Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 14 gennaio 2026, n. 303
Presidente: Lotti - Estensore: Rovelli
FATTO
1. Tra.Vel.Mar s.r.l. ha impugnato il titolo abilitativo prot. n. 279156 del 30 maggio 2023 di assegnazione di nuovi servizi marittimi sullo scalo portuale di Molo Masuccio rilasciato in favore della Grassi junior.
2. il TAR Campania, Salerno, con sentenza n. 1951/2024, ha respinto il ricorso.
3. Di tale sentenza, Tra.Vel.Mar ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure: "I - ERROR IN JUDICANDO - ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2, 3 E 4 L.R.C. N. 7/2016) - MOTIVAZIONE ILLOGICA E SUPERFICIALE - TRAVISAMENTO - ERRORE DI FATTO - OMESSA PRONUNCIA (ART. 112 C.P.C.); II - ERROR IN JUDICANDO - ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2, 3 E 4 L.R.C. N. 7/2016) - MOTIVAZIONE ILLOGICA E SUPERFICIALE - TRAVISAMENTO - ERRORE DI FATTO - OMESSA PRONUNCIA (ART. 112 C.P.C.); III - ERROR IN JUDICANDO - ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2, 3 E 4 L.R.C. N. 7/2016) - MOTIVAZIONE ILLOGICA E SUPERFICIALE - TRAVISAMENTO - ERRORE DI FATTO - OMESSA PRONUNCIA (ART. 112 C.P.C.); IV - ERROR IN JUDICANDO - ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2, 3 E 4 L.R.C. N. 7/2016) - MOTIVAZIONE ILLOGICA E SUPERFICIALE - TRAVISAMENTO - ERRORE DI FATTO - OMESSA PRONUNCIA (ART. 112 C.P.C.)".
4. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria Di Porto Di Salerno, la Regione Campania e Grassi Junior Società Cooperativa.
5. Alla udienza pubblica del 17 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
6. L'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il primo Giudice con articolate censure che necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
7. Tra.Vel.Mar sostiene che:
a) (primo motivo di appello) il TAR ha dapprima qualificato la nota prot. n. 485253 dell'11 ottobre 2023 quale atto di assenso alla rimodulazione degli orari di accosto della Grassi Junior; subito dopo, però, ha ritenuto legittimamente assentiti i servizi marittimi annuali sullo scalo portuale di Molo Masuccio in virtù di titolo autorizzatorio n. 279156 del 30 maggio 2023, rilevando l'infondatezza delle censure relative alla violazione del regime delle finestre temporali prescritto dall'art. 4 della l.r. n. 7/2016 per la presentazione delle domande di linea annuale (15 ottobre-31 ottobre);
a.1.) la Grassi Junior, con istanza del 22 ottobre 2022, nell'ambito della relativa finestra temporale, ha chiesto l'attivazione di nuovi collegamenti marittimi annuali sullo scalo portuale di Salerno per i seguenti orari di accosto:
- arrivo 9:45 e partenza 9:50;
- arrivo 14:30 e partenza 14:35;
a.2.) la domanda è stata formulata in piena aderenza al d.d. n. 112/2022 contenente i servizi marittimi già autorizzati dalla Regione Campania (quadro orario vigente); tale istanza, nel prosieguo, è stata posta in istruttoria dalla Regione Campania sullo scalo portuale di Molo Manfredi (d.d. n. 157 del 30 dicembre 2022), in quanto unico scalo disponibile per gli slot orari richiesti dalla Grassi Junior;
a.3.) nel prosieguo, in ragione della scadenza di alcuni servizi marittimi di altri 10 operatori, la Regione Campania ha approvato il nuovo quadro orario regionale (d.d. 56/2023), aprendo la finestra temporale delle istanze semestrali e trimestrali, con slot disponibili anche sul Molo Masuccio; a questo punto, la Grassi Junior, in ragione dei nuovi slot disponibili (per le semestrali), in data 11 aprile 2023, ha formulato una inammissibile modifica dello scalo portuale, richiedendo la localizzazione dei servizi annuali sul Molo Masuccio, resosi disponibile solo successivamente al 31 ottobre 2022, in seguito agli avvisi pubblici per le nuove istanze dei servizi semestrali e trimestrali;
a.4.) la nuova richiesta della Grassi Junior ha integrato una modifica postuma dell'originaria istanza del 22 ottobre 2022, traducendosi in una nuova richiesta di collegamento marittimo annuale, al di fuori della finestra temporale dell'art. 4 l.r. n. 7/2016;
a.5.) il TAR ha cristallizzato la richiesta della Grassi Junior alla data del 22 ottobre 2022 (nell'ambito della finestra temporale) e qualificato la successiva istanza dell'11 aprile 2023 in termini di mera rimodulazione;
a.6.) il primo giudice non avrebbe tenuto conto che:
- gli slot su Molo Masuccio si sono resi disponibili solo in data 1 aprile 2023 (d.d. 56/2023) e, dunque, successivamente alla chiusura temporale delle linee annuali;
- la richiesta della Grassi Junior del giorno 11 aprile 2023 ha avuto ad oggetto nuovi accosti per slot di orari su Molo Masuccio che la Regione ha reso disponibili solo per le richieste di linea semestrali e trimestrali;
- la localizzazione presso il Molo Masuccio in luogo di Molo Manfredi ha integrato una nuova istanza sicuramente tardiva, per violazione del regime temporale della finestra dedicata alle assegnazioni delle corse di linea annuali di cui all'art. 4 l.r. n. 7/2016;
b) (secondo motivo di appello) la sentenza impugnata non è condivisibile nella parte in cui ha rigettato il motivo sulla carenza del requisito della disponibilità del naviglio in capo alla Grassi Junior;
b.1.) lo schema di domanda approvato dalla Regione, redatto in conformità alla disciplina regolamentare dell'art. 3 l.r. n. 7/2016 e parte integrante della procedura pubblica di interpello, ha previsto, tra i requisiti professionali di partecipazione degli operatori, la disponibilità giuridica del naviglio;
b.2.) la disciplina regolamentare regionale, tra l'altro, risulta in linea con la normativa dettata dal Codice della Navigazione che prescrive ai fini dell'abilitazione del privato operatore all'attività di trasporto marittimo passeggeri di rivestire lo status di Armatore del naviglio attraverso l'iscrizione presso il Compartimento marittimo di competenza della motonave da adibire al servizio (art. 153 e 154 del Codice della Navigazione);
b.3.) una approfondita indagine avrebbe sicuramente consentito di rilevare la carenza dei requisiti professionali in capo all'operatore Grassi Junior tenuto conto che:
- la sola offerta di vendita ed il contratto preliminare di acquisto della motonave, privo di data certa, non costituivano atti idonei ad integrare il requisito di partecipazione previsto dalla procedura di interpello;
- la motonave MIZAR, indicata in domanda, non risultava iscritta ex art. 146 cod. nav. presso il Compartimento Marittimo di Salerno, ma presso l'Ufficio Circondariale marittimo di Porto S. Stefano;
- non risultava essere acquisita dalla Grassi Junior licenza per poter adibire il naviglio al servizio passeggeri al momento della partecipazione alla procedura;
c) (terzo motivo di appello) il primo giudice ha ritenuto che il parere sulla sicurezza da parte dell'Autorità Marittima Portuale fosse stato regolarmente acquisito ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio in favore della controinteressata;
c.1.) il TAR ha ritenuto che, su richiesta regionale del 27 aprile 2023 (prot. n. 220915), la Capitaneria di Porto avrebbe rilasciato il proprio parere in data 10.05.2023 (prot. n. 0030929);
c.2.) la domanda della controinteressata del 28 dicembre 2022, nelle more dell'attivazione della procedura di coordinamento dell'art. 6 l.r. n. 7/2016, è stata trattenuta in istruttoria in ragione dell'entrata in vigore del regime transitorio istituito con i d.d. nn. 56, 61, 72 e 78/2023;
c.3.) a valle della procedura di armonizzazione (verbale del Tavolo Tecnico del 13 giugno 2023), poi, è stato pubblicato il provvedimento n. 104 del 14 giugno 2023 di approvazione del Quadro orario degli accosti definitivo (linee annuali, semestrali e triennali) che ha autorizzato alla Grassi Junior il solo collegamento presso il Molo Manfredi;
c.4.) l'unico parere di sicurezza dell'Autorità Marittima rilasciato per le linee marittime della Grassi Junior risulta acquisito in data 13 giugno 2023, nell'ambito della procedura di coordinamento attivata ai sensi dell'art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2016, conclusa con il d.d. n. 104/2023 che ha approvato l'assetto definitivo degli accosti regionali, localizzando i collegamenti della Grassi Junior esclusivamente sul Molo Manfredi;
c.5.) la decisione appellata sarebbe viziata per deficit istruttorio nonché per omessa pronuncia su elementi dirimenti, diretti a chiarire in maniera univoca l'iter di assegnazione diretta alla Grassi Junior di collegamenti marittimi presso il Molo Masuccio Salernitano, in carenza assoluta del preventivo parere di sicurezza della Autorità marittima;
d) (quarto motivo di appello) la decisione impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui esclude che il decreto dirigenziale n. 142/2023 possa risentire, in via derivata, degli stessi vizi censurati con i motivi di ricorso e successivi motivi aggiunti avverso il titolo autorizzatorio n. 279156/2023; l'illegittima assegnazione di nuovi collegamenti marittimi in favore dalla Grassi Junior, sarebbe idonea a travolgere anche gli effetti prodotti dai decreti dirigenziali n. 127/2023 e 142/2023 di approvazione del Quadro orario degli accosti regionale.
8. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
9. Va anzitutto rilevato che l'istanza della Grassi Junior è stata presentata in data 28 ottobre 2022, quindi, entro la finestra temporale del 15-31 ottobre 2022.
9.1. L'autorizzazione prot. 279156 del 30 maggio 2023 (documento 3 produzioni della Regione Campania in data 19 marzo 2025) fa espresso riferimento alla istanza pervenuta a mezzo pec in data 28 ottobre 2022. Il D.D. n. 127/2023 ha espressamente dato atto di errori materiali nei quadri pubblicati (decreto dirigenziale n. 104/2023). Non si può ragionevolmente affermare che vi sia stata modifica dell'istanza da parte della Grassi Junior, tale da concretizzare una domanda presentata fuori dalle finestre temporali. Si tratta di una ricostruzione dei fatti, su cui l'appellante insiste anche nella memoria depositata il 26 giugno 2025, che non trova rispondenza negli atti di causa che sono stati attentamente vagliati dal primo Giudice.
9.2. È da condividere, in particolare, quanto affermato dalla cooperativa Grassi Junior a pagina 6 della memoria depositata il 24 marzo 2025:
a) il sistema regionale è costruito sulla previsione di istanze concorrenti da armonizzare e su possibili ridefinizioni degli orari e degli scali secondo criteri oggettivi di compatibilità tecnica;
b) un'istanza può essere valutata in relazione alla disponibilità sopravvenuta di scali;
c) la localizzazione finale è frutto della valutazione dell'interesse pubblico.
9.3. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla Regione Campania (memoria depositata il 17 giugno 2025) trova piena rispondenza negli atti di causa.
10. Al momento della presentazione della domanda, la Grassi Junior ha dichiarato di disporre di un'unità navale conforme ai requisiti previsti per l'esercizio del servizio. Non c'è alcuna criticità, tantomeno una dichiarazione mendace, nella presentazione della domanda dato che, come correttamente sottolineato dal primo Giudice, "l'art. 3 del Regolamento regionale 13 ottobre 2016 n. 7 prevede che l'istanza di autorizzazione debba essere "redatta in conformità allo schema approvato dalla Regione..." e che lo schema debba richiedere "d) le caratteristiche del naviglio destinato allo svolgimento del servizio richiesto" (comma 3, lett. d). Null'altro.
11. Il parere di sicurezza è riferito espressamente alla localizzazione dei servizi sul Molo Masuccio (documento 2 produzioni della Regione Campania in data 19 marzo 2025). Esso non ha perso efficacia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nella memoria depositata il 26 giugno 2025 (pagina 12).
12. È del tutto evidente che il decreto dirigenziale n. 142/2023 non risenta degli stessi vizi censurati con i motivi di ricorso proposti avverso il titolo autorizzatorio ed il d.d. n. 127/2023, di abilitazione allo svolgimento dei servizi marittimi in favore Grassi Junior. Anche su questo punto, la statuizione del primo Giudice merita integrale conferma.
13. Va ancora osservato, visto che l'appellante ripetutamente afferma che il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi, che nel processo amministrativo l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (ex multis, C.d.S., Sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422); la decisione di segno contrario risulta dal compiuto esame delle censure che il TAR ha sicuramente effettuato nella motivazione della sentenza.
13.1. A integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (C.d.S., Sez. V, 25 marzo 2024, n. 2821).
13.2. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lav., ord. 31 gennaio 2025, n. 2387, Cass. civ., Sez. V, ord. 16 luglio 2020, n. 15193).
14. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione staccata di Salerno n. 1591/2024.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore della Regione Campania, euro 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, euro 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di Grassi Junior Società Cooperativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1591/2024.