Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 28 gennaio 2026, n. 706

Presidente: Contessa - Estensore: Rotondano

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni appellanti con separati ricorsi hanno agito innanzi al T.A.R. del Piemonte per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze dei Tribunali civili di Cuneo, Asti e Novara, Sezione lavoro, i cui estremi sono indicati nell'epigrafe della pronuncia qui appellata, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato a costituire in favore dei ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per i vari anni scolastici e per gli importi specificati nelle rispettive decisioni e, per l'effetto, ad attribuire agli interessati gli importi corrispondenti.

2. Il primo giudice ha accolto i ricorsi, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alle sentenze sopra indicate [nonché al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.], stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Ragioniere generale dello Stato (con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario), per provvedere agli atti necessari all'integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nell'ulteriore termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, alla notificazione della sentenza.

2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, regolate secondo la soccombenza, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella n. 21 dell'allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell'art. 4, comma 1, del predetto d.m., con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R., in considerazione "sia della marcata serialità della controversia, sia della oggettiva situazione di difficoltà operativa in cui versa l'Amministrazione intimata nell'esecuzione dei titoli giudiziali della specie, per come rappresentata dalla difesa erariale", ha stabilito la liquidazione in euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di compenso professionale per ciascun ricorso, oltre agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

3. La parte appellante impugna la suddetta sentenza esclusivamente in relazione al capo relativo alla liquidazione delle spese, contestandone la quantificazione in quanto, in tesi, sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo la parte appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha apoditticamente riconosciuto solo euro 500,00 (trecento/00) a titolo di spese legali per ciascun ricorso, in violazione della disciplina di riferimento, che, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non consentirebbe al giudice di liquidare un importo inferiore ai valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.

3.1. Sicché in base ai parametri indicati dal d.m. 55/2014 in riferimento alle cause di competenza del Tribunale amministrativo regionale di valore indeterminabile, applicabili alla controversia oggetto del presente giudizio, il primo giudice avrebbe dovuto liquidare un importo minimo ammontante ad euro 3.613,00 per ciascun ricorso o, comunque, un importo che, pur considerando le variazioni ivi contemplate, non potrebbe mai ammontare ad euro 500,00, quale somma liquidata in sentenza.

3.2. In tale quadro, la parte appellante ha, tra l'altro, evidenziato che anche un eventuale riferimento al carattere seriale della causa e al non elevato livello di complessità delle questioni controverse, così come le addotte difficoltà di carattere organizzativo, non giustificherebbero una liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55/2004 ovvero in violazione dell'art. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., come avvenuto nella pronuncia di prime cure.

3.3. La parte appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione appellata a versare ai ricorrenti originari, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di euro 3.613,00 per ciascun ricorso, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.

4. Il Ministero appellato si è costituito solo formalmente in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello.

5. Con atto depositato in data 12 settembre 2025, la parte appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza previa discussione in udienza, riportandosi agli scritti difensivi.

6. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione, previa rilevazione da parte del Collegio, formalizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3, c.p.a., di possibili profili di irricevibilità dell'impugnazione, avuto riguardo alle tempistiche di notificazione del ricorso in appello.

7. L'appello è irricevibile, per le ragioni di seguito esposte.

8. Come risulta dalla documentazione in atti:

- la sentenza del T.A.R. Piemonte oggetto del presente giudizio, resa sui ricorsi riuniti, è stata pubblicata in data 2 aprile 2025 e non è stata notificata;

- in assenza di notificazione, la parte ricorrente ha interposto l'odierno appello avverso la predetta sentenza in data 13 agosto 2025.

8.1. Si rileva, dunque, che l'appello è stato proposto oltre il termine decadenziale dimidiato pari a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 92, comma 3, c.p.a., con la conseguenza che lo stesso risulta irricevibile siccome tardivo.

8.2. Si evidenzia, infatti, che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questo Consiglio, avuto riguardo alla chiara formulazione delle previsioni del codice del processo amministrativo, è nel senso che l'odierno appello avrebbe dovuto essere introdotto nel termine decadenziale di tre mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 5627 del 2013).

8.3. Nei procedimenti in camera di consiglio, tra i quali, a norma dell'art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a., rientra anche il giudizio di ottemperanza, infatti, "tutti i termini, incluso quello per proporre appello, sono dimezzati..., sicché i termini per l'impugnazione delle sentenze rese a definizione del giudizio di ottemperanza, per il resto assoggettati alla disciplina generale contenuta nel libro III del Codice della giustizia amministrativa... devono essere dimidiati" (C.d.S., Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1441; C.d.S., Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3052; C.d.S., Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5246).

L'art. 87, comma 3, c.p.a., come novellato dall'art. 1 del d.lgs. 195/2011, espressamente dispone che "nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti".

8.4. Emerge, dunque, l'estrema chiarezza dell'eccezione posta alla dimidiazione, esclusivamente riferita alla notificazione di atti del primo grado di giudizio e non estendibile all'atto di appello.

8.5. Né, nella fattispecie, sono ravvisabili i presupposti per un'eventuale rimessione in termini, considerato che, per un verso, la causa è stata radicata in epoca ampiamente successiva all'emanazione del decreto correttivo n. 195/2011 e, per altro verso, che, per quanto sopra evidenziato, non sussiste da tempo alcuna oscillazione giurisprudenziale in materia.

Al riguardo va considerato che l'errore scusabile è istituto di carattere eccezionale che (ove applicato alla presente vicenda) comporterebbe una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione e che un uso eccessivamente ampio del suo riconoscimento, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe risolversi in un vulnus del principio di parità delle parti (art. 2, comma 1, c.p.a.), quanto a rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (C.d.S., Ad. plen., n. 3 del 2010; n. 3 e n. 32 del 2012).

9. Conclusivamente l'appello deve essere dichiarato irricevibile, siccome tardivamente proposto.

10. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti in atti, nonché della costituzione solo formale del Ministero intimato, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Piemonte, sez. III, sent. n. 579/2025.