Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 9 ottobre 2025, n. 40822
Presidente: De Amicis - Estensore: Ricciarelli
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi in data 1° febbraio 2023, con cui Michele F. è stato riconosciuto colpevole del delitto di istigazione alla corruzione ai sensi dell'art. 322, comma secondo, c.p.
2. Ha proposto ricorso F. tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322, comma secondo, c.p.
Erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l'offerta di carne d'asino costituisse condotta idonea ad integrare una valida offerta corruttiva, dovendosi valutare se tale offerta potesse dirsi caratterizzata da adeguata serietà in rapporto al suo contenuto e allo specifico contesto.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p.
La Corte aveva disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non considerando l'incensuratezza, il comportamento collaborativo e le condizioni personali del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena.
Era stata inflitta una pena di anni due e mesi otto di reclusione, sproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto e alla modestia dell'utilità.
3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Sulla base della convergente e sostanzialmente incontestata ricostruzione del fatto, operata dai Giudici di merito, il ricorrente, a seguito dell'accesso compiuto dall'appuntato Giuseppe S. presso la sede della sua ditta di autotrasporti, dove lavorava un soggetto in regime di semilibertà, era stato sorpreso, in un vano posto sul retro del capannone, a macellare una carcassa di asino, pur non essendo munito della prescritta autorizzazione, violazione punita con sanzione amministrativa. A seguito dei rilievi espressi dall'appuntato, il ricorrente aveva replicato: «Appuntà, lascia stare per questa volta, questa sera quando finisci di lavorare, passa da qui che ti prendi un po' di carne». Ma l'appuntato S. aveva avvertito il collega, che attendeva all'esterno, con il quale aveva chiamato il competente veterinario della A.s.l. di Brindisi, che aveva poi provveduto ad un sopralluogo anche presso la masseria dove il ricorrente allevava asini.
Su tali basi è stato ravvisato il delitto di istigazione alla corruzione, per il quale il ricorrente è stato condannato nei due gradi di giudizio alla pena di anni due, mesi otto di reclusione, corrispondente al minimo, dopo l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 1, c.p.
2. L'oggetto del primo motivo di ricorso si incentra sulla configurabilità del reato, a fronte della dedotta assenza di serietà e idoneità dell'offerta.
2.1. È noto al riguardo come la condotta di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, posta in essere dal privato, abbia formato oggetto di analisi da parte della Corte di cassazione, che ha sempre ritenuto necessario che l'offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 21095 del 25 febbraio 2004, Barhoumi, Rv. 229022-01): in particolare si è sempre ritenuto necessario che debba aversi riguardo alla serietà dell'offerta e alla sua idoneità offensiva, correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato (Sez. 6, n. 32345 dell'8 luglio 2024, Zhu Youyu, Rv. 286855-01; Sez. 6, n. 46494 del 23 ottobre 2019, Faleburle, Rv. 277680-01; Sez. 6, n. 1935 del 4 novembre 2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498-01; Sez. 6, n. 3176 dell'11 gennaio 2012, Stabile, Rv. 251577-01).
In tale prospettiva si è osservato che non rileva di per sé la modestia di una somma, da valutarsi comunque in concreto, e si è precisato che l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché la condotta può ritenersi inoffensiva solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria (Sez. 6, n. 46494 del 23 ottobre 2019, Faleburle, cit.).
2.2. A ben guardare, tali principi si correlano all'esigenza di fornire della norma incriminatrice un'interpretazione in linea con il principio di offensività, nel presupposto che l'astratta e formale rispondenza al tipo non possa costituire parametro sufficiente, in vista di un'interpretazione costituzionalmente adeguata.
Costituisce invero canone di giudizio consolidato nella giurisprudenza costituzionale che l'interpretazione debba essere rispettosa dei principi di offensività e colpevolezza, alla stregua dei quali deve valutarsi l'effettiva riconducibilità dei fatti al paradigma normativo delineato in termini generali e astratti, al fine di poter affermare che il fatto in concreto possa dirsi meritevole della sanzione in astratto contemplata, alla luce di quel paradigma (relativamente all'offensività, si rinvia, fra l'altro, a Corte cost., sent. n. 139 del 2023, n. 211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 265 del 2005; relativamente al principio di colpevolezza si rinvia, fra l'altro, a Corte cost., sent. n. 322 del 2007).
Si tratta di un criterio selettivo volto ad assicurare la rispondenza delle norme penali ai principi desumibili dagli artt. 25, comma secondo, e 27 Cost.
3. Ma a tali canoni la Corte costituzionale ne ha aggiunto di recente un altro, cioè il principio di proporzionalità della pena, solitamente posto alla base di sentenze dichiarative della parziale illegittimità delle norme penali (si rinvia, fra l'altro, a Corte cost., sent. n. 83 del 2025, n. 244 del 2022, n. 68 del 2012) e che invece in tale circostanza è stato elevato a canone interpretativo affidato anche al giudice comune.
Ed invero la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2025, dopo aver richiamato i principi di offensività e di colpevolezza, ha valorizzato anche il principio di proporzionalità della pena «che mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria ad un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto [...]. Nei limiti consentiti dal testo della legge, il giudice penale è pertanto tenuto a utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per assicurare tale obiettivo, nel quadro di una doverosa interpretazione secundum constitutionem dei dati normativi».
Ha aggiunto la Corte costituzionale che «il principio di proporzionalità della pena impone al giudice di espungere dalla fattispecie - nei limiti in cui il dato normativo lo consenta - condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla "formale" integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano "sostanziale", l'integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale».
A fronte di ciò, si è ancora rilevato che «[i]l dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio costituzionale di proporzione della pena non si pone in contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. Il principio di legalità dei reati e delle pene vieta bensì al giudice di applicare la legge penale oltre i casi da essi contemplati, e dunque - come questa Corte ha avuto modo di rammentare - di "riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali"; significati che costituiscono "un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo" (sentenza n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 107 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto). La ratio garantistica del principio - posto a tutela, in primis, della libertà della persona e della sicurezza delle sue libere scelte di azione - non si oppone, però, a che il giudice possa (e talvolta debba) interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l'applicazione allorché sia chiaro che il suo testo plus dixit quam voluit: ogniqualvolta, cioè, la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta sia preclusa dall'interpretazione corretta di quest'ultima, imposta dal suo rapporto con la pena prevista dal testo normativo, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità della pena. L'interpretazione restrittiva secondo la ratio (o "riduzione teleologica", secondo una nota definizione dottrinale) della disposizione incriminatrice è, in particolare, doverosa per il giudice penale allorché risulti necessaria per evitare un risultato contra constitutionem, come da tempo comunemente si riconosce in riferimento ai principi di offensività e di colpevolezza [...], quanto meno laddove non risulti la chiara volontà del legislatore di imporne comunque l'applicazione anche in simili circostanze».
La citata sentenza aveva ad oggetto una condotta inquadrabile nella fattispecie del sequestro di persona a scopo di estorsione, rispetto alla quale, pur a fronte dell'applicazione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, la pena irrogabile risultava nondimeno ancora sproporzionata: relativamente a tale ipotesi, con sentenza che assume natura di interpretativa di rigetto, è stata prospettata la scomposizione del reato complesso nelle sue primarie componenti, quale criterio interpretativo adeguato al fine di escludere l'applicazione della fattispecie più grave e correlare il fatto alla sua effettiva e ridotta dimensione concreta.
Ma il principio è stato affermato in funzione di un'interpretazione adeguatrice, che si ponga a fianco del principio di offensività, al fine di selezionare i fatti che possano dirsi effettivamente ricompresi nella fattispecie astratta, considerata l'entità della forbice edittale, ove incompatibile per sproporzione rispetto a fatti di minima consistenza.
Si tratta, a ben guardare, di un canone che si presta a molteplici applicazioni, non predeterminabili, in ragione della verifica di una molteplicità di fatti concreti, solo in apparenza e sul piano formale correlabili ad una fattispecie astratta, dalla quale nondimeno dovrebbero essere espunti.
Su tali basi può dirsi che il giudice comune disponga di un criterio di valutazione che può operare sincronicamente con il principio di offensività, al fine di adeguare la dimensione sanzionatoria a condotte che possano dirsi offensive e ad essa corrispondentemente proporzionate: in altre parole, il principio di proporzionalità può costituire esso stesso un ausilio, al fine di valutare la rispondenza della condotta, in termini di necessaria offensività, rispetto al tipo previsto, come a voler sottendere che ciascuna fattispecie possa applicarsi a condotte che riflettano un idoneo grado di offensività, tale da giustificare quella forbice edittale.
Ciò è tanto più rilevante, come rilevato anche da una parte della dottrina, nei casi in cui non possa applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., potendosi in tali casi prospettare che alla base di quell'esclusione vi sia la considerazione che la condotta possa dirsi rilevante, in quanto di per sé la sua integrazione postuli un determinato grado di idoneità offensiva.
4. Orbene, alla luce di tali rilievi ben può dirsi che il principio di offensività, cui si correla l'indirizzo interpretativo richiamato in materia di istigazione alla corruzione, debba essere valorizzato unitamente a quello di proporzionalità della pena, a fronte di limiti edittali assai elevati, che hanno invero nel caso di specie determinato l'irrogazione della pena minima, tuttavia assai elevata a fronte di una condotta indubitabilmente caratterizzata da connotati di estrema tenuità.
Vuol dirsi invero che la dimensione del fatto, tanto più con riguardo ad un reato al quale non può applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., deve essere concretamente correlabile alla forbice edittale ed esprimere dunque un grado di specifica e apprezzabile offensività, tale da condurre a selezionare come effettivamente tipiche condotte che giustifichino l'irrogazione di una pena corrispondente al minimo e tuttavia assai consistente.
5. Più in particolare, al fine di coniugare i principi di offensività e di proporzionalità, che impongono una rafforzata selezione delle ipotesi riconducibili al tipo, il tema della serietà e dell'idoneità offensiva dell'offerta, in relazione al reato di istigazione alla corruzione, deve essere valutato in modo da poter concretamente giustificare la correlazione di una pena, quale quella irrogata al ricorrente, alla condotta da lui tenuta.
In tale prospettiva va rimarcato come quei requisiti debbano essere apprezzati in relazione al tipo di atto contrario ai doveri di ufficio, perseguito dall'agente, al contesto nel quale si è sviluppata l'azione, alle modalità e al contenuto dell'offerta.
A quest'ultimo riguardo, non assume automaticamente rilievo, anche se in concreto può incidere, la modestia dell'utilità offerta - tanto meno in relazione ad attività di ufficio che non coinvolga beni primari o non possa arrecare al privato elevato pregiudizio -, non potendosi peraltro considerare alla stessa stregua l'offerta di una somma di denaro, pur esigua, ma comunque immediatamente utilizzabile, e l'offerta di un qualsiasi bene della vita, il cui valore assume concreto rilievo in relazione alla sua definita specificazione, alla materiale possibilità della dazione e alla verifica della potenziale utilità per il destinatario dell'offerta.
La stringente analisi di tali profili consente poi di definire il senso dell'offerta, in relazione al tipo, alla veste e alla natura del destinatario, in modo da poter concretamente apprezzare la possibilità che in quel determinato contesto l'offerta possa essere accettata, possibilità nella quale si annida la reale offensività della condotta in rapporto all'atto avuto di mira dall'agente e nella quale trova giustificazione anche l'irrogazione di una pena comunque elevata, quand'anche ancorata al minimo edittale.
6. Orbene, tale quadro valutativo conduce, nel caso di specie, a ritenere che, conformemente a quanto prospettato nel motivo di ricorso, la condotta addebitata al ricorrente, nei termini riportati in precedenza, e valutata nella rigorosa prospettiva della giustificazione della pena irrogata, non potesse dirsi idonea sul piano della serietà e soprattutto dell'offensività.
È stato infatti rilevato che l'offerta era stata formulata in termini generici, senza determinazione di quantità e qualità, riferita ad una fase temporale successiva ed eventuale nonché ad un bene di cui per definizione si assumeva l'indebita macellazione, profilo incidente sulla genuinità e salubrità del prodotto. Può inoltre rimarcarsi come quell'offerta, al di là del pregio che voglia o meno riconoscersi alla carne di asino, non si correlasse alla specifica manifestazione di un interesse noto del destinatario per quel prodotto, così che lo stesso dovesse considerarsi di per sé oggetto di una proposta inequivocamente allettante, a prescindere dal suo valore intrinseco.
A ben guardare, può dirsi dunque che i canoni valutativi delineati consentano sul piano giuridico di giungere alla conclusione che l'offerta non fosse connotata né da reale serietà né, soprattutto, da specifica idoneità offensiva, così da giustificare l'inflizione di una pena comunque elevata e altamente afflittiva.
7. Su tali basi deve ritenersi che non fosse stato integrato il fatto tipico punibile dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma secondo, c.p., il che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Depositata il 19 dicembre 2025.