Corte di cassazione
Sezioni unite penali
Sentenza 26 giugno 2025, n. 40000

Presidente: Cassano - Estensore: Boni

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di denaro dell'importo di circa 6-7.000,00 euro, che la vittima si era rifiutata di corrispondergli. La pena era stata determinata previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante.

L'imputato era stato altresì condannato a risarcire danni patiti dalle parti civili per la cui liquidazione le parti erano rimesse davanti al giudice civile, al versamento di una provvisionale in favore di ciascuna delle parti civili ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle stesse.

2. Dalla ricostruzione degli accadimenti, operata dalle conformi sentenze di merito, risulta che l'imputato, a lungo legato sentimentalmente alla figlia della vittima, C. F., per un periodo era stato assunto alle dipendenze dell'impresa familiare di C. il quale gli aveva anche fornito un'autovettura, appositamente acquistata, ricevendo dall'imputato in restituzione della spesa sostenuta un importo di denaro a cadenza mensile.

Conclusasi la relazione con C. F. l'imputato aveva interrotto anche il rapporto lavorativo ed i versamenti ed aveva dovuto restituire il veicolo, ma aveva preteso dall'ex datore di lavoro il rimborso di quanto in precedenza corrispostogli, incontrando il rifiuto di C., motivato dal fatto che egli aveva comunque usufruito in via esclusiva per anni del mezzo.

Nel corso delle indagini, orientatesi sin dall'inizio nei confronti di E. M. H. a ragione del noto contrasto insorto con C. in ordine alla pretesa restituzione del denaro corrispostogli per l'utilizzo dell'autovettura, egli, dopo iniziali negazioni, aveva finito per rendere spontanee dichiarazioni ammissive della responsabilità per l'omicidio di C. In particolare riferiva di avere, all'esito di una lite motivata dal rifiuto di erogargli del denaro, ripetutamente colpito al cranio con un martello rinvenuto presso la propria abitazione la vittima sino a provocarne la morte, cercando poi di eliminare le tracce del delitto e di simulare una rapina. La medesima ricostruzione dell'accaduto, arricchita da ulteriori particolari, era fornita nel corso dell'interrogatorio reso alla presenza del difensore e successivamente nell'interrogatorio di garanzia, svoltosi dopo la sottoposizione a misura coercitiva custodiale.

In entrambe le sentenze di merito veniva confermata la sussistenza della circostanza aggravante dell'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, legati alla volontà dell'imputato di procurarsi il denaro necessario per soddisfare la necessità di assumere sostanze stupefacenti e dedicarsi al gioco d'azzardo in danno di persona che, nel corso della relazione fra il predetto e la figlia C. F., l'aveva accolto nella propria casa, gli aveva procurato un lavoro, lo aveva sostenuto economicamente. Inoltre, il trattamento sanzionatorio era commisurato in ragione del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la predetta circostanza aggravante.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, che ha articolato due motivi.

3.1. Col primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della ricorrenza della circostanza aggravante dei motivi abietti e futili. Con l'atto di gravame si era dedotto che l'imputato aveva commesso il delitto, da un lato, perché spinto dal bisogno di denaro, indotto dalla ludopatia e dalla tossicodipendenza, vere e proprie patologie, che avevano determinato una condizione di annebbiamento delle sue facoltà mentali e, dall'altro, perché convinto di essere creditore della vittima per il denaro corrispostogli per l'autovettura che aveva dovuto restituirle. Sotto diverso profilo si era evidenziato che l'imputato aveva avuto una storia di vita difficile sin dall'infanzia per l'abbandono dei familiari e la conseguente deprivazione affettiva, fonte di sofferenza, che aveva cercato di compensare con il gioco e gli stupefacenti, secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica di parte. A fronte di queste deduzioni, la Corte distrettuale ha illogicamente considerato gli elementi emersi dall'istruttoria per avere circoscritto l'analisi alla loro incidenza sull'elemento soggettivo del dolo, che ha escluso, senza rapportare le problematiche psicologiche dell'imputato ai motivi a delinquere ed alla loro qualità abietta o futile. Inoltre, ha erroneamente valutato quanto accertato dal consulente tecnico di parte che aveva evidenziato la motivata connessione tra il vissuto abbandonico e il rifiuto della persona offesa di corrispondere il denaro rivendicato, frutto di un corto circuito emotivo.

3.2. Col secondo motivo si censura la conferma del giudizio di bilanciamento tra le circostanze in termini di equivalenza come motivata dalla gravità del fatto e dalle conseguenze per i congiunti della vittima. Non è stata oggetto di considerazione la richiesta, avanzata dall'imputato ed accolta dalla Corte di appello, di sottoporsi ad un percorso di giustizia riparativa, sintomatico di resipiscenza e del senso di colpa per quanto compiuto, attestato dalla relazione dei sanitari operanti presso la struttura carceraria ove è ristretto.

4. L'Avvocato generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. I difensori delle parti civili costituite, C. N., rappresentata dalla genitrice esercente la potestà, B. S. B. M. e C. D., hanno depositato rispettive comparse conclusionali, nelle quali hanno concluso per l'infondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.

6. La Prima Sezione penale, alla quale è stato inizialmente assegnato il ricorso, ha rilevato che i motivi proposti dall'imputato devolvono il tema delle ricadute della decisione sulle statuizioni civili: qualora il ricorso fosse respinto, si porrebbe la necessità di accertare se le parti civili abbiano diritto alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità; nel caso fosse accolto e la sentenza impugnata fosse annullata con rinvio, verrebbe travolto anche il punto della decisione relativo alle spese liquidate in favore delle parti civili ed il giudice investito del nuovo grado di merito dovrebbe anche decidere sulle spese sostenute dalle stesse nei vari gradi di giudizio già svolti.

Ha quindi riscontrato nella giurisprudenza di legittimità un contrasto ermeneutico in ordine alla legittimazione ed all'interesse della parte civile a partecipare al processo quando sia controversa unicamente la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, contrasto già oggetto di segnalazione da parte dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione. Il contrasto è stato riassunto nei seguenti termini.

6.1. Un primo orientamento nega qualsiasi interesse della parte civile ad impugnare una sentenza che abbia escluso una circostanza aggravante o riconosciuto una circostanza attenuante e del pari a resistere nei giudizi di impugnazione in cui si contestino le statuizioni relative alle circostanze del reato, poiché le relative decisioni refluiscono soltanto sulla commisurazione della pena, ma non esplicano effetti sul diritto al risarcimento del danno e sulla sua liquidazione, oggetto di autonoma determinazione in sede civile.

6.2. L'orientamento di segno opposto, che riconosce alla parte civile interesse a proporre l'impugnazione ed a contestare quella altrui anche se limitatamente alle circostanze del reato (sia aggravanti, che attenuanti) e non estesa al giudizio di responsabilità dell'imputato, fa leva sull'incidenza degli elementi circostanziali sulla portata offensiva del fatto criminoso, che a sua volta assume rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità civile e della liquidazione del danno morale, operazione da condurre in forza dell'esercizio discrezionale dei poteri equitativi del giudice mediante l'apprezzamento della complessiva gravità dell'illecito.

6.3. In posizione intermedia si colloca un terzo orientamento - che si avvale dell'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte sull'interesse delle parti civili ad impugnare le sentenze di proscioglimento, riconosciuto soltanto quando dalla riforma della decisione impugnata possa discendere un risultato pratico favorevole alla parte impugnante (Sez. un., n. 28911 del 28 marzo 2019, Massaria, Rv. 275953; Sez. un., n. 6624 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. un., n. 40049 del 29 maggio 2008, Guerra, Rv. 240815) - per il quale l'interesse ad impugnare o a resistere all'impugnazione di un'altra parte non può essere affermato in via assoluta ed astratta, ma va allegato e dimostrato in concreto, caso per caso, dalla stessa parte civile mediante la deduzione dell'incidenza della decisione in ordine al punto controverso sulla quantificazione del danno risarcibile (Sez. 3, n. 16602 del 21 febbraio 2020, N., Rv. 280124; Sez. 6, n. 32762 del 7 giugno 2013, Floramo, Rv. 256952).

6.4. La Sezione rimettente segnala, infine, che il contrasto ha un'incidenza diretta sulla decisione da assumere nel presente procedimento, perché investe la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili (Sez. 5, n. 15482 del 19 marzo 2018, Rinciari, Rv. 272854 nega l'interesse della parte civile, mentre Sez. 1, n. 21346 del 21 maggio 2019, Lo Verde, non mass., e da Sez. 1, n. 38206 dell'11 luglio 2019, Borgarelli, Rv. 276858, lo riconoscono).

7. Con decreto in data 7 febbraio 2025, la Prima Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza.

8. Il difensore dell'imputato ha successivamente richiesto procedersi a trattazione orale.

9. L'Avvocato generale presso la Corte di cassazione, in data 30 maggio 2025, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per la infondatezza manifesta dei motivi. Argomenta che la sentenza impugnata, con argomentazione logica ed esaustiva, ha dato conto delle ragioni per le quali i motivi che hanno indotto l'imputato al delitto sono stati considerati abietti e futili, oltre che compatibili con le sue condizioni patologiche di tossicodipendenza e ludopatia; inoltre, nel confermare il giudizio di bilanciamento tra la predetta circostanza aggravante e le circostanze attenuanti generiche, ha valutato il percorso di giustizia riparativa, che, tuttavia, ha considerato recessivo rispetto ad altri fattori di segno opposto, di cui ha fornito precisa indicazione.

Ha chiesto, infine, respingersi la domanda delle parti civili di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel giudizio, per non avere le stesse indicato alcun interesse concreto alla resistenza nel giudizio e la possibile rilevanza dell'accertamento della circostanza aggravante dell'aver agito per motivi abietti e futili sulla decisione di liquidazione del danno.

10. In data 24 giugno 2025 è pervenuta memoria presentata dalla parte civile C. F., la quale in ordine alla questione di diritto rimessa alla decisione delle Sezioni unite ha dedotto che, in ossequio al principio di cui all'art. 651 c.p.p., l'interesse della parte civile, partecipe del processo penale, coinvolge anche l'accertamento delle circostanze del reato quali componenti del fatto quando abbiano una concreta capacità lesiva dei diritti soggettivi del danneggiato e quando la parte civile abbia dedotto in modo specifico il maggior pregiudizio patito in dipendenza del fatto di reato circostanziato. Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 74 e 78 c.p.p. discende il diritto della parte civile di essere citata per poter partecipare al giudizio anche nei gradi di impugnazione e per poter allegare il proprio interesse ad una statuizione favorevole sull'elemento circostanziale.

11. In data 25 giugno 2025 le parti civili B. M. e C. D. a mezzo del difensore, avv.to Becheri, hanno fatto pervenire comparsa conclusionale, con la quale hanno chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio.

12. In esito alla discussione in pubblica udienza, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni unite si articola nei seguenti termini:

"se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato";

"se sia configurabile in capo alla parte civile costituita, l'interesse a resistere all'impugnazione del pubblico ministero o dell'imputato con riguardo ai predetti punti".

2. Nel presente procedimento, per quanto già esposto, le parti civili non hanno assunto iniziative impugnatorie, ma hanno partecipato al giudizio di appello ed a quello di legittimità, chiedendo la conferma delle statuizioni, assunte in primo grado e confermate in quello successivo, di accoglimento della loro domanda risarcitoria dei danni patiti in conseguenza dell'uccisione del loro congiunto, vittima di omicidio aggravato per mano dell'imputato, cui è seguita la condanna generica di costui al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile.

3. Giova allora iniziare la disamina dai motivi di ricorso, dalla cui definizione dipende la necessità di affrontare o meno la questione controversa portata alla cognizione delle Sezioni unite.

3.1. Come già esposto, il ricorrente non censura il verdetto di colpevolezza espresso a suo carico, ma incentra le proprie doglianze sul giudizio di consistenza dell'aggravante dell'aver agito per motivi abietti e futili e su quello di comparazione tra circostanze eterogenee, risolto in termini di equivalenza dai giudici di merito.

3.2. Il primo motivo è privo di fondamento. La sentenza in verifica con un apparato argomentativo solido, lucido e perfettamente coerente con i dati conoscitivi offerti dalle indagini ha illustrato le ragioni della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, c.p.

3.2.1. Dopo avere osservato che tossicodipendenza e ludopatia non avevano assunto nel caso specifico caratteri di tale pervasività e gravità da assurgere a forma di infermità mentale e da avere inciso negativamente, nemmeno in via parziale, sulla capacità d'intendere e volere dell'imputato ai sensi dell'art. 85 c.p., come riconosciuto anche dallo stesso consulente tecnico della difesa, la Corte di merito ha affermato doversi distinguere sul piano concettuale ed anche nel caso concreto tali condizioni soggettive psico- fisiche dell'agente dal motivo a delinquere in quanto elementi autonomi e non incompatibili. Al riguardo ha rilevato che, sulla scorta dei dati probatori acquisiti, l'imputato aveva aggredito ed ucciso la propria vittima per il rifiuto oppostogli di corrispondergli del denaro, in tal modo ostacolando il conseguimento dei mezzi necessari per soddisfare le sue esigenze di procacciamento dello stupefacente e di dedizione al gioco d'azzardo, tanto da essersi impossessato del portafogli di C. e del denaro in esso contenuto dopo la sua uccisione. In tale pulsione ha ravvisato gli estremi del motivo futile, perché ingiustificato e sproporzionato rispetto alle modalità efferate e cruente dell'aggressione, che è stata ricostruita in punto di fatto - in forza delle risultanze offerte dai rilievi autoptici e medico-legali - come attuata con inusitata violenza mediante la reiterazione di un numero di colpi di martello al capo della persona offesa non inferiore a venti (numero non individuato con maggiore precisione per lo «sfacelo cranio-meningo-encefalico» cagionato: cfr. pag. 20 della sentenza d'appello) cui si è aggiunta l'inflizione di ulteriori lesioni al volto ed agli arti, protesi in un disperato tentativo di difesa dalla vittima, persona che in precedenza si era sempre mostrata disponibile e accogliente nei riguardi dell'imputato per averlo ricevuto, averlo ammesso nella propria cerchia di relazioni, avergli offerto un lavoro ed averlo aiutato economicamente. Al contempo la Corte di appello ha confermato il giudizio di abiezione del motivo a delinquere in quanto all'omicidio l'imputato si era indotto per l'impedimento, opposto da C., alla possibilità di alimentare la sua dedizione agli stupefacenti ed al gioco. Ha quindi escluso che l'imputato avesse agito per un movente economico, ossia spinto dalla volontà di recuperare denaro che riteneva dovuto da C. perché corrispostogli per l'utilizzo dell'autovettura che aveva preteso in restituzione, valutando in ogni caso tale motivazione, per la modestia delle somme asseritamente reclamate, come parimenti futile ed altrettanto sproporzionata rispetto al delitto commesso con modalità così ferocemente violente nelle circostanze di tempo e luogo accertate.

Infine, la Corte di appello non ha omesso di esprimersi in termini negativi anche in ordine al tema, dedotto dalla difesa, dell'incidenza sui motivi a delinquere delle difficoltà esistenziali dell'imputato nel periodo dell'infanzia e della prima giovinezza, profilo trattato con motivazione parimenti congrua ed esaustiva. In primo luogo ha condiviso le perplessità espresse nella sentenza di primo grado per la mancata acquisizione di una prova affidabile di un vissuto così travagliato, la cui allegazione si è affidata alle parole dello stesso E. M. H. riprese dal suo consulente tecnico, il cui giudizio si è ritenuto non convincente perché sempre espresso in termini ipotetici e non certi. Oltre a tale considerazione, già di per sé dirimente, nella sentenza in verifica si è riscontrato come l'imputato fosse giunto al superamento delle sue maggiori criticità per avere risolto il problema della balbuzie, avere conseguito un diploma di scuola superiore, avere reperito un lavoro, essersi legato per anni a C. F. ed esserne stato accolto nella di lei famiglia, che lo aveva in più modi aiutato e gli aveva offerto anche una nuova opportunità lavorativa. Ed anche dopo la conclusione della convivenza con C. F. l'imputato aveva mantenuto un legame affettivo con costei ed aveva reperito altra occupazione, il che ha indotto i giudici di appello a rilevare come egli fosse divenuto assuntore abituale di cocaina e giocatore d'azzardo in una fase della sua vita in cui non era un emarginato, privo di stabili riferimenti esistenziali ed affettivi, ma un soggetto ben integrato nella società italiana, dotato di sistemazione dignitosa, di redditi e di relazioni significative.

3.2.2. Sul piano della teoria generale va condiviso il rilievo dei giudici di appello sull'autonomia concettuale tra tossicodipendenza e ludopatia da un lato e motivi a delinquere dall'altro: le prime, in presenza di determinati presupposti, possono incidere sull'imputabilità in modo da sottrarre l'autore del reato a punizione o da consentirgli un'attenuazione di pena ai sensi degli artt. 85, 89, 94 e 95 c.p., mentre il motivo a delinquere costituisce la spinta psicologica dell'agire criminoso e rileva nella ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, tanto da qualificare il dolo per la maggiore o minore intensità e riprovevolezza, rispetto al quale lo stato di tossicodipendente o di ludopatico costituisce una condizione personale preesistente e non rilevante in sé quando non incidente sulla capacità di intendere e volere. In altri termini, anche il soggetto dipendente da sostanze psicotrope o dal gioco compulsivo, se le sue facoltà mentali non siano compromesse, è in grado di agire con coscienza e volontà e può determinarsi a violare la legge penale per le più diverse motivazioni, fra le quali la necessità di procurarsi denaro col quale ottenere le sostanze di abuso o esercitare il gioco d'azzardo, che però restano distinte dalle predette situazioni soggettive e non ne esauriscono il rilievo.

In tal senso va ribadito l'orientamento per il quale imputabilità e colpevolezza esprimono categorie giuridiche concettualmente diverse ed operanti su piani distinti, sebbene la prima, come substrato naturalistico della responsabilità penale, si debba accertare in via prioritaria rispetto alla seconda, tanto che anche nei casi di riconosciuto vizio parziale di mente occorre riscontrare e valutare il dolo in tutte le sue possibili manifestazioni, incluse quelle che integrano circostanze aggravanti quali la premeditazione o l'aver agito per motivi abietti o futili (Sez. 1, n. 17496 del 29 novembre 2022, dep. 2023, Losengo, Rv. 284502; Sez. 6, n. 4292 del 13 maggio 2014, dep. 2015, Corti, Rv. 262151; Sez. 6, n. 47379 del 13 ottobre 2011, Dall'Oglio, Rv. 251183).

A ragione si è osservato, e qui si ribadisce, che il reato, nella sua componente soggettiva, è indipendente dalla capacità d'intendere e di volere del suo autore e che l'indagine in ordine alla sussistenza del dolo va condotta in relazione al comportamento in concreto tenuto dall'agente e all'eventuale incidenza che la condizione alterata può avere avuto sulla sua rappresentazione della realtà e delle conseguenze di detto comportamento. Al riguardo le pronunce più recenti di questa Corte hanno puntualizzato come il giudizio di compatibilità tra stati patologici (tossicodipendenza, etilismo o ludopatia) e colpevolezza non può essere espresso o negato in termini assoluti ed astratti, ma pretende una verifica in concreto da condurre sulla scorta dei dati probatori acquisiti, potendosi giungere a negarne la compatibilità soltanto quando le condizioni patologiche siano di tale rilievo da rendere la determinazione volitiva del soggetto agente una loro manifestazione.

Sulla scorta dei medesimi principi si è affermato che «l'abiezione del movente costituisce un indice rivelatore di una spiccata istintività criminale, rispetto alla quale la pienezza delle facoltà psichiche dell'agente non è ex se coessenziale al riconoscimento circostanziale» (Sez. 1, n. 6607 del 18 ottobre 2022, dep. 2023, Marinangeli, Rv. 283997).

3.2.3. Nella ricostruzione incontestata ed inequivoca della dinamica della vicenda criminosa, operata nelle conformi sentenze di merito, l'aggressione armata attuata da E. M. H. in danno di C. A. è stata apprezzata in tutte le sue componenti fattuali senza tralasciare alcun aspetto rilevante. La conclusione raggiunta circa la futilità ed abiezione del movente che l'aveva indotta appare priva di vizi invalidanti laddove è stato escluso che la condizione personale dell'agente, non incidente sulla sua imputabilità, fosse tale da alterare la capacità di riconoscere il legittimo rifiuto della persona offesa di erogargli altro denaro e di comprendere e orientare diversamente il proprio comportamento.

3.2.4. L'aggravante contestata, inoltre, nella sua duplice manifestazione è stata riconosciuta in termini coerenti con l'orientamento interpretativo di questa Corte che, quale ragione di maggiore riprovevolezza della condotta e di più accentuata pericolosità dell'agente, individua nel motivo futile quello caratterizzato dalla sproporzione con il reato concretamente realizzato ed espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da rivelarsi quale mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 45290 del 1° ottobre 2024, S., Rv. 287333; Sez. 5, n. 25940 del 30 giugno 2020, M, 28103; Sez. 5, n. 45138 del 27 giugno 2019, Vetuschi, Rv. 277641; Sez. 1, n. 16889 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119) e nel motivo abietto il movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità (Sez. 1, n. 44186 dell'11 maggio 2023, R., Rv. 285405; Sez. 5, n. 33250 del 2 febbraio 2017, Barone, Rv. 271214; Sez. 1, n. 23308 del 18 novembre 2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263602 secondo cui anche il motivo di lucro, di per sé, non qualificabile come abietto, può divenirlo se, rivelando una particolare perversità e bassezza d'animo dell'agente, trae occasione da azioni e prestazioni immorali). Situazioni che possono, come nel caso, anche coesistere quando nello sviluppo in concreto dell'azione criminosa siano rintracciabili i tratti qualificanti di entrambe (Sez. 5, n. 40090 del 7 giugno 2018, G., Rv. 273874, per la quale «Le circostanze aggravanti dei "motivi futili" e di quelli "abietti" possono tra loro coesistere allorché il delitto sia, contemporaneamente, espressione di un impulso sproporzionato alla causa scatenante e tale da costituire un mero pretesto di uno sfogo violento e di una ragione spregevole, idonea a cagionare sentimenti di ripugnanza»).

3.3. Il secondo motivo di ricorso contesta il giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee ritenute sussistenti in luogo di quello più favorevole di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti dei motivi abietti e futili. La doglianza è inammissibile perché prospettata in termini avulsi dalla struttura motivazionale della sentenza impugnata. Sul punto il ricorso ripropone tematiche che la Corte di assise di appello ha trattato in modo esaustivo e privo di omissioni o aporie logiche, avendo riscontrato come gli elementi favorevoli segnalati dalla difesa avessero già ottenuto positivo riscontro col riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p. In particolare, non ha affatto ignorato che l'imputato in contesto di detenzione cautelare ha manifestato rammarico per il delitto compiuto ed ottenuto di essere ammesso ad un percorso di giustizia riparativa, ma ha valutato tale emergenza controbilanciata da una pluralità di dati dalla forte valenza negativa. In tal senso ha evidenziato la gravità del comportamento criminoso, l'alterazione della scena del delitto con la simulazione di una rapina, la cancellazione delle proprie tracce ed il cambio dell'abbigliamento indossato in quel frangente, la freddezza d'animo dimostrata nei momenti successivi all'uccisione di C. tanto da essersi l'imputato recato al lavoro, da essersi liberato di indumenti sporchi di sangue e degli stracci utilizzati per ripulire le tracce ematiche, da avere mentito con la figlia della vittima e da avere negato ogni responsabilità sino a quando le emergenze dell'attività investigativa non hanno reso insostenibile la proclamata estraneità al delitto. Oltre a tali dati, ricostruiti in base a specifiche risultanze probatorie, la Corte di merito ha evidenziato i gravissimi pregiudizi arrecati ai congiunti della vittima, specie alla figlia minore C. N. di appena dodici anni, manifestante i sintomi tipici della sindrome post-traumatica da stress come evidenziato in termini allarmanti nella relazione della consulente di parte dr.ssa V. Deve, dunque, concludersi che, contrariamente a quanto esposto nel ricorso, le nuove emergenze offerte dal giudizio di appello hanno trovato appropriata considerazione nella sentenza della Corte di assise d'appello, sicché il giudizio di bilanciamento tra le circostanze supera indenne il vaglio di legittimità.

Per le considerazioni svolte il ricorso dell'imputato, infondato in tutte le sue deduzioni ed in parte inammissibile quanto al secondo motivo, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

4. Assume quindi un concreto rilievo per la definizione del procedimento la questione circa l'interesse delle parti civili già costituite a partecipare al giudizio d'impugnazione quando siano in discussione soltanto i temi della sussistenza ed applicazione delle circostanze del reato. Come condivisibilmente affermato dalla Prima Sezione penale nell'ordinanza di rimessione, si deve verificare se la decisione sul ricorso dell'imputato possa condizionare le determinazioni riguardanti la liquidazione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalle parti civili nei due giudizi di impugnazione. Sul tema è riscontrabile e si protrae da tempo il contrasto segnalato dalla Sezione rimettente.

4.1. Un primo orientamento ritiene inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione della parte civile avverso sentenza che abbia escluso una circostanza aggravante o riconosciuto una circostanza attenuante e del pari inammissibile la sua partecipazione ai giudizi di impugnazione per resistere ad appello o ricorso per cassazione proposti dall'imputato per contestare le statuizioni relative alle circostanze del reato. In entrambe le situazioni le relative decisioni hanno incidenza solo sulla commisurazione della pena, variandone l'entità, ma non sul diritto al risarcimento del danno e sulla sua liquidazione, che potrà essere oggetto di autonoma determinazione in sede civile in modo indipendente dal giudizio penale di disvalore del fatto di reato per effetto della riconosciuta o meno sussistenza di una circostanza.

Militano nei termini espressi numerose pronunce, che hanno affrontato il tema in riferimento alle circostanze aggravanti della premeditazione, della crudeltà, dei motivi abbietti o futili, dell'agevolazione di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 c.p., tutti elementi che, seppur incidenti in senso peggiorativo sul disvalore del fatto, sono stati stimati privi di ripercussioni sulle sue conseguenze risarcitorie.

Pur con qualche variante argomentativa propugnano tale soluzione le seguenti pronunce:

- quanto all'aggravante della premeditazione, Sez. 5, n. 36045 del 9 luglio 2024, Buffa, Rv. 286894, che ha reputato la soluzione affermativa non convincente e non coerente con il richiamo al disposto dell'art. 651, comma 1, c.p.p., che limita l'effetto del giudicato penale nel processo civile alle statuizioni relative all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, mentre ne resta escluso l'accertamento delle circostanze del reato, sicché la norma segna anche i confini dell'interesse della parte civile ad esercitare le facoltà processuali in sede penale; Sez. 1, n. 31843 del 1° marzo 2011, Agrelli ed altro, Rv. 250769; Sez. 1, n. 5697 del 28 gennaio 2003, Di Giulio, Rv. 223444, per la quale la sussistenza della premeditazione è irrilevante ai fini del risarcimento dei danni e della entità di esso, non influendo in alcun modo sulla determinazione del danno patrimoniale e nemmeno di quello morale, non essendo ravvisabile un aggravamento della sofferenza delle parti civili per il fatto di reato se premeditato, a differenza di quanto potrebbe configurarsi in caso di omicidio commesso con crudeltà o sevizie; Sez. 5, n. 10077 del 15 gennaio 2002, Mobilia, Rv. 221531;

- con riguardo all'aggravante dell'aver agito per motivi abietti e futili, Sez. 5, n. 15482 del 19 marzo 2018, Rinciari, Rv. 272854;

- quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, oggi confluita nell'art. 416-bis.1 c.p., Sez. 1, n. 3871 del 10 gennaio 2013, Di Sibbio, Rv. 256889, secondo la quale il relativo accertamento influisce sulla gravità del fatto, ma non aggrava le conseguenze risarcitorie dell'evento, né risulta determinante per l'accesso ai benefici disciplinati dalla l. 20 ottobre 1990, n. 302, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Analoghe conclusioni sono state espresse in relazione a situazioni processuali nelle quali era in discussione la circostanza attenuante della provocazione. Si è ritenuto che essa sia in grado di influire sulla liquidazione del danno limitatamente agli aspetti non patrimoniali rimessi alla valutazione equitativa del giudice (Sez. 5, n. 21952 del 20 febbraio 2001, Rainer, Rv. 219459; Sez. 5, n. 7718 del 12 maggio 1999, Fusetti, Rv. 213959), ma non sulla liquidazione dei danni patrimoniali, non potendo trovare applicazione l'art. 1227, primo comma, c.c. - richiamato in materia extracontrattuale dall'art. 2056 stesso codice - atteso che non è ipotizzabile il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo in quanto la provocazione, anche se induce una spinta emotiva, non si inserisce nel rapporto causale tra il fatto reato che produce il danno ed il suo autore.

4.2. Opposta linea interpretativa riconosce l'interesse della parte civile ad impugnare o a resistere nel giudizio in cui si controverta soltanto delle circostanze del reato in tutti i casi in cui le stesse, oltre a giustificare variazioni quantitative della pena, concorrano a definire il concreto disvalore del fatto di reato. In tale evenienza, il relativo accertamento vincola il giudice civile ex art. 651 c.p.p. nel caso in cui nel giudizio penale sia pronunciata condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 539 c.p.p. ed incide direttamente sulla liquidazione del danno se la condanna sia specificamente e definitivamente disposta ex art. 538, comma 2, c.p.p., dal giudice penale (Sez. 5, n. 28352 del 1° giugno 2023, Lupascu, Rv. 284811, in ordine alla premeditazione ed alla minorata difesa; Sez. 1, n. 38206 dell'11 luglio 2019, Borgarelli, Rv. 276858 in ordine ai motivi abietti e futili ed alla provocazione; Sez. 1, n. 574 del 9 luglio 2019, R., Rv. 278492 in ordine alla premeditazione; Sez. 1, n. 31246 del 21 maggio 2019 Lo Verde, non mass. in tema di motivi futili).

Al medesimo orientamento si iscrive un gruppo di decisioni per le quali va riconosciuto l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che non abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., potendo dal suo accertamento discendere una differente e maggiore quantificazione del danno morale conseguente al reato, alla cui liquidazione concorrono la gravità della condotta, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, la quale può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa (Sez. 2, n. 23970 del 31 marzo 2022, Mannolo, Rv. 283392; Sez. 2, n. 21707 del 17 aprile 2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 49038 del 21 ottobre 2014, Colonna e altro, Rv. 261142).

Sulla base delle medesime argomentazioni, ulteriori pronunce hanno affermato l'ammissibilità della partecipazione della parte civile, riconoscendole anche il diritto alla rifusione delle spese sostenute nei gradi d'impugnazione, ai giudizi in cui si controverta della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. (Sez. 6, n. 27984 del 15 maggio 2018, Ippolito, Rv. 273680), della circostanza di cui all'art. 609-quater, quarto comma, c.p. (Sez. 3, n. 15218 del 20 ottobre 2016, dep. 2017, S., Rv. 269486) e dell'attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, c.p. (Sez. 4, n. 47782 del 28 settembre 2018, C., Rv. 273992). In tutti questi casi si è ravvisato un interesse concreto in capo alla parte civile per le conseguenze che il riconoscimento o la negazione della circostanza attenuante può esplicare sulla liquidazione del danno non patrimoniale da risarcire, poiché i turbamenti psichici e le sofferenze cagionate dal reato sono influenzate dalla sua minore o maggiore gravità.

4.3. In modo corretto e pertinente l'ordinanza di rimessione cita un terzo orientamento, emerso nella giurisprudenza di legittimità, che postula una posizione intermedia rispetto ai due precedenti richiamati, perché nega che l'interesse della parte civile ad impugnare o a resistere all'impugnazione di altra parte processuale possa essere affermato o negato in via generalizzata ed astratta con riferimento a qualsiasi giudizio inerente alle circostanze del reato. Al contrario, tale linea interpretativa assume la necessità che sia la parte civile a prospettare e dimostrare nello specifico rapporto processuale come l'accertamento o la negazione della circostanza del reato condizioni la quantificazione del danno risarcibile che reclama in proprio favore (Sez. 5, n. H. N. in motivazione, non mass; Sez. 3, n. 16602 del 2020, N., Rv. 280124; Sez. 6 n. 32762 del 7 giugno 2013, Floramo, Rv. 256952).

Coerente con questa impostazione intermedia è anche un gruppo di decisioni che disconosce l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile incentrata soltanto su una diversa e più grave qualificazione giuridica dei fatti e pretende dalla stessa la deduzione del proprio interesse ad agire. Poiché l'impugnazione non può essere proposta al solo fine di conseguire una più corretta decisione in punto di diritto, ma deve consentire di realizzare almeno in astratto un risultato utile, l'interesse sussiste a condizione che dalla diversa qualificazione giuridica possa derivare un effetto favorevole sul piano del risarcimento del danno ottenibile, a prescindere dalla reale fondatezza della pretesa, da valutarsi all'esito del giudizio (Sez. 5, n. 25597 del 14 maggio 2019, Lucidi, Rv. 277311; Sez. 4, n. 39898 dei 3 luglio 2012, Giacalone, Rv. 254672; Sez. 5, n. 12139 del 14 dicembre 2011, Martinez, Rv. 252164).

4.4. La rassegna delle decisioni assunte sul tema mostra poi un'assoluta concordanza di opinioni nel ritenere preclusa alla parte civile qualsiasi interlocuzione, che si manifesti come iniziativa impugnatoria, oppure come intervento nel giudizio di impugnazione introdotto da altra parte, quando la res iudicanda sia circoscritta a temi incidenti in via esclusiva sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, come nel caso in cui si controverta della misura e specie della pena, del giudizio di bilanciamento tra circostanze, del riconoscimento della continuazione, della confisca, dell'estinzione del reato per indulto, tutte statuizioni, indicate a fini esemplificativi, indifferenti per gli interessi civili, che non ne sono condizionati sotto alcun profilo (Sez. 1, n. 36686 del 14 febbraio 2023, Vena, Rv. 285236; Sez. 3, n. 4 del 4 ottobre 2023, dep. 2024, Repetto, Rv. 285697; Sez. 4, n. 22697 del 9 luglio 2020, L., Rv. 279514; Sez. 2, n. 2963 del 9 dicembre 2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519; Sez. 1, n. 51166 dell'11 giugno 2018, Gatto, Rv. 274935; Sez. 2, n. 18265 del 16 gennaio 2015, Capardoni, Rv. 263791; Sez. 6, n. 8326 del 4 febbraio 2015, Murgia, Rv. 262626; Sez. 6, n. 49864 del 29 novembre 2013, Talone, Rv. 258133; Sez. 5, n. 47876 del 12 novembre 2012, Adamo ed altri, Rv. 254525; Sez. 5, n. 11272 del 23 settembre 1998, Cucumazzo, Rv. 211516).

5. Le Sezioni unite ritengono di dover condividere l'indirizzo che è favorevole a riconoscere ammissibilità all'impugnazione proposta dalla parte civile o all'intervento della stessa nel giudizio d'impugnazione avverso la sentenza che escluda o riconosca una circostanza aggravante o attenuante.

5.1. In primo luogo, appare opportuno affrontare il tema relativo ai rapporti tra il reato e le circostanze. È noto che nella sua parte generale il codice penale del 1930 non offre indicazioni testuali a valenza definitoria delle circostanze del reato, ma appresta al libro I, titolo III, capitolo II, soltanto la relativa disciplina ed una elencazione di quelle comuni. La dottrina, per supplire a tale carenza, osserva che l'origine etimologica latina del termine - circum-stare - connota di per sé un elemento che sta attorno ad un qualcosa già compiuto nella sua struttura. Tale considerazione, d'innegabile correttezza, ha indotto gli interpreti a ravvisare nelle circostanze il carattere di accessorietà ed eventualità in quanto dati accidentali, quindi non necessari ed indefettibili per la configurazione del reato, di per sé perfetto, e la cui sussistenza comporta effetti modificativi del disvalore della fattispecie semplice e delle conseguenze punitive. In altri termini, la responsabilità penale, per poter essere affermata, prescinde dalle circostanze, che, quali elementi eventuali, accedono ad un reato già in sé completo in tutti i suoi tratti costitutivi tipici. Il lessico prescelto dal legislatore del codice, al di là del debito etimologico, non ha però recepito una definizione che rifletta le superiori caratteristiche ed anzi, al contrario, offre spunti non univoci. Se l'art. 59, primo e secondo comma, c.p. menziona quelle che «attenuano o aggravano la pena», i successivi artt. 61 e 62 c.p. enumerano circostanze che attenuano o aggravano il reato per descriverne direttamente l'effetto tipico della modificazione in senso peggiorativo o migliorativo della pena anche rispetto ai limiti edittali. Già il riferimento alla produzione di effetti su due aspetti differenti della fattispecie penale astratta, la pena da un lato e il reato dall'altro, sta ad indicare una difficoltà di individuazione del concetto di circostanza. Del pari anche il disposto degli artt. 63 c.p. che regola il concorso omogeneo di circostanze, 66 e 67 c.p. sui limiti generali inderogabili di pena massima e minima, nonché quello dell'art. 69 c.p. in caso di concorso eterogeneo di circostanze si limitano a dettare una disciplina specifica funzionale a regolamentare le operazioni giudiziali di commisurazione della pena.

Apparentemente più utile ai fini della presente indagine si rivela quanto previsto dagli artt. 61 e 62 cit., i quali elencano come circostanze determinati elementi che incrementano o diminuiscono la pena stabilita per il reato «quando non ne sono elementi costitutivi», dettando in tal modo un criterio che, in negativo, qualifica le circostanze come dati che non sono presupposti essenziali del reato e che si aggiungono ad essi in funzione specializzante. La soluzione del quesito sulla consistenza ontologica delle circostanze non ne è però per nulla agevolata, posto che non esistono nell'ordinamento positivo criteri che con esiti di assoluta certezza consentano di discriminare gli elementi costitutivi, o essenziali, del reato e quelli circostanziali: il legislatore, infatti, nella sua discrezionalità, può individuare quali elementi costitutivi del reato ipotesi che, altrimenti, sarebbero considerate circostanze comuni ovvero considerare fatti che costituirebbero, per se stessi, reato come circostanze aggravanti. Di conseguenza, la risposta al dubbio sulla natura di un determinato elemento è data esclusivamente dalla ricostruzione della volontà del legislatore, per la cui chiarificazione queste Sezioni unite hanno già fatto ricorso come strumento più idoneo al criterio strutturale, ossia alla descrizione normativa della fattispecie di reato, per concludere che le circostanze s'identificano con quegli elementi che si pongono in rapporto di specialità con corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne «una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali» (Sez. un., n. 4694 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270, per la quale «nei casi previsti dall'art. 615-ter, comma 2, n. 1, c.p., non vi è immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte dal primo comma, in quanto il riferimento è pur sempre a quei fatti reato, i quali vengono soltanto integrati da qualità peculiari dei soggetti attivi delle condotte, con specificazioni meramente dipendenti dalle fattispecie di base»; in precedenza Sez. un., n. 26351 del 10 luglio 2002, Fedi, Rv. 221663, che ha individuato nella norma di cui all'art. 640-bis c.p. la previsione di una forma aggravata del delitto di truffa in cui l'elemento specializzante ed aggravatore è costituito dall'oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione patrimoniale, ossia le erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici; più di recente Sez. un., n. 40982 del 21 giugno 2018, Mizanur, Rv. 273937, che ha qualificato come circostanze aggravanti quelle contenute nel comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 rispetto al reato base di cui al comma 1 della stessa disposizione).

5.2. A fronte di queste innegabili difficoltà nell'individuare il contenuto ontologico delle circostanze, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno cercato di superare il mero dato descrittivo dell'effetto prodotto per individuare un nucleo di caratteristiche comuni, pervenendo a definirle come quelle situazioni, attinenti al fatto storico illecito oppure al soggetto che ne è l'autore, in presenza delle quali il legislatore prevede una diversificata risposta sanzionatoria per adeguarla alle specifiche caratteristiche del caso concreto. Si tratta di elementi che non sono in sé integrativi di una fattispecie di reato dalla cui realizzazione discenda la responsabilità penale, ma la presuppongono e incidono, incrementandolo o diminuendolo, sul giudizio di disvalore del comportamento antigiuridico e, in correlazione, sulla pena prevista per il reato base non circostanziato, variandone la quantità, oppure la specie o stabilendo differenti estremi edittali massimi e/o minimi.

5.3. Così descritta la relazione tra circostanze e reato semplice, sul piano astratto delle valutazioni di politica criminale del legislatore la previsione degli elementi accidentali concorre a delineare, modificandola, la configurazione tipica del reato verso una intensificata o attenuata gravità nella prospettiva di una più esatta determinazione del disvalore dell'illecito; sul piano concreto l'accertata sussistenza delle circostanze qualifica il fatto naturalistico di reato in tutti i suoi aspetti modali e psicologici e conferisce al giudice, mediante il potere di comparazione e bilanciamento, un incrementato spazio di apprezzamento del caso specifico in tutte le sue componenti.

5.4. Alla luce delle superiori considerazioni ed ai fini della soluzione del quesito posto alle Sezioni unite diventa superfluo addentrarsi nelle distinzioni tra tipologie di circostanze (comuni, speciali o ad effetto speciale, indipendenti o privilegiate); in tutti i casi il loro riconoscimento o la loro negazione presuppongono l'attività giudiziale di ricostruzione della fattispecie concreta in tutte le sue manifestazioni e l'espressione di un giudizio valoriale della stessa, che si differenzia dall'accertamento condotto quando oggetto ne sia un reato non circostanziato e che si riflette immediatamente, ma non esclusivamente, sul calcolo della pena da irrogare.

5.5. Quanto esposto consente già di negare fondamento al presupposto dal quale muove l'indirizzo che nega l'interesse della parte civile ad interloquire in ordine alle determinazioni assunte sulle circostanze: il relativo giudizio non si esaurisce in una mera operazione matematica, refluente sul solo trattamento sanzionatorio penale cui è soggetto il responsabile del reato, ma consiste nell'accertamento del fatto illecito in tutte le sue componenti essenziali ed eventuali, della sua realizzazione in senso naturalistico e delle conseguenze prodotte.

A tal riguardo l'art. 70 c.p., nel distinguere agli effetti della legge penale le circostanze oggettive da quelle soggettive, classifica: al n. 1 le prime come quelle che «concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso»; al n. 2 le seconde come riguardanti «la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole». Sul piano testuale rileva, dunque, che la norma espliciti tra gli elementi accidentali di natura oggettiva, oltre a tutte le manifestazioni modali dell'azione antigiuridica, le conseguenze derivate dalla stessa quale pregiudizio o esposizione a pericolo del bene giuridico protetto e la qualità della lesione, ossia situazioni che attengono al presupposto oggettivo della domanda di condanna al risarcimento del danno azionata dalla parte danneggiata. E, pertanto, qualora ricorra un'aggravante di tipo oggettivo, resta smentito il postulato sostenuto dall'indirizzo restrittivo qui in confutazione, secondo il quale il giudizio sulle circostanze è irrilevante ai fini della decisione da assumere sulla responsabilità civile, perché non influente sull'entità della pretesa risarcitoria, che in sede civile può dar luogo ad un'adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall'entità della pena inflitta. È certo che le statuizioni applicative della sanzione penale operano, come già detto, su un piano che coinvolge solo l'imputato e lo Stato nell'esercizio della sua funzione repressiva, rieducativa e preventiva, ma vede estraneo il danneggiato, l'accoglimento della cui pretesa risarcitoria dipende dall'accertamento della sussistenza del reato e della sua attribuzione all'imputato, non dalla punizione a questi inflitta. Non altrettanto può dirsi indifferente il giudizio sul fatto criminoso in tutte le sue componenti rispetto alla responsabilità civile per le conseguenze prodotte dallo stesso fatto.

6. Nell'ordinamento giuridico penale, sul piano del diritto sostanziale, viene in rilievo l'art. 185 c.p. per il quale «ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». La disposizione generalizza l'obbligo al risarcimento del danno di cui il reato sia causa immediata senza contenere riferimenti al titolo ed alla collocazione sistematica dell'illecito penale e, quindi, all'interesse primario da esso previsto e tutelato. L'art. 185 c.p. ha una sua autonomia rispetto all'art. 2043 c.c. sotto due profili: da un lato, sostituisce quale fattore generatore di responsabilità la generica indicazione «fatto doloso o colposo», contenuta nella norma civile, con una specifica forma di comportamento ingiusto che è il reato; dall'altro prevede l'obbligo risarcitorio esteso anche al danno non patrimoniale. Il rapporto di autonomia delle due norme è confermato, sul piano sostanziale, dal disposto dell'art. 198 c.p., secondo il quale le cause di estinzione del reato non comportano l'estinzione dell'obbligazione civile al risarcimento del danno e alle restituzioni; sul piano processuale dal fatto che il codice di rito all'art. 576 ammette la parte civile a proporre impugnazione in sede penale contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato.

Da tali caratteristiche discendono il riconoscimento della specificità dell'art. 185 c.p., nonché la natura bipartita della disciplina della responsabilità civile da reato, frutto della combinazione di regole dei due ordinamenti penale e civile: quello penale definisce cosa sia il reato, quello civile individua gli elementi dell'obbligazione risarcitoria. Con specifico riferimento a quest'ultima categoria si ricorda che il danno risarcibile, distinto dall'evento casualmente prodotto dalla condotta criminosa e quindi dall'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, deve risultare conseguenza immediata e diretta del reato e può assumere due forme, costituite dal danno patrimoniale e da quello non patrimoniale. In questa seconda ipotesi l'art. 185 c.p. concretizza uno dei casi previsti dalla legge ai quali fa rinvio l'art. 2059 c.c.

6.1. In coerenza con la previsione dell'art. 1223 c.c., il danno patrimoniale consiste in una diminuzione del patrimonio presente o futuro e può assumere le due forme c.d. del danno emergente o del lucro cessante. Si identifica, nel primo caso, nelle perdite economiche subite, nel secondo nel guadagno non percepito, sempre che la pretesa ristoratrice sia connotata da liceità. In entrambe le situazioni il risarcimento esplica una funzione di reintegrazione integrale degli elementi patrimoniali incisi dal reato mediante l'attribuzione di una somma di denaro equivalente alla diminuzione verificatasi in capo al danneggiato. Più problematica ed articolata è la definizione di danno non patrimoniale, che comprende le sofferenze fisiche e psichiche subite in conseguenza del reato, risarcibili, a differenza di quanto accade per il danno patrimoniale, non per equivalente monetario, dal momento che la sofferenza non è direttamente commisurabile in denaro, ma mediante un ristoro pecuniario a carattere "compensativo", liquidato in via equitativa.

6.2. Nell'esegesi costituzionalmente orientata dell'istituto, Sez. un. civ., n. 26972 dell'11 novembre 2008, Rv. 605491 (che riprendono e sviluppano il percorso esegetico di Sez. 3 civ., n. 8827 del 31 maggio 2003, Rv. 563834, e n. 8828 del 31 maggio 2003, Rv. 563839, e la sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2003) hanno affermato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, di cui le sottocategorie di danno morale soggettivo - inteso quale sofferenza, patema d'animo, turbamento, di danno biologico quale alterazione dell'integrità psico-fisica e danno esistenziale quale compromissione della dimensione esistenziale della persona - non assumono una consistenza ontologica autonoma, ma solo valore descrittivo della possibile tipologia di pregiudizio. Hanno altresì affermato che lo stesso è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», uno dei quali è quello in cui il fatto illecito dannoso sia astrattamente configurabile come reato, a fronte della lesione di un qualsiasi interesse della persona non connotato da rilevanza economica, ma tutelato dall'ordinamento seppure non da norme di rango costituzionale. Inoltre, come autorevolmente argomentato da Sez. un. civ., n. 1661 del 5 luglio 2017, Rv. 644914, alla responsabilità civile è assegnata una primaria funzione compensativo-riparatoria di restaurazione della sfera patrimoniale del soggetto leso, ma con essa concorrono anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria dell'autore dell'illecito, sicché la condanna tiene conto della maggiore riprovevolezza della condotta pregiudizievole nella misura in cui rappresenti un indice di maggior sofferenza patita dal danneggiato. Con specifico riferimento al danno da illecito integrante gli estremi del reato, che di per sé realizza il requisito della gravità della lesione e dell'offensività, l'accertamento della sussistenza del fatto criminoso e la sua attribuzione all'imputato non dimostrano la sussistenza del danno non patrimoniale scaturente dall'illecito, che deve essere oggetto di allegazione e dimostrazione da parte di chi ne invochi il risarcimento. Poiché l'effettiva verificazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato che non si identifichino con l'evento rappresenta fatto costitutivo della pretesa e parametro di quantificazione della condanna risarcitoria, il danneggiato ne deve offrire la prova secondo la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c., facendo eventuale ricorso anche alle presunzioni semplici, alle massime di comune esperienza ed al fatto notorio. Diversamente, il danno verrebbe sempre a coincidere con la lesione del diritto e con l'evento del reato, attribuendo in tale modo all'obbligazione risarcitoria una funzione punitiva del responsabile danneggiante più che ripristinatoria dei pregiudizi patiti dalla vittima.

6.3. L'evoluzione della giurisprudenza negli anni successivi a Sez. un. civ., n. 26972 dell'11 novembre 2008, cit. ha evidenziato il riemergere della considerazione delle singole tipologie di danno, liquidate in modo distinto quali differenti dimensioni fenomenologiche dei pregiudizi non patrimoniali. In tutti i casi di lesione di diritti fondamentali della persona, specie se non sussista una concorrente lesione del diritto alla salute, oppure se, da un illecito produttivo di danno biologico, discenda, oltre alla menomazione dell'integrità psico-fisica della vittima, anche una ulteriore sofferenza interiore, così come nei casi di danno da reato, si è affermato che la realtà naturalistica dell'illecito e delle conseguenze da risarcire implica l'individuazione della situazione soggettiva protetta dall'ordinamento giuridico - appunto il diritto alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, il diritto all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa - e quindi «una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale...)» (Sez. 3 civ., n. 91 del 17 gennaio 2018, Rv. 647125; conformi Sez. 3 civ., ord. n. 30461 del 26 novembre 2024, Rv. 672920; Sez. 3 civ., ord. n. 23469 del 28 settembre 2018, Rv. 260858). Si è quindi riconosciuta l'autonoma risarcibilità, se provata nella sua sussistenza, del danno morale rispetto al danno biologico o al danno "dinamico-relazionale" mediante riconoscimento al danneggiato di un importo pecuniario, alla cui quantificazione il giudice, nell'impossibilità o nella particolare difficoltà di provarne il quantum in termini precisi e dettagliati, è autorizzato dall'art. 1226 c.c. a procedere in via equitativa secondo il prudente apprezzamento dei vari fattori di incidenza del danno, rilevabili nel caso specifico, sempre che dia conto in modo logico ed esauriente del procedimento logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione relativa, che non si risolva in mero (Sez. 3 civ., ord. n. 9339 del 4 aprile 2019, Rv. 653421; Sez. 3 civ., n. 31546 del 6 dicembre 2018, Rv. 667795).

6.4. L'assenza di indici normativi capaci di orientare le determinazioni giudiziali e la non diretta ed immediata misurabilità del pregiudizio non patrimoniale hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a fare ricorso a criteri di liquidazione convenzionali, ampiamente condivisi e tali da assicurare parità di trattamento a parità di danno, che, per il danno biologico, si affidano ai dati descrittivi della menomazione psico-fisica offerti dalla scienza medico-legale, convertendoli in un valore convenzionale, facendo salva la possibilità della dimostrazione di pregiudizi abnormi e personalizzati subiti dalla vittima e, per quello morale, considerano i dati specifici del caso concreto quali la gravità del fatto e dell'offesa arrecata al diritto violato, le condizioni del danneggiato, l'intensità del dolo e il grado della colpa.

Nelle situazioni in cui la fattispecie generatrice di responsabilità civile sia costituita da un reato - ad esempio la diffamazione a mezzo stampa, l'appropriazione indebita, l'omicidio, le lesioni personali, gli atti persecutori - per valutare in sede civile ed in via equitativa l'entità del pregiudizio non patrimoniale si è utilizzato il criterio del disvalore del fatto di reato, ricostruito mediante i parametri indicati dall'art. 133 c.p., non esclusi l'intensità del dolo e il grado della colpa, nonché tutte le connotazioni oggettive e soggettive del comportamento antigiuridico (Sez. 3 civ., n. 23918 del 9 novembre 2006, Rv. 592752; Sez. 3 civ., n. 15568 dell'11 agosto 2004, Rv. 576499; Sez. 3 civ., n. 15103 del 25 ottobre 2002, Rv. 558053; Sez. 3 civ., n. 14752 del 14 novembre 2000, Rv. 541672). In altri termini, nel giudizio civile, per compiere le operazioni di liquidazione del danno ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. è riconosciuta un'incidenza, seppur indiretta, anche alle varie graduazioni dell'elemento soggettivo, così come a quegli elementi tipici, seppur eventuali, del fatto che sono le circostanze attenuanti o aggravanti, poiché elementi idonei a fondare la presunzione semplice di una incrementata o diminuita sofferenza patita dalla persona offesa danneggiata ed a consentire una liquidazione che sia proporzionata ed aderente al caso concreto (Sez. lav., n. 19196 del 12 luglio 2024, non mass.; Sez. lav., n. 4664 del 21 febbraio 2024 in relazione al danno biologico e morale conseguente a mobbing, Sez. 3 civ., n. 10427 del 15 aprile 2019, non mass. ; Sez. 1 civ., ord. 22770 del 25 settembre 2018, non mass.; Sez. 3 civ., n. 25420 del 26 ottobre 2017, Rv. 646634; Sez. 3 civ., n. 24030 del 13 novembre 2009, Rv. 609979 circa la valorizzazione della rilevanza dell'offesa, attestata anche dall'intensità del dolo, nel danno morale da diffamazione).

7. La soluzione del quesito giuridico rimesso alla decisione delle Sezioni unite richiede alcune considerazioni sulla posizione della parte civile quando eserciti l'azione risarcitoria nel processo penale. L'art. 74 c.p.p. riconosce alla parte civile una limitata legittimazione, nel senso che le consente di perseguire la responsabilità civile dell'imputato in quanto si riconnetta all'accertamento del fatto di reato. Nel sistema processuale penale vigente la parte civile, una volta intervenuta nel giudizio penale, ha legittimazione e diritto di partecipare a tutte le sue fasi a tutela dei propri interessi tanto che dalla previsione dell'art. 76, comma 2, c.p.p. si fa discendere il principio di immanenza della costituzione di parte civile in ogni stato e grado del processo penale, salvo che non intervenga la revoca o l'esclusione. A ciò si aggiunge che, a norma dell'art. 576 c.p.p., è ammessa a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, nonché, ai soli fini dell'accoglimento della propria domanda risarcitoria, contro la sentenza di proscioglimento, anche se dipenda dalla maturata prescrizione del reato (Sez. un., n. 28911 del 28 marzo 2019, Massaria, Rv. 275953). In tal caso il giudice del gravame penale, in via incidentale e con i limiti imposti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 (Sez. un., n. 36208 del 28 marzo 2024, Calpitano, Rv. 286880), apprezza il fatto di reato e la sua attribuibilità all'imputato in quanto funzionale alla pronuncia sulla responsabilità civile, pur senza che ciò equivalga all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

7.1. L'art. 576 cit. riconosce in termini generali alla parte civile costituita nel processo penale il diritto all'impugnazione senza limitazioni nella sua estensione, nel senso che non vi introduce deroghe dipendenti dai punti o capi della sentenza di condanna o dalla tipologia di sentenza di proscioglimento. Per regola generale dettata dall'art. 568, comma 4, c.p.p., l'ammissibilità dell'iniziativa impugnatoria assunta nella specifica vicenda processuale resta, però, condizionata dalla verifica positiva circa l'interesse, attuale e concreto, ad ottenere una pronuncia più favorevole dal giudice di grado superiore che sovverta, in tutto o in parte, la precedente pronuncia.

7.2. Al riguardo va richiamata la costante lezione interpretativa, offerta dalle Sezioni unite di questa Corte, che si basa sul dato testuale e sulla considerazione sistematica dell'art. 568, commi 3 e 4, c.p.p. In base ad essa l'ammissibilità dell'impugnazione è condizionata dalla legittimazione e dall'interesse ad impugnare, profili autonomi, oggetto di distinto accertamento (Sez. un., n. 28911 del 28 marzo 2019, Massaria, Rv. 275953-1 e -02; Sez. un., n. 6624 del 27 ottobre 2011, Marinaj, Rv. 251694; Sez. un., n. 40049 del 29 maggio 2008, Guerra, Rv. 240815). L'interesse non è implicito nella legittimazione e non può risolversi nell'invocazione di una diversa soluzione più corretta sul piano giuridico e teorico, ma sussiste se l'impugnazione possa consentire il conseguimento di un risultato utile, consistente nella creazione di una situazione di vantaggio o nell'eliminazione di una pregiudizievole. Pertanto, l'interesse deve essere connotato dai requisiti di attualità e concretezza, che ricorrono quando «il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202269). Altrettanto costante è l'affermazione che la relativa verifica non può condursi in relazione alla fondatezza dei motivi che sorreggono l'impugnazione, ma in base alla prospettazione che ne faccia la parte proponente e mediante il raffronto tra quanto statuito dalla sentenza impugnata e quanto, ad impugnazione accolta, si potrebbe ottenere.

Rileva in particolare l'insegnamento di Sez. un. Guerra, cit., che, chiamate ad individuare l'interesse della parte civile impugnante a contestare la formula di proscioglimento dell'imputato per insussistenza del fatto ed a sostituirla con altra meno favorevole, hanno affermato in termini generali che «... non può negarsi l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l'imputato sia stato prosciolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" anche quando questa manca di efficacia preclusiva. E ciò perché l'interesse ad impugnare assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'eliminazione di un qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame, il che avviene anche quando la parte civile miri ad assicurarsi conseguenze extrapenali a lei favorevoli, che possono comunque influire nel giudizio per il risarcimento dei danni, ed in particolare a sostituire formule che possano limitare il soddisfacimento, nella sede competente, della pretesa riparatoria. La parte civile ha dunque interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", che non abbia effetto preclusivo, al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità per il fatto illecito perché chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio».

I medesimi rilievi sono stati ripresi ed ulteriormente sviluppati da Sez. un. Massaria, per le quali, una volta esaurito il giudizio penale in termini di proscioglimento dell'imputato per la estinzione del reato per prescrizione, la facoltà della parte civile di coltivare la sua pretesa un'altra sede senza subirne effetti negativi, non incide sul suo interesse ad ottenere nel processo penale, mediante l'impugnazione, un esito diverso e più favorevole che accerti incidentalmente la responsabilità penale e che quindi le consenta di conseguire quegli effetti favorevoli «ancor prima ed in modo processualmente più rapido e conveniente, innanzitutto in sede penale». Nel respingere l'opinione per la quale la conservata possibilità per la parte civile di tutelare la propria pretesa in sede civile, una volta definito il processo penale con esito di proscioglimento per prescrizione, consentirebbe di escludere ripercussioni negative derivanti dall'inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnazione avverso detta pronuncia, le Sezioni unite hanno obiettato che «se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita "amputazione" di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore».

Dalla elaborazione teorica operata dalle Sezioni unite nelle citate decisioni può dedursi e ribadirsi che, a fronte della possibilità riconosciuta al danneggiato dal reato, quale estrinsecazione del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost., di perseguire la tutela dei propri interessi in via alternativa, rivolgendo indifferentemente la domanda risarcitoria al giudice penale o al giudice civile, una lettura delle disposizioni del codice di rito e della nozione di interesse ad agire che lo negasse per la mantenuta azionabilità della pretesa in sede civile non sarebbe coerente con l'impianto normativo e sostituirebbe una legittima facoltà di scelta, il cui esercizio è rimesso alle sue valutazioni di opportunità, con una via obbligata implicante, non una minorata forma di tutela, ma una protrazione dei tempi di durata del contenzioso, dei costi relativi e la soggezione e moduli procedurali e regole probatorie differenti (Sez. 6, n. 21533 del 13 marzo 2018, P., Rv. 272930; Sez. 6, n. 35989 del 1° luglio 2015, Vittorini, Rv. 265604; Sez. 2, n. 9263 del 2 febbraio 2012, Nese, Rv. 252706). È sufficiente considerare al riguardo che l'interesse della parte civile al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il fatto di reato originariamente delineato con le aggravanti contestate o con esclusione di eventuali attenuanti riconosciute, è legato alla possibilità di non disperdere le prove raccolte nel giudizio penale e ad evitare la rinnovazione di un'attività di istruzione probatoria in sede civile soggetta al principio di libero apprezzamento, comunque comportante dispendio di attività processuale e protrazione dei tempi necessari alla soddisfazione degli interessi fatti valere.

Ulteriore avallo alle osservazioni esposte si trae dalla giurisprudenza sovranazionale: si veda al riguardo Corte EDU 7 dicembre 2017, Arnoldi c/ Italia, che ha così stabilito: «Per quanto riguarda infine l'argomento del Governo, secondo il quale la ricorrente avrebbe potuto intentare un'azione dinanzi ai giudici civili, la Corte ritiene che il fatto che la ricorrente disponesse di altre vie idonee a garantire la tutela di un diritto di carattere civile non possa costituire un elemento di cui tenere conto per accertare l'applicabilità dell'articolo 6. In effetti, quando l'ordinamento giuridico interno offre alla persona sottoposta alla giustizia un ricorso volto alla tutela di un diritto di carattere civile, lo Stato ha l'obbligo di vigilare affinché quest'ultimo goda delle garanzie fondamentali dell'articolo 6 e questo anche quando i ricorrenti, in base alle norme interne, potrebbero o avrebbero potuto benissimo intentare un'azione diversa (si veda, mutatis mutandis, Corte EDU, Anagnostopulos c. Grecia, n. 54589/00, § 32, 3 aprile 2003 e Lacerda Gouveia e altri c. Portogallo, n. 11868/07, § 73, 1º marzo 2011). Infine, la Corte osserva che la questione sollevata dal Governo viene normalmente esaminata dalla Corte dal punto di vista della proporzionalità delle restrizioni al diritto di accesso a un tribunale e non dell'applicabilità dell'articolo 6 (Anagnostopulos c. Grecia, §§ 31 32; Gousis c. Grecia n. 8863/03, §§ 34-35, 29 marzo 2007; Atanasova c. Bulgaria, n. 72001/01, §§ 44-47, 2 ottobre 2008; Lacerda Gouveia e altri, sopra citata, § 73, e Dragomir, sopra citata, §§ 42-44)».

7.3. Ai fini della presente analisi rileva anche il fatto che, in base alle precedenti pronunce delle Sezioni unite (Sez. un. Massaria, cit.; Sez. un. Guerra, cit.; Sez. un., n. 35599 del 21 giugno 2012, Di Marco ed altri, Rv. 253242) il requisito della concretezza dell'interesse ad impugnare è ravvisabile per la parte civile, non soltanto quando intenda conseguire effetti più vantaggiosi in sede penale (come nel caso della rimozione della sentenza di proscioglimento dell'imputato che abbia negato anche la condanna al risarcimento dei danni), ma anche quando solleciti una pronuncia in grado di evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero di assicurare effetti extra-penali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia di giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio civile di danno ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p. o, comunque, allorché la statuizione penale influisca sulle determinazioni da assumere nel giudizio per il risarcimento del danno e la sua liquidazione.

Sulla scorta delle medesime premesse teoriche si pongono quelle pronunce delle Sezioni semplici di questa Corte che hanno ravvisato l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che assegni al fatto una diversa qualificazione giuridica, «allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima» (Sez. 4, n. 39898 del 3 luglio 2012, Giacalone, Rv. 254672; conforme Sez. 5, n. 12139 del 14 dicembre 2011, dep. 2012, Martinez, Rv. 252164). In termini simmetrici, si è ravvisato l'interesse della parte civile alla partecipazione al giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso del procuratore generale finalizzato ad ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto di reato accertato, poiché da quest'ultima può derivare una differente quantificazione del danno morale da risarcire (Sez. 2, n. 52549 del 20 ottobre 2017, Venuti, Rv. 271529). La sussunzione del comportamento antigiuridico in una diversa e più grave fattispecie di reato è ritenuta in grado di determinare una quantificazione incrementata del danno morale in dipendenza della più elevata intensità della sofferenza e del turbamento psichico e delle altre conseguenze che assumono rilievo per l'individuazione di tale specifica voce di danno.

Queste considerazioni, per il corretto approccio sistematico ed il riconoscimento alla parte civile del più ampio fascio di strumenti di tutela accordatile, si ritiene debbano valere anche nei casi in cui il processo penale si occupi di quegli aspetti del giudizio di responsabilità che attengono soltanto agli elementi accidentali se dal loro accertamento derivi una differente dimensione del pregiudizio non patrimoniale subito dalla parte civile per effetto del reato.

8. Quanto esposto già di per sé smentisce il fondamento dell'indirizzo restrittivo citato al § 4.1 che nega l'interesse della parte civile ad impugnare sentenze di condanna limitatamente ai profili della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, oppure a resistere all'impugnazione altrui su tali punti, sia perché tale linea interpretativa non considera correttamente l'essenza ontologica degli elementi circostanziali, il correlato interesse al loro riscontro in capo a chi avanzi pretese risarcitorie nei confronti dell'imputato e la loro funzione rispetto alla fattispecie base di reato, sia perché ricostruisce in modo erroneo gli effetti preclusivi del giudicato penale in relazione al giudizio civile per il risarcimento del danno cagionato dal reato.

8.1. Quanto al primo profilo di criticità si richiama quanto già esposto sul fatto che il riconoscimento di una circostanza può incidere non soltanto sulla commisurazione della pena, ma anche sul giudizio di responsabilità nelle situazioni in cui l'elemento accidentale concorre a definire il concreto disvalore del fatto nelle sue caratteristiche modali o psicologiche ed a connotarlo di maggiore o minore gravità, riprovevolezza e offensività del bene giuridico protetto. L'accertamento della sussistenza di un'aggravante o l'esclusione di un'attenuante, quando non esaurisca i suoi effetti sul piano della dosimetria sanzionatoria, restituisce una diversa dimensione offensiva del bene giuridico protetto ed una modificata gravità rispetto al reato base con conseguenze dirette sull'entità del danno patito in conseguenza del reato liquidato dal giudice penale e con effetti vincolanti per il giudice civile, come si preciserà in seguito, se in sede penale venga pronunciata condanna generica ex art. 539, comma 1, c.p.p.

È quanto, del resto, è stato riconosciuto da plurime pronunce di questa Corte chiamate ad applicare la disposizione dell'art. 574, comma 4, c.p.p. in casi in cui la domanda della parte civile era stata accolta con la liquidazione di un importo a titolo di ristoro dei pregiudizi subiti in conseguenza del reato. La norma prevede che l'impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza che affermi la sua responsabilità o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipenda dal capo o dal punto impugnato. Ebbene, tali decisioni hanno affermato il principio per cui il riconoscimento di una circostanza attenuante o la negazione di una circostanza aggravante va qualificato come «pronuncia incidente sulla responsabilità penale dell'imputato, concorrendo a definirne la concreta configurazione, sicché, per l'effetto devolutivo di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., ha diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno, comportando l'obbligo per il giudice di procedere, pur in assenza di uno specifico motivo di appello, alla rideterminazione della somma liquidata» (Sez. 3, n. 40552 del 26 giugno 2014, B., Rv. 260661; conformi Sez. 3, n. 36020 del 15 febbraio 2017, Rigamonti, Rv. 271180; Sez. 3, n. 40552 del 26 giugno 2014, B., Rv. 260661; Sez. 5, n. 1917 del 18 novembre 2010, dep. 2011, Rondelli, Rv. 249098).

A giustificazione di tale considerazione si è osservato che la valutazione della gravità della condotta, diversamente espressa in dipendenza delle determinazioni assunte sulla sussistenza di una circostanza, impone un adeguamento del giudizio che presiede alla liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima, il che, per la necessaria dipendenza tra le statuizioni sui capi penali e civili, conferma anche l'interesse della parte civile ad interloquire sul punto in quanto potenzialmente idoneo ad incidere sul riconoscimento del diritto azionato.

8.2. In ordine al secondo aspetto, la tesi più restrittiva non considera l'assetto normativo dei rapporti tra azione penale ed azione civile, nonché l'interpretazione che ne è stata fornita dalla giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte.

8.2.1. Il vigente ordinamento processuale, in coerenza con i criteri dettati dalla legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 ed a seguito delle pronunce della Corte costituzionale sugli artt. 25, 27 e 28 del c.p.p. del 1930, ha abbandonato l'impostazione teorica ispirata al principio generale di unità della giurisdizione e di prevalenza di quella penale sulla civile per adottare una regolamentazione improntata all'autonomia ed alla separazione dei giudizi.

La Corte costituzionale (ex plurimis, sent. n. 182 del 2021, n. 176 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 217 del 2009) ha reiteratamente rilevato che la proposizione dell'azione civile per le restituzioni o il risarcimento nel giudizio civile in pendenza di un processo penale per lo stesso fatto generatore di responsabilità non ne resta condizionata in termini pregiudiziali, come accadeva col codice previgente che imponeva la sospensione del giudizio civile sino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Ne costituiscono riprova la mancata riproduzione della disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del codice abrogato sulla sospensione necessaria della controversia civile in pendenza del processo penale, di diverse altre disposizioni alla stessa collegate come parte degli artt. 24 e ss. dello stesso codice, oltre che l'eliminazione dal testo dell'art. 295 c.p.c. della previsione della c.d. pregiudiziale penale. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi, prevista in via di eccezione dall'art. 75, comma 3, c.p.p., in tema di sospensione del processo civile qualora il danneggiato abbia proposto la domanda in sede civile dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile procede nel suo corso senza essere condizionato da quello penale ed il giudice civile davanti al quale sia azionata la domanda di ristoro dei pregiudizi derivanti da reato deve condurre un autonomo accertamento dei fatti e degli elementi costitutivi della responsabilità civile.

Un simmetrico principio governa anche il processo penale nel senso che, qualora la sentenza di assoluzione dell'imputato sia impugnata dalla sola parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., al giudicato di assoluzione agli effetti penali può accompagnarsi una decisione di condanna agli effetti civili, assunta dal giudice dell'impugnazione.

8.2.2. La regolamentazione dei rapporti tra processo penale e processo civile in termini di reciproca autonomia subisce una parziale deroga per effetto del riconoscimento, in alcune limitate ipotesi, del valore preclusivo del giudicato penale di rinnovati accertamenti in altri giudizi. Si richiamano in proposito l'art. 651 con riferimento al giudicato di condanna, l'art. 652 con riguardo al giudicato di assoluzione nei giudizi civile ed amministrativo di danno, l'art. 653 in relazione al giudizio disciplinare, l'art. 654 in tema di giudicato assolutorio o di condanna negli "altri" giudizi civili ed amministrativi in precedenza menzionati. Tali disposizioni, per la loro natura di eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad interpretazione restrittiva e sono insuscettibili di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti (Sez. un. civ., n. 1768 del 26 gennaio 2011, Rv. 616366; Sez. 3 civ., n. 14770 del 2 agosto 2004, Rv. 577228; Sez. un., Guerra, cit.).

8.2.3. Rileva in particolare la previsione dell'art. 651, comma 1, c.p.p. che regola gli effetti che il giudicato penale di condanna esplica nel processo civile relativo al medesimo illecito generatore di responsabilità per il suo autore nei seguenti termini: «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale». Pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio per la liquidazione del danno, l'accertamento intervenuto in sede penale in ordine alla effettiva verificazione del fatto, alla sua qualificazione giuridica, alla sua commessione da parte dell'imputato.

8.3. È sull'esatta interpretazione della nozione di "fatto" che si registra uno dei profili di maggiore dissenso tra gli orientamenti ermeneutici che dibattono sull'interesse della parte civile ad interloquire in sede di impugnazione sulle circostanze del reato.

8.3.1. Per una linea interpretativa, fatta propria dall'indirizzo che offre soluzione negativa al quesito di diritto devoluto alla soluzione di queste Sezioni unite, il fatto si esaurisce negli elementi oggettivi della condotta, del nesso causale e dell'evento, rispetto ai quali l'accertamento compiuto in sede penale vincola il giudice civile cui è rimessa soltanto la possibilità del libero apprezzamento degli altri aspetti della vicenda illecita fonte di responsabilità.

Nel contesto di una lettura restrittiva della nozione di fatto, il cui significato viene circoscritto agli aspetti tipici della condotta penalmente rilevante, costitutivi della fattispecie criminosa semplice, si nega che vi rientri l'accertamento delle circostanze aggravanti o attenuanti, nonché del comportamento tenuto dalla persona offesa e del suo concorso nella produzione causale dell'evento, che quindi nel giudizio civile di danno può essere liberamente e diversamente ricostruito perché estraneo al vincolo sancito dall'art. 651 c.p.p. attinente al solo comportamento dell'imputato (Sez. 4, n. 44096 del 4 novembre 2021, Bianchi, n.m.; Sez. 4, n. 17219 del 20 marzo 2019, M., Rv. 275874). Del pari si esclude che nella nozione di fatto rientrino i profili soggettivi della condotta, perché estranei all'ambito dell'illiceità penale come definito dall'art. 651 citato. In termini conformi si sono espresse alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità civile (Sez. 3 civ., ord. n. 21402 del 6 luglio 2022, Rv. 665209; Sez. 3 civ., n. 15392 del 13 giugno 2018, Rv. [649308-01]; Sez. 3 civ., sentenza n. 1665 del 20 gennaio 2016, Rv. 638322).

8.3.2. A tale concezione se ne contrappone altra per la quale per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, rappresentata dall'accadimento naturale nelle sue componenti di condotta, evento e nesso di causalità, e nelle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento, elementi che nella concretezza del caso incidono direttamente sulla dimensione offensiva del bene giuridico protetto. A tale orientamento si ascrivono le pronunce delle Sezioni civili di questa Corte per le quali «mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio», mentre può estendere la propria cognizione ad aspetti fattuali non considerati nella sentenza penale, come nel caso del comportamento della persona offesa se incidente sulla determinazione causale dell'evento e non oggetto di specifica indagine in sede penale (Sez. 3 civ., n. 26009 del 6 settembre 2023, Rv. 669098; Sez. 3 civ., n. 15392 del 13 giugno 2018, Rv. 649308; Sez. lav., n. 17882 del 3 settembre 2018, Rv. 650220).

Né in senso contrario potrebbero invocarsi le caratteristiche e gli effetti limitati prodotti dalla sentenza di condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in quanto circoscritti alla sola potenzialità dannosa del comportamento illecito integrante il reato. Dalla giurisprudenza delle Sezioni civili si trae il principio per cui «La condanna generica al risarcimento del danno non esclude la eventualità che il giudice affermi la concreta sussistenza, del c.d. "danno conseguenza" (l'an del danno risarcibile), demandandone al giudice civile la sola liquidazione (il quantum)» (Sez. 3 civ., n. 14812 del 30 novembre 2016, Rv. 269752). Un simile esito decisorio può verificarsi sia nei casi in cui il processo penale si sia occupato di un "reato di danno" sia allorché il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, situazioni per le quali valgono i principi del giudicato (Sez. 3 civ., n. 16113 del 9 luglio 2009, Rv. 608754). Come riconosciuto dalle Sezioni unite civili, «la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria (nella specie una truffa a danno di un ente regionale), l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso» (Sez. un. civ., n. 4549 del 25 febbraio 2010, Rv. 611796).

8.3.3. Va condiviso, dunque, il secondo indirizzo richiamato al punto precedente, in quanto è l'unico che consente di assegnare rilevanza a tutti gli elementi, comprese le circostanze, che sul piano naturalistico concorrono a definire il fatto di reato e la sua reale offensività con riflessi diretti sulla definizione giuridica e sulla quantificazione del danno cagionato e che assicura alla parte civile una tutela piena ed effettiva in coerenza con il diritto di rilevanza costituzionale di azione e con i principi del giusto processo di cui all'art. 6 Convenzione EDU. Ne discende che, quando nel giudizio penale sia accertata o esclusa una circostanza che concorra a delineare il fatto di reato nella sua dimensione fenomenologica, l'effetto di giudicato della sentenza di condanna anche sul punto si riverbera sul conseguente giudizio civile di danno senza che il medesimo elemento accidentale possa essere diversamente ricostruito e valutato. Tanto è sufficiente per ravvisare in capo alla parte civile l'interesse ad impugnare la sentenza penale di condanna che escluda una aggravante o riconosca un'attenuante o, comunque, a resistere all'altrui impugnazione su tali punti, che, lungi dall'operare in via esclusiva quali fattori di commisurazione della sanzione da infliggere al responsabile, esplicano effetti anche sull'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli e sulla liquidazione del risarcimento con esiti vincolanti nel successivo giudizio civile. L'interesse della parte civile è, pertanto, correlato all'effetto extrapenale che il giudicato di condanna proietta sul successivo giudizio civile di danno.

8.3.4. Ma anche qualora non si volesse accedere alla conclusione esposta e si recepisse una nozione di "fatto" limitata agli elementi costitutivi tipici della fattispecie di reato, non potrebbe egualmente negarsi che l'accertamento dei dati circostanziali, contenuto nella sentenza penale, possa influenzare il futuro giudizio civile di danno sotto diversi profili. La considerazione del diritto vivente, costituito dalla giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, rivela che nel giudizio civile in cui si faccia valere il diritto al risarcimento dei danni da reato è ammesso l'utilizzo del materiale probatorio formato nel processo penale, già celebrato a carico del responsabile, e degli accertamenti in quella sede condotti pur se la sentenza di condanna non faccia stato e non inibisca la rinnovata autonoma valutazione del fatto in contestazione. In tal senso il giudice civile, nella formazione del proprio libero convincimento, ha facoltà e non obbligo di fare ricorso quali fonti conoscitive alle emergenze nel processo penale, sia mediante l'apprezzamento diretto dei dati probatori acquisiti nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa senza vincolo di rinnovazione della prova sia desumendoli dal contenuto della sentenza penale (Sez. 3 civ., n. 1291 del 10 maggio 2024, Rv. 670918; Sez. 3 civ., n. 2897 del 31 gennaio 2024, Rv. 670078; Sez. 3, n. 30992 del 7 novembre 2023, Rv. 669626; Sez. 3 civ., n. 12164 del 7 luglio 2021, Rv. 661325; Sez. 3 civ., n. 16893 del 25 giugno 2019, Rv. 654422; Sez. 3 civ., n. 15112 del 17 giugno 2013, Rv. 626948).

In tale contesto ermeneutico emerge la distinzione tra i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna maturato a seguito di dibattimento, delineati dall'art. 651 c.p.p., e l'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato, che non resta confinata all'interno di quei limiti, ma, in un contesto processuale governato dal principio di atipicità della prova, assume rilevanza quale elemento documentale precostituito, utilizzabile per l'accertamento autonomo degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile, desumibile positivamente dalle prove formate nel processo penale, come anche da presunzioni.

8.3.5. A tale ultimo riguardo non può ignorarsi che la stima del danno non patrimoniale da reato ed in specie di quello morale, da condurre, come già detto, con criteri equitativi ex art. 1226 c.c., si avvale di tutte le componenti del fatto in grado di rappresentarne la concreta gravità, inclusi i profili soggettivi del dolo e della colpa nelle diverse possibili graduazioni di intensità.

8.3.6. Deve dunque concludersi che, anche nelle situazioni in cui il giudicato penale di condanna non esplichi effetti vincolanti nel processo civile, il contenuto della sentenza, esteso eventualmente alla consistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, coinvolge ed influenza l'ambito della liquidazione equitativa del danno sia perché può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice sia perché può incidere, condizionandola, sulla commisurazione del risarcimento in quanto dalla maggiore o minore gravità dell'illecito penale discende, per presunzione semplice, una incrementata o diminuita sofferenza del danneggiato.

Da tali presupposti discende che non può negarsi l'interesse della parte civile ad una interlocuzione nei gradi di impugnazione del processo penale su aspetti circostanziali del fatto di reato, già accertato ed attribuito all'imputato con la sentenza di condanna, che siano in grado di determinare - anche indirettamente ed al di là degli effetti extrapenali del giudicato che verrà a formarsi, previsti dall'art. 651 c.p.p. - una diversa quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito che il giudice civile è chiamato ad assumere per la relativa liquidazione.

8.3.7. Nella consapevolezza dell'impossibilità di offrire una disamina che affronti il tema in discussione in riferimento a tutte le circostanze capaci di incidere sul pregiudizio discendente dal reato per l'assenza di una catalogazione normativa in tal senso e per la natura atipica del danno non patrimoniale risarcibile, si può, in via esemplificativa, richiamare l'effetto di aggravamento del reato e delle sue ripercussioni negative sulla vittima o sui suoi congiunti in termini di sofferenza, dolore, disagio psicologico prodotto dalla premeditazione (art. 577, comma primo, n. 3, c.p.), dall'aver agito per motivi abietti e futili (art. 61, comma primo, n. 1, c.p.), dall'aver agito nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni (art. 576, primo comma, n. 5-bis, c.p.), dall'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà verso le persone (art. 61, primo comma, n. 4, c.p.). Del pari hanno una potenziale incidenza sulla minore offensività del fatto le circostanze attenuanti comuni dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62, primo comma, n. 1, c.p.), della provocazione a seguito dell'accertamento del fatto ingiusto altrui (art. 62, primo comma, n. 2), dell'avere concorso a determinare l'evento il fatto doloso della persona offesa (art. 62, primo comma, n. 5, c.p.).

Al contrario, in conformità alle costanti posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi che va negato l'interesse della parte civile a contestare la sentenza di condanna quando i temi in discussione riguardino soltanto la determinazione della pena in concreto irrogata e l'effetto che su di essa può dispiegare una determinata circostanza, poiché attinenti al solo rapporto punitivo tra lo Stato e l'autore del reato che vede estraneo ed indifferente il danneggiato, la regolamentazione dei cui interessi non è influenzata sotto alcun profilo dal trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato giudicato responsabile.

9. Una volta adottata tale soluzione, resta da esaminare la fondatezza del terzo orientamento intermedio, per il quale l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile postula la necessaria prospettazione da parte della stessa di uno specifico interesse ad agire, dipendente dalla circostanza che la differente ricostruzione del fatto di reato possa comportare una diversa quantificazione del danno da risarcire.

9.1. La costituzione di parte civile nel giudizio penale consiste nella proposizione di una vera e propria domanda giudiziale. Tanto resta confermato dal disposto dell'art. 78, comma 1, lett. d) c.p.p. laddove pretende che con la costituzione la parte civile specifichi «l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili», nonché dall'art. 523, comma 2, c.p.p., che impone l'obbligo alla stessa parte di precisare il petitum depositando conclusioni scritte comprendenti, se è richiesto il risarcimento, anche la determinazione del suo ammontare. Pertanto, tenuto conto della modifica apportata dal d.lgs. n. 150 del 2022 al testo dell'art. 78 citato, deve osservarsi che sin dalla costituzione in giudizio la parte civile ha l'onere, a pena di inammissibilità, di precisare la causa petendi della pretesa azionata secondo la prescrizione contenuta nell'art. 163, terzo comma n. 4, c.p.c. in conformità alle puntualizzazioni operate da Sez. un., n. 38481 del 25 maggio 2023, D, Rv. 285036, anche se poi l'oggetto delle sue richieste possa trovare maggiore individuazione di dettaglio a conclusione del giudizio di primo grado.

9.2. Tuttavia, tale originaria deduzione non può ritenersi sufficiente quando la parte civile assuma l'iniziativa di proporre impugnazione avverso la sentenza e di introdurre un nuovo grado di giudizio nei casi in cui la domanda risarcitoria abbia già trovato positivo riconoscimento per la stessa parte civile, ancorché nelle forme della condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno ex art. 539 citato. Se la parte civile lamenti l'erroneità del giudizio incentrato sulla sussistenza di circostanze del reato, è necessario, a giudizio del Collegio, in ossequio alla regola generale dell'art. 568 c.p.p., uno sforzo argomentativo che dia conto delle ragioni per le quali la modifica nel senso invocato del verdetto espresso nel grado precedente in relazione al rapporto tra il fatto di reato e la pretesa azionata apporti dei vantaggi concreti ai fini dello accoglimento della domanda risarcitoria. La concretezza dell'interesse può apprezzarsi soltanto se, alla stregua della prospettazione della parte proponente, dall'accoglimento dell'impugnazione possano discendere effetti favorevoli o essere eliminati esiti pregiudizievoli.

Quanto osservato non si pone in contrasto con il principio di diritto espresso da Sez. un., n. 6509 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 245130, per il quale fini dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non è richiesto che l'atto di impugnazione contenga la espressa indicazione che viene proposto ai soli effetti civili. La superfluità di tale allegazione è stata, infatti, giustificata in riferimento all'impugnazione delle sole sentenze di proscioglimento ed a ragione del fatto che l'iniziativa in questione è finalizzata ad ottenere dal giudice di grado superiore, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità penale quale presupposto imprescindibile per il riconoscimento della fondatezza della domanda di risarcimento dei danni. Pertanto, l'effetto devolutivo così delimitato non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma dalle disposizioni di cui all'art. 538 ed all'art. 576 c.p.p.: quest'ultimo già di per sé circoscrive la finalità del gravame «ai soli effetti della responsabilità civile» ed al tempo stesso impone un criterio decisorio al giudice che non potrebbe superare il limite di una statuizione resa soltanto sugli interessi civili.

Diversa è la situazione in cui la parte civile impugni la sentenza di condanna, già irrevocabile quanto all'accertamento della sussistenza del fatto ed all'attribuzione all'imputato, per contrastare la decisione in punto di circostanze del reato: l'iniziativa processuale devolve un tema che investe la responsabilità penale e quella civile ad essa correlata, rispetto al quale è criterio selettore dell'ammissibilità l'interesse a conseguire un risultato più favorevole, che non può che essere dedotto da chi quell'iniziativa l'abbia assunta sulla base della propria prospettazione utilitaristica.

9.3. Quanto agli oneri che gravano sulla parte civile, che, citata ai sensi dell'art. 601, quarto comma, c.p.p., applicabile anche al giudizio di legittimità, per la comparizione nel giudizio di impugnazione promosso da altra parte, imputato o pubblico ministero, contrasti l'altrui gravame per chiederne il rigetto o la declaratoria d'inammissibilità, si ritiene che nessun onere di allegazione di uno specifico interesse le sia imposto. L'interesse a resistere discende dalla statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria, contenuta nella sentenza impugnata, sicché la richiesta di rigetto dell'impugnazione altrui consolida l'esito favorevole già conseguito nel grado precedente. Opinare diversamente significherebbe imporre alla parte civile un onere ultroneo e smentire anche il principio di immanenza della sua costituzione, in base al quale la domanda risarcitoria contenuta nell'atto di costituzione di parte civile e ribadita nelle conclusioni rassegnate nel processo di primo grado, che mantengono validità in ogni stato e grado del processo, individua un petitum sul quale il giudice può pronunciarsi anche nei gradi successivi.

10. Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

"La parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse ad impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio".

11. La considerazione del caso specifico in base ai superiori principi induce a ritenere che la posizione assunta dalle parti civili costituite che hanno chiesto respingersi il ricorso proposto dall'imputato e hanno conseguito il risultato invocato del riconoscimento irrevocabile della fattispecie di omicidio aggravato in danno del loro congiunto comporti la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio. Poiché però le sole B. M. e C. D. hanno chiesto espressamente il ristoro delle predette spese, istanza non avanzata dalle altre parti civili, limitatesi a rassegnare le rispettive conclusioni, l'assenza di una loro domanda di rifusione inibisce di procedere d'ufficio alla relativa liquidazione (Sez. un., n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214640 che riguarda la sentenza di patteggiamento). Pertanto, il ricorrente va condannato a rifondere dette spese alle predette B. e C., spese che, in relazione alla natura delle questioni dibattute ed all'impegno profuso per la loro assistenza, si ritiene di liquidare in complessivi euro quattromilaottocento, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili B. M. e C. D. che liquida in complessivi euro quattromilaottocento, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Depositata il 12 dicembre 2025.