Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 7 gennaio 2026, n. 15

Presidente: Goso - Estensore: Gatti

FATTO

Con istanza del 18 marzo 2024 il sig. [omissis] ha chiesto allo Sportello unico della Provincia di [omissis] il nulla osta all'ingresso del ricorrente, che è stato rilasciato in data 31 luglio 2024.

In data 10 febbraio 2025, il predetto datore di lavoro ha comunicato di voler rinunciare all'assunzione del ricorrente, e conseguentemente, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, lo Sportello unico ha revocato il nulla osta.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.

Con ordinanza n. [omissis] il Tribunale ha fissato la discussione del ricorso nel merito, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato.

In data 17 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

All'udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio dà atto dell'inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente il giorno precedente l'udienza, in violazione dei termini stabiliti dall'art. 73 c.p.a.

Quanto al merito, secondo il ricorrente, anche a fronte della mancata formalizzazione del contratto di soggiorno con il datore che ha richiesto l'ingresso del lavoratore straniero, qualora quest'ultimo abbia stipulato un contratto di lavoro con un diverso datore, come ha avuto luogo nel caso di specie (v. doc. n. 8), potrebbe ugualmente essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o in subordine, per attesa occupazione.

Ritiene in contrario il Collegio che il provvedimento impugnato vada invece confermato atteso che, malgrado in alcuni casi la giurisprudenza di primo grado si sia espressa nei termini richiamati dal ricorrente, recentemente, il Consiglio di Stato ha invece statuito che, in mancanza di impossibilità sopravvenuta e di cause eccezionali, l'assunzione del lavoratore straniero debba avere luogo presso lo specifico datore di lavoro in favore del quale è stato emesso il nulla osta al lavoro subordinato, non potendosi inoltre rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, che presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore (C.d.S., Sez. III, 11 aprile 2025, n. 3158).

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione degli oscillamenti giurisprudenziali richiamati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.