Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sezione I
Sentenza 23 gennaio 2026, n. 42

Presidente: Panzironi - Estensore: Baraldi

FATTO

Con SCIA alternativa al permesso di costruire n. 1233 del 10 luglio 2017, assentita in data 30 marzo 2018, nella quale risulta dichiarato che l'immobile di seguito indicato fosse stato realizzato in data antecedente al 1942, venivano autorizzati i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito a L'Aquila, località Santa Rufina di Roio, catastalmente distinto al foglio 9, partt. 22, 23, 26 e 2351, sezione G, di proprietà, tra gli altri, di Luciana e Antonello C., costituito nel Consorzio 1598.

La predetta SCIA dà atto del fatto che, con riferimento alla progettazione e all'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione, hanno operato le seguenti figure professionali: il geometra Fabio S. in qualità di progettista e direttore dei lavori architettonici, l'ingegner Gabriele L. in qualità di progettista delle opere strutturali e l'ingegner Federica T., odierna ricorrente, in qualità di direttore dei lavori strutturali.

Risulta inoltre allegata alla SCIA la dichiarazione resa in data 1° luglio 2017 dalla comproprietaria dell'immobile Luciana C. nella quale risulta affermato che "non sono state realizzate opere sprovviste di titolo abilitativo edilizio".

In data 17 aprile 2018 l'ingegner Gabriele L., progettista delle opere strutturali, si occupava di depositare presso il competente ufficio del Genio civile la richiesta di autorizzazione sismica per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione, la quale veniva registrata al protocollo dell'ufficio con numero 111540 e ID pratica 1126/2018 - MUD, a cui seguiva il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito distinta dal numero di protocollo 178277 del 21 giugno 2018, idonea a consentire l'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 19-bis della l.r. n. 28/2011 e s.m.i. e dell'art. 5 del regolamento n. 3/2016.

In data 27 giugno 2018 veniva quindi comunicato dal geometra S. l'inizio dei lavori architettonici, con indicazione della F.lli Chiodi Costruzioni s.r.l. quale impresa esecutrice, mentre in data 28 febbraio 2019 veniva comunicato al Genio civile l'inizio dei lavori strutturali, questi ultimi diretti dall'odierna ricorrente, i quali venivano ultimati in data 15 ottobre 2020 così da consentire a quest'ultima di trasmettere, in data 30 novembre 2020, la relazione a strutture ultimate, come da attestazione all'ufficio ricevente del Genio civile, a cui seguiva il collaudo delle opere ad opera dell'ingegnere Andrea A., che veniva trasmesso in data 23 dicembre 2020.

Con nota del 22 marzo 2021 venivano segnalate al Comune de L'Aquila l'esistenza di difformità ricostruttive rispetto alla precedente consistenza dell'immobile.

Seguiva un esposto acquisito dal Comune in data 31 agosto 2021 al quale faceva seguito l'avvio di una verifica da parte dell'Ispettorato urbanistico del Comune.

Nel corso di essa, in data 14 dicembre 2021 veniva eseguito un sopralluogo nell'immobile, ove erano ancora in corso i residui lavori architettonici, alla presenza del geometra Fabio S. e in tale occasione veniva redatto un verbale nel quale si legge che "il geom. S. precisa che il vano al piano terra era preesistente al sisma e il progetto approvato e firmato dall'assemblea prevede il balcone al primo piano; il progetto è stato depositato al genio civile. Per mera svista (gli elaborati depositati in Comune sono stati graficizzati prima dell'approvazione) è stato depositato il vecchio progetto. Il geometra S. provvederà a depositare scia invariante con il progetto corrispondente allo strutturale già depositato".

Nella annotazione dell'attività di indagine redatta a seguito dell'attività ispettiva venivano individuate alcune irregolarità puntualmente elencate.

Sulla scorta di tali rilievi veniva quindi adottata dal competente dirigente l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 12 del 26 aprile 2022, la quale veniva trasmessa anche all'odierna ricorrente pur se i lavori strutturali, gli unici da essa diretti, erano stati già da molto tempo ultimati e collaudati.

Con pec del 13 maggio 2022 l'ingegner T. comunicava quanto segue: "La sottoscritta ha ricevuto dai progettisti gli elaborati approvati dai competenti enti per l'esecuzione dei lavori, il progetto strutturale è stato eseguito in conformità di tali elaborati, disponibili per la consultazione presso il Genio Civile (pratica 1126/2018-MUD). Il Geom. Fabio S., in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori Architettonici, si sta occupando delle questioni riguardanti la legittimità del progetto architettonico e della eventuale sanatoria di elementi difformi oppure non legittimi presenti nello stesso. Restando a disposizione per ogni evenienza, porgo Cordiali Saluti".

Veniva quindi presentata domanda di permesso a costruire in sanatoria nella cui relazione tecnica a firma del geometra Fabio S. si legge, per quanto qui di interesse, che "In fase di presentazione del progetto venivano erroneamente allegati alla citata scia degli elaborati architettonici difformi da quelli approvati dall'assemblea per mero errore materiale. La difformità tra gli elaborati consisteva nella presenza nelle facciate sud ed ovest di due balconi quello a sud preesistente quello ad ovest di nuova realizzazione. Pertanto, convinto di averle allegato gli elaborati giusti, il sottoscritto forniva all'ingegner Gabriele L., progettista strutturale, all'ingegner Federica T. direttore dei lavori strutturali ed all'impresa esecutrice F.lli Chiodi Costruzioni gli elaborati con i balconi riportati nelle predette facciate allo stato futuro. Di conseguenza nel deposito al genio civile e nella successiva variante che si è resa poi necessaria nel corso dei lavori sono stati depositati presso gli uffici del genio civile gli elaborati con i balconi...".

Faceva seguito a quanto finora descritto il rilascio da parte del Comune del permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 18 gennaio 2023.

Successivamente, con nota n. 24903 del 7 marzo 2023, il Comune de L'Aquila comunicava l'avvio del procedimento di riesame della SCIA n. 1233/2017 e del permesso di costruire in sanatoria n. 4/2023, affermando che "l'edificio già distinto in catasto al fg. 9, part. 2531, sub 2, era stato realizzato in assenza del prescritto titolo edilizio ed era stato oggetto di domanda di condono edilizio... mai definita... Per quanto sopra l'intervento realizzato mediante scia numero 1233 del 2017, formulato nel presupposto della validità del suddetto intervento, non appare rispondente a canoni formali e sostanziali che debbono assistere in un intervento di ristrutturazione edilizia. D'altro canto, il suddetto titolo non determina la conformazione o sanatoria del preesistente immobile abusivo e non rende legittimo quello che appare ad ogni effetto un intervento di nuova costruzione. Sì da, pertanto, avviso dell'avvio del procedimento teso all'accertamento di inefficacia della Scia..., nonché del successivo permesso di costruire numero 4 del 2023".

Alla luce della ricostruzione dell'intera vicenda, il Comune adottava quindi il provvedimento di inefficacia della SCIA e di annullamento del permesso di costruire a sanatoria con nota prot. 80508 del 16 giugno 2023 cui seguiva, poi, l'adozione dell'ordinanza di demolizione n. 10/2024, di cui in epigrafe, con cui il Comune de L'Aquila ordinava ad alcune persone, fra cui anche l'ingegner T., di demolire le opere abusive realizzate.

Avverso tale provvedimento l'ingegner T. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 29 novembre 2024, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa sospensione dell'efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per carenza o difetto di istruttoria, per ingiustizia manifesta.

Non si è costituito in giudizio il Comune de L'Aquila.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 15 gennaio 2025 è stata emessa l'ordinanza n. 16/2025 con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare rilevando che "la ricorrente pacificamente non è proprietaria dell'immobile di cui si discute e non può essere ritenuta responsabile dell'abuso in quanto direttrice dei lavori eseguiti, atteso che la stessa ha diretto i lavori per un progetto redatto e presentato da altro soggetto, attenendosi allo stesso, e che, inoltre, l'attività di direzione lavori svolta dalla ricorrente ha avuto termine il 30 novembre 2020, data di invio della relazione a strutture ultimate, e a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori la ricorrente, avendo esaurito l'attività oggetto dell'incarico di direzione dei lavori delle opere strutturali, ha lasciato il cantiere e non ha più la disponibilità dell'opera realizzata".

Infine, all'udienza pubblica del 9 luglio 2025, dopo articolata discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.

2.1. Con l'unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente richiama dapprima l'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3", e, poi, afferma che "L'esponente non è proprietaria dell'immobile di cui si discute (essendolo i Sig.ri Luciana e Antonello C.), né può in alcun modo essere ritenuta responsabile dell'abuso, in quanto esso consegue... all'errore, se tale è davvero stato, commesso dal geom. S. che ha depositato in Comune un progetto architettonico che non prevedeva la realizzazione dei due balconi indicati nella precedente narrativa, invece previsti nella copia di esso trasmessa al progettista strutturale e da questi depositata al Genio Civile al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei relativi lavori".

Premesso quanto sopra, parte ricorrente afferma poi che "In tale contesto non si riesce a comprendere quale possa essere il rilievo di responsabilità dell'esponente la quale, nella propria limitata veste di direttore dei lavori strutturali, avendo avuto a propria disposizione (non essendone l'autrice) la copia del progetto architettonico e la copia del progetto strutturale in cui sia i balconi, sia il vano cantina ed anche la porzione di edificio già distinto in catasto al fg. 9, part. 2531, sub 1, risultano correttamente rappresentati, ha fatto in effetti eseguire, nell'inconsapevolezza incolpevole delle problematiche successivamente emerse, i lavori conformi al progetto strutturale autorizzato. Né risulta in alcun modo indicata, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione nella quale il Comune chiarisca in che cosa consistano i profili della ritenuta responsabilità dell'esponente, con conseguente violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Né, infine, risulta svolta qualsivoglia istruttoria da parte dell'ente civico volta a verificare se nella vicenda possano rinvenirsi responsabilità dell'Ing. T., il che consente di rinvenire eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per carenza o difetto di istruttoria e per ingiustizia manifesta".

Inoltre parte ricorrente rileva come "l'attività di direzione lavori svolta dall'esponente ha avuto termine il 30.11.2020, data di invio della relazione a strutture ultimate. Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, l'esponente, avendo esaurito l'attività oggetto dell'incarico di direzione dei lavori delle opere strutturali, ha lasciato il cantiere e non ha più la disponibilità dell'opera realizzata, come reso evidente anche dall'avvenuto collaudo delle opere strutturali... L'esponente, avendo da anni terminato la propria attività di direzione dei lavori delle opere strutturali, non ha più alcun potere d'intervento sulle opere oggetto dell'ordinanza di demolizione, e quindi non può rientrare tra i soggetti cui può essere indirizzato l'ordine demolitorio e ripristinatorio".

2.2. Il motivo è fondato.

Il Collegio osserva, in via preliminare, che parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 10/2024 in parte qua, ossia solo limitatamente al fatto che la predetta ordinanza individua, fra i soggetti destinatari dell'ordine di demolizione, anche l'ingegner T., chiedendo quindi che sia annullato il predetto provvedimento solo in tale parte.

Ciò premesso, il Collegio rileva che risulta acclarato che l'ingegner T. non è proprietaria del bene di che trattasi e che la stessa non può essere ritenuta la responsabile dell'abuso in quanto essa, come già affermato nell'ordinanza n. 16/2025, "ha diretto i lavori per un progetto redatto e presentato da altro soggetto, attenendosi allo stesso" e, dunque, non può essere ritenuta responsabile dell'abuso in quanto mera esecutrice dell'abuso da altri realizzato.

In altri termini, il mero ruolo dell'ingegner T. di direttore dei lavori strutturali non rende la stessa un autore dell'abuso avendo la medesima, nel caso de quo, posto in essere un progetto strutturale ed architettonico da altri redatto (e depositato al Genio civile) e non avendo inciso minimamente su di esso.

Il Collegio, sul punto, ritiene che l'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 indichi, con le parole "responsabile dell'abuso", il soggetto che ha compiuto l'abuso che, nella vicenda di che trattasi, non può che essere la persona che ha redatto il progetto in contrasto [con] la situazione edilizia ed urbanistica esistente e non chi ha diretto alcuni lavori dello stesso (nella specie, quelli strutturali) in piena aderenza al predetto progetto, atteso che tale persona diventa un mero esecutore di decisioni assunte da altri.

Inoltre risulta accertato che l'ingegner T. non ha più alcun rapporto con l'immobile, avendo terminato i lavori strutturali di cui era incaricata e non avendone più la disponibilità, e dunque la stessa non può essere destinataria di un ordine che non può in alcun modo adempiere.

3. Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è fondato e va accolto disponendo l'annullamento dell'ordinanza del Comune de L'Aquila n. 10/2024 nella sola parte in cui la stessa individua, quale destinatario dell'ordine di demolizione, anche l'ingegner T.

4. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi di cui in parte motiva.

Condanna il Comune de L'Aquila al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.