Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 27 gennaio 2026, n. 31

Presidente: Santoleri - Estensore: Mastrantuono

FATTO E DIRITTO

Con nota/pec dell'8 marzo 2025 la Winderg San Carlo s.r.l., ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, ha comunicato alla società agricola Alfonso Vigilante s.r.l. l'avvio del procedimento, finalizzato all'emanazione del provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001 dei terreni, siti nel Comune di Forenza, foglio n. 24, particelle nn. 46, 66, 67, 86, 87 e 88, e foglio n. 33, particelle nn. 6, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 143, 269, 270 e 305, richiamando la determinazione del dirigente dell'Ufficio energia della Regione Basilicata n. 484 del 29 aprile 2024, con la quale è stata rilasciata alla Winderg San Carlo s.r.l. l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 ed è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, per la realizzazione nella località San Carlo Borromeo dei Comuni di Forenza e Maschito di impianto eolico, avente la potenza complessiva di 29,4 MW, composto da 7 aerogeneratori di 4,2 MW, con altezza al mozzo di 105 m. e diametro del rotore di 150 m., e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale nel Comune di Banzi (con tale nota/pec dell'8 marzo 2025 sono state richiamate anche le determinazioni del dirigente dell'Ufficio regionale compatibilità ambientale n. 64 del 4 febbraio 2022 e n. 1087 del 6 ottobre 2022 e le determinazioni del dirigente dell'Ufficio energia n. 864 del 5 luglio 2024 e n. 982 del 24 luglio 2024).

Pertanto, la società agricola Alfonso Vigilante s.r.l. con istanza del 18 aprile 2025, nella qualità di proprietaria dei terreni, interessati dall'iniziativa eolica assentita e per tutelare il diritto dominicale e la sua attività, ha chiesto al dirigente dell'Ufficio energia della Regione Basilicata, di "accedere a tutti gli atti ed elaborati" del suddetto procedimento, conclusosi con il rilascio l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 ex determinazione n. 484 del 29 aprile 2024, e delle successive modifiche, autorizzate con le determinazioni n. 864 del 5 luglio 2024 e n. 982 del 24 luglio 2024, ed in particolare, oltre alle predette determinazioni, anche alle determinazioni regionali del dirigente dell'Ufficio compatibilità ambientale n. 64 del 4 febbraio 2022 e n. 1087 del 6 ottobre 2022 ed al verbale della conferenza di servizi del 20 luglio 2023, che la società agricola Alfonso Vigilante s.r.l. è riuscita ad acquisire autonomamente e li ha impugnati con il ric. n. 175/2025, notificato il 23 maggio 2025 e depositato il 29 maggio 2025:

1) al verbale della conferenza dei servizi del 7 luglio 2023;

2) a tutti i pareri, nulla osta ed atti di assenso, intervenuti nel corso del procedimento;

3) al parere ARPAB, "reso a seguito della presentazione da parte della Winderg San Carlo s.r.l. dello studio aggiornato sulla parte acustica ai sensi del vigente D.M. 1 giugno 2022";

4) al progetto definitivo, approvato in conferenza di servizi;

5) ed alle osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23 novembre 2023 e dalla sig.ra Giuseppina N. il 24 novembre 2023, ed alla nota del 23 gennaio 2024, di riscontro a tali osservazioni da parte della Winderg San Carlo s.r.l., tutte richiamate nell'impugnata determinazione n. 484 del 29 aprile 2024.

Con nota/pec prot. n. 189052 del 12 agosto 2025 il dirigente della Direzione generale ambiente, energia e tutela del territorio della Regione Basilicata ha respinto la predetta istanza di accesso del 18 aprile 2025, aderendo all'opposizione della Winderg San Carlo s.r.l. del 7 agosto 2025, con la quale era stata:

- eccepita l'inammissibilità, in quanto sull'istanza di accesso del 18 aprile 2025, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 in data 18 maggio 2025 si era formato il silenzio-rigetto, che ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.a. avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale del 17 giugno 2025;

- e dedotta l'infondatezza, in quanto:

1) tenuto conto della circostanza che il numero dei destinatari era superiore a 50, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 la Winderg San Carlo s.r.l. aveva correttamente avviato il procedimento, finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, mediante la pubblicazione dell'avvio del predetto procedimento, conclusosi con l'emanazione della determinazione n. 484 del 29 aprile 2024, impugnata dalla società agricola Alfonso Vigilante s.r.l. con il suddetto ric. n. 175/2025;

2) la società agricola Alfonso Vigilante s.r.l. aveva già acquisito i documenti richiesti e li aveva impugnati con il citato ric. n. 175/2025 e non aveva interesse ad acquisire le osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23 novembre 2023 e dalla sig.ra Giuseppina N. il 24 novembre 2023, in quanto si riferiscono a terreni, siti nel Comune di Banzi, a diversi km. di distanza da quelli di proprietà della ricorrente.

La società agricola Alfonso Vigilante s.r.l. con il presente ricorso, notificato il 29 settembre 2025 anche presso l'indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 2 ottobre 2025, ha impugnato il predetto diniego di accesso del 12 agosto 2025, replicando all'eccezione della controinteressata Winderg San Carlo s.r.l. e deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990.

La controinteressata Winderg San Carlo s.r.l. ha insistito per l'accoglimento della suddetta eccezione di inammissibilità e per la reiezione del ricorso in esame.

Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione, dopo che il difensore della controinteressata ha ulteriormente dedotto che l'istanza di accesso della ricorrente del 18 aprile 2025 è di natura esplorativa e che l'impugnata nota/pec regionale prot. n. 189052 del 12 agosto 2025 va qualificata come un atto meramente confermativo del diniego di accesso, formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990.

Il ricorso va accolto in parte.

Deve essere preventivamente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controinteressata Winderg San Carlo s.r.l.

Tale eccezione non può essere accolta: sebbene sull'istanza di accesso della ricorrente società agricola Alfonso Vigilante s.r.l. del 18 aprile 2025, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, si è formato il silenzio-rigetto (che avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale di 30 giorni ex art. 116, comma 1, c.p.a. del 17 giugno 2025), nondimeno su tale istanza si è espressamente pronunciata l'Amministrazione. Occorre precisare, infatti, che nonostante la formazione del silenzio, la P.A. mantiene il potere di rispondere all'istanza adottando un provvedimento decisorio.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata Winderg San Carlo s.r.l., l'impugnata nota/pec regionale prot. n. 189052 del 12 agosto 2025 non può essere qualificata come un atto meramente confermativo del predetto silenzio-rigetto, in quanto il dirigente della Direzione generale ambiente, energia e tutela del territorio della Regione Basilicata, anziché limitarsi a rilevare l'omessa impugnazione del silenzio-rigetto entro il termine decadenziale del 17 giugno 2025, ha effettuato una vera e propria istruttoria, aderendo alle osservazioni della controinteressata Winderg San Carlo s.r.l. e rispondendo formalmente per la prima volta all'istanza di accesso del 18 aprile 2024.

Ed invero, con questo atto formale, di reiezione dell'istanza di accesso del 18 aprile 2025, che costituisce la prima ed unica risposta a tale istanza di accesso, la Regione Basilicata, anziché, come già detto, limitarsi a far valere l'inoppugnabilità del silenzio-rigetto ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, ha esaminato nel merito la predetta istanza di accesso, determinando così la riapertura del termine decadenziale di impugnazione e la tempestività dell'impugnazione della suddetta nota/pec regionale prot. n. 189052 del 12 agosto 2025 con il presente ricorso, notificato il 29 settembre 2025 e depositato il 2 ottobre 2025, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato; l'istanza del 18 aprile 2025, presentata dalla parte ricorrente, non può essere accolta nella sola parte in cui quest'ultima ha chiesto l'accesso "a tutti gli atti ed elaborati" del procedimento, conclusosi con il rilascio l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, ed "a tutti i pareri, nulla osta ed atti di assenso, intervenuti nel corso del procedimento", in quanto:

- l'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, espressamente richiamato anche dall'art. 6, comma 3, dello stesso d.P.R. n. 184/2006, stabilisce che i richiedenti devono indicare "gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione";

- la ricorrente, avendo conosciuto il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 20 luglio 2023, avrebbe potuto facilmente indicare gli elaborati del procedimento ed i pareri, nulla osta ed atti di assenso, ai quali voleva accedere, mentre ha utilizzato le suddette indicazioni generiche, violando il predetto art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.

Invece, gli altri documenti, richiesti dalla ricorrente, sono stati puntualmente indicati nella citata istanza di accesso del 18 aprile 2025, individuandoli nel:

- verbale della conferenza dei servizi del 7 luglio 2023;

- parere ARPAB, "reso a seguito della presentazione da parte della Winderg San Carlo s.r.l. dello studio aggiornato sulla parte acustica ai sensi del vigente D.M. 1 giugno 2022";

- progetto definitivo, approvato in conferenza di servizi;

- e nelle osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23 novembre 2023 e dalla sig.ra Giuseppina N. il 24 novembre 2023, e nella nota del 23 gennaio 2024, di riscontro a tali osservazioni da parte della Winderg San Carlo s.r.l., tutte richiamate nell'impugnata determinazione n. 484 del 29 aprile 2024.

Prescindendo dal principio della prevalenza del c.d. accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, la ricorrente, avendo ricevuto dalla controinteressata Winderg San Carlo s.r.l. la comunicazione ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 dell'avvio del procedimento, finalizzato all'emanazione del provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001 dei terreni, siti nel Comune di Forenza, foglio n. 24, particelle nn. 46, 66, 67, 86, 87 e 88, e foglio n. 33, particelle nn. 6, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 143, 269, 270 e 305, ha dimostrato l'interesse ad accedere ai predetti altri documenti, anche perché con il citato ric. n. 175/2025 ha impugnato la predetta comunicazione ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, unitamente alle presupposte determinazioni del dirigente dell'Ufficio energia della Regione Basilicata n. 484 del 29 aprile 2024, n. 864 del 5 luglio 2024 e n. 982 del 24 luglio 2024 e determinazioni del dirigente dell'Ufficio regionale compatibilità ambientale n. 64 del 4 febbraio 2022 e n. 1087 del 6 ottobre 2022.

Al riguardo, va, comunque, rilevato che l'ostensione dei documenti va riconosciuta a prescindere dall'utilità che il richiedente ne potrà trarre (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, n. 5656 del 27 maggio 2014; T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 3652 del 2 aprile 2014, n. 2186 del 25 febbraio 2014, n. 734 del 21 gennaio 2014 e n. 10152 del 27 novembre 2013, le quali tutte richiamano la sentenza n. 540 del 4 dicembre 2012 del T.A.R. Basilicata, che ha confermato tale orientamento con le successive sentenze n. 485 del 17 ottobre 2025, n. 300 del 13 maggio 2025, n. 602 del 2 dicembre 2024, n. 162 del 25 marzo 2024, n. 565 del 5 ottobre 2023, n. 377 del 16 maggio 2022, n. 757 del 3 dicembre 2020, n. 241 del 24 aprile 2020, n. 424 del 2 luglio 2018, n. 276 del 4 aprile 2017, n. 3 del 16 gennaio 2016, n. 561 del 14 settembre 2015, n. 453 del 22 luglio 2015, n. 905 del 27 dicembre 2014, nn. 781, 780 e 779 del 12 novembre 2014, n. 676 del 25 settembre 2014 e n. 646 dell'11 settembre 2014), in quanto il diritto all'accesso ai documenti amministrativi risulta finalizzato a soddisfare il mero bisogno di conoscenza non solo dei soggetti interessati, titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ma anche dei soggetti portatori di interessi diffusi e/o collettivi (cfr. art. 4 d.P.R. n. 184/2006), e risulta strumentale ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa (cfr. art. 22, comma 2, l. n. 241/1990).

Perciò, il predetto orientamento giurisprudenziale va applicato anche nel caso di eventuale irricevibilità della impugnazione delle suddette determinazioni del dirigente dell'Ufficio energia della Regione Basilicata n. 484 del 29 aprile 2024, n. 864 del 5 luglio 2024 e n. 982 del 24 luglio 2024 e determinazioni del dirigente dell'Ufficio regionale compatibilità ambientale n. 64 del 4 febbraio 2022 e n. 1087 del 6 ottobre 2022 e/o di eventuale inammissibilità per difetto [di] interesse delle censure, relative alle osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23 novembre 2023 e dalla sig.ra Giuseppina N. il 24 novembre 2023.

A quanto sopra consegue l'accoglimento in parte del ricorso in esame e, pertanto, va ordinato al responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata, di consegnare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, alla ricorrente società agricola Alfonso Vigilante s.r.l., i seguenti documenti:

1) verbale della conferenza dei servizi del 7 luglio 2023;

2) parere ARPAB, "reso a seguito della presentazione da parte della Winderg San Carlo s.r.l. dello studio aggiornato sulla parte acustica ai sensi del vigente D.M. 1 giugno 2022";

3) progetto definitivo, approvato in conferenza di servizi;

4) e osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23 novembre 2023 e dalla sig.ra Giuseppina N. il 24 novembre 2023, e nella nota del 23 gennaio 2024, di riscontro a tali osservazioni da parte della Winderg San Carlo s.r.l., tutte richiamate nell'impugnata determinazione n. 484 del 29 aprile 2024.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la Regione Basilicata va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti della controinteressata Winderg San Carlo s.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione, e per l'effetto ordina al responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata, di consegnare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, alla ricorrente società agricola Alfonso Vigilante s.r.l., i suddetti documenti, indicati in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente società agricola Alfonso Vigilante s.r.l., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di contributo unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti della controinteressata Winderg San Carlo s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.