Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione II
Sentenza 14 gennaio 2026, n. 152
Presidente: Russo - Estensore: Cozzi
FATTO E DIRITTO
Il sig. [omissis] è titolare di un'unità immobiliare sita al piano terra e soppalco del fabbricato di Via [omissis] in Milano, con relativi locali pertinenziali al piano seminterrato. Questi ultimi locali, in origine non destinati alla permanenza di persone, a seguito di presentazione di una SCIA in data 25 settembre 2020, sono stati oggetto di un intervento di recupero ai sensi della l.r. n. 7 del 2017, mediante il quale sono stati trasformati in locali ad uso abitativo.
Con atto in data 30 maggio 2024, avente funzione di titolo esecutivo, il Comune di Milano ha chiesto al sig. [omissis] il versamento di una somma complessiva pari ad euro 46.810,20, di cui ero 41.267,44 a titolo di monetizzazione standard (i restanti importi sono stati richiesti a titolo di contributo di costruzione, sanzioni, interessi e spese di notifica).
Ritenendo che le somme dovute a titolo di monetizzazione standard non siano dovute, lo stesso sig. [omissis] ha proposto il presente ricorso con il quale impugna in parte qua l'atto del 30 maggio 2024.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
La Sezione, con ordinanza n. 1278 del 6 novembre 2024, ha accolto l'istanza cautelare motivando esclusivamente in punto di periculum.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza pubblica del 2 dicembre 2025.
Ritiene il Collegio che, come eccepito d'ufficio in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso sia inammissibile.
A questo proposito si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale a cui si è conformata la Sezione, mentre le richieste di versamento del contributo di costruzione hanno carattere paritetico, quelle che hanno ad oggetto la cessione di aree (o il versamento sostitutivo di somme di denaro) funzionali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate ad interventi edili hanno natura autoritativa. Questa conclusione viene raggiunta rilevando che la previsione dell'obbligo di cessione delle aree standard costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, requisito di validità del titolo edilizio; ne consegue che tale previsione fa parte integrante del titolo stesso del quale condivide la natura autoritativa, e ciò a differenza di quanto avviene per il contributo di costruzione, il quale non costituisce requisito di validità del titolo edilizio ma opera sul piano del rapporto paritetico che si instaura fra amministrazione e contribuente a seguito del suo rilascio (cfr. C.d.S., Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1436; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 7 luglio 2025, n. 2562; 4 aprile 2023, n. 844).
Una volta stabilito che le richieste di cessione delle aree standard (o di monetizzazione sostitutiva) costituiscono espressione di potere autoritativo dell'amministrazione, diviene agevole rilevare come la contestazione di tali richieste debba necessariamente avvenire mediante la tempestiva impugnazione del titolo edilizio o dei successivi provvedimenti con i quali l'amministrazione avanza per la prima volta la relativa pretesa (ovviamente nella parte in cui dispongono in tal senso).
Ciò premesso, va ora osservato che, nel caso concreto, non è contestato che l'atto con il quale il Comune di Milano ha per la prima volta chiesto al ricorrente il pagamento della somma di euro 41.267,44 a titolo di monetizzazione standard in relazione all'intervento di cui si discute è costituito dall'atto in data 18 aprile 2023, notificato allo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 per compiuta giacenza della raccomandata, in data 10 maggio 2023 (si vedano anche i docc. 9 e 10 di parte resistente).
Risulta pertanto evidente come il ricorso in esame, proposto tempestivamente solo nei confronti del successivo atto 30 maggio 2024 con il quale l'Amministrazione ha nuovamente fatto valere la sua pretesa in forma esecutiva, sia inammissibile.
Va pertanto ribadita l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Milano, che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.