Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 16 gennaio 2026, n. 10
Presidente: Modica de Mohac di Grisì - Estensore: Busico
1. Con ricorso notificato il giorno 11 dicembre 2025 e depositato il giorno stesso la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune di Monfalcone ha respinto la sua istanza del 7 ottobre 2025 di rilascio di un'autorizzazione in deroga delle immissioni acustiche da cantiere edile temporaneamente operante in orario notturno per la realizzazione di una "palificazione per la realizzazione delle nuove gru a cavalletto" nel periodo dal 15 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026.
Il diniego è stato espresso sui seguenti rilievi:
a) la richiesta prevede lavorazioni notturne continuative, di lunga durata (oltre tre mesi, dalle 22:00 alle 6:00), estese a più tratti, risultando abnormi e fortemente impattanti;
b) le modalità previste contrastano con le linee-guida Arpa Fvg, in particolare con le prescrizioni dei punti 4.5 e 4.7, che non risultano superate dalle osservazioni della società istante;
c) le attività potrebbero essere svolte con modalità alternative meno impattanti, seppur più onerose;
d) sono irrilevanti le deduzioni procedimentali relative a esigenze produttive, penali e presunta limitata incidenza acustica, in quanto estranee o contraddittorie rispetto alla richiesta di deroga.
2. La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge, incompetenza e eccesso di potere.
La ricorrente ha, in estrema sintesi, dedotto che il provvedimento di diniego:
1) è adottato da organo incompetente, spettando al Comune, nella persona del dirigente competente, e non al Sindaco il potere di autorizzazione e diniego in deroga;
2) è privo di adeguata motivazione e si fondata su una lettura errata delle linee-guida Arpa Fvg, che non sarebbero pertinenti al caso di specie;
3) è affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà rispetto alla precedente deroga concessa pochi mesi prima;
4) è contrario ai principi di economicità, proporzionalità e leale collaborazione, avendo imposto la presentazione di una nuova istanza nonostante la disponibilità chiaramente manifestata dalla ricorrente a possibili soluzioni alternative.
Col quinto motivo la ricorrente ha impugnato le linee-guida Arpa Fvg, qualora interpretate nel senso indicato dal Comune (e cioè come introduttive di un divieto di deroga non previsto dalla legge), in sostanziale subordine al rigetto del secondo motivo di ricorso.
3. L'Arpa Fvg e il Comune si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
5. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito indicati.
6. In via preliminare devono essere estromessi dal giudizio il Sindaco, il dirigente comunale e la Polizia municipale, in quanto privi di legittimazione passiva, essendo gli atti imputabili esclusivamente al Comune di Monfalcone complessivamente inteso.
Deve parimenti essere estromessa Fincantieri s.p.a., non destinataria del provvedimento impugnato né parte del procedimento amministrativo per cui è causa.
7. Sempre preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione della nota del 24 novembre 2025 del dirigente dell'area tecnica comunale, trattandosi di atto privo di contenuto provvedimentale e, pertanto, non lesivo della posizione giuridica della ricorrente. Con essa l'Amministrazione ha semplicemente comunicato, sul piano dell'interlocuzione, che "[...] qualora Fincantieri Infrastructure Opere Marittime intendesse proporre modalità di lavorazioni in deroga al rumore difformi rispetto alla istanza, dd. 07.10.2025, Prot. n. U/DO/162023/DT/MR/OO2/2025, come noto, le medesime dovranno essere oggetto di apposita Domanda di autorizzazione da presentare alla scrivente Amministrazione". Ciò in riscontro alla disponibilità della ricorrente - rappresentata con le osservazioni procedimentali del 14 novembre 2025 - a "valutare con spirito di massima collaborazione, riorganizzando le attività e assumendone la maggiore onerosità in termini di attrezzature e personale direttamente impiegato nei lavori, una Vostra prescrizione di revisione del periodo di durata dei lavori (dal lunedì al venerdì, sabato solo se indispensabile, per 45 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione in deroga) e della fascia oraria delle attività in notturna (dalle 22.00 alle 24.00 la sera), e dunque in condizioni addirittura migliorative per la comunità rispetto a quelle che erano state autorizzate ad aprile 2025".
È allora, secondo la stessa prospettazione attorea, il solo diniego sindacale - nella parte in cui non ha raccolto la disponibilità della ricorrente a ricevere precise prescrizioni (in luogo del diniego secco) - a incidere la posizione giuridica della ricorrente.
Ne consegue l'inammissibilità per carenza d'interesse del ricorso nella sola parte in cui l'impugnativa è rivolta alla nota del 24 novembre 2025 del dirigente dell'area tecnica del Comune di Monfalcone.
8. Quanto all'impugnativa del provvedimento del Comune di Monfalcone n. 16-N/C del 24 novembre 2025, è fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'incompetenza del Sindaco all'adozione del diniego.
8.1. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 447/1995, la competenza al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee rumorose spetta al Comune, secondo le regole interne di riparto delle funzioni.
In applicazione dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 ("a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54"), tale competenza rientra nella sfera della gestione amministrativa ed è attribuita ai dirigenti, trattandosi di provvedimento di natura gestionale e restando al Sindaco esclusivamente i poteri di ordinanza contingibile e urgente, non ricorrenti nel caso di specie (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, n. 517/2023).
Il potere esercitato in virtù dell'art. 6 della l. n. 447/1995, per quanto inerente all'esercizio di facoltà in deroga, non è infatti riconducibile (diversamente da quanto ritiene la giurisprudenza prevalente in relazione all'art. 9 della stessa l. n. 447/1995) all'esercizio di poteri extra ordinem e quindi ai poteri sindacali delle ordinanze conti[n]gibili ed urgenti (arg. a contrario da C.d.S., sent. n. 3562/2025).
8.2. La disposizione dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. cit., di rango primario, ha quindi superato e implicitamente abrogato la previsione di cui all'art. 1, comma 4, del d.P.C.m. 1° marzo 1991, nella parte in cui faceva riferimento alla competenza del sindaco. Per quanto, come fa rilevare la difesa comunale, l'art. 9 del d.P.C.m. del 14 novembre 1997 ("Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991") non abbia abrogato espressamente la disposizione in parola, la stessa - nella sola parte in cui dispone la competenza sindacale - risulta appunto abrogata dal nuovo quadro normativo in via implicita.
8.3. La normativa regionale (art. 20, comma 6, l.r. n. 16/2007) e lo statuto del Comune di Monfalcone convergono in tal senso, confermando il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione gestionale, riservando ai dirigenti l'adozione dei provvedimenti autorizzatori, come quello in esame. In particolare, l'art. 44, comma 1, dello statuto comunale prevede che "l'assetto organizzativo del Comune è volto [...] ad assicurare la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo attribuita agli Organi di governo dell'Ente e quella gestionale assegnata ai Dirigenti") e il successivo art. 48, comma 3, lett. e), ha espressamente riservato ai dirigenti "tutti i provvedimenti di autorizzazione" (rimettendo al Sindaco esclusivamente i poteri residuali di natura politica, d'indirizzo o straordinaria).
8.4. Ne consegue che il diniego sindacale impugnato è emanato da organo privo di competenza, spettando la relativa decisione definitiva al competente dirigente.
9. Tale vizio assorbe le ulteriori censure dedotte con il ricorso, ivi compresa l'impugnazione delle linee-guida Arpa Fvg proposta in via subordinata al rigetto del secondo motivo.
In conclusione, il provvedimento del Sindaco del Comune di Monfalcone n. 16-N/C del 24 novembre 2025 deve essere annullato, mentre la parte d'impugnativa relativa alla nota del 24 novembre 2025 del dirigente dell'area tecnica del Comune di Monfalcone va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse.
Le spese di lite possono essere compensate per l'assenza di precedenti specifici sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- estromette dal giudizio il Sindaco, il dirigente dell'Area tecnica opere pubbliche e manutenzioni servizio ambiente ed energia e la Polizia municipale di Monfalcone, nonché la Fincantieri s.p.a.;
- accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Sindaco del Comune di Monfalcone n. 16-N/C del 24 novembre 2025;
- dichiara il ricorso inammissibile per carenza d'interesse relativamente all'impugnazione della nota del 24 novembre 2025 del dirigente dell'area tecnica del Comune di Monfalcone.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.