo.
2.2. Il Tribunale di Crotone è stato investito dal G. in quanto giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in relazione alla predetta sentenza, con una istanza volta (il corsivo è del Collegio) a «disporre la rinotifica della proroga del termine di deposito della motivazione dell'indicata sentenza e, per l'effetto, restituire nel termine il G. per impugnare la predetta sentenza».
Il ricorrente sosteneva, in dettaglio, che la notifica, eseguita presso l'originario difensore, fosse affetta da nullità in quanto non preceduta dall'avviso ex art. 157, comma 8-bis, e 161, comma 01, c.p.p., introdotti dalla c.d. "riforma Cartabia".
Il ricorrente precisava di avere dichiarato domicilio presso l'abitazione di residenza in Petilia Policastro (KR), Via del Carmine 28, ma di non avere ricevuto la notifica né della proroga né del deposito della sentenza.
Il Collegio evidenzia, a fini di chiarezza, che l'art. 98, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha abrogato la prima disposizione (la quale prevedeva che «le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»), mentre l'art. 10, comma 1, lett. o), del medesimo decreto ha introdotto la seconda (secondo cui «la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento»).
Tali norme, tuttavia, come meglio si vedrà sono inconferenti al caso di specie.
3. Scendendo nel merito del ricorso, il Tribunale pitagorico evidenzia, in primo luogo, come l'istanza fosse volta a dichiarare la non esecutività del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p. e non anche a rilevare la presenza dei presupposti per attivare la procedura di restituzione nel termine per proporre impugnazione, prevista, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, solo «se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa», elementi peraltro non dedotti dall'imputato neppure con il presente ricorso.
La deduzione difensiva doveva essere pertanto, in parte qua, ritenuta inammissibile in quanto, a fronte di una causa petendi che attaccava l'esecutività del titolo esecutivo, formulava un petitum afferente un rimedio differente, ossia quello restitutorio.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito (Sez. 5, Sentenza n. 25556 del 26 aprile 2023, Kolaj, Rv. 284678-01) che «le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato (Nella specie - relativa a istanza presentata al giudice dell'esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come "richiesta di restituzione nel termine", lamentava l'omessa notifica al condannato dell'estratto contumaciale della sentenza - la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, c.p.p., l'esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l'impugnazione)».
La pronuncia del Tribunale crotonese sul punto è pertanto logica e condivisibile e, sotto tale profilo, la doglianza che taccia di illogicità la sentenza impugnata è manifestamente infondata.
4. Così circoscritto il thema decidendum ai soli vizi in grado di inficiare la validità del titolo esecutivo, l'ordinanza impugnata ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare la sussistenza dell'invocata nullità a regime intermedio (v. pag. 5 del ricorso, in nota) e la conseguente inefficacia del titolo esecutivo.
Su tale motivazione si appunta la censura difensiva riassunta nelle premesse in fatto, che, tuttavia, è infondata.
Il Collegio ritiene di rammentare in primo luogo - in via generale - che le Sezioni unite della Corte hanno stabilito definitivamente (Sez. un., n. 698 del 24 ottobre 2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470-01) di non condividere la tesi secondo la quale all'imputato dichiarato assente dev'essere notificato l'estratto della sentenza, affermando il principio secondo cui «la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente», in quanto, a far data dal 2 gennaio 2000 (e cioè dall'entrata in vigore della l. n. 479 del 2000), agli imputati giudicati con il rito abbreviato e dichiarati «contumaci», si applica, in via esclusiva, la norma di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p. e non più quella dell'art. 442, comma 3, c.p.p., essendo stata questa tacitamente abrogata.
Nella circostanza, la Corte nella sua massima composizione ha anche chiarito che, con la l. n. 67 del 2014, il legislatore ha abrogato l'istituto della contumacia e introdotto quello dell'«assenza dell'imputato» (così la rubrica del nuovo art. 420-bis c.p.p.) che può essere dichiarata: a) quando l'imputato, libero o detenuto, non sia presente all'udienza e, anche se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistervi (primo comma); b) quando risultino una serie di fatti (secondo comma) dai quali possa presumersi che l'imputato sia a conoscenza del processo.
Una volta che l'imputato sia dichiarato assente, egli è rappresentato dal difensore. È invece considerato presente - ed è, anche in questo caso, rappresentato dal difensore - se, dopo essere comparso, si allontana o, se presente ad un'udienza, non compare a quelle successive.
Questo nuovo meccanismo, attinente alla costituzione delle parti, rese del tutto superflua la norma che prevedeva la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p., che fu, quindi, abrogata.
La suddetta norma trovava infatti la sua giustificazione proprio nel processo contumaciale in quanto, essendo questo fondato su una presunzione, aveva una funzione di garanzia essendo tesa a notiziare l'imputato (potenzialmente rimasto all'oscuro del processo) dell'esito del processo, al fine di consentirgli di proporre eventualmente impugnazione. Finalità questa, però, del tutto superflua nel nuovo processo, la cui celebrazione può avere luogo solo ove si abbia la prova in positivo che l'imputato ne sia a conoscenza.
Il principio che si ricava dalle anzidette pronunce è che, dopo l'eliminazione del processo contumaciale e [l']introduzione della disciplina del processo in assenza, ove l'imputato sia dichiarato assente egli (il corsivo è del Collegio), per tutta la durata del processo, viene rappresentato dal difensore, salva la possibilità di attivare i rimedi restitutori (v. paragrafo che segue).
È, conseguentemente, erroneo il riferimento, contenuto a pagina 5 del ricorso, agli artt. 157, comma 8-bis, e 161, comma 01, del codice rito: essi, infatti, disciplinano il caso della notifica all'indagato che abbia nominato difensore nel caso in cui egli abbia diritto a ricevere la notifica personalmente, mentre l'art. 420-bis, comma 4, stabilendo che «salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore», prevede che gli atti del processo non vengano notificati all'imputato assente, ma a chi lo rappresenta, ossia il difensore.
Pertanto, nel caso di «imputato» assente, l'art. 548, comma 2, secondo il quale «quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza», va interpretato in combinato disposto con l'art. 420-bis, comma 4, c.p.p., il quale prevede che l'imputato sia rappresentato dal difensore.
Trattasi, quindi, di ipotesi ben differente da quella già disciplinata dall'art. 548, comma 3, del codice di rito, prima della modifica apportata nel 2014, il quale - come visto - prevedeva l'obbligo di notificare (nel luogo ove in ipotesi aveva eletto o dichiarato domicilio) l'avviso di deposito anche all'imputato «contumace», la violazione del quale comportava «una nullità a regime intermedio, che, ove ritualmente eccepita, non si riteneva sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla luce del dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio» (Sez. 5, n. 13803 del 17 febbraio 2020, Tabuncic, Rv. 279100-01).
Con il superamento del processo contumaciale e la previsione del processo in assenza è dunque cambiata la disciplina della rappresentanza processuale dell'imputato assente, ora incentrata sul difensore.
Non si tratta, quindi, di una «omessa notifica» all'imputato (quale era quella di cui alla sentenza n. 43711 del 2007, citata in nota a pag. 5 del ricorso), cui consegue una nullità a regime intermedio, ma di una notifica all'imputato eseguita - ritualmente - nelle forme previste dall'art. 420-bis, comma 4, c.p.p.
Nessun diritto alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza spetta oggi, dunque, all'imputato assente (in quanto è rappresentato dal difensore) e l'omessa notifica non dà, quindi, luogo ad alcuna nullità.
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. («Il Presidente della Corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura»), posta l'identità di ratio tra le due fattispecie.
La doglianza è quindi infondata.
5. Ma v'è di più.
Questa Corte ritiene che, in caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., il termine per impugnare la sentenza decorre dall'avviso di deposito della sentenza stessa, a norma del combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. d), c.p.p. (Sez. 6, n. 7104 del 24 gennaio 2025, Montagnese, Rv. 287593-01; Sez. 6, n. 31875 del 12 aprile 2016, Armenise e altri, Rv. 267984; Sez. 2, n. 1514 del 21 maggio 2005, Rv. 233325), così come avviene in caso di deposito «tardivo» della motivazione della decisione, ciò che rende ancor più evidente la sovrapponibilità delle due situazioni.
Ancor più nettamente, Sez. 1, n. 27902 dell'8 aprile 2022 (Fricano, Rv. 283352, in motivazione) ha affermato, in riferimento all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., che «l'unica comunicazione imposta dalla norma è quella al Consiglio superiore della magistratura. È evidente, quindi, che la concessione della proroga non produce alcun effetto in punto di decorrenza dei termini per impugnare la sentenza che restano disciplinati dal combinato disposto degli artt. 548 e 585 c.p.p. che prevedono, nel caso in cui la sentenza non venga depositata nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., la comunicazione al pubblico ministero e la notificazione dell'avviso di deposito alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione e la decorrenza del termine di quarantacinque giorni per impugnare dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso».
In senso conforme si è affermato che nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., il dies a quo per l'impugnazione del pubblico ministero decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 4, n. 58249 del 17 ottobre 2018, P.G. c/Albanese, Rv. 274966), dando continuità ad un orientamento più volte espresso (Sez. 6, n. 29150 del 9 maggio 2017, Briganti e altro, Rv. 270697; Sez. 6, n. 15477 del 28 febbraio 2014, PG in proc. Ambrosino e altri, Rv. 258963).
In ogni caso, e conclusivamente, la Corte ha affermato che «l'omessa comunicazione alle parti del provvedimento presidenziale di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., non costituisce causa di nullità» (Sez. 2, n. 50143 del 17 ottobre 2017, Morabito, Rv. 271527), e ciò sulla scorta della motivazione secondo cui «la mancata comunicazione alle parti del provvedimento presidenziale non comporta alcun vizio, non trattandosi di adempimento previsto da alcuna norma», trattandosi di un «provvedimento "amministrativo" che, in quanto tale, non incide sui termini e sulle facoltà che spettano alle parti nel processo» (Sez. 1, n. 27902 dell'8 aprile 2022, Fricano, Rv. 283352-02).
Sul perché la difesa del G. - unico soggetto che aveva diritto alla sua notifica - non abbia interposto impugnazione nel termine stabilito dalla legge dopo la comunicazione di avvenuto deposito della sentenza, il ricorrente non spende parola, risultando, di tal guisa, il ricorso generico e inammissibile.
6. Si deve quindi concludere nel senso che, nel caso di processo celebrato nei confronti di imputato dichiarato assente, posto che egli - ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. - è rappresentato dal difensore per tutta la durata del processo, tanto l'avviso di de[p]osito ex art. 548, comma 2, c.p.p., quanto la comunicazione del provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., debbono essere notificati allo stesso tramite notifica al difensore.
In ogni caso, l'omessa notifica alle parti del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità poiché, in caso di sua omissione, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di notifica dell'avviso di deposito tardivo della sentenza.
7. Il ricorso deve quindi essere rigettato in quanto infondato; al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata l'11 dicembre 2025.