Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 3 dicembre 2025, n. 543

Presidente: De Amicis - Estensore: D'Arcangelo

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata in data 4 settembre 2025 dei dispositivi informatici in uso a Raffaele G. e Alessandro D.D., sottoposti a indagine per reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, commessi in Sorrento, con condotta perdurante sino al 20 maggio 2025.

2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e la motivazione meramente apparente del provvedimento impugnato.

2.1. Il Pubblico Ministero ha premesso che il decreto del 4 settembre 2025 è integrativo di un precedente analogo decreto, emesso in data 14 luglio 2025, con il quale ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio dei dispositivi informatici in uso agli indagati «limitatamente alla ricerca e l'apprensione dei dati relativi al periodo del mandato di C. Massimo, quale sindaco del Comune di Sorrento».

Il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di riesame proposte dagli indagati in ordine ai soli dispositivi informatici per carenza di adeguata motivazione del decreto adottato dal Pubblico Ministero sotto il profilo della determinazione dell'arco temporale entro cui acquisire i dati e della durata del vincolo reale.

Il Tribunale ha rilevato che, pur non essendo irragionevole la perimetrazione temporale del vincolo reale in coincidenza con l'intero mandato del sindaco di Sorrento, in ragione della complessità delle indagini, volte ad accertare un ampio sistema corruttivo (il c.d. "sistema Sorrento"), la motivazione del provvedimento di sequestro probatorio adottato dal Pubblico Ministero era assente sul punto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non basta la mera individuazione di una cornice temporale dei dati di interesse da acquisire e analizzare, ma occorre che il Pubblico Ministero motivi in ordine alla delimitazione temporale dei dati da acquisire indicata nel proprio decreto.

Il decreto di sequestro probatorio, inoltre, avrebbe motivato in termini solo apodittici e generici sulla ragionevolezza temporale della durata del vincolo reale e, segnatamente, sulla scansione temporale delle operazioni di esame della copia forense dei device in sequestro.

Il Pubblico Ministero, infatti, nel proprio decreto avrebbe fatto ricorso a termini «del tutto generici» in ordine alla «determinazione della tempistica per la selezione dei dati e la successiva copia forense degli stessi a mezzo di specifica consulenza» («seguirà nei giorni immediatamente successivi il conferimento dell'incarico per l'estrazione dei dati utili e, quindi, dopo che si darà avviso ex art. 360 c.p.p., si eseguirà copia forense integrale...»).

Questi te[r]mini, in ragione della loro genericità, sarebbero inidonei a garantire il rispetto del principio di «proporzionalità temporale» e, dunque, il decreto impugnato sarebbe privo di riferimenti oggettivi, circa i tempi necessari per effettuare la selezione dei dati estrapolati dai dispositivi elettronici in sequestro.

Si sarebbe in presenza di una motivazione apodittica e puramente apparente, che non fissa alcun limite temporale alle pur complesse operazioni di acquisizione e di selezione dei dati, determinando un inevitabile pregiudizio per i diritti della difesa.

2.2. Il Pubblico ministero, con unico motivo, ha dedotto che il Tribunale del riesame ha solo apparentemente motivato in ordine alla delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere, in quanto non si sarebbe confrontato con la molteplicità delle imputazioni provvisorie addebitate agli indagati, con l'elevato numero di dispositivi in sequestro e con le ulteriori circostanze indicate nella motivazione del provvedimento di sequestro.

Il decreto di sequestro impugnato richiama l'analogo decreto di sequestro emesso in data 14 luglio 2024, che fa espresso riferimento al complesso oggetto del procedimento, costituito da un numero elevato di procedure di appalto indette dal Comune di Sorrento nel periodo in cui era sindaco Massimo C.

Il Tribunale del riesame, inoltre, censurando la mancata indicazione nel decreto di sequestro probatorio di un termine per l'esecuzione dell'estrazione e dell'analisi dei dati rinvenuti sui dispositivi in sequestro, avrebbe richiesto a pena di nullità un requisito non contemplato dalla legge (né richiesto dalla giurisprudenza europea) e difficilmente determinabile a priori.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 novembre 2025, il Procuratore generale, Mariella De Masellis, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Per delibare adeguatamente le censure devolute all'esame del Collegio, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle affermazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine al tema della proporzionalità del sequestro probatorio di dispositivi elettronici.

2.1. Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall'art. 275, comma 3, c.p.p., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli artt. 49, par. 3, e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali.

L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermato nella giurisprudenza delle Sezioni unite nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Sez. un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Sez. un., n. 36072 del 19 aprile 2018, Botticelli, Rv. 273548-01).

2.2. Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni unite hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01).

Le Sezioni unite, in questa sentenza, hanno confutato l'argomento dell'autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato.

Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo.

E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12 della sentenza).

Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - e il fine endoprocessuale perseguito - l'accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)».

2.3. Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni unite nella sentenza Botticelli.

Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. un., n. 36072 del 19 aprile 2018, Botticelli, Rv. 273548-01).

Le Sezioni unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenza Bevilacqua, hanno ribadito l'«ineludibile necessità di un'interpretazione della norma [l'art. 253 c.p.p.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.

Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria).

Solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità».

Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della "residualità" della misura: proprio la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità "meno afflittive"».

La giurisprudenza di legittimità, ha infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21 ottobre 2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16 gennaio 2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 7 maggio 2014, Konovalov, Rv. 261509); e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempio all'apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n. 15717 dell'11 febbraio 2009, Bianchi, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21 marzo 2013, Rv. 256068).

E anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania).

Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro».

Nell'elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l'esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.

2.4. I principi affermati dalle Sezioni unite comportano alcune conseguenze assai significative.

L'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l'effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite.

Il pubblico ministero, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, comporti un'esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.

La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma attiene alla sua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.

Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.

2.5. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento allo specifico ambito dei sequestri probatori aventi ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l'accesso a tale supporto di dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale.

Questa forma di sequestro rende, infatti, possibile un'esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi estranei all'illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sfera personale.

Questa Corte ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell'intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26 settembre 2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una massa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24 febbraio 2015, Rizzo, Rv. 264092).

È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 9 dicembre 2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838-01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22 settembre 2020, Aleotti, Rv. 279949-02, fattispecie in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).

È parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20 novembre 2024, Bozzano, Rv. 287421-01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 c.p.p., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).

Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia).

La Corte Edu, nella sentenza del 22 agosto 2008, nel caso Stefanov c. Bulgaria, § 42, ha, del resto, ravvisato la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione della durata sproporzionata del sequestro imposto a fini probatori e dell'art. 13 CEDU a causa della mancata previsione di rimedi effettivi per garantire il diritto alla vita privata del titolare dei beni sottoposti a vincolo reale.

La giurisprudenza della Corte EDU, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede, del resto, non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania).

2.6. Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.

Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve, infatti, illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15 febbraio 2024, Corsaro, Rv. 286358-03).

Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29 gennaio 2025, Donadini, Rv. 288139-01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire).

Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il Pubblico Ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;

c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29 gennaio 2025, Donadini, Rv. 288139-01; Sez. 5, n. 9797 del 4 marzo 2025, R., Rv. 287778-02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16 ottobre 2025, Violante, non massimata; Sez. 6, n. 38331 del 16 ottobre 2025, Ilario, non massimata; Sez. 6, n. 17497 del 4 febbraio 2025, Griffo, non massimata).

3. Il Pubblico Ministero, con la prima censura dedotta nell'unico motivo di ricorso, ha dedotto che il Tribunale del riesame ha solo apparentemente motivato in ordine alla delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere, in quanto non si sarebbe confrontato con la molteplicità delle imputazioni provvisorie addebitate agli indagati, con l'elevato numero di dispositivi in sequestro e con le ulteriori circostanze indicate nella motivazione del provvedimento di sequestro.

4. Il motivo è fondato.

Il Tribunale del riesame, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di proporzionalità del sequestro probatorio dei dispositivi telematici o informatici (e, segnatamente: Sez. 6, n. 17677 del 29 gennaio 2025, Donadini, Rv. 288139-01, e Sez. 5, n. 9797 del 4 marzo 2025, R., Rv. 287778-02), ha correttamente rilevato che «la perimetrazione temporale dei dati da apprendere può essere più ampia di quella della contestazione (peraltro fluida e provvisoria) operata nelle indagini preliminari», che può subire incrementi proprio in ragione delle acquisizioni operate nelle indagini preliminari.

Il Pubblico Ministero deve, tuttavia, motivare quando «il lasso temporale di apprensione dei dati» sia «sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria».

Il Tribunale del riesame ha, inoltre, riconosciuto che nel caso di specie la divaricazione tra ambito temporale della contestazione e il perimetro temporale dell'apprensione non irragionevolmente è stata ritenuta coincidente con l'intero mandato del sindaco di Sorrento, ma che il Pubblico Ministero non ha adeguatamente motivato sul punto nel proprio decreto.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che il Tribunale, con motivazione meramente apparente, abbia censurato la motivazione del decreto del Pubblico Ministero come integralmente omessa sul punto.

Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. un., n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il decreto impugnato richiama espressamente i precedenti decreti di sequestro probatorio adottati dal Pubblico Ministero rispettivamente in data 4 settembre 2025 e in data 14 luglio 2025.

In questi decreti il Pubblico Ministero, con riferimento alla perimetrazione dell'arco temporale dei dati da apprendere, ha espressamente fatto riferimento all'obiettiva complessità e pluralità delle contestazioni e della ampiezza del segmento temporale oggetto di indagine, che giustificavano una perimetrazione temporale dei dati da acquisire coincidente con l'intero mandato del sindaco di Sorrento.

Il decreto di sequestro preventivo impugnato ha, dunque, compiutamente motivato sul punto mediante il ricorso alla motivazione per relationem.

5. Il Pubblico Ministero, con la seconda censura dedotta nell'unico motivo di ricorso, ha eccepito che il Tribunale del riesame, stigmatizzando la mancata indicazione nel decreto di sequestro probatorio di un termine per l'esecuzione dell'estrazione e dell'analisi dei dati, ha richiesto un requisito non contemplato dalla legge (né richiesto dalla giurisprudenza europea) e difficilmente determinabile a priori.

6. Questa censura è fondata nei limiti che di seguito si precisano.

6.1. La valenza costituzionale del principio di proporzionalità non consente "zone franche" e, dunque, la proporzione temporale del vincolo reale deve essere, nei limiti di una ragionevole previsione, considerata già al momento dell'adozione della misura cautelare reale.

La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 170 del 2023, ha sottolineato la necessità, nel caso del sequestro probatorio di dispositivi informatici, di una «rapida selezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri dati al titolare».

La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, in quanto il pubblico ministero non sarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all'atto dell'emissione del decreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell'autorità giudiziaria volte all'accertamento dei reati.

La giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce sulla proporzionalità del sequestro probatorio, non a caso, fa riferimento all'indicazione nel decreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il Pubblico Ministero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è il novero degli stessi.

Questa Corte ha più volte precisato che, in tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei files rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, che possono essere accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 4 luglio 2024, Ferrero, Rv. 286923-01; Sez. 2, n. 17604 del 23 marzo 2023, Casale, Rv. 284393-01; conf. Sez. 2, n. 34324 del 25 settembre 2025, Resmini, non massimata).

L'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (e di una scansione prevedibile delle operazioni) all'atto dell'adozione del decreto di sequestro lascia, peraltro, ferma la possibilità per il Pubblico Ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle obiettive evenienze del caso concreto.

L'inosservanza o l'eccessiva durata del termine fissato potranno, peraltro, essere sindacate dal titolare dei beni sequestrati, proponendo una istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 c.p.p. e, in caso di rigetto, ricorrendo al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perdurante protrazione del vincolo reale.

6.2. Muovendo da tali rilievi, il Collegio ritiene che nel decreto impugnato la scansione temporale delle operazioni di estrapolazione e analisi dei dati informatici acquisiti sia stata delineata dal Pubblico Ministero in termini non apparenti, ma effettivi e rispettosi del canone di proporzionalità temporale del vincolo.

Il Pubblico Ministero, infatti, pur senza fissare date specifiche, ha dettato una stringente e specifica scansione della consecuzione delle fasi di estrapolazione e di analisti dei dati appresi sui dispositivi elettronici in sequestro.

Non vi è, peraltro, alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto i titolari dei beni in sequestro potranno richiedere la restituzione degli stessi adducendo la durata eccessiva o ingiustificata del vincolo reale e impugnare il decreto che nega la restituzione innanzi all'autorità giudiziaria.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso è fondato, in quanto la motivazione del Tribunale è meramente apparente sul punto.

7. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Depositata l'8 gennaio 2026.