Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione II
Sentenza 5 gennaio 2026, n. 1

Presidente: Cacciari - Estensore: Vitucci

FATTO E DIRITTO

1. Parte ricorrente espone che:

a) in data 3 giugno 2021, ha proposto istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 l. n. 91/1992;

b) nella documentazione destinata a provare la residenza per dieci anni, sul territorio nazionale, mancava un periodo di iscrizione anagrafica che va dal 22 dicembre 2015 al 9 febbraio 2017;

c) perciò l'istante presentava documentazione lavorativa tale da provare il suo domicilio e la sua continua permanenza sul territorio italiano;

d) nonostante ciò, la Prefettura di Prato, con il provvedimento in questa sede impugnato, riteneva l'istanza di cittadinanza inammissibile, in quanto non era soddisfatto il requisito della residenza continuativa in Italia per 10 anni [ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992] proprio perché il soggetto istante risultava cancellato per irreperibilità dalle anagrafi comunali dal 22 dicembre 2015 al 9 febbraio 2017.

2. Di tale decreto si duole parte ricorrente col gravame in esame, all'uopo deducendo che:

a) l'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa "allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica", senza tuttavia disporre che la residenza debba essere ininterrotta;

b) in ogni caso, parte ricorrente aveva dimostrato la propria residenza in Italia tramite la documentazione relativa alla sua attività lavorativa;

c) l'art. 3, comma 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, prevede che "Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata";

d) pertanto, lo straniero cancellato per irreperibilità potrà dimostrare che la temporaneità della sua assenza oppure che la sua dimora "in altri comuni o all'estero" è stata determinata dalla necessità di attendere ad un'occupazione stagionale, o comunque per una "causa di durata limitata";

e) ad ogni modo, l'irreperibilità dichiarata nel provvedimento non corrisponde al vero, perché parte ricorrente, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in data 21 novembre 2015 ha presentato dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato presso la Questura di Prato, documento regolarmente vidimato e registrato da parte delle autorità competenti, comprovante quindi la sua presenza sul territorio italiano, oltre ad ottenere provvedimento certificativo da parte del Comune di Montale (PT) per il periodo che va dal 9 febbraio 2015 al 14 aprile 2015.

3. Si è costituita in giudizio la P.A.

4. All'udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono:

a) questa Sezione ha già evidenziato che il regolamento di esecuzione della l. n. 91/1992 «adottato con D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, all'art. 1 comma 2 stabilisce che: "2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica; [...]". In virtù del suddetto regolamento, pertanto, la residenza considerata utile ai fini della concessione della cittadinanza italiana è solo quella che abbia pieno riscontro nei registri anagrafici comunali, non potendo prendersi in considerazione una residenza di carattere esclusivamente fattuale, consistente cioè nella stabile e continuativa permanenza nel territorio della Repubblica, ma non supportata da corrispondenti risultanze anagrafiche» (così T.A.R. Toscana, Sez. II, sent. n. 485 del 24 aprile 2024 e, ancora più recentemente, sent. n. 1578 del 3 ottobre 2025);

b) nel caso di specie, risulta il periodo di discontinuità riportato nel provvedimento impugnato, di cui la Prefettura non poteva che prendere atto;

c) né potrebbe rilevare l'attestazione della residenza dal 9 febbraio 2015 al 14 febbraio 2015 e che il ricorrente riferisce al Comune di Montale come da doc. 3 ricorrente, considerato che il documento allegato i) non riveste certo le forme di un certificato di residenza, in quanto consta di un foglio manoscritto in stampatello, reca un timbro con la dicitura "Comune di Montale", ma non reca alcuna intestazione né firma di funzionario né numero di protocollo né data certa, ii) riporta un periodo di soli due mesi circa, quindi non sarebbe comunque idoneo a sanare il periodo di irreperibilità di circa quattordici mesi che è menzionato nel provvedimento impugnato.

6. Il ricorso va quindi respinto.

7. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.