Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 27 gennaio 2026, n. 64
Presidente: de Francisco - Estensore: La Ganga
FATTO E DIRITTO
1. Parte appellante col ricorso principale proposto in primo grado ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 816 del 5 settembre 2018 con la quale il Comune di Lampedusa e Linosa le ha ingiunto la demolizione di opere abusive consistenti in una struttura precaria in legno delle dimensioni di mq. 16, adibita alla vendita di frutta e verdura, sita in via Tomasi 4, sul marciapiede comunale antistante il fabbricato identificato in catasto al foglio di mappa 18, particella 362.
Il ricorso era stato basato su un unico motivo, ovvero la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della l.r. n. 37/1985 e dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto il manufatto in oggetto essendo opera precaria non richiedeva il rilascio di alcuna concessione edilizia.
Nulla in detto ricorso è eccepito in merito all'illegittimità dell'ordinanza di demolizione nella parte in cui assegna un termine di trenta giorni in luogo di quello di novanta previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Col ricorso per motivi aggiunti parte appellante ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1022 del 23 novembre 2018, con la quale il Comune di Lampedusa e Linosa le ha irrogato la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e il verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione del 17 ottobre 2018.
L'appellante con quest'ultimo ricorso, oltre che lamentare l'illegittimità derivata del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione (ribadendo il concetto che l'opera abusiva in oggetto non richiedeva alcuna concessione) si duole del fatto che il Comune abbia appurato l'inottemperanza all'ordine di demolizione dopo appena 42 giorni dalla notifica della stessa senza attendere il termine di novanta previsto dalla legge.
In corso di causa la ricorrente, sebbene tardivamente, ha ottemperato all'ordine di demolizione depositando copia della relativa comunicazione trasmessa al Comune e, pertanto, ha chiesto che limitatamente al ricorso principale venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
2. Il T.A.R. con la sentenza appellata ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a. dopo aver preso atto dell'avvenuta demolizione del manufatto abusivo.
Il T.A.R., inoltre, ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che il vizio di illegittimità derivata che inficerebbe il verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione del 17 ottobre 2018 e il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, sia venuto meno a seguito dell'improcedibilità dichiarata per il ricorso principale; mentre limitatamente all'accertata inottemperanza (decorsi appena quarantadue giorni dall'ordine di demolizione) ha reputato corretto il comportamento dell'amministrazione comunale in quanto conforme al termine di trenta giorni assegnato per provvedere alla demolizione.
3. L'appello è affidato ai seguenti motivi:
I) «Error in procedendo - violazione dell'articolo 35 c.p.a. - Error in iudicando - violazione dell'articolo 31 comma 3 d.p.r. 380/2001».
Si contesta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il T.A.R. avrebbe dovuto più correttamente dichiarare la cessazione della materia del contendere. Si evidenzia che la ricorrente aveva precisato che l'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti fosse intimamente connesso allo scrutinio di parte delle censure avanzate col ricorso introduttivo per cui la cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto essere limitata all'intimazione dell'ordine di demolizione.
II) «Error in iudicando - erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso per motivi aggiunti relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 31 comma 3, 4 e 4 bis dpr 380/2001 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 dpr 380/2001 - Eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria».
Il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere corretto l'accertamento dell'inottemperanza da parte del Comune al quarantaduesimo giorno e nel ritenere corretta l'assegnazione di un termine di soli trenta giorni trattandosi di opera abusiva realizzata su suolo pubblico.
Si ritiene che nel caso in esame il Comune abbia emesso l'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 31 e non dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e conseguentemente il termine da assegnare per la demolizione dell'opera avrebbe dovuto essere quello legale di novanta giorni e non già quello discrezionale e inferiore, di trenta. Ne deriva l'illegittimità della sanzione pecuniaria perché emessa in violazione dei commi 3, 4 e 4-bis, dell'art. 31 t.u. edilizia.
4. All'udienza del 30 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello è parzialmente fondato, nel suo secondo motivo.
5.1. Il primo motivo di appello è infondato.
La circostanza che la ricorrente abbia nel corso del giudizio di primo grado demolito l'opera abusiva determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, soprattutto se si considera che il ricorso era affidato all'unico motivo con il quale era stata eccepita l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione in considerazione della natura precaria dell'opera che non richiedeva il rilascio di alcuna concessione.
Si ribadisce che nel ricorso introduttivo la ricorrente non ha nemmeno accennato all'ulteriore illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui per provvedere alla demolizione ha assegnato un termine di trenta giorni e non di novanta.
5.2. Il secondo motivo di appello, afferente al ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, può invece trovare accoglimento nei seguenti termini.
Il Collegio, esaminati i provvedimenti impugnati, concorda nel ritenere che il Comune abbia emesso detti atti ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Conseguentemente per emettere la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, il dirigente dell'ufficio comunale avrebbe dovuto attendere il decorso del termine di giorni novanta previsto dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che deve intendersi quale termine minimo e non modificabile in peius.
Tale termine, infatti, costituisce condizione temporale imprescindibile affinché l'Amministrazione possa procedere sia all'adozione del provvedimento di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, sia all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4-bis del medesimo articolo.
Ne consegue che né l'acquisizione gratuita né la sanzione pecuniaria possono essere disposte o anche solo efficacemente adottate prima che sia decorso il termine di novanta giorni entro il quale il responsabile deve provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Un'anticipazione del termine contrasterebbe con la ratio di garanzia della norma, che mira appunto a concedere al soggetto inadempiente un periodo certo e minimo per provvedere spontaneamente alla rimozione dell'abuso, e comporterebbe, pertanto, un vizio di legittimità dell'eventuale provvedimento adottato in violazione di tale termine.
La giurisprudenza ha ritenuto che l'assegnazione di un termine sotto i novanta giorni non determini l'illegittimità dell'ordine di demolizione, risolvendosi in una irregolarità meramente formale, non lesiva per l'interessato, il quale conserva, comunque, un termine non inferiore a quello fissato dall'art. 31 citato per ottemperare all'ingiunzione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4102; Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986).
Più esattamente, l'assegnazione di un termine inferiore a quello di legge non produce altro effetto se non quello di precludere temporaneamente, ovvero sino alla scadenza dei novanta giorni, l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo al patrimonio del comune (C.d.S., Sez. IV, 26 luglio 2022, n. 6594).
Ciò detto il Collegio ritiene che la violazione del termine minimo di legge di novanta giorni costituisca un limite legale che vincola l'azione amministrativa che non può né acquisire l'opera abusiva né applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 prima che sia interamente decorso detto termine.
Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria adottato su un verbale di accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione redatto al quarantaduesimo giorno dalla notifica dell'ordine di demolizione è illegittimo.
Tale illegittimità sussiste anche a prescindere dal fatto che sia stata o meno impugnata l'ordinanza di demolizione nella parte in cui fissava un termine inferiore ai novanta giorni, non potendosi emettere un provvedimento sanzionatorio fondato su un accertamento di inottemperanza effettuato prima del decorso del termine di legge ovvero di giorni novanta.
6. Il secondo motivo dell'appello, pertanto, va accolto nei sensi e limiti suddetti, con rinveniente annullamento della sanzione pecuniaria irrogata con la determinazione dirigenziale del 23 novembre 2018, n. 1022, e del verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione del 17 ottobre 2018.
7. Le spese del doppio grado possono tuttavia essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione con annullamento degli atti ivi indicati.
Compensa le spese del doppio grado del processo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. II, sent. n. 1663/2023.